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Decisione

16.2017.37

Contratto di mandato: nota d'onorario del dentista

12 febbraio 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo (‟opposizioneˮ) del 1° dicembre 2017 presentato da

RE

1

contro

la sentenza emessa il 30 ottobre 2017 dal Giudice di pace del circolo di

Paradiso nella causa n. E17-027 (mandato) promossa con istanza del 14 giugno

2017 dal

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Nell'autunno del 2015 RE 1 si è rivolta al dentista CO 1 di

__________ per delle cure odontoiatriche in favore del figlio minorenne T__________.

Ottenuta dal precedente dentista del minore la documentazione del paziente, il

16 dicembre 2015 e il 17 febbraio 2016 si sono svolte due visite per valutare

lo stato dello stesso, confezionare un'impronta, stimare i costi e pianificare

le cure necessarie.

B. Il

18 aprile 2016 il dent. CO 1 ha trasmesso a RE 1 la stima dei costi delle cure

in circa fr. 11000.– ‟(valore del punto tariffale CHF 3.10)ˮ. Il 27

aprile 2016 ha avuto luogo un'altra visita in cui si sono fissati degli

elastici ai denti del minore poi rimossi agli inizi di maggio. Successivamente RE

1 ha comunicato al medico l'intenzione di non far effettuare le cure per il

figlio. Per le sue prestazioni dal 16 dicembre 2015 al 4 maggio 2016

(valutazione ortodontica, teleradiografia, ortopantomografia, fotografia extra-

o intraorale, impronta dell'arcata dentale, valutazione dello spazio, analisi

cefalometrica complementare, piano di cura ortodontico, laboratorio esterno,

colloquio con genitore/paziente, controllo ortodontico e cura senza conteggio

orario), CO 1 ha trasmesso a RE 1 una nota di complessivi fr. 1217.30, di

cui fr. 1150.10 di ‟totale punti (371.0 Pti da CHF 3.10)ˮ e fr.

67.20 di laboratorio. Tale importo, nonostante due solleciti

ai quali è stata aggiunta una tassa di richiamo di complessivi fr. 22.–, è

rimasto impagato.

C. Il

31 gennaio 2017 la Commissione arbitrale della società ticinese medici

dentisti, adita il 6 ottobre 2016 da RE 1, ha concluso per la correttezza della

nota d'onorario emessa dal dott. CO 1. Questi, con precetto esecutivo n.

__________ emesso il 13 febbraio 2017 dall'Ufficio esecuzioni di Lugano,

ha poi escusso RE 1 per l'incasso di fr. 1239.30 più interessi al 5% dal 16 dicembre

2015 a titolo di “Prestazioni medico-dentarie (ortodonzia) a favore del figlio

minore __________ T__________. Ottemperanza decisione commissione arbitrale SSO

Ticino del 31.01.2017”. Al precetto esecutivo l'escussa ha interposto opposizione.

D. Con

istanza di conciliazione del 14 giugno 2017 CO 1 ha

convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere

il pagamento di fr. 1239.30 oltre interessi del 5%

dal 6 maggio 2016 e spese di esecuzione così come il rigetto dell'opposizione

al citato precetto esecutivo. All'udienza del 25 ottobre 2017, indetta per la conciliazione,

l'istante ha confermato le sue domande postulando l'emanazione di una

decisione sulla base dell'art. 212 CPC. La posizione della convenuta, presente in

aula, non è stata verbalizzata.

E. Statuendo

il 30 ottobre 2017 il Giudice di pace, ha condannato la convenuta a versare

all'istante ‟fr. 1'23930ˮ, oltre interessi al 5% dal 6 maggio

2017 e fr. 73.30 per spese esecutive, rigettando in via definitiva

l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________.

Le spese processuali, con una tassa di giustizia di

fr. 125.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante

un'indennità di fr. 80.–.

F. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un'‟opposizioneˮ

del 1° dicembre 2017 in cui chiede ‟corretta decisione di meritoˮ.

Così richiesto da RE 1 con decreto del 21 gennaio 2019 il presidente di

questa Camera ha accordato al reclamo effetto sospensivo. Il 22 gennaio

2019 CO 1 ha postulato la revoca di tale provvedimento.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di

conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger

[curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212; Rickli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 21 ad

art. 212). L'atto (“opposizione”) di RE 1, introdotto

nel termine citato, deve essere trattato come reclamo.

2.

Al

reclamo RE 1 allega sue lettere al convenuto del 1° luglio e del 13

settembre 2016, le risposta di quest'ultimo del 18 luglio e 27 settembre 2016,

una sua lettera alla Società ticinese dei medici dentisti del 6 ottobre 2016,

la risposta della Commissione arbitrale del 31 gennaio 2017, la sua presa di

posizione su tale decisione del 16 febbraio 2017, parte della cartella

sanitaria del figlio, una pagina del sito web del SSO Ticino/STMD, il preventivo

del 2 maggio 2016, il precetto esecutivo del 13 febbraio 2017 e la nota

d'onorario del 6 maggio 2016.

Salvo

la risposta della Commissione arbitrale, la cartella clinica del figlio e il

precetto esecutivo che già figurano nel

fascicolo trasmesso dal Giudice di pace, gli altri documenti sono nuovi è come

tali irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). La reclamante sostiene invero che

tale documentazione non era stata considerata dal primo giudice. Ci si potrebbe

così chiedere se essa sia stata o meno portata a conoscenza del Giudice di

pace, quantunque il verbale d'udienza di conciliazione nulla menzioni. Sia come

sia, come si vedrà senza indugio, la documentazione in esame non appare di

rilievo ai fini del giudizio.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata

l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione

limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in

modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

4.

Il

Giudice di pace ha anzitutto accertato che la Commissione arbitrale della

Società ticinese dei medici dentisti, a cui la convenuta aveva sottoposto la nota

dell'istante, non aveva rilevato alcuna irregolarità sottolineando come il

lavoro sia stato svolto in modo ‟corretto e molto professionale,

allestendo una documentazione chiara e completaˮ e concludendo che la

convenuta deve onorare il suo debito. Ciò posto, il primo giudice, accertato

che l'istante ha prestato i suoi servizi, non ha considerato convincenti le generiche

contestazioni della convenuta sull'ammontare dei costi per il lavoro svolto per

dubitare del risultato della commissione arbitrale. Egli ha così ammesso la

correttezza dell'onorario esposto accogliendo così la petizione.

5.

RE

1.

sostiene che il figlio non aveva iniziato alcuna cura, ma rileva di

aver solo richiesto al dentista un ‟preventivo di curaˮ e di avergli

comunicato che avrebbe chiesto altri consulti non essendo convinta della cura

proposta. Ed è proprio perché essa intendeva sottoporre i problemi del figlio

ad altri specialisti che l'istante le aveva consegnato le impronte da lui

effettuate ed eseguite in precedenza da un suo collega. Essa non comprende poi

quali documenti avrebbero convinto il Giudice di pace della correttezza della nota,

tanto più che il primo giudice non ha tenuto conto delle sue argomentazioni “imponendole

il silenzio”. Per di più – essa continua – nessuno ha mai risposto alla sua

richiesta di ottenere oltre all'impronta gli esami che il dentista avrebbe svolto

al figlio. Essa spiega poi di non comprendere l'importo complessivo della

fattura di fr. 1217.30 posto che la visita del 16 dicembre è consistita

nella valutazione ortodontica, tre minuti in cui il dentista ha ‟guardato

in boccaˮ al figlio e comunicato che avrebbe dovuto effettuare l'impronta,

per un costo di fr. 93.– e il 17 febbraio sono stati effettuati esami dei

quali, salvo l'impronta, essa non è stata informata e di cui non vi è traccia,

quali una teleradiografia, un'ortopantomografia, fotografia extra- intraorale e

impronta arcata dentale per fr. 325.50, per complessivi fr. 418.50 sicché non capisce

la differenza di fr. 798.80 che allo stadio del piano di cura essa ritiene

eccessivi. La reclamante chiede perciò per quanto tempo il dentista ha studiato

la documentazione del figlio, tanto più che egli non le ha segnalato di dover

rifare determinati esami, che il dentista ammette di non averli mai consegnati “parlando

esclusivamente dell'impronta”.

RE

1.

lamenta inoltre che il piano di cura prodotto dal dentista non corrisponde a

quello a lei fornito, che non parlava di alcun ‟pendulumˮ né di problemi

mascellari del figlio ma sarebbe stato da lui aggiustato, che ella ha purtroppo

perso senza riuscire a reperirne un'altra copia. L'insegnante rimprovera al dentista

di non averle trasmesso alcuna lastra, panoramica o qualsiasi altro referto, ciò

che è dimostrato dal fatto che egli ha affermato di non averle fatto firmare

nulla in merito a tale consegna. La reclamante ripete di essere solo stata

informata che il dentista avrebbe effettuato l'impronta, unico esame

consegnato, mentre gli altri esami non sono spiegati né dimostrati. Dipoi –

essa procede – la fattura ha un conteggio di 344 punti per fr. 1066.40 ma poi ne

vengono fatturati 371 punti per fr. 1150.10 con una differenza di fr. 83.70

che non comprende. Ella epiloga indicando che chiariti tali punti e consegnata

la documentazione, anche quella del precedente dentista ancora trattenuta,

pagherà il dovuto salvo le spese del precetto, emesso ancora prima di ricevere

una risposta alle sue richieste.

6.

Così argomentando,

in realtà, la reclamante adduce fatti e obiezioni nuove e come tali inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC). In effetti, dal

verbale di conciliazione del 25 ottobre 2017 e sottoscritto dall'interessata

non emerge alcuna contestazione da parte della stessa. Certo nella sentenza

impugnata il Giudice di pace menziona il fatto che la convenuta ha contestato

la pretesa avversaria, ma le ha ritenute generiche contestazioni. Non si può

trascurare però che RE 1 nel suo rimedio lamenta che il primo giudice non le ha

dato modo di esprimersi sull'istanza ‟mi è stato imposto di non parlare

dal Giudice di paceˮ. Sia come sia, quand'anche si volesse tenere conto

degli argomenti sollevati in questa sede il rimedio, come si vedrà in appresso,

è destinato all'insuccesso.

Giovi nondimeno rammentare

al Giudice di pace che qualora l'istante chieda l'emanazione di una decisione in

applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il giudice deve dapprima chiudere a

verbale la procedura di conciliazione e successivamente aprire formalmente una

procedura decisionale. L'autorità di conciliazione agisce così come una vera e

propria giurisdizione di prima istanza. Nella procedura decisionale, alla quale

si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va così

tenuto un verbale che deve contenere di principio gli elementi essenziali del

processo che non figurano già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le

istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i

fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Il

fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura sia orale significa unicamente

che non è previsto lo scambio di allegati scritti. Il verbale nella procedura

decisionale diventa altresì indispensabile in caso di impugnazione della

decisione. L'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima sede,

le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare

se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni e mezzi di prova

nuovi (CCR sentenza inc. 16.2015.7 del 22 aprile 2015 consid. 5a con rinvii;

più recentemente: Rickli, op.

cit., n. 10 segg. ad art. 212). Il fatto che in questa occasione la Camera

esamini le argomentazioni della reclamante non va interpretata tuttavia come

una sanatoria estensibile a casi analoghi. Dovessero ravvisarsi future irregolarità

legate alla mancata verbalizzazione delle posizioni delle parti nella procedura

decisionale la Camera non potrà che sanzionare tale violazione e annullare la

decisione impugnata.

7.

Le prestazioni di un

dentista intese come interventi terapeutici sono da considerare appartenenti

all'ambito del contratto di mandato (CCR sentenza inc. 16.2016.16 del 7

settembre 2018 consid. 6 con rinvii).

a) Relativamente

al fatto di sapere se le parti si fossero accordate nel senso che il dentista

avrebbe dovuto solamente allestire un preventivo con un piano di cura o se le

cure fossero o meno iniziate, la questione non è di rilievo ai fini del giudizio.

L'istante ha in effetti presentato la sua nota d'onorario solo per le sedute del 16 dicembre 2015 e del 17 febbraio 2016, colloqui e

analisi che hanno avuto luogo al fine di valutare lo stato del paziente e le

cure da proporre con il preventivo (v. doc. J). La nota non riguarda invece

cure prestate dopo la contestata accettazione da parte della convenuta del

citato piano di cure per il figlio e di cui al preventivo (doc. I).

Non si

disconosce che il controllo ortodontico del 27 aprile 2016 consistito

nell'inserimento di elastici di separazione nell'arcata superiore (lettera del

18.

luglio 2016 prodotta dalla reclamante in questa sede) sia stato fatturato

dopo il colloquio sulla discussione del preventivo. Tuttavia, quantunque la

convenuta sostenga che tutte le prestazioni fossero relative alla presentazione

di un preventivo di cura essa non ha mai contestato che tale intervento sia

avvenuto (v. lettera del 13 settembre 2016 prodotta dalla reclamante in questa

sede). Ne segue che la conclusione del primo giudice, secondo cui tale

prestazione anche se effettuata in realtà al di fuori della mera presentazione

di un piano di cure e preventivo deve essere remunerata, non può dirsi errata.

b) Quanto

al fatto che la convenuta non sia stata informata della teleradiografia,

dell'ortopantomografia e della fotografia extra e intraorale effettuate al figlio, essa non contesta di essersi recata

dal dentista affinché questi allestisse un preventivo e un piano di cura. Essa nemmeno

revoca in dubbio in questa sede che tali operazioni non fossero necessarie per

predisporre un piano di cura né discute quanto addotto in proposito dalla

Commissione arbitrale (doc. M). E il primo giudice, fondandosi su tale

relazione, ha accertato che l'istante aveva bensì ricevuto dal precedente

dentista la documentazione sulla situazione del figlio della convenuta ma che

tale documentazione risaliva a tre anni prima. Alla luce della mutevole

situazione ortodontica di un ragazzo dell'età di T__________ (nato nel 2002) e

tenuto conto del lasso di tempo trascorso dai precedenti esami, non appare manifestamente

insostenibile ritenere che per l'allestimento di un preventivo attendibile occorresse

eseguire ulteriori esami, ciò che permetteva altresì di redigere una cartella

clinica completa e ben documentata. Sotto questo profilo la decisione impugnata

resiste alla critica.

c) In

merito alla mancata consegna degli esami effettuati al figlio della convenuta, l'istante

ha sostenuto di avere trasmesso il piano di cura prodotto in causa, il quale

contiene una parte della documentazione (doc. G). E in effetti questo comprende

gli esiti dell'indagine radiografica ‟OPT del 17.02.2016ˮ, della ‟teleradiografia

del 17.02.2016ˮ e al quale sono allegate le fotografie TeleRx e OPT del

17.02

ˮ. Per il resto, si scorge una contraddizione nelle affermazioni

della reclamante, la quale afferma bensì di avere ricevuto un piano di cura, quantunque

con risultanze diverse da quello prodotto dal dentista in causa, ma non pretende

che allo stesso non fossero indicati gli esiti delle analisi né che mancassero

gli allegati. Oltre a ciò, essa medesima produce la copia della cartella

clinica redatta dal dentista che, benché poco leggibile, riporta come oltre che

al 14 aprile 2016 ‟dato a mamma tutti i modelliˮ, il 18 aprile 2016

sia stato ‟spedito a casa PV e copia CD con RXˮ.

d) Sia

come sia, che il paziente abbia diritto di accedere alla propria cartella

medica è indubbio. Resta il fatto che, contrariamente da quanto sembra credere

l'interessata, l'obbligo di corrispondere l'onorario e il rimborso delle spese

al mandante non sono in rapporto di scambio con ciò che il mandante deve

restituire e consegnare sulla base della norma menzionata (Tercier/ Bieri/Carron,

Les contrats spéciaux, Basilea 2017, 5a edizione op. cit., n. 4495

pag. 643 con rinvio a n. 4606 pag. 660). Per il resto, non consta che, dandosi

il rifiuto del dentista, l'interessata abbia chiesto al giudice, o alla commissione

cantonale competente, di obbligare lo specialista a consegnarle la

documentazione richiesta. Al proposito il suo reclamo è destinato all'insuccesso.

e) Per

quel che riguarda l'ammontare della nota, giovi innanzitutto rilevare che a fronte di una nota professionale dettagliata, sulla cui congruità si

è per altro espressa la competente commissione arbitrale il 31 gennaio 2017

(doc. M pag. 3 in alto), non basta una contestazione generica per imporre a un

mandatario di dimostrare il costo di qualsiasi prestazione da lui svolta. Ciò

premesso, la reclamante sembra lamentarsi del tempo dedicato dal

dentista allo studio della documentazione del figlio e sembra lamentare un

costo eccessivo per il primo colloquio durato solo tre minuti.

Se

non che, al riguardo, essa trascura che il sistema di fatturazione TARMED

prevede una tariffa per ogni singola prestazione. In concreto, la prima

valutazione è stata fatturata secondo la posizione 4800 – valutazione

ortodontica – mentre anche le analisi degli esami effettuati sono anch'essi remunerati

in base alla tariffa indicata alle posizioni 4809, 4806 e 4810. Tali posizioni

poi prevedono dei punti minimi e massimi per procedere alla fatturazione e

l'istante per la contestata fattura ha applicato per ogni posizione punti

ancora inferiori alla tariffa. Per la valutazione ortodontica 30 punti, per

l'analisi cefalometrica complementare 62 punti e per il piano di cura 36 punti.

Al riguardo l'interessata non pretende che il dentista si sia scostato da tali parametri

sicché non occorre attardarsi.

f) Per

quel che è della differenza di fr. 798.80 tra il costo della prima visita

avvenuta il 16 dicembre 2015 di fr. 93.–, quello delle analisi effettuate nella

seconda di fr. 325.50 e la nota complessiva, va rilevato che oltre al costo per

le posizioni citate dall'interessata e remunerate fr. 3.10 a punto ovvero la

valutazione ortodontica del 16 dicembre 2015 remunerata fr. 93.– (30 punti

x fr. 3.10), la teleradiografia di fr. 139.50 (45 punti x 3.10), l'ortopantomografia

di fr. 139.50 (45 punti x 3.10), la fotografia extra- o intraorale di fr. 55.80

(3 punti x 6 di quantità x 3.10) e l'impronta dell'arcata dentale di fr. 74.40

(12 punti x 2 di quantità x 3.10), per complessivi fr. 502.20 e non fr. 418.50

complessivi come adduce la reclamante, la differenza con la nota complessiva

risiede nel computo di altre prestazioni da parte del dentista. Tali

prestazioni sono chiaramente indicate nella nota d'onorario trattandosi della

valutazione dello spazio fr. 130.20 (punti 42 x 3.10), dell'analisi cefalometrica

complementare fr. 192.20 (punti 62 x 3.10), del piano di cura ortodontico fr.

111.60

(punti 36 x 3.10), del laboratorio esterno fr. 67.20, del colloquio

genitori/paziente fr. 142.60 (punti 46 x 3.10) e del controllo ortodontico

fr. 71.30 (punti 23 x 3.10). Ne segue che la nota d'onorario di complessivi fr. 1217.30

non può ritenersi oscura. Né la conclusione del primo giudice può ritenersi

errata, il dentista avendo seguito il tariffario.

g) Per

quanto attiene al fatto che la nota contempla la fatturazione di 371 punti, la

reclamante trascura che i punti di determinate prestazioni sono stati calcolati

più volte per tenere conto della quantità della prestazione. Dalla nota si

evince che la fotografia extra- o intraorale è stata effettuata per sei volte

mentre l'impronta è stata prelevata per due volte trattandosi dell'arcata

superiore e inferiore. Ciò è stato spiegato alla convenuta anche dall'istante (lettera

del 18 luglio 2016 prodotta in questa sede). Al riguardo non occorre dilungarsi.

h) Relativamente

al piano di cura prodotto dal dentista che non sarebbe uguale a quello a lei

fornito, in realtà non si comprende in che modo la differenza tra le cure

proposte, unica differenza a suo dire tra i due piani di cura, possa influire

sulle prestazioni effettuate prima dell'inizio della cura (salvo la posa di

elastici di cui si è già detto, sopra consid. 7a). Nelle

circostanze descritte, il reclamo, che non ha evidenziato alcun errore

manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del

diritto, dev'essere respinto. Giovi nondimeno rilevare che il dispositivo della

sentenza impugnata contempla una svista manifesta, RE 1 essendo stata

condannata a versare all'istante fr. 1'23930 invece di fr. 1239.30.

Dandosi una necessità, le parti potranno sempre chiedere al primo giudice una rettifica

della decisione (art. 334 cpv. 2 CPC).

8.

L'emanazione della presente decisione rende senza oggetto

la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo postulato il 22 gennaio 2019 da CO

1.

9.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di ripetibili il reclamo non essendo stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali del

reclamo di fr. 200.– sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.