16.2017.37
Contratto di mandato: nota d'onorario del dentista
12 febbraio 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.37
Lugano
12 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo (‟opposizioneˮ) del 1° dicembre 2017 presentato da
RE
1
contro
la sentenza emessa il 30 ottobre 2017 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa n. E17-027 (mandato) promossa con istanza del 14 giugno
2017 dal
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'autunno del 2015 RE 1 si è rivolta al dentista CO 1 di
__________ per delle cure odontoiatriche in favore del figlio minorenne T__________.
Ottenuta dal precedente dentista del minore la documentazione del paziente, il
16 dicembre 2015 e il 17 febbraio 2016 si sono svolte due visite per valutare
lo stato dello stesso, confezionare un'impronta, stimare i costi e pianificare
le cure necessarie.
B. Il
18 aprile 2016 il dent. CO 1 ha trasmesso a RE 1 la stima dei costi delle cure
in circa fr. 11000.– ‟(valore del punto tariffale CHF 3.10)ˮ. Il 27
aprile 2016 ha avuto luogo un'altra visita in cui si sono fissati degli
elastici ai denti del minore poi rimossi agli inizi di maggio. Successivamente RE
1 ha comunicato al medico l'intenzione di non far effettuare le cure per il
figlio. Per le sue prestazioni dal 16 dicembre 2015 al 4 maggio 2016
(valutazione ortodontica, teleradiografia, ortopantomografia, fotografia extra-
o intraorale, impronta dell'arcata dentale, valutazione dello spazio, analisi
cefalometrica complementare, piano di cura ortodontico, laboratorio esterno,
colloquio con genitore/paziente, controllo ortodontico e cura senza conteggio
orario), CO 1 ha trasmesso a RE 1 una nota di complessivi fr. 1217.30, di
cui fr. 1150.10 di ‟totale punti (371.0 Pti da CHF 3.10)ˮ e fr.
67.20 di laboratorio. Tale importo, nonostante due solleciti
ai quali è stata aggiunta una tassa di richiamo di complessivi fr. 22.–, è
rimasto impagato.
C. Il
31 gennaio 2017 la Commissione arbitrale della società ticinese medici
dentisti, adita il 6 ottobre 2016 da RE 1, ha concluso per la correttezza della
nota d'onorario emessa dal dott. CO 1. Questi, con precetto esecutivo n.
__________ emesso il 13 febbraio 2017 dall'Ufficio esecuzioni di Lugano,
ha poi escusso RE 1 per l'incasso di fr. 1239.30 più interessi al 5% dal 16 dicembre
2015 a titolo di “Prestazioni medico-dentarie (ortodonzia) a favore del figlio
minore __________ T__________. Ottemperanza decisione commissione arbitrale SSO
Ticino del 31.01.2017”. Al precetto esecutivo l'escussa ha interposto opposizione.
D. Con
istanza di conciliazione del 14 giugno 2017 CO 1 ha
convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere
il pagamento di fr. 1239.30 oltre interessi del 5%
dal 6 maggio 2016 e spese di esecuzione così come il rigetto dell'opposizione
al citato precetto esecutivo. All'udienza del 25 ottobre 2017, indetta per la conciliazione,
l'istante ha confermato le sue domande postulando l'emanazione di una
decisione sulla base dell'art. 212 CPC. La posizione della convenuta, presente in
aula, non è stata verbalizzata.
E. Statuendo
il 30 ottobre 2017 il Giudice di pace, ha condannato la convenuta a versare
all'istante ‟fr. 1'23930ˮ, oltre interessi al 5% dal 6 maggio
2017 e fr. 73.30 per spese esecutive, rigettando in via definitiva
l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________.
Le spese processuali, con una tassa di giustizia di
fr. 125.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante
un'indennità di fr. 80.–.
F. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un'‟opposizioneˮ
del 1° dicembre 2017 in cui chiede ‟corretta decisione di meritoˮ.
Così richiesto da RE 1 con decreto del 21 gennaio 2019 il presidente di
questa Camera ha accordato al reclamo effetto sospensivo. Il 22 gennaio
2019 CO 1 ha postulato la revoca di tale provvedimento.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di
conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger
[curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212; Rickli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 21 ad
art. 212). L'atto (“opposizione”) di RE 1, introdotto
nel termine citato, deve essere trattato come reclamo.
2.
Al
reclamo RE 1 allega sue lettere al convenuto del 1° luglio e del 13
settembre 2016, le risposta di quest'ultimo del 18 luglio e 27 settembre 2016,
una sua lettera alla Società ticinese dei medici dentisti del 6 ottobre 2016,
la risposta della Commissione arbitrale del 31 gennaio 2017, la sua presa di
posizione su tale decisione del 16 febbraio 2017, parte della cartella
sanitaria del figlio, una pagina del sito web del SSO Ticino/STMD, il preventivo
del 2 maggio 2016, il precetto esecutivo del 13 febbraio 2017 e la nota
d'onorario del 6 maggio 2016.
Salvo
la risposta della Commissione arbitrale, la cartella clinica del figlio e il
precetto esecutivo che già figurano nel
fascicolo trasmesso dal Giudice di pace, gli altri documenti sono nuovi è come
tali irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). La reclamante sostiene invero che
tale documentazione non era stata considerata dal primo giudice. Ci si potrebbe
così chiedere se essa sia stata o meno portata a conoscenza del Giudice di
pace, quantunque il verbale d'udienza di conciliazione nulla menzioni. Sia come
sia, come si vedrà senza indugio, la documentazione in esame non appare di
rilievo ai fini del giudizio.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
4.
Il
Giudice di pace ha anzitutto accertato che la Commissione arbitrale della
Società ticinese dei medici dentisti, a cui la convenuta aveva sottoposto la nota
dell'istante, non aveva rilevato alcuna irregolarità sottolineando come il
lavoro sia stato svolto in modo ‟corretto e molto professionale,
allestendo una documentazione chiara e completaˮ e concludendo che la
convenuta deve onorare il suo debito. Ciò posto, il primo giudice, accertato
che l'istante ha prestato i suoi servizi, non ha considerato convincenti le generiche
contestazioni della convenuta sull'ammontare dei costi per il lavoro svolto per
dubitare del risultato della commissione arbitrale. Egli ha così ammesso la
correttezza dell'onorario esposto accogliendo così la petizione.
5.
RE
1.
sostiene che il figlio non aveva iniziato alcuna cura, ma rileva di
aver solo richiesto al dentista un ‟preventivo di curaˮ e di avergli
comunicato che avrebbe chiesto altri consulti non essendo convinta della cura
proposta. Ed è proprio perché essa intendeva sottoporre i problemi del figlio
ad altri specialisti che l'istante le aveva consegnato le impronte da lui
effettuate ed eseguite in precedenza da un suo collega. Essa non comprende poi
quali documenti avrebbero convinto il Giudice di pace della correttezza della nota,
tanto più che il primo giudice non ha tenuto conto delle sue argomentazioni “imponendole
il silenzio”. Per di più – essa continua – nessuno ha mai risposto alla sua
richiesta di ottenere oltre all'impronta gli esami che il dentista avrebbe svolto
al figlio. Essa spiega poi di non comprendere l'importo complessivo della
fattura di fr. 1217.30 posto che la visita del 16 dicembre è consistita
nella valutazione ortodontica, tre minuti in cui il dentista ha ‟guardato
in boccaˮ al figlio e comunicato che avrebbe dovuto effettuare l'impronta,
per un costo di fr. 93.– e il 17 febbraio sono stati effettuati esami dei
quali, salvo l'impronta, essa non è stata informata e di cui non vi è traccia,
quali una teleradiografia, un'ortopantomografia, fotografia extra- intraorale e
impronta arcata dentale per fr. 325.50, per complessivi fr. 418.50 sicché non capisce
la differenza di fr. 798.80 che allo stadio del piano di cura essa ritiene
eccessivi. La reclamante chiede perciò per quanto tempo il dentista ha studiato
la documentazione del figlio, tanto più che egli non le ha segnalato di dover
rifare determinati esami, che il dentista ammette di non averli mai consegnati “parlando
esclusivamente dell'impronta”.
RE
1.
lamenta inoltre che il piano di cura prodotto dal dentista non corrisponde a
quello a lei fornito, che non parlava di alcun ‟pendulumˮ né di problemi
mascellari del figlio ma sarebbe stato da lui aggiustato, che ella ha purtroppo
perso senza riuscire a reperirne un'altra copia. L'insegnante rimprovera al dentista
di non averle trasmesso alcuna lastra, panoramica o qualsiasi altro referto, ciò
che è dimostrato dal fatto che egli ha affermato di non averle fatto firmare
nulla in merito a tale consegna. La reclamante ripete di essere solo stata
informata che il dentista avrebbe effettuato l'impronta, unico esame
consegnato, mentre gli altri esami non sono spiegati né dimostrati. Dipoi –
essa procede – la fattura ha un conteggio di 344 punti per fr. 1066.40 ma poi ne
vengono fatturati 371 punti per fr. 1150.10 con una differenza di fr. 83.70
che non comprende. Ella epiloga indicando che chiariti tali punti e consegnata
la documentazione, anche quella del precedente dentista ancora trattenuta,
pagherà il dovuto salvo le spese del precetto, emesso ancora prima di ricevere
una risposta alle sue richieste.
6.
Così argomentando,
in realtà, la reclamante adduce fatti e obiezioni nuove e come tali inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC). In effetti, dal
verbale di conciliazione del 25 ottobre 2017 e sottoscritto dall'interessata
non emerge alcuna contestazione da parte della stessa. Certo nella sentenza
impugnata il Giudice di pace menziona il fatto che la convenuta ha contestato
la pretesa avversaria, ma le ha ritenute generiche contestazioni. Non si può
trascurare però che RE 1 nel suo rimedio lamenta che il primo giudice non le ha
dato modo di esprimersi sull'istanza ‟mi è stato imposto di non parlare
dal Giudice di paceˮ. Sia come sia, quand'anche si volesse tenere conto
degli argomenti sollevati in questa sede il rimedio, come si vedrà in appresso,
è destinato all'insuccesso.
Giovi nondimeno rammentare
al Giudice di pace che qualora l'istante chieda l'emanazione di una decisione in
applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il giudice deve dapprima chiudere a
verbale la procedura di conciliazione e successivamente aprire formalmente una
procedura decisionale. L'autorità di conciliazione agisce così come una vera e
propria giurisdizione di prima istanza. Nella procedura decisionale, alla quale
si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va così
tenuto un verbale che deve contenere di principio gli elementi essenziali del
processo che non figurano già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le
istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i
fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Il
fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura sia orale significa unicamente
che non è previsto lo scambio di allegati scritti. Il verbale nella procedura
decisionale diventa altresì indispensabile in caso di impugnazione della
decisione. L'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima sede,
le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare
se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni e mezzi di prova
nuovi (CCR sentenza inc. 16.2015.7 del 22 aprile 2015 consid. 5a con rinvii;
più recentemente: Rickli, op.
cit., n. 10 segg. ad art. 212). Il fatto che in questa occasione la Camera
esamini le argomentazioni della reclamante non va interpretata tuttavia come
una sanatoria estensibile a casi analoghi. Dovessero ravvisarsi future irregolarità
legate alla mancata verbalizzazione delle posizioni delle parti nella procedura
decisionale la Camera non potrà che sanzionare tale violazione e annullare la
decisione impugnata.
7.
Le prestazioni di un
dentista intese come interventi terapeutici sono da considerare appartenenti
all'ambito del contratto di mandato (CCR sentenza inc. 16.2016.16 del 7
settembre 2018 consid. 6 con rinvii).
a) Relativamente
al fatto di sapere se le parti si fossero accordate nel senso che il dentista
avrebbe dovuto solamente allestire un preventivo con un piano di cura o se le
cure fossero o meno iniziate, la questione non è di rilievo ai fini del giudizio.
L'istante ha in effetti presentato la sua nota d'onorario solo per le sedute del 16 dicembre 2015 e del 17 febbraio 2016, colloqui e
analisi che hanno avuto luogo al fine di valutare lo stato del paziente e le
cure da proporre con il preventivo (v. doc. J). La nota non riguarda invece
cure prestate dopo la contestata accettazione da parte della convenuta del
citato piano di cure per il figlio e di cui al preventivo (doc. I).
Non si
disconosce che il controllo ortodontico del 27 aprile 2016 consistito
nell'inserimento di elastici di separazione nell'arcata superiore (lettera del
18.
luglio 2016 prodotta dalla reclamante in questa sede) sia stato fatturato
dopo il colloquio sulla discussione del preventivo. Tuttavia, quantunque la
convenuta sostenga che tutte le prestazioni fossero relative alla presentazione
di un preventivo di cura essa non ha mai contestato che tale intervento sia
avvenuto (v. lettera del 13 settembre 2016 prodotta dalla reclamante in questa
sede). Ne segue che la conclusione del primo giudice, secondo cui tale
prestazione anche se effettuata in realtà al di fuori della mera presentazione
di un piano di cure e preventivo deve essere remunerata, non può dirsi errata.
b) Quanto
al fatto che la convenuta non sia stata informata della teleradiografia,
dell'ortopantomografia e della fotografia extra e intraorale effettuate al figlio, essa non contesta di essersi recata
dal dentista affinché questi allestisse un preventivo e un piano di cura. Essa nemmeno
revoca in dubbio in questa sede che tali operazioni non fossero necessarie per
predisporre un piano di cura né discute quanto addotto in proposito dalla
Commissione arbitrale (doc. M). E il primo giudice, fondandosi su tale
relazione, ha accertato che l'istante aveva bensì ricevuto dal precedente
dentista la documentazione sulla situazione del figlio della convenuta ma che
tale documentazione risaliva a tre anni prima. Alla luce della mutevole
situazione ortodontica di un ragazzo dell'età di T__________ (nato nel 2002) e
tenuto conto del lasso di tempo trascorso dai precedenti esami, non appare manifestamente
insostenibile ritenere che per l'allestimento di un preventivo attendibile occorresse
eseguire ulteriori esami, ciò che permetteva altresì di redigere una cartella
clinica completa e ben documentata. Sotto questo profilo la decisione impugnata
resiste alla critica.
c) In
merito alla mancata consegna degli esami effettuati al figlio della convenuta, l'istante
ha sostenuto di avere trasmesso il piano di cura prodotto in causa, il quale
contiene una parte della documentazione (doc. G). E in effetti questo comprende
gli esiti dell'indagine radiografica ‟OPT del 17.02.2016ˮ, della ‟teleradiografia
del 17.02.2016ˮ e al quale sono allegate le fotografie TeleRx e OPT del
17.02
ˮ. Per il resto, si scorge una contraddizione nelle affermazioni
della reclamante, la quale afferma bensì di avere ricevuto un piano di cura, quantunque
con risultanze diverse da quello prodotto dal dentista in causa, ma non pretende
che allo stesso non fossero indicati gli esiti delle analisi né che mancassero
gli allegati. Oltre a ciò, essa medesima produce la copia della cartella
clinica redatta dal dentista che, benché poco leggibile, riporta come oltre che
al 14 aprile 2016 ‟dato a mamma tutti i modelliˮ, il 18 aprile 2016
sia stato ‟spedito a casa PV e copia CD con RXˮ.
d) Sia
come sia, che il paziente abbia diritto di accedere alla propria cartella
medica è indubbio. Resta il fatto che, contrariamente da quanto sembra credere
l'interessata, l'obbligo di corrispondere l'onorario e il rimborso delle spese
al mandante non sono in rapporto di scambio con ciò che il mandante deve
restituire e consegnare sulla base della norma menzionata (Tercier/ Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, Basilea 2017, 5a edizione op. cit., n. 4495
pag. 643 con rinvio a n. 4606 pag. 660). Per il resto, non consta che, dandosi
il rifiuto del dentista, l'interessata abbia chiesto al giudice, o alla commissione
cantonale competente, di obbligare lo specialista a consegnarle la
documentazione richiesta. Al proposito il suo reclamo è destinato all'insuccesso.
e) Per
quel che riguarda l'ammontare della nota, giovi innanzitutto rilevare che a fronte di una nota professionale dettagliata, sulla cui congruità si
è per altro espressa la competente commissione arbitrale il 31 gennaio 2017
(doc. M pag. 3 in alto), non basta una contestazione generica per imporre a un
mandatario di dimostrare il costo di qualsiasi prestazione da lui svolta. Ciò
premesso, la reclamante sembra lamentarsi del tempo dedicato dal
dentista allo studio della documentazione del figlio e sembra lamentare un
costo eccessivo per il primo colloquio durato solo tre minuti.
Se
non che, al riguardo, essa trascura che il sistema di fatturazione TARMED
prevede una tariffa per ogni singola prestazione. In concreto, la prima
valutazione è stata fatturata secondo la posizione 4800 – valutazione
ortodontica – mentre anche le analisi degli esami effettuati sono anch'essi remunerati
in base alla tariffa indicata alle posizioni 4809, 4806 e 4810. Tali posizioni
poi prevedono dei punti minimi e massimi per procedere alla fatturazione e
l'istante per la contestata fattura ha applicato per ogni posizione punti
ancora inferiori alla tariffa. Per la valutazione ortodontica 30 punti, per
l'analisi cefalometrica complementare 62 punti e per il piano di cura 36 punti.
Al riguardo l'interessata non pretende che il dentista si sia scostato da tali parametri
sicché non occorre attardarsi.
f) Per
quel che è della differenza di fr. 798.80 tra il costo della prima visita
avvenuta il 16 dicembre 2015 di fr. 93.–, quello delle analisi effettuate nella
seconda di fr. 325.50 e la nota complessiva, va rilevato che oltre al costo per
le posizioni citate dall'interessata e remunerate fr. 3.10 a punto ovvero la
valutazione ortodontica del 16 dicembre 2015 remunerata fr. 93.– (30 punti
x fr. 3.10), la teleradiografia di fr. 139.50 (45 punti x 3.10), l'ortopantomografia
di fr. 139.50 (45 punti x 3.10), la fotografia extra- o intraorale di fr. 55.80
(3 punti x 6 di quantità x 3.10) e l'impronta dell'arcata dentale di fr. 74.40
(12 punti x 2 di quantità x 3.10), per complessivi fr. 502.20 e non fr. 418.50
complessivi come adduce la reclamante, la differenza con la nota complessiva
risiede nel computo di altre prestazioni da parte del dentista. Tali
prestazioni sono chiaramente indicate nella nota d'onorario trattandosi della
valutazione dello spazio fr. 130.20 (punti 42 x 3.10), dell'analisi cefalometrica
complementare fr. 192.20 (punti 62 x 3.10), del piano di cura ortodontico fr.
111.60
(punti 36 x 3.10), del laboratorio esterno fr. 67.20, del colloquio
genitori/paziente fr. 142.60 (punti 46 x 3.10) e del controllo ortodontico
fr. 71.30 (punti 23 x 3.10). Ne segue che la nota d'onorario di complessivi fr. 1217.30
non può ritenersi oscura. Né la conclusione del primo giudice può ritenersi
errata, il dentista avendo seguito il tariffario.
g) Per
quanto attiene al fatto che la nota contempla la fatturazione di 371 punti, la
reclamante trascura che i punti di determinate prestazioni sono stati calcolati
più volte per tenere conto della quantità della prestazione. Dalla nota si
evince che la fotografia extra- o intraorale è stata effettuata per sei volte
mentre l'impronta è stata prelevata per due volte trattandosi dell'arcata
superiore e inferiore. Ciò è stato spiegato alla convenuta anche dall'istante (lettera
del 18 luglio 2016 prodotta in questa sede). Al riguardo non occorre dilungarsi.
h) Relativamente
al piano di cura prodotto dal dentista che non sarebbe uguale a quello a lei
fornito, in realtà non si comprende in che modo la differenza tra le cure
proposte, unica differenza a suo dire tra i due piani di cura, possa influire
sulle prestazioni effettuate prima dell'inizio della cura (salvo la posa di
elastici di cui si è già detto, sopra consid. 7a). Nelle
circostanze descritte, il reclamo, che non ha evidenziato alcun errore
manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del
diritto, dev'essere respinto. Giovi nondimeno rilevare che il dispositivo della
sentenza impugnata contempla una svista manifesta, RE 1 essendo stata
condannata a versare all'istante fr. 1'23930 invece di fr. 1239.30.
Dandosi una necessità, le parti potranno sempre chiedere al primo giudice una rettifica
della decisione (art. 334 cpv. 2 CPC).
8.
L'emanazione della presente decisione rende senza oggetto
la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo postulato il 22 gennaio 2019 da CO
1.
9.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di ripetibili il reclamo non essendo stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali del
reclamo di fr. 200.– sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.