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Decisione

16.2017.38

Azione di accertamento negativo assortita di domande di natura esecutiva; rapporti internazionali; competenza per materia e per territorio

11 giugno 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione (“istanza”)

del 15 marzo 2017 RE 1 ha chiesto al Giudice di Pace del circolo di Quinto di accertare

l'inesistenza di un suo debito di fr. 4502.30 più interessi nei confronti dell'avv.

CO 1 (domanda n. 1), di dichiarare nullo il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio

esecuzione di Mendrisio (domanda n. 2) e di comunicare la decisione al medesimo

Ufficio esecuzione affinché non porti più a conoscenza di terzi l'esistenza del

citato PE (domanda n. 3). Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2017 il

convenuto ha proposto di respingere

la petizione in ordine per incompetenza territoriale del giudice adito o,

subordinatamente, nel merito, rivendicando, in via riconvenzionale, il

pagamento di € 3870.06 per spese legali e € 222.89 per anticipazioni, oltre a interessi

al 5% dal 7 maggio 2015. Con replica del 2 giugno 2017 e duplica del 31 agosto

2017 le parti hanno confermato le loro posizioni. All'udienza del 29 settembre

2017, limitata alla discussione sulla competenza territoriale e per materia del

Giudice di pace, le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.

C. Statuendo con

sentenza del 6 novembre 2017 il Giudice di pace ha accertato la sua incompetenza

per materia e per territorio dichiarando inammissibile la petizione. Le spese

processuali di

fr. 300.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al

convenuto fr. 1000.– per ripetibili.

D. Contro la

decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5

dicembre 2017, chiedendo, in via principale, di dichiararla nulla “per errore

procedurale” e di rinviare gli atti al Giudice di pace “affinché annulli ogni

atto giudiziario compiuto dopo la ricezione della duplica di parte convenuta,

la intimi all'attrice e sani così l'errore compiuto” e, in via subordinata, di

riformarla nel senso di ammettere la competenza per materia e territorio del

giudice adito. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2018 l'avv. CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo. In una

replica spontanea del 12 febbraio 2018 la reclamante ha ribadito il suo punto di vista mentre

il 7 dicembre 2018 ha chiesto di quantificare il danno da lei subìto e di

attribuirle un'indennità di risarcimento.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice

l'8 novembre 2017. Introdotto il 5 dicembre 2017, il reclamo in esame è

tempestivo.

2.

La documentazione

presentata dalla reclamante con la replica spontanea del 12 febbraio 2018

(scambio di corrispondenza elettronica tra le parti dal 10 febbraio al 27 maggio

2015.

e ricevuta di pagamento del 4 dicembre 2014 attestante il pagamento di

€ 1113.37), non sottoposta al Giudice di pace, è irricevibile, l'art. 326 cpv.

1.

CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuovi

mezzi di prova. Analogamente irricevibili, poiché nuove, sono le richieste di quantificare il danno da lei subìto e di

attribuirle un'indennità di risarcimento formulate dalla reclamante il 7

dicembre 2018.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II

380.

consid. 4.3 con rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace, preso atto della connotazione

internazionale della fattispecie e l'applicabilità della Convenzione di

Lugano, ha ritenuto che l'azione di accertamento negativo presentata

dall'attrice (domanda di giudizio n. 1) doveva essere

proposta in Italia, davanti al giudice territorialmente competente secondo le

leggi italiane. Al riguardo egli ha rilevato che se in passato la

giurisprudenza aveva ammesso un foro di necessità in Svizzera non essendo

possibile scindere un'azione di accertamento negativo dalle domande di

carattere esecutivo di annullamento e cancellazione dell'esecuzione promossa da

un convenuto domiciliato all'estero, di recente il Tribunale federale ha

precisato che la decisione sulla cancellazione di un precetto esecutivo e il divieto

di comunicare a terzi l'esistenza di un'esecuzione non compete al giudice

civile ma all'ufficio d'esecuzione che tiene il registro. Premesso ciò, il

Giudice di pace ha negato la sua competenza per materia a statuire sulle

domande di giudizio n. 2 e n. 3 e ha ritenuto che “essendo l'azione di diritto

sostanziale (domanda di giudizio n. 1) svincolata dalle domande di carattere

esecutivo (n. 2 e n. 3), non vi è più alcun motivo che giustifichi un foro di

necessità in Svizzera per l'azione di accertamento negativo ai sensi dell'art.

3.

LDIP”. Egli ha pertanto dichiarato la petizione inammissibile per carenza di

competenza per materia e per territorio del giudice adito.

5.

La reclamante lamenta innanzitutto una lesione del suo

diritto di essere sentita, il primo giudice non avendole trasmesso la duplica

del 31 agosto 2017 menzionata nella decisione. Ora, che la duplica, con i relativi allegati, non sia stata

notificata all'attrice è possibile, quantunque al verbale dell'udienza del 29

settembre 2017 in cui “le parti […] rimandano al giudice la competenza

decisionale per la competenza territoriale e di materia riprendendo le

osservazioni contenute nei vari documenti finora presentati", sono annesse

le pagine che trattano della questione della competenza del giudice adito di

tutti gli allegati di causa, compreso quello di duplica. Resta il fatto che

all'obbiezione del convenuto, secondo cui a quell'udienza la patrocinatrice

dell'attrice, dopo essere venuta a conoscenza dell'esistenza di una duplica, ha

letto il memoriale e si è proceduto al dibattimento (osservazioni pag. 2), la

reclamante si è limitata a rilevare che la sua patrocinatrice non “poteva certo

immaginarsi che il primo giudice non le avesse trasmesso tutti gli allegati”

(replica spontanea del 12 febbraio 2018, pag. 1 e 2), ma non contesta il fatto

che essa ha comunque potuto esprimersi al riguardo. Ne segue che sulla

questione non occorre dilungarsi.

6.

La reclamante sostiene di non essere in alcun

modo debitrice dell'importo fatto valere in via esecutiva dal convenuto e

rileva che il precetto esecutivo, notificatole “arbitrariamente e senza

giustificativi”, ne intacca la sua buona reputazione. Essa evidenzia come il

precetto esecutivo sia perento, la controparte non avendo avviato alcuna azione

giudiziaria nei suoi confronti entro un anno, ragione per cui per ottenerne la

cancellazione in applicazione dell'art. 8a LEF le occorre una decisione

giudiziaria che dichiari il procedimento esecutivo nullo o annullato. A suo

avviso, il Giudice di pace non poteva declinare la propria competenza in favore

di un tribunale italiano ma doveva trattare l'azione e, accertata la perenzione

del precetto esecutivo, deciderne la cancellazione, tanto più che davanti ai

tribunali italiani non è possibile promuovere un'azione volta alla

cancellazione del precetto esecutivo. Essa ritiene che la decisione del primo

giudice sia paradossale perché “lei non

ha la facoltà né in Svizzera né in Italia di chiedere con un'azione giudiziaria

che l'esecuzione sia cancellata”. Inoltre, essa soggiunge, quand'anche un'azione

del genere fosse proponibile in Italia, non capisce perché dovrebbe essere

costretta a chiedere a un giudice italiano l'accertamento negativo di una

pretesa creditoria che non è mai stata concretizzata e reputa che il diniego di

adire il giudice del proprio domicilio la pone in una situazione “di inaccettabile

difficoltà” non consentendole di dimostrare di non essere debitrice dell'importo fatto valere nel precetto

esecutivo. A suo parere,

inoltre, il convenuto non può scegliere di iniziare una procedura esecutiva in

Svizzera nei suoi confronti e poi sollevare l'eccezione di incompetenza per

territorio per rifiutare a un giudice svizzero di accertare l'esistenza del suo

credito. Con molta probabilità – essa epiloga – la controparte le ha fatto

notificare il precetto esecutivo unicamente allo scopo di danneggiarne la

credibilità finanziaria, ciò che potrebbe configurare il tipico caso di abuso

dello strumento del precetto esecutivo per come è concepito in Svizzera.

7.

In concreto, RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del

circolo di Quinto di accertare l'inesistenza del credito di fr. 4502.30 per il

quale l'avv. CO 1 di __________ ha avviato la procedura di esecuzione, di

dichiarare nullo il precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio e di comunicare la decisione

all'Ufficio medesimo affinché non possa più comunicare a terzi l'esistenza del

citato precetto esecutivo. In sostanza

essa ha promosso un'azione d'accertamento negativo in procedura ordinaria sulla

base dell'art. 88 CPC assortita di domande di natura esecutiva.

a) Il Giudice di pace, come si è detto, ha

ritenuto che l'azione di accertamento negativo presentata dall'attrice (domanda di giudizio n. 1) doveva essere proposta in Italia. Al riguardo l'interessata si chiede perché

“dovrebbe essere costretta ad andare in Italia ad avere un giudice italiano per

chiedere l'accertamento negativo di una pretesa creditoria”. Se non che così

argomentando essa disconosce che trattandosi pacificamente di una controversia

di natura internazionale, la fattispecie va esaminata sotto il profilo della

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di

Lugano: RS 0.275.12), entrata in vigore per l'Unione europea il 1° gennaio 2010

e per la Svizzera il 1° gennaio 2011. Così, dandosi una pretesa del

professionista riconducibile

a un contratto, questi, come già rilevato dal primo giudice, andava convenuto

davanti al foro generale del suo domicilio (art. 2 cpv. 1 CLug) o alternativamente

davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata

o deve essere eseguita (art. 5 cpv. 1 lett. a CLug), ovvero in entrambi i casi

in Italia. Non essendo preteso, né consta, che l'ordine giuridico italiano non

conosca l'azione di accertamento negativo, l'attrice dispone di un mezzo che le

permette di far accertare l'inesistenza del debito vantato dal convenuto sicché

non è dato per tale azione un foro di necessità in Svizzera (Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL,

Basilea 2011, n. 7 ad art. 3 LDIP). Sotto questo aspetto, la sentenza impugnata

non presta il fianco a critiche.

b) Non si disconosce che avendo assortito l'azione di accertamento negativo con domande

di natura esecutiva, l'attrice non può far giudicare da un tribunale straniero

tali domande ostandovi il principio della territorialità in materia di esecuzione forzata (DTF 132 III 280, consid.

4.

; cfr. anche RtiD II-2012 pag. 898 consid. 4.3). Resta il fatto che, una

volta di più, l'interessata non si confronta minimamente con la motivazione del

primo giudice, il quale, in estrema sintesi, ha negato la competenza del

giudice civile per statuire sulle domande di natura esecutiva. Il che è

corretto, ove appena si pensi che la gestione del registro delle

esecuzioni, inclusa la comunicazione di informazioni a terzi giusta l'art. 8a

LEF, rientra nell'esclusiva competenza del­l'Ufficio di esecuzione che tiene il

registro, non in quella del giudice civile, neppure ove questi sia adito con

un'azione di inesistenza del credito posto in esecuzione. La richiesta di

cancellazione di un'esecuzione – ovvero il divieto di comunicazione a terzi

secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF – dev'essere diretta perciò all'Ufficio di

esecuzione, il quale deciderà se sono date le condizioni per accoglierla, in

particolare se l'esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una

decisione giudiziale (lett. a). La decisione dell'Uffi­cio potrà poi essere

impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza

(art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017 pag. 864).

Certo, in un precedente menzionato dal Giudice di

pace, il Tribunale federale giudicando una fattispecie simile a quella in

esame, aveva ammesso l'esistenza di un foro di necessità in Svizzera non essendo possibile scindere l'azione in una parte

sostanziale e in una parte di natura esecutiva (DTF 132 II 277 consid. 4). Se

non che, proprio perché le richieste volte alla cancellazione dell'esecuzione e

al divieto di comunicare a terzi l'esecuzione esulano dalla competenza del

giudice civile, per il Tribunale federale quand'anche siano conseguenti a

un'azione di accertamento negativo esse si rivelano inutili e irricevibili sicché

non sono atte a influenzare la determinazione del foro (sentenza 4A_229/2018

del 12 ottobre 2018 consid. 7). Perché al riguardo la conclusione del primo

giudice sarebbe errata la reclamante non spiega.

c) In definitiva,

affinché la decisione sull'azione di accertamento negativo, resa anche da un tribunale

estero, produca gli effetti voluti dall'attrice in virtù dell'art. 8a

cpv. 3 LEF, è sufficiente che la stessa constati come la somma posta in esecuzione

non era dovuta, senza la necessità di ordinare la

cancellazione del precetto esecutivo e il divieto di comunicare a terzi l'esistenza

di un'esecuzione (cfr. anche DTF 141 III 75 consid. 2.6.1 con rinvii). Si aggiunga, a guisa di conclusione, che per l'art. 8a

cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e applicabile anche

alle esecuzioni promosse prima di questa data (Istruzione n. 5 dell'Alta

vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d

LEF), del 18 ottobre 2019 in https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/

wirtschaft/ schkg/weisungen/weisung-5-i.pdf), gli uffici non possono

dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi “per i quali il debitore abbia

presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del

precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito

dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a

tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84)".

d) Visto

quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere

respinto.

8.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che

ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a

un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della

reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Quinto.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.