16.2017.39
Azione negatoria con domanda di risarcimento
28 giugno 2019Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.39
Lugano
28 giugno 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 7 dicembre 2017 presentato da
RE
1
(patrocinata
dagli avvocati PA 1 )
contro
la decisione emessa il 31 ottobre 2017 dal Pretore del Distretto di
Vallemaggia nella causa SE.2017.1 (azione negatoria) promossa con petizione
del 12 gennaio 2017 nei confronti di
CO
1 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nel mese di luglio del
1998 RE 1 ha ereditato la particella n. 710 RFD di __________, sulla
quale sorge un rustico. L'immobile confina con la particella n. 713,
appartenente dal mese di luglio 1981 a CO 1, su cui sorge, in particolare, un
edificio adibito a esercizio pubblico. Parte delle acque meteoriche provenienti dal tetto di tale immobile è
raccolta in un pozzetto situato nel
piazzale retrostante lo stesso dal quale si diparte un tubo che, fuoriuscendo
dal muro a confine con la particella n. 710, si raccorda a un pluviale del
diametro di 11 cm ancorato allo stabile.
Questo pluviale è collegato a un tubo
interrato situato sulla particella n. 710 per poi sfociare, dopo
circa un metro, in un pozzetto posto sulla particella n. 711 di proprietà del
comune di __________.
Fatti
B. Il
17 settembre 2013 RE 1 ha
instato davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia per un tentativo di
conciliazione allo scopo di convenire CO 1
e ottenere “il ripristino dello stato iniziale della sua
particella n. 710 RFD __________”. Decaduta infruttuosa la conciliazione, l'istante ha
lasciato scadere l'autorizzazione ad agire rilasciatale il 24 ottobre 2013 (inc. CM.2013.25).
C. Ottenuta il 21
ottobre 2016 una nuova autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.10), il 12 gennaio
2017 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere il ripristino
del suo fondo “come allo stato iniziale” e il versamento di un'indennità di fr.
5000.– “quale usufrutto del fondo”. Nelle sue osservazioni del 23
gennaio 2017 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 15 febbraio
2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le
rispettive posizioni e hanno offerto prove. L'istruttoria, durante la quale il tecnico __________ J__________
ha rilasciato una perizia sulle tubature presenti sui due fondi, si è chiusa il
4 ottobre 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte del 16 e 18 ottobre 2017 in cui hanno mantenuto i
rispettivi punti di vista.
D. Statuendo con
decisione del 23 ottobre 2017, motivata il 31 ottobre successivo, il Pretore ha
parzialmente accolto la petizione obbligando il convenuto a versare all'attrice
fr. 300.– quale risarcimento “per l'occupazione, con l'infrastruttura di
drenaggio, del fondo dell'attrice”. Le spese processuali, con una tassa di
giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico dell'attrice.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2017
chiedendo, in via principale, di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere
integralmente la petizione o, in via subordinata, di rinviare gli atti al primo
giudice per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2017 CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 7 novembre 2017.
Introdotto il 7 dicembre 2017, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III
367.
consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II
380.
consid. 4.3 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore ha stabilito che i tubi litigiosi, realizzati
contestualmente o successivamente alla riattazione avvenuta negli anni
1979/1980, “servono ad evacuare le acque chiare del piazzale subalterno c (la
retrostante terrazza) oltre che l'acqua
proveniente dalle due falde a nord del tetto del grotto del convenuto” e che “le infrastrutture citate, per svolgere la loro effettiva funzione,
invadono nel primo tratto lo spazio esterno della [particella della] parte
attrice e l'attraversano sottoterra
nel secondo tratto; per finire sfociano nel pozzetto sotto la griglia ubicata
nel mappale n. 711 RFD di proprietà del Comune di __________”. Per il primo giudice,
riassunte le condizioni dell'art. 671 CC, applicabile a suo parere alla
fattispecie, l'attrice non ha
dimostrato che suo padre si fosse validamente opposto all'istallazione di
canali di gronda sulla proprietà del convenuto di modo che non potendo dedurre
un'assenza di consenso, la stessa
aveva perso il diritto di esigere la rimozione delle condotte in virtù dell'art. 671 cpv. 3 CC, ma poteva esigere un risarcimento sulla base dell'art.
672.
cpv. 1 CC. Il Pretore, tenuto conto dell'esiguità di tali opere, del valore
venale del terreno dell'attrice (circa fr. 30.– m2) e l'esigua area
occupata delle infrastrutture (1.5 m2), ha ritenuto proporzionata
un'indennità di fr. 300.– in favore dell'attrice.
4.
RE
1.
sostiene innanzitutto che il Pretore è incorso in un errore di
diritto ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 671 cpv. 1 CC. A suo
parere, questa norma riguarda i casi di costruzioni situate interamente su fondo
altrui, ciò che non è il caso in esame. Inoltre, essa soggiunge, l'applicazione
degli art. 671 e 672 CC “è di difficile comprensione”, giacché il primo giudice
dopo avere ritenuto non dimostrata “un'assenza di consenso” all'istallazione
delle tubature e respinto il suo diritto alla rimozione delle condotte (art. 671 cpv. 3 CC), le ha riconosciuto un'indennità
allorquando l'art. 672 cpv. 1 CC prevede che sia il proprietario del fondo a
dover risarcire l'altro per il suo materiale.
Per la reclamante, quindi,
il Pretore avrebbe dovuto considerare che la sua pretesa era fondata sull'art.
641.
cpv. 2 CC e ritenere che il tubo litigioso è semmai un'opera sporgente in
virtù dell'art. 674 CC. Tuttavia, a suo avviso, il convenuto non ha un diritto
a ottenere una servitù di sporgenza perché ha posato “pur sapendo di non averne
diritto”. Per di più, essa epiloga, quand'anche si ritenesse – come il Pretore
sostiene – che il dissenso non è stato manifestato tempestivamente, ciò sarebbe
ininfluente giacché qualora, come nella fattispecie, un'opera sporgente è stata
realizzata in malafede, il diritto del proprietario a ottenerne la rimozione rimane
intatto.
5.
Nella fattispecie RE
1.
ha chiesto, con la petizione, che il convenuto fosse “condannato a
ripristinare il mio fondo RFD 710 come allo stato iniziale”. Ora, che una
domanda del genere sia sufficientemente chiara e certa è dubbio. Resta il fatto
che dalle motivazioni della petizione, la richiesta poteva ragionevolmente
essere intesa come volta alla rimozione delle tubature posate sul suo fondo. Premesso
ciò, per l'art. 221 cpv. 3 CPC all'attrice non incombeva di motivare la sua
pretesa dal profilo giuridico, il Pretore applicando il diritto d'ufficio (art.
57.
CPC).
a) L'art.
671.
cpv. 1 CC, applicato dal Pretore, dispone che ove taluno adoperi
materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per
costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo.
Il terzo capoverso della stessa norma prevede che alle medesime condizioni
[dell'art. 671 cpv. 2] il proprietario del fondo può domandare la rimozione a
spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso. L'azione
dell'art. 671 cpv. 3 CC non è di carattere reale ma obbligatorio ed è promossa
nei confronti di chi era proprietario al momento della costruzione o contro il
suo successore universale, ma non contro un successore particolare (sentenza
del Tribunale federale 5A_719/2015 del 1° marzo 2016 consid. 2.2 con rinvii; v.
anche Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,
5ª edizione, pag. 245 n. 895a). Gli art. 671 segg. CC si applicano, ad ogni modo, a costruzioni
edificate interamente sul fondo altrui e non solo in parte (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 13 ad art. 674 CC; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4a edizione, pag. 133 n. 1640 e pag. 135 n.
1641; Koller, Das rechtliche
Schicksal von Überbauten, in: AJA 2011 pag. 939; v. anche CCC sentenza inc. 16.2009.47
del 30 settembre 2010, consid. 4).
b) In
concreto, non è litigioso che il pluviale e il tubo sotterraneo in esame si
trovino sulla particella n. 710. Queste condotte sono però parte integrante del
sistema di evacuazione delle acque meteoriche della
particella n. 713 e sono collegate in modo funzionale alle tubature poste su
quest'ultimo fondo. Integrando una coerenza corporale, esse non
possono ritenersi costruite interamente sul fondo dell'attrice, ma devono essere
ritenute un tutt'uno, ciò che
configura un'opera sporgente a norma dell'art. 674 cpv. 3 CC (analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2015.65 del 24 marzo 2017 consid. 4b con rinvii). Ne
segue che alla fattispecie non sono applicabili gli art. 671 segg. CC.
c) Visto
quanto precede, per ottenere l'eliminazione di un'opera sporgente sul proprio
fondo, fatta senza diritto, l'attrice dispone dell'azione negatoria dell'art.
641.
cpv. 2 CC (sentenza del
Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009 consid. 3.3.2; I CCA,
sentenza inc. 11.2016.12 del 23 luglio 2018 consid. 3a con rinvii). Tale azione è imprescrittibile e
può quindi essere promossa fintanto che dura l'ingerenza. In linea di principio, ogni ingerenza
diretta sulla proprietà è da considerare illecita (Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n.
64.
ad art. 641 CC), a meno che l'autore dimostri di agire in conformità
alla legge o a un accordo con il proprietario, oppure che il comportamento
dell'attore trascenda nell'abuso di diritto (Foëx
in: Commentaire romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 48 ad art.
641.
CC; Wiegand, op. cit.,
n. 67 ad art. 641; Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 367 n. 1040 in fine; Meier-Hayoz, op. cit., n. 117 ad art.
641.
CC).
d) Trattandosi
di un'opera sporgente, l'art. 674 cpv. 3 CC limita invero il diritto del
proprietario leso di esigere in ogni tempo l'eliminazione di una sporgenza
illecita eseguita dal vicino, permettendo a quest'ultimo, a determinate
condizioni, di ottenere dal giudice una servitù di sporgenza o la proprietà del
terreno invaso contro pagamento di un'equa indennità (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2017
del 12 aprile 2018 consid. 2 in: SJ 140/2018 pag. 374). Nel caso in esame, tuttavia, ci si può
esimere dall'accertare se la sporgenza sia avvenuta in buona o malafede giacché
CO 1 non ha postulato giudizialmente una
servitù né in via riconvenzionale né con un'azione separata (sentenza del Tribunale federale 5A_101/2016
del 7 ottobre 2016 consid., 4 con rinvii; v. anche Rep. 1996 pag. 10; RtiD II-2009 pag. 657 in alto; più recentemente I CCA inc.
11.2015.116
del 2 ottobre 2017 consid. 14a). In proposito il reclamo è pertanto
fondato.
e) Dandosi una condotta visibile esteriormente,
come in concreto (fotografie 11-14, 19 e 22 allegate al verbale di sopralluogo
del 19 maggio 2017), per l'art. 676
cpv. 1 CC le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui
servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e
appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria. La
costituzione di simili diritti realisu fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, ma l'iscrizione nel
registro fondiario non è richiesta se la condotta è riconoscibile esteriormente
(art. 676 cpv. 2 e 3 CC). Il che costituisce una deroga, espressa sotto forma
di presunzione, al principio dell'accessione sancito dall'art. 667 CC, nel
senso che, tranne accordo contrario, il proprietario del fondo sul quale
passano le condotte di allacciamento non diviene proprietario delle
medesime (RtiD I-2019 pag. 534 consid. 6a
con rinvii). Resta il fatto che la pubblicità naturale dovuta alla
presenza di una condotta riconoscibile esteriormente, che sostituisce e sana il
difetto di pubblicità risultante dal registro fondiario, dispensa unicamente
dall'iscrizione (costitutiva) della servitù nel registro stesso, ma non dal
requisito di un titolo giuridico, ovvero dall'esistenza di un accordo scritto,
o dal 1° gennaio 2012 di un atto pubblico, volto alla
costituzione di una servitù (RtiD I-2019 pag. 535 consid. 6c e 6d). In concreto,
l'esistenza di un impianto
esteriormente visibile non basta per ritenere che sia stata validamente
costituita una servitù di condotta. Certo, il convenuto ha affermato che il
padre dell'attrice fosse “completamente d'accordo” con i lavori eseguiti da __________
B__________ [precedente proprietario della particella n. 713] (osservazioni del
23.
gennaio 2017, pag. 2), ma in difetto di un accordo scritto difetta uno dei
requisiti della servitù di condotta apparente (RtiD I-2019 pag. 536 consid. 6e).
Men che meno, in mancanza di una domanda in tale senso, al convenuto può essere
riconosciuto un diritto di condotta necessaria (art. 691 CC).
6.
Ne caso specifico,
non rimane che esaminare se chiedendo la rimozione dell'opera sporgente RE 1 trascenda
nell'abuso di diritto.
a) Le
azioni a protezione di diritti reali – pur non soggiacendo a scadenze e a
termini di prescrizione – possono, a determinate condizioni, decadere se fatte
valere troppo tardi. Una perdita del diritto a causa di un suo esercizio
tardivo non va però ammessa alla leggera, poiché secondo l'art. 2 cpv. 2 CC un
diritto non può essere protetto dalla legge soltanto quando il suo abuso è
manifesto. Una perdita del diritto presuppone che l'avente diritto ne abbia
tollerato per un lungo periodo la violazione e che il perturbatore, il quale ha
nel frattempo acquisito una posizione meritevole di protezione, poteva in buona
fede fidarsi dell'inazione dell'avente diritto (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2017 del 12 aprile 2018
consid. 2.2.2 in: SJ 140/2018 pag. 374; v. anche RtiD II-2009 pag. 655
consid. 4 in principio; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.115 del
2.
ottobre 2017, consid. 14e).
b) Ora,
per la reclamante l'accertamento del Pretore secondo cui le
condotte controverse risalirebbero agli anni 1979/1980 è manifestamente
errato, le risultanze dell'istruttoria non permettendo di giungere a tale conclusione né le fatture agli atti dimostrerebbero
che esse si riferiscano alla posa delle stesse. Essa ritiene, inoltre,
che il primo giudice abbia omesso di tenere conto che “lei e i precedenti
proprietari del suo fondo sono sempre stati vigili nei confronti del vicino”,
che se avessero costatato l'esistenza della tubatura prima del 2012 essi non
avrebbero atteso a contestarla, che al tombino comunale converge anche un tubo
di drenaggio posato molti anni orsono, che questo tubo sembra essere quello
indicato nei piani di realizzazione allegati alle licenze edilizie del 20 settembre
1979.
e del 12 marzo 1980 e che nella foto n. 19 scattata in occasione del
sopralluogo è visibile la presenza sul muro di calce relativamente recente.
Tutto ciò, a suo parere, suggerisce che i lavori concernenti la tubatura in esame
siano stati eseguiti in tempi recenti per cui nemmeno si potrebbe parlare di inattività
da parte sua.
Così
argomentando, tuttavia, essa si limita a riproporre la propria contestazione, senza
spiegare tuttavia perché sulla base delle licenze edilizie rilasciate dal
Comune di __________ sulla scorta di piani dai quali risulta chiaramente il
sistema di evacuazione delle acque (doc. 1-4), della fattura emessa dalla ditta
T__________. del 10 marzo 1982, la quale attesta l'esecuzione e la posa di
canali di gronda, di tubi di scarico, converse e altre infrastrutture (doc. 5)
e da quella dell'impresa F__________ del 27 luglio 1983, da cui risulta la
realizzazione di “lavori superiori di drenaggio” sulla retrostante terrazza del grotto, la
conclusione del Pretore secondo cui i tubi sono stati posati agli inizi degli
anni ottanta è manifestamente errata, ovvero manifestamente insostenibile,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità insostenibile.
Per
di più, il perito, pur non potendo situare temporalmente la posa delle
tubature, ha potuto supporre che i tubi sono stati posati agli inizi degli anni
ottanta poiché “la grata a pavimento [del piazzale dietro il grotto]
e i tubi nella soletta che portano l'acqua al tubo in rame posato in verticale
sono stati eseguiti durante i lavori di costruzione della parte a monte del
grotto in quanto nel pavimento non si vedono segni di lavori di questo tipo
(taglio beton e posa del tubo nella soletta)” (perizia, pag. 3).
c) In
merito ai rimproveri al Pretore di avere trascurato elementi in
favore dell'attrice, né dalla perizia né dalle risultanze del sopralluogo
peritale si evince che nel tombino comunale situato nella particella n. 711
convergono due tubi. Per altro, come risulta dalla cartina allegata al referto
peritale, il tubo di drenaggio “in
rosso” non confluisce nella caditoia
comunale. Non si disconosce che in prossimità dell'uscita del pluviale la
calce sia apparentemente più chiara rispetto al resto del muro, ma ciò ancora
non significa che il tubo sia stato posato in tempi recenti ove appena si pensi
allo stato dello stesso dovuto all'ossidazione. Che la reclamante avrebbe
contestato l'ingerenza alla sua proprietà qualora il pluviale fosse stato posato
precedentemente al 2012, è una mera affermazione dell'interessata. Infine,
anche per quel che riguarda le tubature riportate sui piani di realizzazione
allegati alle domande di costruzione si tratta di una congettura priva di qualsiasi indizio a sostegno.
Nelle circostanze descritte la tesi della reclamante, secondo cui le condotte
litigiose sono state posate solo nel 2012, non è sorretta da alcun riscontro
probatorio.
d) Visto
quanto precede, ai fini del giudizio, occorre dipartirsi dall'accertamento del
Pretore secondo cui la condotta sporgente è stata posata agli inizi degli anni
ottanta. Non essendo preteso che i suoi predecessori in diritto abbiano mosso
critiche, le prime rimostranze nei confronti di CO 1 da parte di RE 1 sono
intervenute nel 2012, oltre trent'anni dopo (doc. B). Ora, che i vicini si
fossero bensì opposti all'innalzamento del tetto dell'immobile posto sulla
particella n. 713 ma non alla sporgenza dei canali di gronda o del pluviale non
è determinante, nulla lasciando supporre che l'autorità comunale avrebbe preso
in considerazione tale problematica di diritto privato. Resta il fatto che il
sistema d'evacuazione di parte delle acque meteoriche della particella n. 713
attraverso la particella n. 710 appariva evidente sui piani di realizzazioni
allegati alle domande di costruzione (doc. 3 e 4). Ai proprietari del fondo n.
710.
non poteva pertanto sfuggire che per confluire nel tombino comunale posto
nella particella n. 711 delle tubature sarebbero fuoriuscite dal fondo contiguo
e transitate sulla loro proprietà. Inoltre, visto il dislivello tra i due
fondi, ciò non poteva che avvenire con un tubo pluviale riconoscibile
esteriormente. Essi, quantunque molto attenti agli interventi di carattere
edile del vicino (cfr. lettere dell'avvocato __________ M__________: doc. M e
N), non hanno però reagito, accettando la situazione venutasi a creare dopo i
lavori, ciò che per finire lasciava destare in buona fede l'affidamento nel convenuto in una rinuncia al diritto di chiedere la
rimozione delle condotte.
Per
di più, la sporgenza occupa una superficie di circa 1.5 m2 del fondo
della convenuta ciò che potrebbe portare, nel caso in esame, a una sproporzione
fra gli interessi in gioco e per finire a un abuso di diritto (sentenza del
Tribunale federale 5A_655/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.2.1 in: ZBGR 93/2012
pag. 213 e 94/2013 pag. 11). La questione può nondimeno rimanere indecisa,
l'abusività della richiesta dell'attrice di rimuovere
la tubatura essendo già stata accertata. Nelle circostanze descritte, quanto meno nel risultato, su questo punto la decisione
del Pretore non può ritenersi errata. Al riguardo il reclamo è destinato
all'insuccesso.
7.
La
reclamante ribadisce la sua richiesta volta a ottenere un'indennità di fr.
5000.
– “per l'occupazione abusiva del suo fondo”. Se non che essa si limita a
sostenere che il risarcimento di
fr. 300.– riconosciutole dal Pretore è “prettamente simbolico”, ma non spiega
nemmeno di scorcio perché essa avrebbe diritto a
fr. 5000.– e l'ammontare del risarcimento fissato dal Pretore sarebbe errato. Insufficientemente
motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), su questo punto il reclamo si
rivela finanche irricevibile.
8.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
di inconvenienza, oltre a non essere stata rivendicata, CO 1 non si è avvalso
del patrocinio di un legale e la stesura delle osservazioni al reclamo non hanno
verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
avvocati e ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.