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Decisione

16.2017.39

Azione negatoria con domanda di risarcimento

28 giugno 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

17 settembre 2013 RE 1 ha

instato davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia per un tentativo di

conciliazione allo scopo di convenire CO 1

e ottenere “il ripristino dello stato iniziale della sua

particella n. 710 RFD __________”. Decaduta infruttuosa la conciliazione, l'istante ha

lasciato scadere l'autorizzazione ad agire rilasciatale il 24 ottobre 2013 (inc. CM.2013.25).

C. Ottenuta il 21

ottobre 2016 una nuova autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.10), il 12 gennaio

2017 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere il ripristino

del suo fondo “come allo stato iniziale” e il versamento di un'indennità di fr.

5000.– “quale usufrutto del fondo”. Nelle sue osservazioni del 23

gennaio 2017 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 15 febbraio

2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le

rispettive posizioni e hanno offerto prove. L'istruttoria, durante la quale il tecnico __________ J__________

ha rilasciato una perizia sulle tubature presenti sui due fondi, si è chiusa il

4 ottobre 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte del 16 e 18 ottobre 2017 in cui hanno mantenuto i

rispettivi punti di vista.

D. Statuendo con

decisione del 23 ottobre 2017, motivata il 31 ottobre successivo, il Pretore ha

parzialmente accolto la petizione obbligando il convenuto a versare all'attrice

fr. 300.– quale risarcimento “per l'occupazione, con l'infrastruttura di

drenaggio, del fondo dell'attrice”. Le spese processuali, con una tassa di

giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico dell'attrice.

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2017

chiedendo, in via principale, di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere

integralmente la petizione o, in via subordinata, di rinviare gli atti al primo

giudice per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2017 CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 7 novembre 2017.

Introdotto il 7 dicembre 2017, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II

380.

consid. 4.3 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore ha stabilito che i tubi litigiosi, realizzati

contestualmente o successivamente alla riattazione avvenuta negli anni

1979/1980, “servono ad evacuare le acque chiare del piazzale subalterno c (la

retrostante terrazza) oltre che l'acqua

proveniente dalle due falde a nord del tetto del grotto del convenuto” e che “le infrastrutture citate, per svolgere la loro effettiva funzione,

invadono nel primo tratto lo spazio esterno della [particella della] parte

attrice e l'attraversano sottoterra

nel secondo tratto; per finire sfociano nel pozzetto sotto la griglia ubicata

nel mappale n. 711 RFD di proprietà del Comune di __________”. Per il primo giudice,

riassunte le condizioni dell'art. 671 CC, applicabile a suo parere alla

fattispecie, l'attrice non ha

dimostrato che suo padre si fosse validamente opposto all'istallazione di

canali di gronda sulla proprietà del convenuto di modo che non potendo dedurre

un'assenza di consenso, la stessa

aveva perso il diritto di esigere la rimozione delle condotte in virtù dell'art. 671 cpv. 3 CC, ma poteva esigere un risarcimento sulla base dell'art.

672.

cpv. 1 CC. Il Pretore, tenuto conto dell'esiguità di tali opere, del valore

venale del terreno dell'attrice (circa fr. 30.– m2) e l'esigua area

occupata delle infrastrutture (1.5 m2), ha ritenuto proporzionata

un'indennità di fr. 300.– in favore dell'attrice.

4.

RE

1.

sostiene innanzitutto che il Pretore è incorso in un errore di

diritto ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 671 cpv. 1 CC. A suo

parere, questa norma riguarda i casi di costruzioni situate interamente su fondo

altrui, ciò che non è il caso in esame. Inoltre, essa soggiunge, l'applicazione

degli art. 671 e 672 CC “è di difficile comprensione”, giacché il primo giudice

dopo avere ritenuto non dimostrata “un'assenza di consenso” all'istallazione

delle tubature e respinto il suo diritto alla rimozione delle condotte (art. 671 cpv. 3 CC), le ha riconosciuto un'indennità

allorquando l'art. 672 cpv. 1 CC prevede che sia il proprietario del fondo a

dover risarcire l'altro per il suo materiale.

Per la reclamante, quindi,

il Pretore avrebbe dovuto considerare che la sua pretesa era fondata sull'art.

641.

cpv. 2 CC e ritenere che il tubo litigioso è semmai un'opera sporgente in

virtù dell'art. 674 CC. Tuttavia, a suo avviso, il convenuto non ha un diritto

a ottenere una servitù di sporgenza perché ha posato “pur sapendo di non averne

diritto”. Per di più, essa epiloga, quand'anche si ritenesse – come il Pretore

sostiene – che il dissenso non è stato manifestato tempestivamente, ciò sarebbe

ininfluente giacché qualora, come nella fattispecie, un'opera sporgente è stata

realizzata in malafede, il diritto del proprietario a ottenerne la rimozione rimane

intatto.

5.

Nella fattispecie RE

1.

ha chiesto, con la petizione, che il convenuto fosse “condannato a

ripristinare il mio fondo RFD 710 come allo stato iniziale”. Ora, che una

domanda del genere sia sufficientemente chiara e certa è dubbio. Resta il fatto

che dalle motivazioni della petizione, la richiesta poteva ragionevolmente

essere intesa come volta alla rimozione delle tubature posate sul suo fondo. Premesso

ciò, per l'art. 221 cpv. 3 CPC all'attrice non incombeva di motivare la sua

pretesa dal profilo giuridico, il Pretore applicando il diritto d'ufficio (art.

57.

CPC).

a) L'art.

671.

cpv. 1 CC, applicato dal Pretore, dispone che ove taluno adoperi

materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per

costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo.

Il terzo capoverso della stessa norma prevede che alle medesime condizioni

[dell'art. 671 cpv. 2] il proprietario del fondo può domandare la rimozione a

spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso. L'azione

dell'art. 671 cpv. 3 CC non è di carattere reale ma obbligatorio ed è promossa

nei confronti di chi era proprietario al momento della costruzione o contro il

suo successore universale, ma non contro un successore particolare (sentenza

del Tribunale federale 5A_719/2015 del 1° marzo 2016 consid. 2.2 con rinvii; v.

anche Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,

5ª edizione, pag. 245 n. 895a). Gli art. 671 segg. CC si applicano, ad ogni modo, a costruzioni

edificate interamente sul fondo altrui e non solo in parte (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, n. 13 ad art. 674 CC; Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 4a edizione, pag. 133 n. 1640 e pag. 135 n.

1641; Koller, Das rechtliche

Schicksal von Überbauten, in: AJA 2011 pag. 939; v. anche CCC sentenza inc. 16.2009.47

del 30 settembre 2010, consid. 4).

b) In

concreto, non è litigioso che il pluviale e il tubo sotterraneo in esame si

trovino sulla particella n. 710. Queste condotte sono però parte integrante del

sistema di evacuazione delle acque meteoriche della

particella n. 713 e sono collegate in modo funzionale alle tubature poste su

quest'ultimo fondo. Integrando una coerenza corporale, esse non

possono ritenersi costruite interamente sul fondo dell'attrice, ma devono essere

ritenute un tutt'uno, ciò che

configura un'opera sporgente a norma dell'art. 674 cpv. 3 CC (analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2015.65 del 24 marzo 2017 consid. 4b con rinvii). Ne

segue che alla fattispecie non sono applicabili gli art. 671 segg. CC.

c) Visto

quanto precede, per ottenere l'eliminazione di un'opera sporgente sul proprio

fondo, fatta senza diritto, l'attrice dispone dell'azione negatoria dell'art.

641.

cpv. 2 CC (sentenza del

Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009 consid. 3.3.2; I CCA,

sentenza inc. 11.2016.12 del 23 luglio 2018 consid. 3a con rinvii). Tale azione è imprescrittibile e

può quindi essere promossa fintanto che dura l'ingerenza. In linea di principio, ogni ingerenza

diretta sulla proprietà è da considerare illecita (Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n.

64.

ad art. 641 CC), a meno che l'autore dimostri di agire in conformità

alla legge o a un accordo con il proprietario, oppure che il comportamento

dell'attore trascenda nell'abuso di diritto (Foëx

in: Commentaire romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 48 ad art.

641.

CC; Wiegand, op. cit.,

n. 67 ad art. 641; Steinauer, Les

droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 367 n. 1040 in fine; Meier-Hayoz, op. cit., n. 117 ad art.

641.

CC).

d) Trattandosi

di un'opera sporgente, l'art. 674 cpv. 3 CC limita invero il diritto del

proprietario leso di esigere in ogni tempo l'eliminazione di una sporgenza

illecita eseguita dal vicino, permettendo a quest'ultimo, a determinate

condizioni, di ottenere dal giudice una servitù di sporgenza o la proprietà del

terreno invaso contro pagamento di un'equa indennità (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2017

del 12 aprile 2018 consid. 2 in: SJ 140/2018 pag. 374). Nel caso in esame, tuttavia, ci si può

esimere dall'accertare se la sporgenza sia avvenuta in buona o malafede giacché

CO 1 non ha postulato giudizialmente una

servitù né in via riconvenzionale né con un'azione separata (sentenza del Tribunale federale 5A_101/2016

del 7 ottobre 2016 consid., 4 con rinvii; v. anche Rep. 1996 pag. 10; RtiD II-2009 pag. 657 in alto; più recentemente I CCA inc.

11.2015.116

del 2 ottobre 2017 consid. 14a). In proposito il reclamo è pertanto

fondato.

e) Dandosi una condotta visibile esteriormente,

come in concreto (fotografie 11-14, 19 e 22 allegate al verbale di sopralluogo

del 19 maggio 2017), per l'art. 676

cpv. 1 CC le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui

servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e

appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria. La

costituzione di simili diritti realisu fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, ma l'iscrizione nel

registro fondiario non è richiesta se la condotta è riconoscibile esteriormente

(art. 676 cpv. 2 e 3 CC). Il che costituisce una deroga, espressa sotto forma

di presunzione, al principio del­l'accessione sancito dall'art. 667 CC, nel

senso che, tranne accordo contrario, il proprietario del fondo sul quale

passano le condotte di allacciamento non diviene proprietario delle

medesime (RtiD I-2019 pag. 534 consid. 6a

con rinvii). Resta il fatto che la pubblicità naturale dovuta alla

presenza di una condotta riconoscibile esteriormente, che sostituisce e sana il

difetto di pubblicità risultante dal registro fondiario, dispensa unicamente

dall'iscrizione (costitutiva) della servitù nel registro stesso, ma non dal

requisito di un titolo giuridico, ovvero dall'esistenza di un accordo scritto,

o dal 1° gennaio 2012 di un atto pubblico, volto alla

costituzione di una servitù (RtiD I-2019 pag. 535 consid. 6c e 6d). In concreto,

l'esistenza di un impianto

esteriormente visibile non basta per ritenere che sia stata validamente

costituita una servitù di condotta. Certo, il convenuto ha affermato che il

padre dell'attrice fosse “completamente d'accordo” con i lavori eseguiti da __________

B__________ [precedente proprietario della particella n. 713] (osservazioni del

23.

gennaio 2017, pag. 2), ma in difetto di un accordo scritto difetta uno dei

requisiti della servitù di condotta apparente (RtiD I-2019 pag. 536 consid. 6e).

Men che meno, in mancanza di una domanda in tale senso, al convenuto può essere

riconosciuto un diritto di condotta necessaria (art. 691 CC).

6.

Ne caso specifico,

non rimane che esaminare se chiedendo la rimozione dell'opera sporgente RE 1 trascenda

nell'abuso di diritto.

a) Le

azioni a protezione di diritti reali – pur non soggiacendo a scadenze e a

termini di prescrizione – possono, a determinate condizioni, decadere se fatte

valere troppo tardi. Una perdita del diritto a causa di un suo esercizio

tardivo non va però ammessa alla leggera, poiché secondo l'art. 2 cpv. 2 CC un

diritto non può essere protetto dalla legge soltanto quando il suo abuso è

manifesto. Una perdita del diritto presuppone che l'avente diritto ne abbia

tollerato per un lungo periodo la violazione e che il perturbatore, il quale ha

nel frattempo acquisito una posizione meritevole di protezione, poteva in buona

fede fidarsi dell'inazione dell'avente diritto (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2017 del 12 aprile 2018

consid. 2.2.2 in: SJ 140/2018 pag. 374; v. anche RtiD II-2009 pag. 655

consid. 4 in principio; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.115 del

2.

ottobre 2017, consid. 14e).

b) Ora,

per la reclamante l'accertamento del Pretore secondo cui le

condotte controverse risalirebbero agli anni 1979/1980 è manifestamente

errato, le risultanze dell'istruttoria non permettendo di giungere a tale conclusione né le fatture agli atti dimostrerebbero

che esse si riferiscano alla posa delle stesse. Essa ritiene, inoltre,

che il primo giudice abbia omesso di tenere conto che “lei e i precedenti

proprietari del suo fondo sono sempre stati vigili nei confronti del vicino”,

che se avessero costatato l'esistenza della tubatura prima del 2012 essi non

avrebbero atteso a contestarla, che al tombino comunale converge anche un tubo

di drenaggio posato molti anni orsono, che questo tubo sembra essere quello

indicato nei piani di realizzazione allegati alle licenze edilizie del 20 settembre

1979.

e del 12 marzo 1980 e che nella foto n. 19 scattata in occasione del

sopralluogo è visibile la presenza sul muro di calce relativamente recente.

Tutto ciò, a suo parere, suggerisce che i lavori concernenti la tubatura in esame

siano stati eseguiti in tempi recenti per cui nemmeno si potrebbe parlare di inattività

da parte sua.

Così

argomentando, tuttavia, essa si limita a riproporre la propria contestazione, senza

spiegare tuttavia perché sulla base delle licenze edilizie rilasciate dal

Comune di __________ sulla scorta di piani dai quali risulta chiaramente il

sistema di evacuazione delle acque (doc. 1-4), della fattura emessa dalla ditta

T__________. del 10 marzo 1982, la quale attesta l'esecuzione e la posa di

canali di gronda, di tubi di scarico, converse e altre infrastrutture (doc. 5)

e da quella dell'impresa F__________ del 27 luglio 1983, da cui risulta la

realizzazione di “lavori superiori di drenaggio” sulla retrostante terrazza del grotto, la

conclusione del Pretore secondo cui i tubi sono stati posati agli inizi degli

anni ottanta è manifestamente errata, ovvero manifestamente insostenibile,

in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità insostenibile.

Per

di più, il perito, pur non potendo situare temporalmente la posa delle

tubature, ha potuto supporre che i tubi sono stati posati agli inizi degli anni

ottanta poiché “la grata a pavimento [del piazzale dietro il grotto]

e i tubi nella soletta che portano l'acqua al tubo in rame posato in verticale

sono stati eseguiti durante i lavori di costruzione della parte a monte del

grotto in quanto nel pavimento non si vedono segni di lavori di questo tipo

(taglio beton e posa del tubo nella soletta)” (perizia, pag. 3).

c) In

merito ai rimproveri al Pretore di avere trascurato elementi in

favore dell'attrice, né dalla perizia né dalle risultanze del sopralluogo

peritale si evince che nel tombino comunale situato nella particella n. 711

convergono due tubi. Per altro, come risulta dalla cartina allegata al referto

peritale, il tubo di drenaggio “in

rosso” non confluisce nella caditoia

comunale. Non si disconosce che in prossimità dell'uscita del pluviale la

calce sia apparentemente più chiara rispetto al resto del muro, ma ciò ancora

non significa che il tubo sia stato posato in tempi recenti ove appena si pensi

allo stato dello stesso dovuto all'ossidazione. Che la reclamante avrebbe

contestato l'ingerenza alla sua proprietà qualora il pluviale fosse stato posato

precedentemente al 2012, è una mera affermazione dell'interessata. Infine,

anche per quel che riguarda le tubature riportate sui piani di realizzazione

allegati alle domande di costruzione si tratta di una congettura priva di qualsiasi indizio a sostegno.

Nelle circostanze descritte la tesi della reclamante, secondo cui le condotte

litigiose sono state posate solo nel 2012, non è sorretta da alcun riscontro

probatorio.

d) Visto

quanto precede, ai fini del giudizio, occorre dipartirsi dall'accertamento del

Pretore secondo cui la condotta sporgente è stata posata agli inizi degli anni

ottanta. Non essendo preteso che i suoi predecessori in diritto abbiano mosso

critiche, le prime rimostranze nei confronti di CO 1 da parte di RE 1 sono

intervenute nel 2012, oltre trent'anni dopo (doc. B). Ora, che i vicini si

fossero bensì opposti all'innalzamento del tetto dell'immobile posto sulla

particella n. 713 ma non alla sporgenza dei canali di gronda o del pluviale non

è determinante, nulla lasciando supporre che l'autorità comunale avrebbe preso

in considerazione tale problematica di diritto privato. Resta il fatto che il

sistema d'evacuazione di parte delle acque meteoriche della particella n. 713

attraverso la particella n. 710 appariva evidente sui piani di realizzazioni

allegati alle domande di costruzione (doc. 3 e 4). Ai proprietari del fondo n.

710.

non poteva pertanto sfuggire che per confluire nel tombino comunale posto

nella particella n. 711 delle tubature sarebbero fuoriuscite dal fondo contiguo

e transitate sulla loro proprietà. Inoltre, visto il dislivello tra i due

fondi, ciò non poteva che avvenire con un tubo pluviale riconoscibile

esteriormente. Essi, quantunque molto attenti agli interventi di carattere

edile del vicino (cfr. lettere dell'avvocato __________ M__________: doc. M e

N), non hanno però reagito, accettando la situazione venutasi a creare dopo i

lavori, ciò che per finire lasciava destare in buona fede l'affidamento nel convenuto in una rinuncia al diritto di chiedere la

rimozione delle condotte.

Per

di più, la sporgenza occupa una superficie di circa 1.5 m2 del fondo

della convenuta ciò che potrebbe portare, nel caso in esame, a una sproporzione

fra gli interessi in gioco e per finire a un abuso di diritto (sentenza del

Tribunale federale 5A_655/2010 del 5 maggio 2011 consid. 2.2.1 in: ZBGR 93/2012

pag. 213 e 94/2013 pag. 11). La questione può nondimeno rimanere indecisa,

l'abusività della richiesta dell'attrice di rimuovere

la tubatura essendo già stata accertata. Nelle circostanze descritte, quanto meno nel risultato, su questo punto la decisione

del Pretore non può ritenersi errata. Al riguardo il reclamo è destinato

all'insuccesso.

7.

La

reclamante ribadisce la sua richiesta volta a ottenere un'indennità di fr.

5000.

– “per l'occupazione abusiva del suo fondo”. Se non che essa si limita a

sostenere che il risarcimento di

fr. 300.– riconosciutole dal Pretore è “prettamente simbolico”, ma non spiega

nemmeno di scorcio perché essa avrebbe diritto a

fr. 5000.– e l'ammontare del risarcimento fissato dal Pretore sarebbe errato. Insufficientemente

motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), su questo punto il reclamo si

rivela finanche irricevibile.

8.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità

di inconvenienza, oltre a non essere stata rivendicata, CO 1 non si è avvalso

del patrocinio di un legale e la stesura delle osservazioni al reclamo non hanno

verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

avvocati e ;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.