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Decisione

16.2017.4

Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo

22 marzo 2017Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2017.4

Lugano

22 marzo 2017/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo dell'8 febbraio 2017 presentato da

RE

1

contro

la decisione emessa il 1° febbraio 2017 dal Pretore supplente del Distretto

di Leventina nella causa SO.2016.224 (espulsione del conduttore) promossa nei

suoi confronti con istanza del 4 ottobre 2016 da

CO

1 ;

premesso

che con decisione del 1° febbraio 2017 il Pretore supplente del Distretto di

Leventina, in accoglimento dell'istanza del 4 ottobre 2016 presentata da CO 1,

ha ordinato l'espulsione immediata di RE 1 da un apparta­mento in via __________

a __________, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.– a carico della convenuta,

tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 80.–;

preso

atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con

un reclamo dell'8 febbraio 2017, in cui postula l'annullamento

della deci­sione impugnata e la reiezione dell'istanza o, eventualmente, di

differire l'espulsione di almeno due mesi;

ricordato

che con ordinanza del 14 febbraio 2017 la reclamante è stata invitata a depo­si­tare

entro il 2 marzo 2017, a titolo di anticipo per le spese processuali presunte,

la som­ma di fr. 100.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale

d'appello, introiti AGITI;

ritenuto

che il 15 febbraio 2017 il plico raccomandato contenente la citata ordinanza è

stato recapitato alla reclamante (cfr. traccia­mento degli invii, numero

dell'invio __________);

considerato

che non essendo intervenuto versamento alcuno entro la scadenza fissata, con

ordinanza del 6 marzo 2017 alla reclamante è stato impartito un ultimo termine

fino al 17 marzo 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che,

de­corso infrut­tuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato

irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

rilevato

che il 9 marzo 2017 il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è

stato recapitato alla reclamante (cfr. trac­ciamento degli invii, numero

dell'invio __________);

accertato

che entro la scadenza fissata non è stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie

presunte sicché il re­clamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

posto

che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese

processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma equi motivi

giustificano – eccezionalmente – la rinuncia a qualsiasi prelievo (art. 107

cpv. 1 CPC);

stabilito

inoltre che non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non

essendole stato notificato per osservazioni;

Per

questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese processuali.

3.

Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.