16.2017.4
Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo
22 marzo 2017Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2017.4
Lugano
22 marzo 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 febbraio 2017 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 1° febbraio 2017 dal Pretore supplente del Distretto
di Leventina nella causa SO.2016.224 (espulsione del conduttore) promossa nei
suoi confronti con istanza del 4 ottobre 2016 da
CO
1 ;
premesso
che con decisione del 1° febbraio 2017 il Pretore supplente del Distretto di
Leventina, in accoglimento dell'istanza del 4 ottobre 2016 presentata da CO 1,
ha ordinato l'espulsione immediata di RE 1 da un appartamento in via __________
a __________, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.– a carico della convenuta,
tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 80.–;
preso
atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con
un reclamo dell'8 febbraio 2017, in cui postula l'annullamento
della decisione impugnata e la reiezione dell'istanza o, eventualmente, di
differire l'espulsione di almeno due mesi;
ricordato
che con ordinanza del 14 febbraio 2017 la reclamante è stata invitata a depositare
entro il 2 marzo 2017, a titolo di anticipo per le spese processuali presunte,
la somma di fr. 100.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale
d'appello, introiti AGITI;
ritenuto
che il 15 febbraio 2017 il plico raccomandato contenente la citata ordinanza è
stato recapitato alla reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero
dell'invio __________);
considerato
che non essendo intervenuto versamento alcuno entro la scadenza fissata, con
ordinanza del 6 marzo 2017 alla reclamante è stato impartito un ultimo termine
fino al 17 marzo 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che,
decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
rilevato
che il 9 marzo 2017 il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è
stato recapitato alla reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero
dell'invio __________);
accertato
che entro la scadenza fissata non è stato prestato l'anticipo per le spese giudiziarie
presunte sicché il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto
che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese
processuali alla reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma equi motivi
giustificano – eccezionalmente – la rinuncia a qualsiasi prelievo (art. 107
cpv. 1 CPC);
stabilito
inoltre che non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non
essendole stato notificato per osservazioni;
Per
questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese processuali.
3.
Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.