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Decisione

16.2017.40

Tempestività del reclamo – notificazione del primo atto di una procedura di conciliazione – diritto di essere sentito - esame dei presupposti processuali

17 luglio 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 24 luglio 2017 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del

circolo delle Isole chiedendo la convocazione di RE 1 a un tentativo di

conciliazione e, in caso di mancata conciliazione di

emanare una decisione sulla base dell'art. 212 CPC, volta

a ottenere dal convenuto il pagamento di fr. 1967.85 oltre interessi al 5% dal 18 agosto

2008 e degli interessi al medesimo tasso e data su fr. 31 000.–. Il 17 agosto 2017

il Giudice di pace ha citato le parti a comparire all'udienza di conciliazione

dell'11 settembre 2017. Il plico raccomandato destinato al convenuto,

speditogli a __________, è ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “Non

ritirato”. L'udienza di conciliazione si è tenuta alla sola presenza dell'istante,

il quale ha confermato le sue domande ribadendo la richiesta di decisione.

C. Statuendo con

decisione del 18 settembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha posto

a carico del convenuto le spese processuali di fr. 160.–. Il plico raccomandato destinato al convenuto, spedito

una volta di più a __________, è nuovamente ritornato alla

Giudicatura di pace con la menzione “Non ritirato”.

D. Il 15 novembre 2017 CO

1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio

esecuzione di Locarno per ottenere (1) fr. 31 000.– più interessi al 5% dal 18

agosto 2008 e (2) fr. 1967.85 più interessi al 5% dal 18 agosto 2008 indicando

quali titoli di credito “(1) interessi sulla somma di fr. 31 000.– relativi al

credito dell'esecuzione n. __________ UEF Locarno, nell'ambito della quale è

stata formulata opposizione in merito agli interessi. A questo importo sono già

stati effettuati dei pagamenti con l'esecuzione precedente” e “(2) decisione

Giudice di pace del circolo delle Isole del 18.9.17, inc. CO 22/2017”. Il 30

novembre 2017 l'escusso, ottenuta dal Giudice di pace il 28 novembre precedente

una copia della decisione da lui emanata il 18 settembre 2017, ha interposto

opposizione al citato precetto esecutivo.

E. Contro la decisione del 18 settembre 2017 RE

1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 dicembre 2017 in cui chiede di

annullare il giudizio impugnato, così come l'istanza presentata da CO 1 e il

precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Locarno. Invitato a

presentare osservazioni il Giudice di pace ha rilevato, l'11 gennaio 2018, che

perlomeno fino al mancato ritiro della decisione impugnata esisteva un recapito

postale del convenuto a __________. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2018 CO 1 conclude per

la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. L'atto impugnato, quantunque

denominato “proposta di giudizio” (pag. 1, in alto) è, in realtà, una decisione emanata

dall'autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC. Il Giudice di pace, richiamato il contenuto di

quest'ultima norma, ha statuito imperativamente sulle domande dell'istante

e ha altresì indicato i rimedi giuridici esperibili “contro la presente

decisione”. Si tratta pertanto di un atto impugnabile con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212).

a) Nella

fattispecie, la busta contenente la decisione è stata spedita al convenuto

mediante raccomandata all'indirizzo “__________, __________” il 18 settembre

2017.

e l'indomani è stato lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine

di giacenza di sette giorni, scadente il 26 settembre 2017, il destinatario non

ha ritirato l'invio (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio 98.00.__________.__________)

e il plico raccomandato è ritornato alla Giudicatura di pace. Il reclamante

contesta però l'efficacia della notificazione all'indirizzo di __________, ritenendo

che questo atto, così come tutti quelli precedenti, sarebbero dovuti essergli

notificati al suo domicilio di A__________. Donde l'annullamento della

decisione impugnata.

b)

La notificazione irregolare di una decisione non deve causare

pregiudizio al destinatario. Questi

ha di principio diritto di impugnare una decisione notificata irregolarmente

anche dopo la scadenza del termine di ricorso, senza tuttavia poter differire a

piacimento l'inizio del decorso del termine da rispettare. Le regole della

buona fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che egli agisca con

tempestività, non appena ottenute le informazioni necessarie. Il termine per

impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre parole, dal

momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e

rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze (DTF

139.

IV 232 consid. 1.3).

c) In concreto, il

convenuto ha avuto conoscenza dell'esistenza della decisione del Giudice di

pace il 22 novembre 2017 e il 25 novembre successivo si è rivolto a quest'ultimo

per ottenere una copia degli atti processuali. Ricevuta la documentazione

richiesta il 28 novembre 2017, RE 1 ha presentato reclamo il 9 dicembre 2017.

Non potendo essere rimproveratogli alcun ritardo, sotto questo profilo, si può

ritenere che egli ha agito tempestivamente, sempre che la notificazione del 18

settembre 2017 sia stata, come da lui preteso, viziata.

d) Per

l'art. 138 CPC la notificazione di citazioni,

ordinanze e decisioni è fatta

mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1) e

si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona di almeno sedici anni che

vive nella stessa economia domestica (cpv. 2). La notificazione mediante invio postale raccomandato a una persona

fisica avviene nel luogo del suo domicilio o, in sua mancanza, della sua dimora abituale (Bohnet in: Commentaire

Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 138 con rinvio a

n. 9 ad. 133).

In

caso di invio postale non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il

settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso sempre che il destinatario

dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione

presuppone quindi, oltre al deposito di un avviso di ritiro nella buca delle

lettere o nella casella postale del destinatario (sentenze del Tribunale

federale 4A_321/2014 del 27 marzo 2015 consid. 5 con rinvio a 5A_677/2013 del 6

dicembre 2013 consid. 2.1), che il destinatario dovesse attendersi con una

certa verosimiglianza – secondo il principio della buona fede – di ricevere un atto

giudiziario. La finzione si applica pertanto qualora il destinatario sia già a

conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (Staehelin in:

Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 9

ad art. 138), o quanto meno se l'interessato sia in condizione di ipotizzarne

l'imminente avvio (DTF 138 III 225 consid. 3.1 con rinvii; cfr. anche CCR inc.

16.2014.52

del 3 marzo 2015 consid. 4a).

e) Ora, che RE 1 risulti domiciliato ad A__________ dal 1°

aprile 2016, come si evince dal

sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop, è vero. D'altro canto è altrettanto indubbio che egli

disponeva di un recapito postale a

__________ giacché se così non fosse gli

invii raccomandati recapitatigli dal Giudice di pace sarebbero ritornati al

mittente con la menzione “irreperibilità del destinatario all'indirizzo

indicato” e non con quella di “non ritirato”. Sia come sia, il problema è che,

in concreto, il convenuto non poteva aspettarsi la notificazione della

decisione giacché anche il plico raccomandato contenente

la citazione all'udienza di conciliazione dell'11 settembre 2017 è ritornata

alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato”. E trattandosi della

notificazione dell'atto introduttivo della causa, la finzione dell'art. 138

cpv. 3 lett. a CPC non entra in linea di conto (CCR sentenze inc. 16.2014.52

del 3 marzo 2015 consid. 4b e inc. 16.2015.16 del 23 maggio 2017 consid. 4b con

rinvii).

Certo, CO 1 gli aveva fatto intimare un precetto esecutivo

al quale l'escusso aveva interposto parziale opposizione. Tuttavia, finanche il

processo giudiziario di rigetto dell'opposizione, conseguente all'opposizione

da parte del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore,

costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve

necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e

quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola

opposizione al precetto esecutivo (DTF138 III 228 consid. 3.1 con riferimenti;

v. anche RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c).

f) Nelle

circostanze descritte, il Giudice di pace avrebbe pertanto dovuto procedere a

una nuova notificazione “in altro modo” (ad esempio tramite polizia: Trezzini, Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 30 ad

art. 138; Huber in:

Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 254 ad art. 138). Ne segue che il convenuto non può ritenersi essere stato al corrente

dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso né attendersi l'inizio di

un simile procedimento e dunque di una probabile notificazione. La finzione

dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non era quindi applicabile alla notificazione

della decisione del 18 settembre 2017. Se ne

conclude che il termine di impugnazione è iniziato a decorrere solo il 29

novembre 2017 di modo che il reclamo del 9 dicembre 2017 deve essere

considerato tempestivo.

4.

RE

1.

lamenta una violazione del diritto di essere sentito poiché a seguito della

mancata notificazione dell'istanza di conciliazione gli è stato impedito di

“esporre davanti al Giudice le mie ragioni relative all'opposizione interposta

al precetto esecutivo”. Alla luce delle argomentazioni esposte in precedenza, ovvero

in presenza di una notificazione viziata della citazione all'udienza di

conciliazione, la lesione del diritto di essere sentito del convenuto appare

manifesta (art.

53.

CPC). Ciò comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Giudice di pace affinché proceda a una

nuova notificazione. In concreto tuttavia, si prescinde da tale rinvio per i

seguenti motivi:

a) Per

l'art. 60 CPC il giudice, anche di secondo

grado, esamina d'ufficio se sono dati di presupposti processuali, tra i quali figura

la competenza per materia del giudice adito (art.

59.

cpv. 2 lett. b CPC). L'esame di tale

presupposto avviene sulla base dell'atto introduttivo della causa, ovvero

l'istanza o la petizione (Gehri

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a

edizione, n. 4 ad art. 60 CPC; Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 60). La

competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione

giudiziaria (CCR inc. 16. 2011.53

del 9 ottobre 2012 consid. 2a). Ora, l'art. 31

cpv. 1 lett. a e lett. c della Legge sull'organizzazione giudiziaria (RL 177.100)

prevede per le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–

la competenza del Giudice di pace di fungere da autorità di conciliazione e di

giudicare. Per le controversie patrimoniali con valore superiore a fr. 5000.–

la competenza di fungere da autorità di conciliazione è invece attribuita al Segretario

assessore (art. l'art. 35 cpv. 2 lett. a LOG) mentre quella di giudicare al Pretore

e al Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 1 LOG).

b) Nella fattispecie, con l'istanza del 24 luglio 2017 CO 1 ha

postulato la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1967.85 oltre

interessi al 5% dal 18 agosto 2008 (domanda 1/§) ma anche a quello di interessi

al 5% dal 18 agosto 2008 su fr. 31 000.– (domanda 1/§§). Ci si può chiedere se

una tale domanda, non cifrata, sia ammissibile (art. 84 cpv. 2 CPC). Sia come

sia, è vero che per l'art. 91 cpv. 1 seconda

frase CPC gli interessi non vengono conteggiati per determinare il valore

litigioso di una causa. Tale principio, tuttavia, vale solo nel caso in cui gli

interessi sono rivendicati a titolo accessorio rispetto a una richiesta di

pagamento di una somma di denaro (DTF 118 II 363; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 91), indipendentemente dal fatto che gli stessi siano

capitalizzati e sommati alla pretesa in capitale principale (Stein-Wigger in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori],

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, op. cit., n. 30 ad art. 91; Tappy

in: Commentaire Romand, Code de procédure

civile, op. cit., n. 34 ad art. 91). Per

contro, ove gli interessi non sono richiesti accessoriamente a una pretesa in

capitale litigiosa ma come pretesa indipendente, ad esempio perché l’importo in

capitale è stato pagato senza gli interessi, essi vanno conteggiati per

determinare il valore litigioso in applicazione dell'art. 92 CPC (Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, op. cit.

n. 5 ad art. 91; Stein-Wigger, loc.

cit.; Tappy, loc. cit.).

c) Nel caso

in esame, gli interessi rivendicati dall'istante su

fr. 31 000.–

non riguardano il credito oggetto di

una specifica domanda di causa ma costituiscono un credito indipendente il cui

ammontare va computato interamente per il calcolo del valore litigioso. Ne

discende che il valore litigioso della presente causa ammontava a fr. 32 967.85

(art. 92 cpv. 2 CPC; 5% di fr. 31 000.– x 20 + 1967.85) sicché la lite non

ricadeva sotto la competenza del Giudice di pace del circolo delle Isole, il

quale non avrebbe dovuto entrare in materia (Gehri,

op. cit., n. 11 ad art. 60). La decisione impugnata deve quindi essere

riformata nel senso che l'istanza va dichiarata inammissibile.

5.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non

si pone problema di indennità di

inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, RE 1 essendosi difeso da solo e

la stesura del reclamo non avendo verosimilmente causato spese di rilievo (art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza è

inammissibile.

2.

Le spese processuali di fr. 160.–

sono poste a carico dell'istante.

II. Le spese processuali del

reclamo di 250.– da anticipare dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

III. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.