16.2017.5
Spese ripetibili
26 febbraio 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.5
Lugano
26 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 marzo 2017 presentato da
RE 1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
il dispositivo sulle spese processuali della decisione
emessa
il 31 gennaio 2017 dal Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella
causa 00023-2015-O promossa nei suoi confronti con petizione del 17 dicembre 2015
dal
CO 1 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° luglio 2013 CO
1 ha incaricato l'impresa di costruzioni RE 1 di ristrutturare e ampliare una
casa posta sulla particella n. 192 RFD di __________, a quel tempo di sua
proprietà, per una mercede forfettaria di fr. 160 000.– (IVA inclusa). Nel
corso dei lavori, l'allacciamento delle canalizzazioni alla rete comunale, previsto
in un primo tempo attraverso la particella n. 193, ha dovuto essere eseguito
lungo la particella n. 187. Per l'esecuzione di tale opera l'impresa di
costruzioni ha emesso il 15 aprile 2014 una fattura di fr. 7272.70, importo che
è stato pagato per metà da CO 1 e per l'altra metà dal proprietario di un altro
fondo. Il 14 gennaio 2015 il committente ha scritto all'appaltatore lamentandosi
di avere pagato le opere di canalizzazione in doppio, gran parte dei costi
essendo già inclusi nel contratto d'appalto principale e chiedendo la
restituzione di fr. 2916.–. Preso atto del mancato pagamento, il 18 febbraio
2015 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per l'incasso di fr. 2916.– (IVA
inclusa) oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2015, al quale l'escussa ha interposto
opposizione. Il 10 agosto 2015 lo studio di ingegneria L__________ AG, così incaricato
da CO 1, ha confermato che i lavori di canalizzazione sono stati effettivamente
fatturati in doppio.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, il 17 dicembre 2015 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo
di Giubiasco per ottenere la condanna della RE 1 al pagamento di fr. 2916.–,
oltre ai costi delle prestazioni dello studio di ingegneria L__________ AG di
fr. 432.–, per complessivi fr. 3348.– più interessi al 5% dal 14 gennaio 2015 e il rigetto dell'opposizione al citato
precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2016 la convenuta ha proposto
di dichiarare irricevibile la domanda di pagamento di fr. 432.– e di respingere
le altre domande della petizione. In via riconvenzionale essa ha chiesto di accertare
l'inesistenza del debito di fr. 2916.– e di ordinare all'Ufficio di esecuzione
di Bellinzona di annullare l'esecuzione n. __________. All'udienza del 24
giugno 2016, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le
rispettive posizioni. Non essendoci altre prove da assumere oltre ai documenti
prodotti con i rispettivi memoriali, il Giudice di pace supplente ha assegnato
alle parti un termine per presentare conclusioni scritte. Nel suo
memoriale dell'8 luglio 2016 l'attore
ha ridotto a fr. 2916.– oltre interessi al 5% dal 14
gennaio 2015 la sua pretesa. Nel suo allegato dell'11 luglio 2016 la convenuta ha riaffermato
le proprie domande.
C. Statuendo
con decisione del 31 gennaio 2017 il Giudice di pace supplente ha respinto la
petizione (dispositivo 1), accolto la domanda riconvenzionale, accertando “l'inesistenza del debito verso la ditta RE 1 vantato da CO 1”, ordinato
all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona di annullare l'esecuzione n. 2001511 (dispositivi 2 e 3) e posto le spese processuali di fr. 260.– a carico
dell'attore (dispositivo 4).
D. Contro il dispositivo
sulle spese della decisione appena citata, la RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 6 marzo 2017, chiedendone la riforma, nel senso di obbligare
la convenuta a versarle fr. 670.– quale indennità per ripetibili dell'azione
principale e fr. 437.– di ripetibili dell'azione riconvenzionale. Invitato a
presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in
materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto –
nell'ambito di una procedura semplificata, il termine per ricorrere è di 30
giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata
notificata alla patrocinatrice della convenuta il 3 febbraio 2017. Il termine
di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica 5
marzo 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC).
Introdotto il 6 marzo 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF
142.
II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3.
Il reclamante rimprovera
al Giudice di pace di non avergli assegnato ripetibili e chiede un'indennità di
fr. 670.– per l'azione principale (20% per un valore litigioso di fr. 3348.–) e
di fr. 437.– (15% per un valore litigioso di 2916.–) per l'azione riconvenzionale.
a) Per
l'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC le spese giudiziarie, che comprendono
le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.
b e cpv. 3 CPC), sono poste a carico della parte soccombente, mentre in caso di
soccombenza parziale reciproca, esse sono ripartite secondo l'esito della
procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). In determinati casi il giudice può prescindere
dai principi di ripartizione e ripartire i costi secondo equità (art. 107 cpv.
1.
CPC). Per quel che riguarda le ripetibili a favore della parte vincente, il giudice
le assegna secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Nel Canton
Ticino, l'indennità è calcolata in base al Regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 178.310).
b) In
concreto, è incontestato che la convenuta è risultata vittoriosa sia in esito
all'azione principale sia in esito all'azione riconvenzionale. Essa avrebbe pertanto
avuto diritto a ottenere un'indennità per ripetibili per le due azioni. Il primo
giudice, che non ha peraltro spiegato il motivo della mancata assegnazione
dell'indennità, ha applicato erroneamente l'art. 106 cpv. 1 CPC. Il dispositivo
impugnato, frutto di un'errata applicazione del diritto, deve così essere
annullato e il reclamo va pertanto accolto.
4.
Ricorrendo le
premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa
medesima riformando il dispositivo n. 4 della decisione impugnata.
a) Di
principio, in presenza di un'azione principale e di una domanda riconvenzionale
l'art. 106 CPC è applicabile a titolo individuale (in base al valore litigioso
fissato secondo l'art. 94 CPC), tanto che il relativo dispositivo va tenuto
separatamente anche in punto alle spese giudiziarie (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 12 ad art. 106). In
realtà, nell'ambito di un'azione creditoria alla quale il convenuto si oppone
chiedendo l'accertamento negativo del credito, non si è in presenza di una vera
domanda riconvenzionale “poiché si riduce in definitiva a un meccanismo
difensivo volto a ottenere la reiezione dell'azione principale e non ad
affermare una propria pretesa differente rispetto a quella principale (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 106 con
rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_80/2013 del 30 luglio 2013). In
concreto, si giustifica di formulare un dispositivo unico in materia di spese
giudiziarie.
b) Nella
fattispecie, dandosi un valore litigioso di fr. 3348.– l'art. 11 cpv. 1 del
citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del valore
medesimo. L'ammontare minimo per ripetibili sarebbe di fr. 502.20 e quello
massimo di fr. 837.—. Tra il minimo e il massimo l'indennità va poi fissata in
base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue
difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato,
avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 Rtar). L'art.
13.
cpv. 1 del Regolamento dispone inoltre che “nel caso di manifesta
sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario
dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del
caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità
competente può derogare alle disposizioni precedenti”.
c) In
concreto, la patrocinatrice della convenuta ha risposto il 5 febbraio 2016 alla
petizione con un memoriale di sei pagine, ha partecipato al dibattimento del 24
giugno 2016 e ha presentato delle conclusioni di una pagina oltre a una lettera
di osservazioni al memoriale conclusivo avversario. La causa in esame non
accusava complessità specifiche, né in fatto né in diritto, né è risultata particolarmente
impegnativa, la legale indicando il proprio dispendio in 4.5 ore. Nelle
circostanze descritte, si giustifica di applicare l'aliquota del 20% e riconoscere
un'indennità di fr. 670.–. Tenuto poi conto delle spese (10%: art. 6 cpv. 1 del
regolamento) e dell'IVA (8%: art. 14 del
regolamento), le ripetibili in favore del convenuto possono in
definitiva essere stabilite in complessivi fr. 800.–.
5.
Le spese processuali del giudizio odierno seguirebbero la reciproca
soccombenza (art. 106 cpv, 2 CPC). Il resistente, tuttavia, non ha presentato
osservazioni e non può essere considerato soccombente di modo che non
può essere tenuto al pagamento di spese (CCR,
sentenze 16.2015.38 del 25 ottobre 2017 consid. 6 con rinvio; v. anche DTF 139
III 38 consid. 5 in fine). In condizioni del genere tanto vale
rinunciare in questa sede al prelievo di oneri e all'assegnazione di
ripetibili. Allo Stato del Cantone Ticino, poi,
possono essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107
cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che il dispositivo n. 4 della decisione impugnata è così
riformato:
Le
spese per la presente procedura di fr. 260.– sono poste a carico di CO 1, tenuto
a rifondere alla RE 1 complessivi fr. 800.– per ripetibili.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.