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Decisione

16.2017.5

Spese ripetibili

26 febbraio 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, il 17 dicembre 2015 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo

di Giubiasco per ottenere la condanna della RE 1 al pagamento di fr. 2916.–,

oltre ai costi delle prestazioni dello studio di ingegneria L__________ AG di

fr. 432.–, per complessivi fr. 3348.– più interessi al 5% dal 14 gennaio 2015 e il rigetto dell'opposizione al citato

precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2016 la convenuta ha proposto

di dichiarare irricevibile la domanda di pagamento di fr. 432.– e di respingere

le altre domande della petizione. In via riconvenzionale essa ha chiesto di accertare

l'inesistenza del debito di fr. 2916.– e di ordinare all'Ufficio di esecuzione

di Bellinzona di annullare l'esecuzione n. __________. All'udienza del 24

giugno 2016, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le

rispettive posizioni. Non essendoci altre prove da assumere oltre ai documenti

prodotti con i rispettivi memoriali, il Giudice di pace supplente ha assegnato

alle parti un termine per presentare conclusioni scritte. Nel suo

memoriale dell'8 luglio 2016 l'attore

ha ridotto a fr. 2916.– oltre interessi al 5% dal 14

gennaio 2015 la sua pretesa. Nel suo allegato dell'11 luglio 2016 la convenuta ha riaffermato

le proprie domande.

C. Statuendo

con decisione del 31 gennaio 2017 il Giudice di pace supplente ha respinto la

petizione (dispositivo 1), accolto la domanda riconvenzionale, accertando “l'inesistenza del debito verso la ditta RE 1 vantato da CO 1”, ordinato

all'Ufficio di esecuzione di Bellinzona di annullare l'esecuzione n. 2001511 (dispositivi 2 e 3) e posto le spese processuali di fr. 260.– a carico

dell'attore (dispositivo 4).

D. Contro il dispositivo

sulle spese della decisione appena citata, la RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 6 marzo 2017, chiedendone la riforma, nel senso di obbligare

la convenuta a versarle fr. 670.– quale indennità per ripetibili dell'azione

principale e fr. 437.– di ripetibili dell'azione riconvenzionale. Invitato a

presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in

materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto –

nell'ambito di una procedura semplificata, il termine per ricorrere è di 30

giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata

notificata alla patrocinatrice della convenuta il 3 febbraio 2017. Il termine

di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica 5

marzo 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC).

Introdotto il 6 marzo 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF

142.

II 380 consid. 4.3 con rinvii).

3.

Il reclamante rimprovera

al Giudice di pace di non avergli assegnato ripetibili e chiede un'indennità di

fr. 670.– per l'azione principale (20% per un valore litigioso di fr. 3348.–) e

di fr. 437.– (15% per un valore litigioso di 2916.–) per l'azione riconvenzionale.

a) Per

l'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC le spese giudiziarie, che comprendono

le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.

b e cpv. 3 CPC), sono poste a carico della parte soccombente, mentre in caso di

soccombenza parziale reciproca, esse sono ripartite secondo l'esito della

procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). In determinati casi il giudice può prescindere

dai principi di ripartizione e ripartire i costi secondo equità (art. 107 cpv.

1.

CPC). Per quel che riguarda le ripetibili a favore della parte vincente, il giudice

le assegna secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Nel Canton

Ticino, l'indennità è calcolata in base al Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 178.310).

b) In

concreto, è incontestato che la convenuta è risultata vittoriosa sia in esito

all'azione principale sia in esito all'azione riconvenzionale. Essa avrebbe pertanto

avuto diritto a ottenere un'indennità per ripetibili per le due azioni. Il primo

giudice, che non ha peraltro spiegato il motivo della mancata assegnazione

dell'indennità, ha applicato erroneamente l'art. 106 cpv. 1 CPC. Il dispositivo

impugnato, frutto di un'errata applicazione del diritto, deve così essere

annullato e il reclamo va pertanto accolto.

4.

Ricorrendo le

premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa

medesima riformando il dispositivo n. 4 della decisione impugnata.

a) Di

principio, in presenza di un'azione principale e di una domanda riconvenzionale

l'art. 106 CPC è applicabile a titolo individuale (in base al valore litigioso

fissato secondo l'art. 94 CPC), tanto che il relativo dispositivo va tenuto

separatamente anche in punto alle spese giudiziarie (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 12 ad art. 106). In

realtà, nell'ambito di un'azione creditoria alla quale il convenuto si oppone

chiedendo l'accertamento negativo del credito, non si è in presenza di una vera

domanda riconvenzionale “poiché si riduce in definitiva a un meccanismo

difensivo volto a ottenere la reiezione dell'azione principale e non ad

affermare una propria pretesa differente rispetto a quella principale (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 106 con

rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_80/2013 del 30 luglio 2013). In

concreto, si giustifica di formulare un dispositivo unico in materia di spese

giudiziarie.

b) Nella

fattispecie, dandosi un valore litigioso di fr. 3348.– l'art. 11 cpv. 1 del

citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del valore

medesimo. L'ammontare minimo per ripetibili sarebbe di fr. 502.20 e quello

massimo di fr. 837.—. Tra il minimo e il massimo l'indennità va poi fissata in

base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue

difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato,

avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 Rtar). L'art.

13.

cpv. 1 del Regolamento dispone inoltre che “nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario

dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del

caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità

competente può derogare alle disposizioni precedenti”.

c) In

concreto, la patrocinatrice della convenuta ha risposto il 5 febbraio 2016 alla

petizione con un memoriale di sei pagine, ha partecipato al dibattimento del 24

giugno 2016 e ha presentato delle conclusioni di una pagina oltre a una lettera

di osservazioni al memoriale conclusivo avversario. La causa in esame non

accusava complessità specifiche, né in fatto né in diritto, né è risultata particolarmente

impegnativa, la legale indicando il proprio dispendio in 4.5 ore. Nelle

circostanze descritte, si giustifica di applicare l'aliquota del 20% e riconoscere

un'indennità di fr. 670.–. Tenuto poi conto delle spese (10%: art. 6 cpv. 1 del

regolamento) e dell'IVA (8%: art. 14 del

regolamento), le ripetibili in favore del convenuto possono in

definitiva essere stabilite in complessivi fr. 800.–.

5.

Le spese processuali del giudizio odierno seguirebbero la reciproca

soccombenza (art. 106 cpv, 2 CPC). Il resistente, tuttavia, non ha presentato

osservazioni e non può essere considerato soccombente di modo che non

può essere tenuto al pagamento di spese (CCR,

sentenze 16.2015.38 del 25 ottobre 2017 consid. 6 con rinvio; v. anche DTF 139

III 38 consid. 5 in fine). In condizioni del genere tanto vale

rinunciare in questa sede al prelievo di oneri e all'assegnazione di

ripetibili. Allo Stato del Cantone Ticino, poi,

possono essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107

cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che il dispositivo n. 4 della decisione impugnata è così

riformato:

Le

spese per la presente procedura di fr. 260.– sono poste a carico di CO 1, tenuto

a rifondere alla RE 1 complessivi fr. 800.– per ripetibili.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.