16.2017.6
Locazione - disdetta per mora - espulsione
8 maggio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.6
Lugano
8 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 24 marzo 2017 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 16 marzo 2017 dal Pretore aggiunto della giurisdizione
di Mendrisio Nord nella causa SO.2017.96 (espulsione del conduttore per mora)
promossa con istanza del 1° febbraio 2017
da
CO 1
CO 2
CO 3 (F)
CO 4
(rappresentati dalla stessa RA 1);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 gennaio 2014 CO
1, CO 2, CO 3 e CO 4 in qualità di locatori e RE 1 come conduttore hanno stipulato
un contratto di locazione a tempo indeterminato avente per oggetto un
appartamento a S__________ per una pigione mensile di fr. 1100.–,
oltre a un acconto per le spese accessorie di fr. 100.– mensili.
Fatti
B. Il 27
ottobre 2016 i locatori hanno inviato all'inquilino una diffida di pagamento
con comminatoria di disdetta ai sensi dell'art. 257d CO, invitandolo a
pagare entro 30 giorni fr. 6009.70, corrispondenti a cinque mesi di pigioni e
spese accessorie rimaste insolute e a un residuo di fr. 9.70. Il conduttore non
ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzionata diffida di pagamento. Il 28 novembre 2016 i locatori hanno
notificato al conduttore su modulo ufficiale la disdetta straordinaria del
contratto di locazione con effetto dal 1° gennaio 2017. Una volta di più, il conduttore
non ha contestato la disdetta, ma neppure ha restituito l'ente locato.
C. Con istanza del 1°
febbraio 2017, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti, CO 1, CO 2, CO 3 e hanno chiesto al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord di ordinare a RE 1 la riconsegna immediata
dell'ente locato con le comminatorie di rito e di condannarlo al pagamento di fr.
5000.– a titolo di indennità per occupazione illecita dell'ente locato e di
risarcimento dei danni. All'udienza del 16 marzo 2017, indetta per la
discussione, gli istanti hanno confermato le loro domande, specificando l'ammontare
dello scoperto in fr. 4800.– pari alle pigioni e spese accessorie da giugno a
settembre 2016. Il convenuto ha riconosciuto di dovere tale importo ma di non essere
attualmente in grado di pagarlo esprimendo la sua volontà di saldarlo non
appena possibile. Egli ha chiesto nondimeno di potere restare nell'appartamento
giacché dal mese di ottobre 2016 il pagamento della pigione era assicurato dall'assistenza
sociale.
D. Statuendo
il 16 marzo 2017 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza
nel senso che ha ordinato al convenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
di liberare l'appartamento di proprietà degli istanti entro il 31 marzo 2017,
l'ha diffidato a ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza pena il loro
deposito a sue spese in un luogo indicato dagli istanti, lo ha avvertito che
l'inesecuzione della decisione avrebbe dato titolo agli istanti per chiedere il
risarcimento dei danni e ha ingiunto agli organi di Polizia preposti (art. 13
LACPC) di prestare man forte agli istanti nell'esecuzione della decisione a loro
semplice richiesta. Le spese processuali di fr. 180.– sono state poste a carico
del convenuto, tenuto a rifondere agli istanti fr. 100.– a titolo di indennità.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un appello (recte:
reclamo) del 24 marzo 2017 per ottenere, in via principale, la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza o, in via subordinata, di differire
l'esecuzione della decisione per permettergli di trovare un nuovo alloggio. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore aggiunto ha
fissato il valore litigioso in fr. 2400.–, donde la competenza di questa
Camera. Sotto il profilo della tempestività, il reclamo, introdotto il 24 marzo
2017, è pacificamente ricevibile.
2.
Nella
procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC),
non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la
produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la copia della querela penale per minaccia e ingiuria sporta dal
reclamante il 10 novembre 2016 nei confronti di CO 4 non è stata sottoposta al
primo giudice ed è pertanto irricevibile.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
4.
Il Pretore aggiunto,
preso atto del contratto di locazione stipulato tra le parti il 3 gennaio 2014
e della notifica della disdetta del 28 novembre 2016, ha accertato l'esistenza
di una valida disdetta straordinaria per mora, così come la sussistenza dei
presupposti per decidere l'espulsione del convenuto dall'ente locato con la
procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC). Donde l'accoglimento
dell'istanza volta all'espulsione del convenuto dall'ente locato. Per contro,
egli ha respinto la richiesta degli istanti di condannare il convenuto alla
corresponsione a loro favore di un'indennità per occupazione abusiva, considerando
che il convenuto, dopo il termine del contratto, ha pagato mensilmente un
importo pari al canone di locazione.
5.
Il reclamante sostiene
che il 9 novembre 2016, quando CO 4 ed __________ B__________ sono venuti all'appartamento
da lui locato e gli hanno ingiunto di andarsene perché avevano ottenuto una
decisione di espulsione esecutiva, il termine di 30 giorni assegnatogli con la diffida
di pagamento del 27 ottobre 2016 non era ancora scaduto. Ciò a suo parere, inficia
la validità dell'intera procedura di espulsione.
Sollevata
per la prima volta in questa sede, la censura non è ammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC; cfr. sopra consid. 2). Ad ogni modo,
quand'anche l'argomentazione fosse ammissibile, essa sarebbe comunque infondata
perché la richiesta del 9 novembre 2016 di liberare l'appartamento, benché
fosse assolutamente prematura, non costituisce un motivo di nullità della
decisione impugnata, la quale si fonda sulla disdetta straordinaria del contratto
di locazione del 28 novembre 2016. E il reclamante nemmeno pretende di avere
versato gli importi per cui era stato diffidato il 27 ottobre 2016 entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di giacenza postale (sette
giorni) del plico raccomandato contenente la diffida di pagamento (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 2008,
pag. 667 n. 2.2.2) né successivamente.
6.
Il reclamante fa
valere che le pigioni arretrate riguardano i mesi da giugno a settembre 2016 e
che dal mese di ottobre 2016 le pigioni sono regolarmente pagate con l'aiuto dei
servizi sociali cantonali. Se non che, in caso di mora nel pagamento di pigioni
e di spese accessorie, ciò che è il caso nella fattispecie, il fatto che dopo
la fine del contratto sia pagato mensilmente un importo pari al canone di
locazione, non ha alcun effetto sulla disdetta del contratto di locazione, la
quale rimane valida e operante. Anche al proposito il reclamo si appalesa dunque infondato.
7.
Il reclamante sostiene
che i locatori non hanno mantenuto l'impegno da loro preso al momento della
sottoscrizione del contratto di asfaltare il piazzale retrostante l'immobile e
di risolvere una serie di problemi dovuti al precedente inquilino, tra cui la chiusura
della porta d'ingresso dell'appartamento. A suo avviso, considerato che la
mancata esecuzione dei menzionati lavori gli dava diritto a una riduzione della
pigione dall'inizio della locazione “si potrebbero annullare i canoni d'affitto
non pagati”. Ora, per tacere del fatto che anche questa censura è nuova e pertanto
inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), per impedire l'efficacia di una disdetta straordinaria,
un'eventuale compensazione dev'essere invocata dal conduttore durante il
termine di pagamento assegnatogli con la diffida (CCR, sentenza inc. 16.2014.18
del 15 maggio 2014 consid. 5c con rinvi; v. anche sentenza del Tribunale federale
4A_140/2014 del 6 agosto 2014 consid. 5.2).
8.
Il reclamante postula la dilazione del termine per lasciare
l'appartamento, chiedendo di poter restare nell'appartamento per ulteriori due
mesi dopo la chiusura del procedimento penale nei confronti di __________ G__________,
il quale è, a suo dire, suo debitore oppure, se non vi fosse la possibilità di stabilire
quando finirà il menzionato processo, di avere almeno 8 mesi per potere trovare
un nuovo alloggio. Ora, per tacere del fatto che l'eventuale
disponibilità di saldare le pigioni arretrate successivamente alla decisione di
espulsione non rende inefficace la disdetta, le disposizioni di diritto
federale riguardanti la locazione non tengono conto di motivi umanitari,
di modo che neanche il giudice può considerarli (sentenza del Tribunale
federale 4A_252/2014 del 28 maggio 2014 consid. 4.2 con rinvio a 4C.74/2006 del
12.
maggio 2006 consid. 3.2.1). L'autorità può pertanto accordare all'inquilino solo
un termine strettamente indispensabile per trovarsi una nuova sistemazione. Per
tenere conto del principio di proporzionalità, l'autorità di esecuzione dello
sfratto può eventualmente concedere un termine di moratoria, di breve durata, a
condizione però che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia
grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o
situazione economica modesta) o qualora sulla base di indizi seri e concreti si
possa presumere che l'inquilino rispetterà spontaneamente l'ordine impartitogli
entro un termine ragionevole. Ad ogni modo, il differimento deve comunque
essere breve e non deve equivalere a una proroga del contratto di locazione
(sentenza del Tribunale federale 4A_207/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.1; v.
anche CCR sentenze inc. 16.2015.40 del 21 settembre 2015 consid. 3 con rinvii e
inc. 16.2016.64 del 19 gennaio 2017 consid. 9). Nella fattispecie, il reclamante
ha già, di fatto, beneficiato di una dilazione sufficiente per trovare una
nuova sistemazione e organizzare il trasloco, di modo che la richiesta è inammissibile.
9.
Ne discende che il
reclamo, infondato, dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla
controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
100.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.