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Decisione

16.2017.7

Stralcio del reclamo dai ruoli per desistenza

26 aprile 2017Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2017.7

Lugano

26 aprile 2017/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 28 marzo 2017 presentato da

RE

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

la decisione emessa il 20 marzo 2017 dal Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud nella causa SO.2017.98 (locazione) promossa con istanza del 31 gennaio 2017 da

CO 1 ;

Considerandi

premesso che con

decisione del 20 marzo 2017 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, in

accoglimento dell'istanza del 31 gennaio 2017 presentata dalla CO 1, ha

ordinato l'espulsione di RE 1 dall'appartamento al 7° piano, interno n. 45,

nello stabile denominato “__________” in via __________ a __________, ponendo

gli oneri processuali di fr. 100.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere

alla controparte un'indennità di fr. 200.–;

ricordato che contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2017, in

cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di annullare il

giudizio impugnato e di rinviare l'incarto al primo giudice affinché citi le

parti a una nuova udienza;

rammentato che con

decreto del 31 marzo 2017 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospensivo;

preso atto che il 24

aprile 2017 RE 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo;

posto che il ritiro di

un reclamo equivale a desistenza (Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente

dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;

considerato che desistenza

equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un'impugnativa di

assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute

alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);

stabilito che le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, così come all'assegnazione di ripetibili all'opponente, il quale non

è stato invitato presentare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Si prende atto del ritiro

del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.