16.2017.7
Stralcio del reclamo dai ruoli per desistenza
26 aprile 2017Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2017.7
Lugano
26 aprile 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 marzo 2017 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 20 marzo 2017 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud nella causa SO.2017.98 (locazione) promossa con istanza del 31 gennaio 2017 da
CO 1 ;
Considerandi
premesso che con
decisione del 20 marzo 2017 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, in
accoglimento dell'istanza del 31 gennaio 2017 presentata dalla CO 1, ha
ordinato l'espulsione di RE 1 dall'appartamento al 7° piano, interno n. 45,
nello stabile denominato “__________” in via __________ a __________, ponendo
gli oneri processuali di fr. 100.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere
alla controparte un'indennità di fr. 200.–;
ricordato che contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2017, in
cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di annullare il
giudizio impugnato e di rinviare l'incarto al primo giudice affinché citi le
parti a una nuova udienza;
rammentato che con
decreto del 31 marzo 2017 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo;
preso atto che il 24
aprile 2017 RE 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo;
posto che il ritiro di
un reclamo equivale a desistenza (Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente
dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;
considerato che desistenza
equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un'impugnativa di
assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute
alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);
stabilito che le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, così come all'assegnazione di ripetibili all'opponente, il quale non
è stato invitato presentare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto del ritiro
del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.