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Decisione

16.2017.8

Appalto - conciliazione e procedura decisionale - onere di contestazione - scambio di scritti - restituzione

24 agosto 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC; sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a

Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art.

212);

che il reclamo, introdotto

il 30 marzo 2017, è senz'altro tempestivo;

che secondo l'art. 320 CPC

con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)

e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a

criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del

primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione

chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione

manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in

urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

che per Giudice di pace la

convenuta, ancorché avesse contestato la mercede richiesta perché la riteneva eccessiva,

non comparendo all'udienza, non ha confermato in causa questa contestazione,

ragion per cui ha accolto l'istanza per complessivi fr. 1237.25 più interessi al

5% dal 21 giugno 2016, data della prima messa in mora agli atti;

che la reclamante rimprovera

al primo giudice di non avere attribuito alle ammissioni dell'istante, ovvero che

lei aveva “reclamato per i lavori”, un corretto valore procedurale e probatorio

e di avere applicato in maniera errata l'art. 212 CPC, perché “a fronte della

[sua] contestazione ammessa dall'attrice”, l'autorità di conciliazione doveva

ritenere necessario “assumere le prove quo al buon fondamento della pretesa

dell'attrice” e “non poteva in alcun modo optare per la procedura decisionale

di cui all'art. 212 CPC, la quale appunto non consente di assumere le prove necessarie”;

che così argomentando,

essa dimentica che per l'art. 222 cpv. 2 CPC, applicabile giusta l'art. 219 CPC

per analogia anche alla procedura orale dell'art. 212 CPC, la parte convenuta

deve muovere le proprie contestazioni con la risposta, ciò che esclude si

possano tenere in considerazione eventuali contestazioni risalenti alla fase

preprocessuale;

che, pertanto, lo stato di

fatto determinante ai fini del giudizio è quello risultante dall'eventuale

scambio di scritti (art. 202 cpv. 4 CPC) e dalle allegazioni e contestazioni

delle parti verbalizzate nella procedura dell'art. 212 CPC;

che in tale misura, la

convenuta, non comparendo all'udienza, non ha contestato i fatti allegati dall'istante

né ha sollevato obiezioni o eccezioni volte a inficiare la pretesa fatta valere

in giudizio;

che secondo la reclamante,

l'autorità di conciliazione non poteva inoltre seguire la procedura decisionale

dell'art. 212 CPC, perché non ha preliminarmente disposto uno scambio di

scritti ai sensi dell'art. 202 cpv. 4 CPC;

che giusta l'art. 202 cpv.

4 CPC l'autorità di conciliazione può ec­ce­zio­nalmente disporre uno scambio

di scritti qualora entri in li­nea di conto una proposta di giudizio (art. 210

CPC) o una sua decisione nel merito (art. 212 CPC);

che per il citato

articolo, non è dunque una condizione di applicazione dell'art. 212 CPC ma

soltanto una possibilità concessa all'autorità di conciliazione, quella di

assegnare alla parte con­ve­nuta un termine per presentare per iscritto le proprie

osserva­zioni all'istanza;

che la reclamante sostiene

infine di non essersi presentata all'udienza perché il 25 gennaio 2017 la

gerente era inabile al lavoro al 100%, così come attestato dal certificato medico

allegato al reclamo;

che tale censura fonderebbe

piuttosto una richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 148 cpv. 1 CPC, la

quale però andava proposta al Giudice di pace;

che, comunque sia, per

tacere del fatto che un certificato medico non basta da sé solo per sorreggere

un'istanza di restituzione del termine l'istante dovendo pur sempre spiegare e

rendere verosimile il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio, come

pure la relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo (Dietschy-Martenet, La restitution de

délai dans le Code de procédure civile suisse, in: RDS 2015 I pag. 158 con

rinvii), l'impedimento della socia e gerente della società convenuta è cessato

il 26 gennaio 2017;

che dalla cessazione dell'impedimento,

essa avrebbe dovuto chiedere al Giudice di pace di essere nuovamente citata a

un'udienza di conciliazione entro il termine di 10 giorni (art. 148 cpv. 2 CPC);

che introdotta il 30 marzo

2017 l'istanza si rivela perciò di primo acchito tardiva sicché una sua

trasmissione al Giudice di pace non entra in linea di conto poiché

manifestamente irricevibile;

che in definitiva il

reclamo, non avendo evidenziato nessuna errata applicazione del diritto né

manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo

giudice, deve essere respinto e può essere decisio in virtù dell'art. 48b lett.

b n. 3 LOG;

che le spese giudiziarie

seguono soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema d'indennità

alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Per

questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali di fr.

200.

– sono a carico della reclamante.

3.

Notificazione a:

avv.;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.