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Decisione

16.2017.9

Compravendita mobiliare - mora -inadempimento contrattuale - recesso dal contratto

22 marzo 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i rimanenti fr. 7000.– sarebbero stati pagati alla consegna del veicolo. A

seguito di varie vicissitudini, il 17 febbraio 2016 CO 1 ha poi venduto la medesima

autovettura a __________ C__________. Nel mese di luglio 2016 RE 1 ha chiesto

invano a CO 1 la restituzione dell'acconto di fr. 2000.–.

B. Il 31 agosto 2016 RE

1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Stabio chiedendo di convocare CO

1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di man­cata intesa, di pronunciare

una decisione sulla base dell'art. 212 CPC volta a ottenere la restituzione di

fr. 2000.–. All'udienza di conciliazione

del 14 settembre 2016 le parti non hanno raggiunto un'intesa e l'istante ha

confermato la richiesta di emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC.

Invitate dal Giudice di pace, le parti hanno proceduto a un doppio scambio di

allegati.

C. Nelle sue osservazioni

del 7 ottobre 2016 il convenuto ha chiesto la reiezione dell'istanza.

Replicando il 5 novembre 2016 l'istante ha confermato la sua domanda di

pagamento di fr. 2000.– e chiesto, come ulteriori pretese, il pagamento degli

interessi al 5% dal 30 agosto 2016, che l'ordine di pagamento fosse impartito

con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1000.–

così come di una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorno di

inadempimento. Duplicando il 14 novembre 2016 il convenuto ha postulato

nuovamente la reiezione della petizione. In una triplica del 20 dicembre 2016 l'istante

ha riconfermato la sua posizione. Statuendo il 1° marzo 2017 il Giudice di pace

ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 175.– sono state poste a carico

dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 25.–.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2017 per

ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua istanza.

Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2017 CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo. In una replica

spontanea del 1° giugno 2017 il reclamante ha mantenuto il suo punto di vista,

così come l'opponente in una duplica spontanea del 6 giugno 2016.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.

1.

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento

a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta all'istante al più presto il 2 marzo 2017, di modo

che il termine d'impugnazione, cominciato a decorrere il giorno seguente,

sarebbe scaduto sabato 1° aprile 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in

virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello

il 3 aprile 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

2.4

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi

sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre

in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

3.

Secondo il Giudice

di pace, nel mese di dicembre 2015 l'automobile era pronta per essere

consegnata e nel corso di un incontro tra le parti in quello stesso mese l'istante

ha “manifestato la sua volontà di dipartirsi dal contratto, nel caso in cui il

venditore non avesse acconsentito ad una riduzione del prezzo”. Egli ha poi

accertato che il convenuto aveva “notificato, per lettera raccomandata, la

diffida in data 2 febbraio 2016 invitando l'acquirente a procedere al ritiro

del veicolo e al saldo della somma pattuita entro 10 giorni” e che comunque, considerato

quanto proferito dall'istante durante la discussione con il convenuto del mese

di dicembre 2015, nella fattispecie la fissazione di un termine per l'adempimento

tardivo del contratto non era necessaria in virtù dell'art. 108 n. 1 CO. Il

primo giudice ha poi ritenuto che il convenuto aveva diritto di recedere dal

contratto di compravendita in applicazione dell'art. 214 CO e che egli aveva

inoltre diritto al risarcimento del danno da lui subìto, di fr. 2000.–,

corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita del veicolo pattuito

con l'attore (fr. 9000.–) e quello pagatogli da __________ C__________ (fr.

7000.

–) in base all'art. 215 CO. In tali circostanze il Giudice di pace ha respinto

l'istanza.

4.

RE 1 sostiene che il

Giudice di pace ha accertato in modo arbitrario il fatto che a fine dicembre

2015.

egli avrebbe comunicato al venditore che se non avesse accettato di

ridurre il prezzo dell'automobile questi avrebbe potuto venderla a un'altra persona.

Al riguardo egli adduce che __________ S__________, dipendente del convenuto, non

è mai stato presente a una discussione relativa alla vendita dell'automobile.

Per il reclamante, il primo giudice è altresì incorso in un altro accertamento manifestamente

errato laddove ha riconosciuto che CO 1 gli aveva spedito, il 2 febbraio 2016,

una lettera raccomandata in cui aveva rescisso il contratto. Al proposito egli

fa valere che agli atti non vi è alcuna prova della lettera, della sua notifica

né tanto meno del rinvio al mittente della raccomandata. Per di più, egli soggiunge,

se fosse vero che già a dicembre del 2015 il contratto era decaduto, non è dato

di capire perché successivamente il venditore avrebbe dovuto nuovamente

rescindere il contratto già sciolto.

Secondo il reclamante, poi,

nel ritenere applicabile l'art. 108 n. 1 CO, il Giudice di pace è altresì

incorso in un errore di diritto, nessun incontro essendoci stato a fine

dicembre 2015 e tanto meno avendo egli mai dichiarato di volersi dipartire dal

contratto. A suo avviso, il primo giudice nemmeno ha considerato che tale norma,

che consente al creditore di un contratto bilaterale di avvalersi delle

possibilità offerte dall'art. 107 cpv. 1 CO senza dovere fissare al debitore un

termine di grazia, presuppone che il debitore sia già in mora (art. 102 CO),

condizione non realizzata nella fattispecie perché tra le parti non era stato

fissato un giorno preciso per l'adempimento (il ritiro dell'auto) e pertanto l'obbligazione

non era scaduta. Inoltre, egli prosegue, non è stata nemmeno dimostrata l'avvenuta

interpellazione, nessuna prova è stata addotta circa l'invio della lettera

raccomandata del 2 febbraio 2016. Il reclamante si duole anche dell'errata

applicazione da parte del primo giudice dell'art. 214 CO, rilevando che questa

disposizione presuppone la mora del debitore e la stessa è applicabile solo nei

casi in cui l'intero prezzo debba pagarsi al momento previsto per l'adempimento.

Per di più, egli epiloga, il convenuto non ha mai rivendicato il mancato

guadagno di fr. 2000.– e a maggior ragione appena si pensi che __________ C__________

ha acquistato l'automobile al prezzo di fr. 8300.– e non è di fr. 7000.–, come

accertato dal Giudice di pace.

5.

In concreto, non è controverso

che al momento della conclusione del contratto di compravendita RE

1.

ha versato a CO 1 fr. 2000.– quale acconto sul prezzo d'acquisto di

fr. 9000.– per un'A__________ (doc. B). È altresì indubbio che il 17 febbraio 2016 CO 1 ha venduto la medesima

vettura a __________ C__________, il quale gli ha versato complessivi fr.

8300.

– (doc. D). Controversa è invece la questione di sapere se RE

1.

possa pretendere la restituzione dell'acconto versato o se CO 1 possa pretendere

il danno derivante dall'inadempimento (art. 107 cpv. 2 CO), senza preventiva messa in mora (art. 102 CO) e

interpellazione (art. 107 cpv. 1 CO).

a) Premesso

ciò, dandosi risoluzione del contratto per inadempienza,

nessuno pretende che il contratto sia ancora in essere, determinante – per

finire – è la questione di sapere chi sia stata la parte inadempiente. Secondo

il venditore il veicolo sarebbe dovuto essere consegnato al compratore nel mese

di dicembre 2015 ma quest'ultimo, in un incontro

avvenuto in quel mese, vistosi negare una riduzione del prezzo gli avrebbe

detto di vendere il veicolo ad un'altra persona. Inoltre, in una raccomandata

del 2 febbraio 2016, ritornatagli per mancato ritiro, egli ha assegnato all'acquirente

un termine di dieci giorni per versare il saldo del prezzo e prendere in consegna

la vettura, pena la vendita dell'automobile a un terzo e trattenuta dell'acconto.

Per il compratore, non è stata fissata alcuna data per la consegna del veicolo

e solo nel mese di luglio 2016, quando ha contattato il venditore per potere saldare

il prezzo e ritirare l'automobile, ha saputo che il veicolo era stato venduto.

b) In

presenza di un contratto bilaterale, se il debitore è in mora, il

creditore ha il diritto di fissargli un congruo termine per l'adempimento (art.

107.

cpv. 1 CO). Se l'adempimento non avviene neppure entro questo termine, il

creditore può richiedere l'adempimento e il risarcimento del danno per ritardo

oppure, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione

tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento oppure ancora

recedere dal contratto (art. 107 cpv. 2 CO). Affinché il creditore possa

scegliere tra una delle tre opzioni previste da quest'ultima norma occorre, tra

l'altro, che il debitore sia in mora nell'adempimento della sua obbligazione.

Ciò è il caso ove il debitore sia in ritardo nell'adempimento dell'obbligazione

e presuppone che l'obbligazione sia esigibile (scaduta), che non sia stata

ancora adempiuta, che il suo adempimento sia ancora possibile e che, salvo eccezioni,

il debitore sia stato interpellato dal creditore (sentenza del Tribunale

federale 4C.457/1999 del 14 giugno 2000 consid. 1b con riferimento a Engel,

Traité des obligations en droit suisse, 2a edizione, pag. 684).

c) Giusta

l'art. 102 CO, se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora

mediante l'interpellazione del creditore (cpv. 1). Quando

il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una

disdetta preventivamente convenuta o debitamente fatta, il debitore è

costituito in mora per il solo decorso di detto giorno (cpv. 2). L'interpellazione

consiste in una dichiarazione con la quale il creditore fa sapere al debitore

che intende ricevere la prestazione dovuta (sentenza del Tribunale

federale 4C.457/1999 del 14 giugno 2000 consid. 1b con riferimento a Engel, op. cit., pag. 685). L'interpellazione con cui il creditore mette il debitore in mora secondo

l'art. 102 cpv. 1 CO e la fissazione di un termine ai sensi dell'art. 107 cpv.

1.

CO non sono tuttavia necessarie quando dal contegno del debitore

risulti che sarebbero inutili, vale a dire ogniqualvolta appaia

iniquo esigerle poiché il comportamento del debitore o altre circostanze

rendono tali formalità inutili secondo le regole della buona fede (art. 108 n. 1 CO; sentenza del

Tribunale federale 5C.152/2003 del 5 febbraio 2004 consid. 4.1.3 e 4A_474/2009

del 25 maggio 2010 consid. 4.1.1 con riferimenti).

d) Anche

la mora nella consegna del venditore così come la mora nel

pagamento del prezzo dell'acquirente è retta dagli articoli 102-109 CO (Tercier/Bieri/Carron,

Les contrats spé­ciaux, 5ª edizione, pag. 81 n. 571 e pag. 125 n. 889). Trattandosi della mora dell'acquirente, l'art. 214 CO, che deroga al

regime generale della mora qualificata (art. 107-109 CO; cfr. Venturini in: Commentaire romand,

CO I, 2ª edizione, n. 1 ad art. 214) prevede che quando la cosa venduta sia da

consegnarsi previo pagamento del prezzo o a pronti contanti, e il compratore

sia in mora nel pagamento del prezzo di vendita, il venditore può senz'altro

recedere dal contratto. Tale norma autorizza pertanto il venditore a recedere

dal contratto senza fissare all'acquirente un termine di grazia (Ter­cier/Bieri/Carron,

op. cit., pag. 125 n. 895).

6.

a) Nella

fattispecie, il Giudice di pace ha accertato che in occasione di un incontro

avvenuto nel mese di dicembre 2015 RE 1 ha manifestato la sua volontà di

dipartirsi del contratto affermando che “se non mi abbassate il prezzo

vendetela [l'auto] ad un altro”. Al riguardo egli si è fondato su quanto

“riportato” da __________ S__________, dipendente del convenuto, e sul “verbale

d'interrogatorio presso la polizia cantonale” del convenuto. A suo parere tale

comportamento giustificava l'applicazione dell'art. 108 n. 1 CO in virtù del

quale la fissazione di un termine per l'adempimento tardivo del contratto non è

necessario quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile.

b) Ora,

è vero che __________ S__________ ha sottoscritto la duplica del 14 novembre

2016, in cui conferma quanto successo nel dicembre 2015, così come la querela

del 29 luglio 2016 in cui si rievoca il medesimo episodio. Resta il fatto che l'istante

ha contestato la versione del convenuto sia nella replica del 5 novembre 2016

(pag. 5) che nella triplica del 20 dicembre 2016 (pag. 2). Dandosi

contestazioni, la parte avrebbe pertanto dovuto chiedere l'assunzione di quel

teste, una dichiarazione testimoniale scritta di un terzo non potendo sostituire

l'audizione testimoniale del medesimo (CCR sentenza inc. 16.2016.17 del 25

settembre 2018 consid. 6b con rinvio a sentenza del Tribunale federale

5A_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 3.2.3 e Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 20 ad art. 157). Un testimone deve infatti sottoporsi alle domande

del giudice e della controparte affinché possa essere valutata la sua credibilità,

ma anche per delimitare la portata delle sue affermazioni e per determinare se

è a conoscenza di altri fatti che potrebbero confutare la tesi sostenuta dalla

parte che lo ha citato, tanto più ove si pensi che egli si espone al rischio di

un procedimento penale per falsa testimonianza (art. 307 CP; CCR sentenza inc. 16.2016.17

del 25 settembre 2018 consid. 6b con rinvio a sentenza del Tribunale federale 4A_74/2009

del 28 aprile 2009 consid. 2.3 e Staehelin/

Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §18 n. 134; Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 3 ad art. 190). In tali

circostanze, la “testimonianza” di __________ S__________ non andava

considerata di modo che senza ulteriori riscontri probatori, la versione del

convenuto .rimasta allo stadio della semplice allegazione di parte, non

soccorrendo al riguardo nemmeno le sue dichiarazioni rese il 29 luglio 2016 davanti

all'autorità penale. Ne segue che la conclusione del Giudice di pace, secondo

cui nel mese di dicembre 2015 l'istante ha avuto un comportamento tale da

giustificare l'applicazione dell'art. 108 n. 1 CO, si rivela il frutto di un

accertamento manifestamente errato dei fatti.

c) Rimane

da esaminare se, in assenza dei requisiti per applicare l'art. 108 n. 1 CO, l'istante

sia stato in qualche modo messo in mora (art. 102 CO). Il primo giudice ha

accertato che ciò è avvenuto con l'interpellazione del 2 febbraio 2016. RE 1,

tuttavia, ha contestato non solo di aver ricevuto la raccomandata contenente

l'avviso, ma ha finanche messo in dubbio l'esistenza della stessa, “il

convenuto non ha prodotto né la busta della lettera raccomandata, né la

relativa ricevuta d'invio”(replica del 5 novembre 2016 pag. 3; triplica

successiva (pag. 2). Tale fatto era pertanto controverso e spettava al

convenuto dimostrarlo. In mancanza di prove, e questa è la realtà processuale, l'accertamento

del primo giudice si rivela arbitrario.

7.

Visto quanto

precede, in mancanza di una valida messa in mora, gli obblighi del venditore

perduravano, sicché egli non poteva recedere dal contratto e di conseguenza

vendere l'auto a un terzo. Dandosi un inadempimento contrattuale da parte del

venditore, nel chiedere la restituzione dell'acconto di fr. 2000.– RE 1 ha per

finire risolto lui il contratto in applicazione dell'art. 107 cpv. 2 CO, ciò

che comporta, tra le altre cose, la ripetizione di quanto è già stato versato

da colui che ha receduto (art. 109 cpv. 1 CO). Ne segue che in accoglimento

dell'istanza, il convenuto è obbligato a versare all'istante fr. 2000.– oltre agli

interessi al 5% dal 30 agosto 2016, data dell'istanza di

conciliazione, prima valida interpellazione agli atti (art. 102 CO; II CCA inc.

12.2015.100

del 23 maggio 2016 consid. 5.3). Soccorrendo le premesse

dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima

sulla lite di modo che la decisione impugnava va riformata di

conseguenza.

8.

Il reclamante chiede

altresì di impartire al convenuto la comminatoria dell'art. 292 CP e di comminare

una multa disciplinare di fr. 1000.– così come una multa disciplinare di fr.

100.

– per ogni giorno di inadempimento. Se non che, il giudice dell'esecuzione

può ordinare tali misure soltanto in caso di condanna a una prestazione reale,

ovvero se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare (art. 343

cpv. 1 CPC) e non in caso di decisioni concernenti pagamenti in denaro – come

nella fattispecie –, le quali sono eseguite secondo le disposizioni della LEF

(art. 335 cpv. 2 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 6 e 12 ad art. 335).

Le richieste si rivelano pertanto inammissibili.

9.

La sentenza odierna merita

una chiosa d'ordine giuridico, ricordando al Giudice di pace, a futura memoria,

che la procedura decisionale dall'art. 212 CO è orale (art. 212 cpv. 2 CO), nel

senso che non è previsto lo scambio di

allegati scritti. In sintesi, l'autorità di conciliazione, dopo avere chiuso a verbale la procedura di

conciliazione, apre formalmente una procedura decisionale,

agendo così come una vera e propria

giurisdizione di prima istanza. Nella procedura

decisionale, alla quale si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va così tenuto un verbale che deve contenere di

principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti

scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno

nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC; CCR sentenza

inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015 consid. 5a con vari rinvii).

Quantunque le parti – come nella fattispecie – non sollevano obiezioni

in merito, l'autorità di conciliazione non può sostituire la procedura orale

con uno scambio di allegati scritti. Ove essa ritenga necessario tale scenario,

essa valuterà se soccorrono le premesse per decidere la controversia in base

all'art. 212 CPC oppure rilasciare l'autorizzazione ad agire, rinviando dunque

le parti alla procedura sem­plificata (art. 243 e segg. CPC).

10.

Le spese processuali

di entrambi i gradi di giurisdizione seguono la vicendevole soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene il pagamento di fr. 2000.– oltre interessi

al 5% dal 30 agosto 2016 ma non le misure esecutive da lui richieste. Tutto

ponderato, si giustifica così di porre nove decimi degli oneri processuali a

carico del convenuto e il rimanente decimo a carico dell'istante. Quanto all'indennità

d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), RE 1 chiede di riconoscergliene

una “commisurata alla fattura allegata “sub doc. PP”. Tale documento è una nota

professionale di fr. 1200.– emessa da “Assistenza legale c/o S__________ Sagl, __________”

nella persona del MLAw __________ S__________. Se non che, i costi di un

consigliere giuridico che non è un avvocato non sono riconosciuti quale

adeguata indennità ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, poiché davanti ai Tribunali

solo gli avvocati sono autorizzati ad agire come rappresentanti professionali (sentenza

del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017 consid. 4; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2ª edizione, n. 28 e 33 ad art. 95). Per il resto, non consta

che il reclamante abbia dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella

stesura dei memoriali un dispendio di tempo considerevoli. Un'indennità d'inconvenienza

non entra perciò in linea di conto né in questa sede né davanti al Giudice di

pace.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto

e la sentenza impugnata è così riformata.

1. L'istanza è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è condannato

a versare a RE 1 fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2016.

2. Le spese

processuali di fr. 175.–, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico per un decimo e sono

poste per nove decimi a carico del convenuto.

II. Le spese processuali di questa

sede, di fr. 250.–, sono poste per un decimo a carico di RE 1 e per nove decimi

a carico di CO 1.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Stabio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.