16.2017.9
Compravendita mobiliare - mora -inadempimento contrattuale - recesso dal contratto
22 marzo 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2017.9
Lugano
22 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 1° aprile 2017 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 1° marzo 2017 dal Giudice di pace del circolo di
Stabio nella causa n. 21.16 conc. (compravendita mobiliare) da lui promossa
con istanza del 31 agosto 2016 nei confronti di
CO
1
titolare
della ditta individuale CO 1 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso del mese d'agosto
2015 CO 1, titolare della ditta individuale CO 1, ha pattuito con RE 1 la
vendita di un'automobile A__________. In tale occasione l'acquirente ha versato
al venditore fr. 2000.– quale acconto sul prezzo stabilito di fr. 9000.–, mentre
Fatti
i rimanenti fr. 7000.– sarebbero stati pagati alla consegna del veicolo. A
seguito di varie vicissitudini, il 17 febbraio 2016 CO 1 ha poi venduto la medesima
autovettura a __________ C__________. Nel mese di luglio 2016 RE 1 ha chiesto
invano a CO 1 la restituzione dell'acconto di fr. 2000.–.
B. Il 31 agosto 2016 RE
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Stabio chiedendo di convocare CO
1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata intesa, di pronunciare
una decisione sulla base dell'art. 212 CPC volta a ottenere la restituzione di
fr. 2000.–. All'udienza di conciliazione
del 14 settembre 2016 le parti non hanno raggiunto un'intesa e l'istante ha
confermato la richiesta di emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC.
Invitate dal Giudice di pace, le parti hanno proceduto a un doppio scambio di
allegati.
C. Nelle sue osservazioni
del 7 ottobre 2016 il convenuto ha chiesto la reiezione dell'istanza.
Replicando il 5 novembre 2016 l'istante ha confermato la sua domanda di
pagamento di fr. 2000.– e chiesto, come ulteriori pretese, il pagamento degli
interessi al 5% dal 30 agosto 2016, che l'ordine di pagamento fosse impartito
con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1000.–
così come di una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorno di
inadempimento. Duplicando il 14 novembre 2016 il convenuto ha postulato
nuovamente la reiezione della petizione. In una triplica del 20 dicembre 2016 l'istante
ha riconfermato la sua posizione. Statuendo il 1° marzo 2017 il Giudice di pace
ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 175.– sono state poste a carico
dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 25.–.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2017 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua istanza.
Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2017 CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo. In una replica
spontanea del 1° giugno 2017 il reclamante ha mantenuto il suo punto di vista,
così come l'opponente in una duplica spontanea del 6 giugno 2016.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.
1.
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento
a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta all'istante al più presto il 2 marzo 2017, di modo
che il termine d'impugnazione, cominciato a decorrere il giorno seguente,
sarebbe scaduto sabato 1° aprile 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in
virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello
il 3 aprile 2017, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3.
Secondo il Giudice
di pace, nel mese di dicembre 2015 l'automobile era pronta per essere
consegnata e nel corso di un incontro tra le parti in quello stesso mese l'istante
ha “manifestato la sua volontà di dipartirsi dal contratto, nel caso in cui il
venditore non avesse acconsentito ad una riduzione del prezzo”. Egli ha poi
accertato che il convenuto aveva “notificato, per lettera raccomandata, la
diffida in data 2 febbraio 2016 invitando l'acquirente a procedere al ritiro
del veicolo e al saldo della somma pattuita entro 10 giorni” e che comunque, considerato
quanto proferito dall'istante durante la discussione con il convenuto del mese
di dicembre 2015, nella fattispecie la fissazione di un termine per l'adempimento
tardivo del contratto non era necessaria in virtù dell'art. 108 n. 1 CO. Il
primo giudice ha poi ritenuto che il convenuto aveva diritto di recedere dal
contratto di compravendita in applicazione dell'art. 214 CO e che egli aveva
inoltre diritto al risarcimento del danno da lui subìto, di fr. 2000.–,
corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita del veicolo pattuito
con l'attore (fr. 9000.–) e quello pagatogli da __________ C__________ (fr.
7000.
–) in base all'art. 215 CO. In tali circostanze il Giudice di pace ha respinto
l'istanza.
4.
RE 1 sostiene che il
Giudice di pace ha accertato in modo arbitrario il fatto che a fine dicembre
2015.
egli avrebbe comunicato al venditore che se non avesse accettato di
ridurre il prezzo dell'automobile questi avrebbe potuto venderla a un'altra persona.
Al riguardo egli adduce che __________ S__________, dipendente del convenuto, non
è mai stato presente a una discussione relativa alla vendita dell'automobile.
Per il reclamante, il primo giudice è altresì incorso in un altro accertamento manifestamente
errato laddove ha riconosciuto che CO 1 gli aveva spedito, il 2 febbraio 2016,
una lettera raccomandata in cui aveva rescisso il contratto. Al proposito egli
fa valere che agli atti non vi è alcuna prova della lettera, della sua notifica
né tanto meno del rinvio al mittente della raccomandata. Per di più, egli soggiunge,
se fosse vero che già a dicembre del 2015 il contratto era decaduto, non è dato
di capire perché successivamente il venditore avrebbe dovuto nuovamente
rescindere il contratto già sciolto.
Secondo il reclamante, poi,
nel ritenere applicabile l'art. 108 n. 1 CO, il Giudice di pace è altresì
incorso in un errore di diritto, nessun incontro essendoci stato a fine
dicembre 2015 e tanto meno avendo egli mai dichiarato di volersi dipartire dal
contratto. A suo avviso, il primo giudice nemmeno ha considerato che tale norma,
che consente al creditore di un contratto bilaterale di avvalersi delle
possibilità offerte dall'art. 107 cpv. 1 CO senza dovere fissare al debitore un
termine di grazia, presuppone che il debitore sia già in mora (art. 102 CO),
condizione non realizzata nella fattispecie perché tra le parti non era stato
fissato un giorno preciso per l'adempimento (il ritiro dell'auto) e pertanto l'obbligazione
non era scaduta. Inoltre, egli prosegue, non è stata nemmeno dimostrata l'avvenuta
interpellazione, nessuna prova è stata addotta circa l'invio della lettera
raccomandata del 2 febbraio 2016. Il reclamante si duole anche dell'errata
applicazione da parte del primo giudice dell'art. 214 CO, rilevando che questa
disposizione presuppone la mora del debitore e la stessa è applicabile solo nei
casi in cui l'intero prezzo debba pagarsi al momento previsto per l'adempimento.
Per di più, egli epiloga, il convenuto non ha mai rivendicato il mancato
guadagno di fr. 2000.– e a maggior ragione appena si pensi che __________ C__________
ha acquistato l'automobile al prezzo di fr. 8300.– e non è di fr. 7000.–, come
accertato dal Giudice di pace.
5.
In concreto, non è controverso
che al momento della conclusione del contratto di compravendita RE
1.
ha versato a CO 1 fr. 2000.– quale acconto sul prezzo d'acquisto di
fr. 9000.– per un'A__________ (doc. B). È altresì indubbio che il 17 febbraio 2016 CO 1 ha venduto la medesima
vettura a __________ C__________, il quale gli ha versato complessivi fr.
8300.
– (doc. D). Controversa è invece la questione di sapere se RE
1.
possa pretendere la restituzione dell'acconto versato o se CO 1 possa pretendere
il danno derivante dall'inadempimento (art. 107 cpv. 2 CO), senza preventiva messa in mora (art. 102 CO) e
interpellazione (art. 107 cpv. 1 CO).
a) Premesso
ciò, dandosi risoluzione del contratto per inadempienza,
nessuno pretende che il contratto sia ancora in essere, determinante – per
finire – è la questione di sapere chi sia stata la parte inadempiente. Secondo
il venditore il veicolo sarebbe dovuto essere consegnato al compratore nel mese
di dicembre 2015 ma quest'ultimo, in un incontro
avvenuto in quel mese, vistosi negare una riduzione del prezzo gli avrebbe
detto di vendere il veicolo ad un'altra persona. Inoltre, in una raccomandata
del 2 febbraio 2016, ritornatagli per mancato ritiro, egli ha assegnato all'acquirente
un termine di dieci giorni per versare il saldo del prezzo e prendere in consegna
la vettura, pena la vendita dell'automobile a un terzo e trattenuta dell'acconto.
Per il compratore, non è stata fissata alcuna data per la consegna del veicolo
e solo nel mese di luglio 2016, quando ha contattato il venditore per potere saldare
il prezzo e ritirare l'automobile, ha saputo che il veicolo era stato venduto.
b) In
presenza di un contratto bilaterale, se il debitore è in mora, il
creditore ha il diritto di fissargli un congruo termine per l'adempimento (art.
107.
cpv. 1 CO). Se l'adempimento non avviene neppure entro questo termine, il
creditore può richiedere l'adempimento e il risarcimento del danno per ritardo
oppure, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione
tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento oppure ancora
recedere dal contratto (art. 107 cpv. 2 CO). Affinché il creditore possa
scegliere tra una delle tre opzioni previste da quest'ultima norma occorre, tra
l'altro, che il debitore sia in mora nell'adempimento della sua obbligazione.
Ciò è il caso ove il debitore sia in ritardo nell'adempimento dell'obbligazione
e presuppone che l'obbligazione sia esigibile (scaduta), che non sia stata
ancora adempiuta, che il suo adempimento sia ancora possibile e che, salvo eccezioni,
il debitore sia stato interpellato dal creditore (sentenza del Tribunale
federale 4C.457/1999 del 14 giugno 2000 consid. 1b con riferimento a Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2a edizione, pag. 684).
c) Giusta
l'art. 102 CO, se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora
mediante l'interpellazione del creditore (cpv. 1). Quando
il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una
disdetta preventivamente convenuta o debitamente fatta, il debitore è
costituito in mora per il solo decorso di detto giorno (cpv. 2). L'interpellazione
consiste in una dichiarazione con la quale il creditore fa sapere al debitore
che intende ricevere la prestazione dovuta (sentenza del Tribunale
federale 4C.457/1999 del 14 giugno 2000 consid. 1b con riferimento a Engel, op. cit., pag. 685). L'interpellazione con cui il creditore mette il debitore in mora secondo
l'art. 102 cpv. 1 CO e la fissazione di un termine ai sensi dell'art. 107 cpv.
1.
CO non sono tuttavia necessarie quando dal contegno del debitore
risulti che sarebbero inutili, vale a dire ogniqualvolta appaia
iniquo esigerle poiché il comportamento del debitore o altre circostanze
rendono tali formalità inutili secondo le regole della buona fede (art. 108 n. 1 CO; sentenza del
Tribunale federale 5C.152/2003 del 5 febbraio 2004 consid. 4.1.3 e 4A_474/2009
del 25 maggio 2010 consid. 4.1.1 con riferimenti).
d) Anche
la mora nella consegna del venditore così come la mora nel
pagamento del prezzo dell'acquirente è retta dagli articoli 102-109 CO (Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 81 n. 571 e pag. 125 n. 889). Trattandosi della mora dell'acquirente, l'art. 214 CO, che deroga al
regime generale della mora qualificata (art. 107-109 CO; cfr. Venturini in: Commentaire romand,
CO I, 2ª edizione, n. 1 ad art. 214) prevede che quando la cosa venduta sia da
consegnarsi previo pagamento del prezzo o a pronti contanti, e il compratore
sia in mora nel pagamento del prezzo di vendita, il venditore può senz'altro
recedere dal contratto. Tale norma autorizza pertanto il venditore a recedere
dal contratto senza fissare all'acquirente un termine di grazia (Tercier/Bieri/Carron,
op. cit., pag. 125 n. 895).
6.
a) Nella
fattispecie, il Giudice di pace ha accertato che in occasione di un incontro
avvenuto nel mese di dicembre 2015 RE 1 ha manifestato la sua volontà di
dipartirsi del contratto affermando che “se non mi abbassate il prezzo
vendetela [l'auto] ad un altro”. Al riguardo egli si è fondato su quanto
“riportato” da __________ S__________, dipendente del convenuto, e sul “verbale
d'interrogatorio presso la polizia cantonale” del convenuto. A suo parere tale
comportamento giustificava l'applicazione dell'art. 108 n. 1 CO in virtù del
quale la fissazione di un termine per l'adempimento tardivo del contratto non è
necessario quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile.
b) Ora,
è vero che __________ S__________ ha sottoscritto la duplica del 14 novembre
2016, in cui conferma quanto successo nel dicembre 2015, così come la querela
del 29 luglio 2016 in cui si rievoca il medesimo episodio. Resta il fatto che l'istante
ha contestato la versione del convenuto sia nella replica del 5 novembre 2016
(pag. 5) che nella triplica del 20 dicembre 2016 (pag. 2). Dandosi
contestazioni, la parte avrebbe pertanto dovuto chiedere l'assunzione di quel
teste, una dichiarazione testimoniale scritta di un terzo non potendo sostituire
l'audizione testimoniale del medesimo (CCR sentenza inc. 16.2016.17 del 25
settembre 2018 consid. 6b con rinvio a sentenza del Tribunale federale
5A_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 3.2.3 e Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
2ª edizione, n. 20 ad art. 157). Un testimone deve infatti sottoporsi alle domande
del giudice e della controparte affinché possa essere valutata la sua credibilità,
ma anche per delimitare la portata delle sue affermazioni e per determinare se
è a conoscenza di altri fatti che potrebbero confutare la tesi sostenuta dalla
parte che lo ha citato, tanto più ove si pensi che egli si espone al rischio di
un procedimento penale per falsa testimonianza (art. 307 CP; CCR sentenza inc. 16.2016.17
del 25 settembre 2018 consid. 6b con rinvio a sentenza del Tribunale federale 4A_74/2009
del 28 aprile 2009 consid. 2.3 e Staehelin/
Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §18 n. 134; Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 3 ad art. 190). In tali
circostanze, la “testimonianza” di __________ S__________ non andava
considerata di modo che senza ulteriori riscontri probatori, la versione del
convenuto .rimasta allo stadio della semplice allegazione di parte, non
soccorrendo al riguardo nemmeno le sue dichiarazioni rese il 29 luglio 2016 davanti
all'autorità penale. Ne segue che la conclusione del Giudice di pace, secondo
cui nel mese di dicembre 2015 l'istante ha avuto un comportamento tale da
giustificare l'applicazione dell'art. 108 n. 1 CO, si rivela il frutto di un
accertamento manifestamente errato dei fatti.
c) Rimane
da esaminare se, in assenza dei requisiti per applicare l'art. 108 n. 1 CO, l'istante
sia stato in qualche modo messo in mora (art. 102 CO). Il primo giudice ha
accertato che ciò è avvenuto con l'interpellazione del 2 febbraio 2016. RE 1,
tuttavia, ha contestato non solo di aver ricevuto la raccomandata contenente
l'avviso, ma ha finanche messo in dubbio l'esistenza della stessa, “il
convenuto non ha prodotto né la busta della lettera raccomandata, né la
relativa ricevuta d'invio”(replica del 5 novembre 2016 pag. 3; triplica
successiva (pag. 2). Tale fatto era pertanto controverso e spettava al
convenuto dimostrarlo. In mancanza di prove, e questa è la realtà processuale, l'accertamento
del primo giudice si rivela arbitrario.
7.
Visto quanto
precede, in mancanza di una valida messa in mora, gli obblighi del venditore
perduravano, sicché egli non poteva recedere dal contratto e di conseguenza
vendere l'auto a un terzo. Dandosi un inadempimento contrattuale da parte del
venditore, nel chiedere la restituzione dell'acconto di fr. 2000.– RE 1 ha per
finire risolto lui il contratto in applicazione dell'art. 107 cpv. 2 CO, ciò
che comporta, tra le altre cose, la ripetizione di quanto è già stato versato
da colui che ha receduto (art. 109 cpv. 1 CO). Ne segue che in accoglimento
dell'istanza, il convenuto è obbligato a versare all'istante fr. 2000.– oltre agli
interessi al 5% dal 30 agosto 2016, data dell'istanza di
conciliazione, prima valida interpellazione agli atti (art. 102 CO; II CCA inc.
12.2015.100
del 23 maggio 2016 consid. 5.3). Soccorrendo le premesse
dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima
sulla lite di modo che la decisione impugnava va riformata di
conseguenza.
8.
Il reclamante chiede
altresì di impartire al convenuto la comminatoria dell'art. 292 CP e di comminare
una multa disciplinare di fr. 1000.– così come una multa disciplinare di fr.
100.
– per ogni giorno di inadempimento. Se non che, il giudice dell'esecuzione
può ordinare tali misure soltanto in caso di condanna a una prestazione reale,
ovvero se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare (art. 343
cpv. 1 CPC) e non in caso di decisioni concernenti pagamenti in denaro – come
nella fattispecie –, le quali sono eseguite secondo le disposizioni della LEF
(art. 335 cpv. 2 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 6 e 12 ad art. 335).
Le richieste si rivelano pertanto inammissibili.
9.
La sentenza odierna merita
una chiosa d'ordine giuridico, ricordando al Giudice di pace, a futura memoria,
che la procedura decisionale dall'art. 212 CO è orale (art. 212 cpv. 2 CO), nel
senso che non è previsto lo scambio di
allegati scritti. In sintesi, l'autorità di conciliazione, dopo avere chiuso a verbale la procedura di
conciliazione, apre formalmente una procedura decisionale,
agendo così come una vera e propria
giurisdizione di prima istanza. Nella procedura
decisionale, alla quale si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va così tenuto un verbale che deve contenere di
principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti
scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno
nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC; CCR sentenza
inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015 consid. 5a con vari rinvii).
Quantunque le parti – come nella fattispecie – non sollevano obiezioni
in merito, l'autorità di conciliazione non può sostituire la procedura orale
con uno scambio di allegati scritti. Ove essa ritenga necessario tale scenario,
essa valuterà se soccorrono le premesse per decidere la controversia in base
all'art. 212 CPC oppure rilasciare l'autorizzazione ad agire, rinviando dunque
le parti alla procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC).
10.
Le spese processuali
di entrambi i gradi di giurisdizione seguono la vicendevole soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene il pagamento di fr. 2000.– oltre interessi
al 5% dal 30 agosto 2016 ma non le misure esecutive da lui richieste. Tutto
ponderato, si giustifica così di porre nove decimi degli oneri processuali a
carico del convenuto e il rimanente decimo a carico dell'istante. Quanto all'indennità
d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), RE 1 chiede di riconoscergliene
una “commisurata alla fattura allegata “sub doc. PP”. Tale documento è una nota
professionale di fr. 1200.– emessa da “Assistenza legale c/o S__________ Sagl, __________”
nella persona del MLAw __________ S__________. Se non che, i costi di un
consigliere giuridico che non è un avvocato non sono riconosciuti quale
adeguata indennità ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, poiché davanti ai Tribunali
solo gli avvocati sono autorizzati ad agire come rappresentanti professionali (sentenza
del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017 consid. 4; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 28 e 33 ad art. 95). Per il resto, non consta
che il reclamante abbia dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella
stesura dei memoriali un dispendio di tempo considerevoli. Un'indennità d'inconvenienza
non entra perciò in linea di conto né in questa sede né davanti al Giudice di
pace.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto
e la sentenza impugnata è così riformata.
1. L'istanza è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è condannato
a versare a RE 1 fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2016.
2. Le spese
processuali di fr. 175.–, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico per un decimo e sono
poste per nove decimi a carico del convenuto.
II. Le spese processuali di questa
sede, di fr. 250.–, sono poste per un decimo a carico di RE 1 e per nove decimi
a carico di CO 1.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Stabio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.