16.2018.1
Contratto di lavoro - salario
14 maggio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.1
Lugano
14 maggio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo (“appello”) del 5 gennaio 2018 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 6 dicembre 2017 dal Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2017.6 (contratto di lavoro)
promossa nei suoi confronti con petizione del 26 gennaio 2017
da
CO 1
(rappresentato
dal RA 1 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 31
agosto 2016 la società RE 1 attiva in particolare nell'importazione e vendita di bibite e “non
food”, ha assunto CO 1
per un salario mensile di fr. 4125.–, più una provvigione del 4% sul fatturato
mensile. L'accordo era disdicibile con un termine di preavviso di una settimana
nel periodo di prova di tre mesi, in seguito con un preavviso di un mese nel
corso del 1° anno, di due mesi dal 2° al 9° anno e di tre mesi dal 10° anno. Il
3 novembre 2016 il lavoratore si è lamentato con la datrice di lavoro per avere
ricevuto soltanto degli acconti per complessivi fr. 1200.– e ha sollecitato il
pagamento entro il 15 novembre 2016 del salario residuo dei mesi di settembre e
ottobre 2016. Il 16 novembre successivo la datrice di lavoro ha contestato la
pretesa del dipendente poiché il contratto era stato disdetto di comune accordo
dopo due settimane e negando finanche di avergli versato fr. 1200.–. Il giorno
dopo il lavoratore ha ribadito la sua richiesta di pagamento e ha disdetto il
contratto di lavoro per “morosità del datore di lavoro in conformità al CO art.
324”.
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 26 gennaio 2017 CO 1 ha convenuto
la RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il
pagamento di fr. 11 687.50 lordi a titolo di salario per i mesi di settembre e
ottobre 2016, per 18 giorni del mese di novembre 2016 e per i 7 giorni del
preavviso di disdetta. Nelle sue osservazioni del 14 febbraio 2017 la convenuta
ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 27 aprile 2017, indetta
per la discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita
l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 17 agosto 2017
l'attore ha ridotto la sua pretesa a fr. 8250.– corrispondenti ai salari per i
mesi di settembre e ottobre 2016. La convenuta non ha presentato alcun allegato.
C. Statuendo con sentenza del 6 dicembre 2017 il Pretore
aggiunto ha parzialmente accolto la petizione obbligando la convenuta a versare
all'attore fr. 7562.50 lordi. Non sono state prelevate spese processuali ma la
convenuta è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 320.– per ripetibili
ridotte.
D. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 5 gennaio 2018 chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato.
L'atto non è stato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili,
entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante appello se il
valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta” raggiunge almeno
fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC e art. 311 cpv. 1 CPC) oppure mediante reclamo
se lo stesso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 1
CPC). In
concreto, con l'ultimo atto di causa davanti al primo giudice, le conclusioni
del 17 agosto 2017, l'attore ha ridotto la sua pretesa iniziale di fr. 11
687.50 a fr. 8250.–. Ne segue che, contrariamente a
quanto indicato dal Pretore aggiunto, la decisione non è impugnabile con il rimedio
ordinario dell'appello ma con reclamo. Introdotto tempestivamente,
l'atto della convenuta, non rappresentata da un mandatario
professionale, va così convertito in reclamo.
2. Nella procedura di
reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse
né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di
nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, salvo la prima
pagina della copia cartacea dei messaggi intercorsi tra le parti su
“WhatsApp” (doc. D di reclamo) già contenuta nel fascicolo processuale
trasmesso dal primo giudice a questa Camera, le foto e la copia di altri messaggi
“WhatsApp” (doc. B e C di reclamo), prodotte unicamente in
questa sede e non davanti al Pretore aggiunto, sono inammissibili.
3. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III
367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II
380 consid. 4.3 con rinvii).
4. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto dopo
avere constatato che le parti concordavano sulla conclusione di un contratto di
lavoro di durata indeterminata con inizio dal 1° settembre 2016, ha accertato
che le stesse divergevano sulle circostanze che avevano condotto alla fine della
relazione contrattuale. A suo parere, la tesi della convenuta secondo cui, da
un lato, l'attore non avrebbe “mai iniziato il proprio lavoro” e, dall'altro, il
contratto sarebbe stato disdetto di comune accordo dopo due settimane dall'inizio dei
lavori, oltre a essere contraddittoria,
non aveva trovato sufficienti riscontri agli atti. In particolare, egli ha rilevato, le due ricevute
prodotte dall'attore, non contestate dalla convenuta,
provano che nel mese di settembre 2016 l'attore ha effettuato due
consegne di bibite a due esercizi pubblici di __________ di modo che egli aveva
iniziato il proprio lavoro (decisione impugnata, consid. 4.1). Quanto alla
pretesa disdetta orale, intervenuta dopo due settimane dall'inizio
dell'attività, secondo il primo giudice le testimonianze dell'ex
gerente della convenuta, il quale ha sostenuto di essere stato lui a dare la
disdetta, e di quello attuale, che ha unicamente confermato quanto riferitogli
dal predecessore, non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza
di un tale accordo di disdetta (decisione impugnata, consid. 4.2.1).
Inoltre,
egli ha soggiunto, dalle conversazioni tramite “WhatsApp” era altresì risultato
che l'attore aveva svolto il 23/24 ottobre 2016 dei lavori
di carattere edile per l'ex gerente della convenuta. E siccome lo scopo
della convenuta e della ditta individuale dell'ex
gerente (“C__________”) è per entrambe “lo svolgimento di opere da metalcostruttore, pittura,
opere idrauliche e di pavimentazione … nonché tutti i generi d'attività legate
all'edilizia”, l'attore, in assenza di una chiara indicazione nel suo
contratto di quali fossero i suoi compiti, poteva in buona fede ritenere che i
lavori edili fossero eseguiti per conto della convenuta e non per conto della
ditta individuale C__________ (decisione impugnata, consid. 4.2.2). Il primo
giudice ha infine appurato che con messaggio tramite “WhatsApp” del 19 ottobre 2016 la datrice di lavoro
aveva disdetto il contratto di lavoro per il 25 ottobre successivo ma che l'attore
non aveva provato di avere continuato a lavorare fino al 31 ottobre 2016. Ciò
posto, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attore il salario
lordo del mese di settembre 2016 (fr. 4125.–) e quello del periodo dal 1° al 25
ottobre 2016 (fr. 3437.50) per fr. 7562.50.
5. La reclamante non
condivide quanto esposto dal Pretore aggiunto nei “considerandi 4.1, 4.2.1 e
4.2.2” della sua decisione.
a) La
reclamante ritiene “alquanto significativo” che i bollettini delle consegne di
bibite del 6 e del 7 settembre 2016, ritenuti dal primo giudice la prova che l'attore
aveva iniziato il proprio lavoro, si riferiscano a degli esercizi pubblici (“__________”
e “__________” di __________) che non sono “più in attività già
prima della [loro] presentazione”. Essa si domanda, altresì, “come mai [la
controparte] è in possesso di solo due ricevute e non di tutte le altre
forniture che asserisce di aver fatto”.
In
concreto, per tacere del fatto che davanti al primo giudice la reclamante non
ha sollevato contestazioni sui bollettini in questione, ciò che renderebbe
finanche irricevibile la censura (art. 326 cpv. 1 CPC,
cfr. sopra consid. 2), nulla agli atti dimostra che il 6 e 7 settembre 2016 i
due esercizi pubblici non fossero in attività. Men che meno di rilievo sarebbe
il fatto che i due locali sarebbero stati chiusi nel frattempo. Premesso ciò,
nella misura in cui il primo giudice ha accertato l'inizio dell'attività
lavorativa da parte dell'attore sulla scorta dei due bollettini, poco importa
che quest'ultimo non abbia prodotto altre prove a sostegno di tale circostanza.
In proposito, il reclamo è quindi destinato all'insuccesso.
b) Riferendosi al considerando 4.2.1, la reclamante rimprovera
al primo giudice di avere ritenuto che __________ M__________, attuale suo gerente,
si sia limitato a riportare i fatti riferitigli da __________ D__________, precedente
suo gerente, rilevando che in realtà il teste “era presente al momento della
disdetta, dato che si occupava della parte amministrativa della società”.
Ora,
in occasione della sua deposizione __________ M__________ ha dichiarato che “al 15 settembre 2016 il signor CO 1 era stato licenziato
poiché non aveva svolto alcuna attività. Era stato il signor D__________ ad
informarmi di ciò”, per poi aggiungere di non aver versato alcun salario “nemmeno per i primi quindici giorni poiché
appunto mi era stato detto che non ha svolto alcuna attività” (verbale del 30 giugno 2017, pag. 7). La valutazione della testimonianza del primo giudice, secondo cui il
teste non fosse presente al momento della pretesa disdetta del contratto, non
può quindi dirsi arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Al riguardo,
il reclamo risulta pertanto privo di consistenza.
c) La reclamante evidenzia una stranezza nella presentazione dei messaggi
WhatsApp, menzionati dal primo giudice nel considerando 4.2.2, giacché tale
sistema “offre la possibilità di
stampa di messaggi tramite e-mail con il testo integrale”
tant'è che “l'esempio che formiamo è alquanto differente da quelli consegnati
all'attore”. Ora, per tacere del fatto che anche questa
censura è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC, cfr. sopra consid.
2), non è dato di vedere quale conseguenza la reclamante intenda trarre
dall'allegazione. Il fatto che la copia cartacea di tali messaggi possa avere
un formato diverso, ancora non significa che quelli prodotti dall'attore siano falsi, ciò che nemmeno la reclamante
peraltro sostiene.
d) La
reclamante rileva inoltre che il contratto di lavoro era stato stipulato per
vendere bibite e in tale ambito “sono abituali pagamenti di extra di
provvigioni”. A suo avviso l'attore non poteva non sapere che il contratto
fosse stato stipulato per vendere bevande e che il tentativo di __________
D__________ di coinvolgerlo nella sua attività di metalcostruttore indipendente
non era collegata con il contratto pattuito con lei. Ora, che il contratto del
31 agosto 2016 riporti la menzione “import e vendita di bibite e non food” è vero. La reclamante però non pretende
che alla luce dei messaggi WhatsApp e
degli scopi della convenuta e della ditta individuale del suo ex
gerente (C__________), la conclusione del primo giudice, per il quale in
assenza di una chiara indicazione nel suo contratto di lavoro di quali fossero
Fatti
i suoi compiti l'attore poteva in buona fede ritenere che i lavori edili
fossero eseguiti per suo conto e non per conto della ditta individuale C__________,
sia arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
6. In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato
Considerandi
nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del
diritto da parte del Pretore aggiunto, nella misura in cui è ricevibile, deve
essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è
gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali,
circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone
problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono oneri
processuali.
3. Notificazione a:
–
,
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.