16.2018.10
Azione di disconoscimento di debito - autenticità di un documento
10 settembre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.10
Lugano
10 settembre
2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 febbraio 2018 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 31 gennaio 2018 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2017.10
(disconoscimento di debito) promossa con petizione del 31 marzo 2017 dalla
CO 1
(patrocinata dall'avv.
PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Dal
mese di agosto 2012 RE 1 è stato amministratore unico
della società G__________ SA, già __________, attiva nel settore della
compravendita di carburanti e lubrificanti per veicoli a motore. L'11 dicembre
2013 tale società ha chiesto alla CO 1 un leasing per acquistare un “cassone bifacciale” per l'insegna di un
distributore di benzina. Il contratto, accettato dal locatore del leasing il 20
marzo 2014 e che prevedeva il versamento di un canone mensile di fr. 244.35 per
48 mesi, pagabile in rate trimestrali anticipate di fr. 733.05 ciascuna, è
stato firmato, per la conduttrice del leasing, da RE 1, il quale ha altresì
sottoscritto la clausola intitolata “Assunzione cumulativa di debito”. Dopo aver invano sollecitato il pagamento di rate
di leasing scadute, il 9 dicembre 2015 la CO 1 ha disdetto il contratto e
chiesto alla G__________ SA e a AP 1 il pagamento del saldo di fr. 7192.75. Quello stesso giorno il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il fallimento della G__________
SA.
Fatti
B. Il 18
marzo 2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio per il
pagamento di fr. 7370.50 oltre interessi del 9% dal 24
dicembre 2015, al quale l'escusso ha interposto
opposizione. Adito il 9 febbraio 2017 dalla CO 1, con
decisione del 23 marzo 2017 il Pretore aggiunto della giurisdizione di
Mendrisio Nord ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo e posto le spese processuali di fr.
300.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante
fr. 800.– per ripetibili (inc. SO.2017.120).
C. Con
petizione del 31 marzo 2017 RE 1 ha convenuto la CO 1
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il disconoscimento del debito di
fr. 7370.50 oltre interessi al 9% dal 24 dicembre 2015, sostenendo, in
particolare, che le firme a suo nome apposte sul contratto
di leasing erano false. Nelle sue
osservazioni del 24 aprile 2017 la convenuta ha proposto
di respingere la petizione. All'udienza del 12 giugno 2017, indetta per le
prime arringhe, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 9
ottobre 2017 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato limitandosi a
conclusioni scritte del 23 ottobre e del 28 novembre 2017 in cui hanno confermato le rispettive domande. Statuendo con
decisione del 31 gennaio 2018 il Pretore ha respinto la petizione e posto le
spese processuali di fr. 600.– a carico dell'attore,
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28
febbraio 2018 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e di riformarla
nel senso di accogliere la petizione. L'atto non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta dell'attore
il 1° febbraio 2018. Introdotto il 28 febbraio 2018, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione
le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale
o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III
367.
consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio
non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata il Pretore, rammentato che in un'azione di disconoscimento del debito incombe sempre al creditore/convenuto dimostrare l'esistenza e l'esigibilità
del credito mentre al debitore/attore incombe dimostrare le proprie eccezioni
suscettibili di invalidare la pretesa in esecuzione, ha
confermato la correttezza delle somme poste in esecuzione, per altro non
contestate dall'attore nel loro
ammontare. Quanto all'eccezione di falsità delle firme,
il primo giudice ha ritenuto che la stessa, formulata in
maniera del tutto generica dall'attore, non induceva a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità di quelle apposte sul contratto e che pertanto incombeva all'attore sovvertire tale presunzione di fatto. Tuttavia,
egli ha soggiunto, la perizia calligrafica
chiesta dall'attore non è stata per finire esperita
giacché RE 1 non aveva fornito al perito i documenti originali
necessari per il raffronto delle firme. Premesso ciò, per il primo giudice la clausola di “assunzione cumulativa di debito” contenuta nel
contratto andava intesa conformemente al suo tenore letterale e non come una
fideiussione. Inoltre, egli ha epilogato, il fatto che l'attore non
abbia reagito alla lettera del 24 marzo 2014 con cui la convenuta gli aveva
confermato la validità dell'assunzione cumulativa di debito, costituisce una sua
tacita accettazione degli impegni derivanti dal contratto in virtù dell'art. 6 CO. Donde in definitiva la reiezione della petizione.
4.
RE
1.
rimprovera innanzitutto al
Pretore di avere respinto la sua eccezione di falso “la
differenza tra firma autentica e firma apocrifa essendo macroscopiche”. Egli sostiene che per
sovvertire la presunzione di autenticità di un documento basta una contestazione “sufficientemente” motivata e non, come rilevato dal primo
giudice, che susciti “seri
dubbi”. Inoltre, il Pretore non ha tenuto conto della deposizione di __________ I__________ né delle varie querele penali per
falsità in documenti da lui sporte nei confronti di quest'ultimo e dei
dipendenti della convenuta. Il reclamante ritiene, inoltre,
che la buona fede processuale avrebbe dovuto indurre la convenuta a chiedere ai
propri dipendenti di confermare che egli aveva firmato il contratto di leasing e
che la mancanza di tale prova andava a scapito della tesi della convenuta.
a) Per
l'art. 178 CPC la parte che si prevale in causa di un
documento deve provarne l'autenticità, quando la stessa è contestata dalla
controparte. In linea di principio, pertanto, in presenza di documenti formalmente e apparentemente corretti vige una presunzione di
fatto circa la loro autenticità. La contestazione deve essere
sufficientemente motivata nel senso che la controparte non può limitarsi ad
asserire in maniera generica la falsità del documento ma deve addurre tutti gli
elementi concreti e/o le prove atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità
del documento. Non occorre che tali elementi comprovino la
falsità del documento. È sufficiente che inducano a dubitare seriamente della
sua autenticità. Ciò fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere
della prova a carico di chi si avvale del documento (DTF
143.
III 456 consid. 3.3; RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c e II-2013
pag. 814 consid. 5; CCR, inc. 16.2015.26 dell'11
settembre 2017 consid. 5b; Dolge
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Schweizer in: Code de procédure civile,
2ª edizione, n. 7 ad art. 178;
Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione, n. 1, 5
e segg. ad art. 178 CPC).
b) In concreto, il
reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore e non spiega perché sarebbe
errato ritenere che il solo fatto di affermare che le firme “sono false”, rispettivamente di sostenere che un funzionario della convenuta
avrebbe rilasciato una falsa dichiarazione attestante la sua presenza al
momento dell'apposizione della firma sia sufficiente per insinuare
considerevoli dubbi sulla veridicità della sua firma sul contratto di leasing. Senza dimenticare che all'accenno del primo
giudice, secondo cui l'attore ha eccepito la falsità delle firme del contratto di leasing per la prima volta con le osservazioni del
21.
febbraio 2017 all'istanza
di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dalla controparte, benché il contratto gli fosse stato
recapitato già il 24 marzo 2014, il reclamante nemmeno allude. Insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), al riguardo, il reclamo
si rivela finanche irricevibile.
c) Sia come sia, l'esito
del reclamo non cambierebbe nemmeno se si considerassero le circostanze addotte
dal reclamante a sostegno della sua tesi. Ora, che le firme apposte sul noto contratto di leasing
divergano da quelle originali apposte sugli atti giudiziari (petizione e reclamo)
è possibile, ma l'interessato non può pretendere che ciò basti per insinuare
considerevoli dubbi sull'autenticità delle prime firme ove appena si pensi che
le altre sono successive e sono apposte su atti confezionati ai fini della
causa. Quanto a __________ I__________, è vero che egli ha dichiarato di essere
lui a gestire la società e che l'attore “non veniva mai presso il distributore
di G__________ SA” (deposizione del 9 ottobre 2017, verbale pag. 1 e 2). Tuttavia, per tacere del fatto che per qualsiasi
impegno della G__________ SA la firma
dell'amministratore unico era necessaria, tale circostanza denota semmai con
quale disinvoltura il reclamante eserciti sua funzione ma non è suscettibile di
infondere seri dubbi sul fatto che la firma apposta sul noto contratto non
fosse quella dell'amministratore unico della società. Né lo sono le varie
denunce penali presentate da RE 1, tali atti essendo per finire mere allegazioni
di parte. Quanto
all'audizione di dipendenti della convenuta, oltre al fatto che quest'ultima
non ha mai sostenuto tale circostanza, nulla lascia intendere che il contratto
sia stato firmato in presenza di uno dei suoi dipendenti, tanto meno ove si
pensi che per __________ I__________ “questi tipi di contratti sono stati
portati avanti da __________ G__________ [contabile della G__________ SA] il
quale raccoglieva la firma e poi la trasmetteva per via telematica o per via
e-mail alla società di leasing” (deposizione del 9 ottobre 2017, verbale pag. 1
in fondo).
d) Si
aggiunga, infine, che il reclamante sorvola completamente sul fatto che la
perizia calligrafica è decaduta poiché lo stesso non aveva prodotto “i
documenti originali richiesti” come esigeva il perito. Quand'anche si volesse
per avventura ritenere che le sue asserzioni, prese nel loro insieme, fossero
effettivamente suscettibili di infondere seri dubbi sull'autenticità della
firma e che sarebbe spettato alla convenuta dimostrare l'autenticità della stessa
datazione, la sua mancata cooperazione all'assunzione della prova si sarebbe
tradotta in un apprezzamento a suo sfavore (Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 160).
5.
Il reclamante ribadisce che la clausola del
contratto di leasing denominata “assunzione cumulativa del debito” costituisce in
realtà una fideiussione e che pertanto era nulla “perché
non rispetta la forma prescritta per la fideiussione”. Se
non che, al riguardo, egli si limita per finire a contrapporre il proprio punto
di vista a quello del primo giudice ma non spiega perché sarebbe errato
imputare all'attore – persona cognita
nel ramo commerciale e firmatario di altri contratti di leasing con clausole analoghe per delle società di
cui era amministratore unico, direttore sostituto o vice presidente – il chiaro tenore
letterale dell'impegno da lui assunto con la convenuta (cfr. IICCA, sentenza 12.2014.72
del 23 febbraio 2015 consid. 8). Né perché sarebbe errata la conclusione del
primo giudice secondo cui nel caso in esame l'attore aveva anch'egli un
interesse proprio e riconoscibile alla conclusione del contratto di leasing,
ciò che differenzia sostanzialmente i due istituti giuridici (cfr. DTF 129 III
710.
consid. 2.6). Anche al riguardo il reclamo si rivela insufficientemente
motivato.
6.
Relativamente
alla motivazione abbondanziale del Pretore, secondo cui la mancata reazione alla lettera del 24 marzo 2014 con cui la società di
leasing gli confermava la validità dell'assunzione cumulativa di debito
costituiva una tacita accettazione
degli impegni derivanti dal
contratto in virtù dell'art. 6 CO, il reclamante fa valere di non avere mai “dichiarato
di voler assumere degli impegni per G__________ SA, in cui non aveva alcun
interesse né diretto né indiretto” e contesta in sintesi che nelle fattispecie
sarebbero date le premesse per l'applicazione dell'art. 6 CO. Se
non che, nella sentenza del 5 ottobre 2018 la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello ha già illustrato a RE 1 che la conclusione del primo giudice
è corretta (inc. 12.2017.98), in oltre in questa sede l'interessato non spiega
perché sarebbe erroneo ritenere che una persona cognita nel ramo commerciale,
come l'attore, avrebbe dovuto prontamente reagire alla citata comunicazione del
24.
marzo 2014 e comunicare alla CO 1 le sue contestazioni avverso gli impegni
descritti nella stessa, pena il rischio di un'accettazione tacita (cfr. DTF 114
II 251 consid. 2a). Ne segue,
in definitiva, che il reclamo,
non avendo evidenziato un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata
applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è
ricevibile dev'essere
respinto.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non
essendo stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese
processuali di fr. 800.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.