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Decisione

16.2018.10

Azione di disconoscimento di debito - autenticità di un documento

10 settembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 18

marzo 2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il

precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio per il

pagamento di fr. 7370.50 oltre interessi del 9% dal 24

dicembre 2015, al quale l'escusso ha interposto

opposizione. Adito il 9 febbraio 2017 dalla CO 1, con

decisione del 23 marzo 2017 il Pretore aggiunto della giurisdizione di

Mendrisio Nord ha rigettato in via provvisoria l'opposizione

interposta al citato precetto esecutivo e posto le spese processuali di fr.

300.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante

fr. 800.– per ripetibili (inc. SO.2017.120).

C. Con

petizione del 31 marzo 2017 RE 1 ha convenuto la CO 1

davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il disconoscimento del debito di

fr. 7370.50 oltre interessi al 9% dal 24 dicembre 2015, sostenendo, in

particolare, che le firme a suo nome apposte sul contratto

di leasing erano false. Nelle sue

osservazioni del 24 aprile 2017 la convenuta ha proposto

di respingere la petizione. All'udienza del 12 giugno 2017, indetta per le

prime arringhe, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 9

ottobre 2017 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato limitandosi a

conclusioni scritte del 23 ottobre e del 28 novembre 2017 in cui hanno confermato le rispettive domande. Statuendo con

decisione del 31 gennaio 2018 il Pretore ha respinto la petizione e posto le

spese processuali di fr. 600.– a carico dell'attore,

tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28

febbraio 2018 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e di riformarla

nel senso di accogliere la petizione. L'atto non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta dell'attore

il 1° febbraio 2018. In­trodotto il 28 febbraio 2018, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione

le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale

o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III

367.

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio

non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in

aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di

un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con

il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata il Pretore, rammentato che in un'azione di disconoscimento del debito incombe sempre al creditore/convenuto dimostrare l'esistenza e l'esigibilità

del credito mentre al debitore/attore incombe dimostrare le proprie eccezioni

suscettibili di invalidare la pretesa in esecuzione, ha

confermato la correttezza delle somme poste in esecuzione, per altro non

contestate dall'attore nel loro

ammontare. Quanto all'eccezione di falsità delle firme,

il primo giudice ha ritenuto che la stessa, formulata in

maniera del tutto generica dall'attore, non induceva a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità di quelle apposte sul contratto e che pertanto incombeva all'attore sovvertire tale presunzione di fatto. Tuttavia,

egli ha soggiunto, la perizia calligrafica

chiesta dall'attore non è stata per finire esperita

giacché RE 1 non aveva fornito al perito i documenti originali

necessari per il raffronto delle firme. Premesso ciò, per il primo giudice la clausola di “assunzione cumulativa di debito” contenuta nel

contratto andava intesa conformemente al suo tenore letterale e non come una

fideiussione. Inoltre, egli ha epilogato, il fatto che l'attore non

abbia reagito alla lettera del 24 marzo 2014 con cui la convenuta gli aveva

confermato la validità dell'as­sun­zione cumulativa di debito, costituisce una sua

tacita accettazione degli impegni derivanti dal contratto in virtù dell'art. 6 CO. Don­de in definitiva la reiezione della petizione.

4.

RE

1.

rimprovera innanzitutto al

Pretore di avere respinto la sua eccezione di falso “la

differenza tra firma autentica e firma apocrifa essendo macroscopiche”. Egli sostiene che per

sovvertire la presunzione di autenticità di un documento basta una contestazione “sufficientemente” motivata e non, come rilevato dal primo

giudice, che susciti “seri

dubbi”. Inoltre, il Pretore non ha tenuto conto della deposizione di __________ I__________ né delle varie querele penali per

falsità in documenti da lui sporte nei confronti di quest'ultimo e dei

dipendenti della convenuta. Il reclamante ritiene, inoltre,

che la buona fede processuale avrebbe dovuto indurre la convenuta a chiedere ai

propri dipendenti di confermare che egli aveva firmato il contratto di leasing e

che la mancanza di tale prova andava a scapito della tesi della convenuta.

a) Per

l'art. 178 CPC la parte che si prevale in causa di un

documento deve provarne l'autenticità, quando la stessa è contestata dalla

controparte. In linea di principio, pertanto, in pre­senza di documenti formalmente e apparentemente corretti vige una presunzione di

fatto circa la loro autenticità. La contestazione deve essere

sufficientemente motivata nel sen­so che la controparte non può limitarsi ad

asserire in maniera generica la falsità del documento ma deve addurre tutti gli

elementi concreti e/o le prove atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità

del documento. Non occorre che tali elementi comprovino la

falsità del documento. È sufficiente che inducano a dubitare seriamente della

sua autenticità. Ciò fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere

della prova a carico di chi si avvale del documento (DTF

143.

III 456 consid. 3.3; RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c e II-2013

pag. 814 consid. 5; CCR, inc. 16.2015.26 dell'11

settembre 2017 consid. 5b; Dolge

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Schweizer in: Code de procédure civile,

2ª edizione, n. 7 ad art. 178;

Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leu­en­berger, Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione, n. 1, 5

e segg. ad art. 178 CPC).

b) In concreto, il

reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore e non spiega perché sarebbe

errato ritenere che il solo fatto di affermare che le firme “sono false”, rispettivamente di sostenere che un funzionario della convenuta

avrebbe rilasciato una falsa dichiarazione attestante la sua presenza al

momento dell'apposizione della firma sia sufficiente per insinuare

considerevoli dubbi sulla veridicità della sua firma sul contratto di leasing. Senza dimenticare che all'accenno del primo

giudice, secondo cui l'attore ha eccepito la falsità delle firme del contratto di leasing per la prima volta con le osservazioni del

21.

febbraio 2017 all'istanza

di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dalla controparte, benché il contratto gli fosse stato

recapitato già il 24 marzo 2014, il reclamante nemmeno allude. Insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), al riguardo, il reclamo

si rivela finanche irricevibile.

c) Sia come sia, l'esito

del reclamo non cambierebbe nemmeno se si considerassero le circostanze addotte

dal reclamante a sostegno della sua tesi. Ora, che le firme apposte sul noto contratto di leasing

divergano da quelle originali apposte sugli atti giudiziari (petizione e reclamo)

è possibile, ma l'interessato non può pretendere che ciò basti per insinuare

considerevoli dubbi sull'autenticità delle prime firme ove appena si pensi che

le altre sono successive e sono apposte su atti confezionati ai fini della

causa. Quanto a __________ I__________, è vero che egli ha dichiarato di essere

lui a gestire la società e che l'attore “non veniva mai presso il distributore

di G__________ SA” (deposizione del 9 ottobre 2017, verbale pag. 1 e 2). Tuttavia, per tacere del fatto che per qualsiasi

impegno della G__________ SA la firma

dell'amministratore unico era necessaria, tale circostanza denota semmai con

quale disinvoltura il reclamante eserciti sua funzione ma non è suscettibile di

infondere seri dubbi sul fatto che la firma apposta sul noto contratto non

fosse quella dell'amministratore unico della società. Né lo sono le varie

denunce penali presentate da RE 1, tali atti essendo per finire mere allegazioni

di parte. Quanto

all'audizione di dipendenti della convenuta, oltre al fatto che quest'ultima

non ha mai sostenuto tale circostanza, nulla lascia intendere che il contratto

sia stato firmato in presenza di uno dei suoi dipendenti, tanto meno ove si

pensi che per __________ I__________ “questi tipi di contratti sono stati

portati avanti da __________ G__________ [contabile della G__________ SA] il

quale raccoglieva la firma e poi la trasmetteva per via telematica o per via

e-mail alla società di leasing” (deposizione del 9 ottobre 2017, verbale pag. 1

in fondo).

d) Si

aggiunga, infine, che il reclamante sorvola completamente sul fatto che la

perizia calligrafica è decaduta poiché lo stesso non aveva prodotto “i

documenti originali richiesti” come esigeva il perito. Quand'anche si volesse

per avventura ritenere che le sue asserzioni, prese nel loro insieme, fossero

effettivamente suscettibili di infondere seri dubbi sull'autenticità della

firma e che sarebbe spettato alla convenuta dimostrare l'autenticità della stessa

datazione, la sua mancata cooperazione all'assunzione della prova si sarebbe

tradotta in un apprezzamento a suo sfavore (Trezzini,

op. cit., n. 2 ad art. 160).

5.

Il reclamante ribadisce che la clausola del

contratto di leasing denominata “assunzione cumulativa del debito” costituisce in

realtà una fideiussione e che pertanto era nulla “perché

non rispetta la forma prescritta per la fideiussione”. Se

non che, al riguardo, egli si limita per finire a contrapporre il proprio punto

di vista a quello del primo giudice ma non spiega perché sarebbe errato

imputare all'attore – persona cognita

nel ramo commerciale e firmatario di altri contratti di leasing con clausole analoghe per delle società di

cui era amministratore unico, direttore sostituto o vice presidente – il chiaro tenore

letterale dell'impegno da lui assunto con la convenuta (cfr. IICCA, sentenza 12.2014.72

del 23 febbraio 2015 consid. 8). Né perché sarebbe errata la conclusione del

primo giudice secondo cui nel caso in esame l'attore aveva anch'egli un

interesse proprio e riconoscibile alla conclusione del contratto di leasing,

ciò che differenzia sostanzialmente i due istituti giuridici (cfr. DTF 129 III

710.

consid. 2.6). Anche al riguardo il reclamo si rivela insufficientemente

motivato.

6.

Relativamente

alla motivazione abbondanziale del Pretore, secondo cui la mancata reazione alla lettera del 24 marzo 2014 con cui la società di

leasing gli confermava la validità dell'as­sunzione cumulativa di debito

costituiva una tacita accettazione

degli impegni derivanti dal

contratto in virtù dell'art. 6 CO, il reclamante fa valere di non avere mai “dichiarato

di voler assumere degli impegni per G__________ SA, in cui non aveva alcun

interesse né diretto né indiretto” e contesta in sintesi che nelle fattispecie

sarebbero date le premesse per l'applicazione dell'art. 6 CO. Se

non che, nella sentenza del 5 ottobre 2018 la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello ha già illustrato a RE 1 che la conclusione del primo giudice

è corretta (inc. 12.2017.98), in oltre in questa sede l'interessato non spiega

perché sarebbe erroneo ritenere che una persona cognita nel ramo commerciale,

come l'attore, avrebbe dovuto prontamente reagire alla citata comunicazione del

24.

marzo 2014 e comunicare alla CO 1 le sue contestazioni avverso gli impegni

descritti nella stessa, pena il rischio di un'accettazione tacita (cfr. DTF 114

II 251 consid. 2a). Ne segue,

in definitiva, che il reclamo,

non avendo evidenziato un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata

applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è

ricevibile dev'essere

respinto.

7.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non

essendo stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese

processuali di fr. 800.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.