16.2018.11
Locazione - notificazione di atti giudiziari (citazione all'udienza)
28 agosto 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.11
Lugano
28 agosto 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 febbraio 2018 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 13 febbraio 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, nella causa SE.2017.450 (locazione) promossa con petizione del 12 dicembre 2017 da
CO
1 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 24
novembre 2012 CO 1, in qualità di locatore, e RE 1, in qualità di conduttrice,
hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto l'abitazione situata sulla particella 150 RFD di __________
per una pigione di fr. 1100.– mensili, spese accessorie comprese ad eccezione dei
costi dell'elettricità dell'acqua potabile da pagarsi separatamente. Il
deposito di garanzia è stato fissato in fr. 3000.–. La locazione è terminata il
31 luglio 2013.
Fatti
B. Con lettere
del 16 agosto 2013, del 15 aprile, 29 settembre e 30 novembre 2016 CO 1 ha
chiesto a RE 1, senza esito, il pagamento di complessivi fr. 700.– (fr. 550.– saldo
pigione luglio 2013 e fr. 150.– per riparazioni). Il 15
maggio 2017 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano per ottenere fr. 1420.– oltre
interessi al 5% dal 30 luglio 2013 indicando quali titoli di credito “residuo
affitto più spese dal 16.8.2013, 1° richiamo fattura del 30.7.2013. Lettera
raccomandata del 15 aprile 2016 e del 27 dicembre 2016”, al quale l'escussa ha
interposto opposizione.
C. Ottenuta il 22
novembre 2017 l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Lugano Est, con petizione del 12 dicembre
2017 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 1900.– così
come il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al menzionato precetto esecutivo. Con ordinanza del 14 dicembre 2017
il Pretore ha fissato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le
proprie osservazioni e ha citato nel contempo le parti a comparire all'udienza di dibattimento dell'8 febbraio 2018. Il plico raccomandata
destinato alla convenuta, speditogli a __________, è ritornato alla Pretura con
la menzione “Non ritirato”. Al dibattimento l'attore, unico comparente, ha
precisato che la sua pretesa si compone come
segue:
– fr. 550.– ½ residuo pigione luglio 2013,
– fr. 150.– lavori
di pittura,
– fr. 375.85
tassa acqua potabile 2013,
– fr. 345.– tassa
fognatura 2013,
– fr. 139.– quota
spese elettricità,
– fr.
87.30 precetto esecutivo e
– fr. 300.– anticipo
spese Pretura.
D. Statuendo con
decisione del 13 febbraio 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando la convenuta a versare all'attore fr. 1288.15 e rigettando in via
definitiva l'opposizione al citato precetto esecutivo limitatamente a questo
importo. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste per un terzo a
carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla
controparte fr. 100.– per indennità ridotta.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio
2018 in cui contesta di dovere pagare quanto preteso dall'attorte, chiede di
“toglierle” il citato precetto esecutivo e di ottenere un risarcimento dalla
controparte “per tutto quello che le ha fatto passare”. Il 3 marzo 2018 essa ha
poi introdotto un complemento al reclamo. I memoriali non sono stati oggetto di
notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura
semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un
valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 14 febbraio 2018.
Introdotto il 28 febbraio 2018 il reclamo in esame è senz'altro tempestivo,
così come il complemento 3 marzo 2018 inoltrato prima della scadenza del
termine d'impugnazione.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146
consid. 2. con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Pretore, dopo avere rilevato che il contratto di
locazione stipulato dalle parti prevedeva il pagamento di una pigione di
complessivi fr. 1100.– mensili, ha accertato che per l'ultimo
mese di locazione la conduttrice aveva versato soltanto la
metà della pigione pattuita, donde la sua condanna al
pagamento di fr. 550.–. Per primo giudice anche la pretesa
di fr. 150.– relativa a lavori di pittura effettuati dal nuovo inquilino, così
come quella relativa alle spese esecutive di
fr. 73.30, erano fondate. Per contro, egli ha respinto la richiesta riferita
all'“anticipo spese Pretura” di fr. 300.– poiché la sua attribuzione “è da decidersi con la sentenza a conclusione del giudizio”. Quanto alle spese accessorie, comprese nel pagamento della pigione
mensile ad eccezione delle spese di elettricità e acqua potabile, egli ha ammesso
le pretese di fr. 375.85 per la tassa acqua potabile 2013 e di fr. 139.– per la
quota di spese d'elettricità mentre ha respinto quella concernente la tassa
fognatura 2013 poiché tale spesa non è stata pattuita contrattualmente. Ciò
posto, egli ha obbligato la convenuta a versare all'attore complessivi fr. 1288.15.
4.
La reclamante fa
innanzitutto valere di non essersi presentata all'udienza perché “la lettera è giunta al mio vecchio domicilio di __________.
Da ottobre abito a __________”. Prioritariamente deve quindi essere esaminata
la regolarità e la validità della notifica dell'ordinanza del 14 dicembre 2017, ovvero se vi sia stata
una lesione del diritto di essere sentita della convenuta.
a) La
notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio
postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC).
Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario
(art. 138 cpv. 2 CPC). La notificazione mediante invio postale raccomandato a
una persona fisica avviene nel luogo del suo domicilio o, in sua
mancanza, della sua dimora abituale (Bohnet
in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª
edizione, n. 10 ad art. 138 con rinvio a n. 9 ad. 133). In caso di invio
postale raccomandato non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il
settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il
destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC).
La
finzione si applica pertanto qualora il destinatario sia a conoscenza
dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 138) o
quanto meno se l'interessato sia in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio
(DTF 138 III 225 consid. 3.1 con rinvii; cfr. anche CCR inc. 16.2014.52 del 3
marzo 2015 consid. 4a). Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione
dinanzi al relativo ufficio di conciliazione in materia di locazione, un
conduttore deve aspettarsi di essere citato a comparire dinanzi al Pretore (sentenza
del Tribunale federale 4P.30/2007 del 13 marzo 2007 consid. 5.3 pubblicata in:
RSPC 2007 pag. 264; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138).
b) In
concreto, la busta contenente copia della petizione e l'ordinanza del 14 dicembre 2017, spedita alla convenuta mediante
raccomandata all'indirizzo "__________, __________”,
è stata impostata il 15 dicembre 2017. Il 18
dicembre 2017 è stato lasciato un
invito di ritiro per l'invio. Nel termine di giacenza di 7 giorni, la destinataria
non ha ritirato l'invio, il quale, spedito il 28 dicembre 2017, è ritornato il 29
dicembre 2018 alla Pretura con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta
d'intimazione e tracciamento degli invii, numero dell'invio __________).
c) Ora,
che RE 1 risulti domiciliata a __________ dal 16 ottobre 2016, come si evince
dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop, è vero. D'altro
canto è altrettanto indubbio che essa disponeva di un recapito postale a __________
giacché se così non fosse l'invio raccomandato recapitatole in quella località dal
Pretore sarebbe ritornato al mittente con la menzione “irreperibilità del
destinatario all'indirizzo indicato” e non con quella di “non ritirato”. Per di
più, la convenuta, che era già comparsa davanti all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Lugano Est poteva e doveva aspettarsi di essere coinvolta
in un procedimento giudiziario, tanto
più che l'autorizzazione ad agire rilasciata all'attore in calce al verbale d'udienza del 22
novembre 2017 indica che “l'azione di merito deve essere inoltrata al Pretore
del Distretto di Lugano entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
stessa (art. 209 cpv. 4 CPC)”.
d) Se
ne conclude che il Pretore, dopo essersi visto ritornare il plico raccomandato
contenente l'ordinanza del 14 dicembre 2017 come “non
ritirato”, poteva far capo alla finzione di notificazione dell'art. 138 cpv. 3
lett. a CPC senza violare il diritto di essere sentito della parte. Sotto
questo profilo il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.
5.
La reclamante espone
poi la propria versione dei fatti indicando le ragioni per le quali essa non ha
versato gli importi richiestile. Nella procedura di reclamo non è ammessa
l'allegazione di fatti nuovi, ovvero di fatti non sottoposti previamente al
primo giudice (art. 326 cpv. 1 CPC). In concreto vista l'assenza della convenuta
al dibattimento dell'8 febbraio 2018 i fatti addotti dall'attore
sono considerati come “non controversi” e non necessitavano pertanto di essere
provati (art. 150 cpv. 1 CPC). In circostanze del genere il reclamo, fondato
esclusivamente su fatti non allegati in prima sede, si rivela d'acchito
irricevibile.
6.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
all'attore, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono posti a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
.
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.