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Decisione

16.2018.11

Locazione - notificazione di atti giudiziari (citazione all'udienza)

28 agosto 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con lettere

del 16 agosto 2013, del 15 aprile, 29 settembre e 30 novembre 2016 CO 1 ha

chiesto a RE 1, senza esito, il pagamento di complessivi fr. 700.– (fr. 550.– saldo

pigione luglio 2013 e fr. 150.– per riparazioni). Il 15

maggio 2017 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione di Lugano per ottenere fr. 1420.– oltre

interessi al 5% dal 30 luglio 2013 indicando quali titoli di credito “residuo

affitto più spese dal 16.8.2013, 1° richia­mo fattura del 30.7.2013. Lettera

raccomandata del 15 aprile 2016 e del 27 dicembre 2016”, al quale l'escussa ha

interposto opposizione.

C. Ottenuta il 22

novembre 2017 l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di Lugano Est, con petizione del 12 dicembre

2017 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 4, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 1900.– così

come il rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al menzionato precetto esecutivo. Con ordinanza del 14 dicembre 2017

il Pretore ha fissato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le

proprie osservazioni e ha citato nel contempo le parti a comparire all'udienza di dibattimento dell'8 febbraio 2018. Il plico raccomandata

destinato alla convenuta, speditogli a __________, è ritornato alla Pretura con

la menzione “Non ritirato”. Al dibattimento l'attore, unico comparente, ha

precisato che la sua pretesa si compone come

segue:

– fr. 550.– ½ residuo pigione luglio 2013,

– fr. 150.– lavori

di pittura,

– fr. 375.85

tassa acqua potabile 2013,

– fr. 345.– tassa

fognatura 2013,

– fr. 139.– quota

spese elettricità,

– fr.

87.30 precetto esecutivo e

– fr. 300.– anticipo

spese Pretura.

D. Statuendo con

decisione del 13 febbraio 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

condannando la convenuta a versare all'attore fr. 1288.15 e rigettando in via

definitiva l'opposizione al citato precetto esecutivo limitatamente a questo

importo. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste per un terzo a

carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla

controparte fr. 100.– per indennità ridotta.

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio

2018 in cui contesta di dovere pagare quanto preteso dall'attorte, chiede di

“toglierle” il citato precetto esecutivo e di ottenere un risarcimento dalla

controparte “per tutto quello che le ha fatto passare”. Il 3 marzo 2018 essa ha

poi introdotto un complemento al reclamo. I memoriali non sono stati oggetto di

notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura

semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un

valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni

dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 14 febbraio 2018.

Introdotto il 28 febbraio 2018 il reclamo in esame è senz'altro tempestivo,

così come il complemento 3 marzo 2018 inoltrato prima della scadenza del

termine d'impugnazione.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146

consid. 2. con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore, dopo avere rilevato che il contratto di

locazione stipulato dalle parti prevedeva il pagamento di una pigione di

complessivi fr. 1100.– mensili, ha accertato che per l'ultimo

mese di locazione la conduttrice aveva versato soltanto la

metà della pigione pattuita, donde la sua condanna al

pagamento di fr. 550.–. Per primo giudice anche la pretesa

di fr. 150.– relativa a lavori di pittura effettuati dal nuovo inquilino, così

come quella relativa alle spese esecutive di

fr. 73.30, erano fondate. Per contro, egli ha respinto la richiesta riferita

all'“anticipo spese Pretura” di fr. 300.– poiché la sua attribuzione “è da decidersi con la sentenza a conclusione del giudizio”. Quanto alle spese accessorie, comprese nel pagamento della pigione

mensile ad eccezione delle spese di elettricità e acqua potabile, egli ha ammesso

le pretese di fr. 375.85 per la tassa acqua potabile 2013 e di fr. 139.– per la

quota di spese d'elettricità mentre ha respinto quella concernente la tassa

fognatura 2013 poiché tale spesa non è stata pattuita contrattualmente. Ciò

posto, egli ha obbligato la convenuta a versare all'attore complessivi fr. 1288.15.

4.

La reclamante fa

innanzitutto valere di non essersi presentata all'udienza perché “la lettera è giunta al mio vecchio domicilio di __________.

Da ottobre abito a __________”. Prioritariamente deve quindi essere esaminata

la regolarità e la validità della notifica dell'ordinanza del 14 dicembre 2017, ovvero se vi sia stata

una lesione del diritto di essere sentita della convenuta.

a) La

notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC).

Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario

(art. 138 cpv. 2 CPC). La notificazione mediante invio postale raccomandato a

una persona fisica avviene nel luogo del suo domicilio o, in sua

mancanza, della sua dimora abituale (Bohnet

in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª

edizione, n. 10 ad art. 138 con rinvio a n. 9 ad. 133). In caso di invio

postale raccomandato non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il

settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il

destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC).

La

finzione si applica pertanto qualora il destinatario sia a conoscenza

dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (Staehelin

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 138) o

quanto meno se l'interessato sia in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio

(DTF 138 III 225 consid. 3.1 con rinvii; cfr. anche CCR inc. 16.2014.52 del 3

marzo 2015 consid. 4a). Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione

dinanzi al relativo ufficio di conciliazione in materia di locazione, un

conduttore deve aspettarsi di essere citato a comparire dinanzi al Pretore (sentenza

del Tribunale federale 4P.30/2007 del 13 marzo 2007 consid. 5.3 pubblicata in:

RSPC 2007 pag. 264; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138).

b) In

concreto, la busta contenente copia della petizione e l'ordinanza del 14 dicembre 2017, spedita alla convenuta mediante

raccomandata all'indirizzo "__________, __________”,

è stata impostata il 15 dicembre 2017. Il 18

dicembre 2017 è stato lasciato un

invito di ritiro per l'invio. Nel termine di giacenza di 7 giorni, la destinataria

non ha ritirato l'invio, il quale, spedito il 28 dicembre 2017, è ritornato il 29

dicembre 2018 alla Pretura con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta

d'intimazione e tracciamento degli invii, numero dell'invio __________).

c) Ora,

che RE 1 risulti domiciliata a __________ dal 16 ottobre 2016, come si evince

dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop, è vero. D'altro

canto è altrettanto indubbio che essa disponeva di un recapito postale a __________

giacché se così non fosse l'invio raccomandato recapitatole in quella località dal

Pretore sarebbe ritornato al mittente con la menzione “irreperibilità del

destinatario all'indirizzo indicato” e non con quella di “non ritirato”. Per di

più, la convenuta, che era già comparsa davanti all'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di Lugano Est poteva e doveva aspettarsi di essere coinvolta

in un procedimento giudiziario, tanto

più che l'autorizzazione ad agire rilasciata all'attore in calce al verbale d'udienza del 22

novembre 2017 indica che “l'azione di merito deve essere inoltrata al Pretore

del Distretto di Lugano entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della

stessa (art. 209 cpv. 4 CPC)”.

d) Se

ne conclude che il Pretore, dopo essersi visto ritornare il plico raccomandato

contenente l'ordinanza del 14 dicembre 2017 come “non

ritirato”, poteva far capo alla finzione di notificazione dell'art. 138 cpv. 3

lett. a CPC senza violare il diritto di essere sentito della parte. Sotto

questo profilo il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.

5.

La reclamante espone

poi la propria versione dei fatti indicando le ragioni per le quali essa non ha

versato gli importi richiestile. Nella procedura di reclamo non è ammessa

l'allegazione di fatti nuovi, ovvero di fatti non sottoposti previamente al

primo giudice (art. 326 cpv. 1 CPC). In concreto vista l'assenza della convenuta

al dibattimento dell'8 febbraio 2018 i fatti addotti dall'attore

sono considerati come “non controversi” e non necessitavano pertanto di essere

provati (art. 150 cpv. 1 CPC). In circostanze del genere il reclamo, fondato

esclusivamente su fatti non allegati in prima sede, si rivela d'acchito

irricevibile.

6.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità

all'attore, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono posti a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

.

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.