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Decisione

16.2018.12

Appalto - ricevibilità del reclamo - reclamo tardivo

28 marzo 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 CPC), ed è giunto a scadenza il 13 marzo 2018;

che,

pertanto, al più tardi entro quest'ultima data RE 1

avrebbe dovuto consegnare il reclamo direttamente al Tribunale d'appello oppure,

all'indirizzo di questo, alla posta svizzera (art. 143 cpv. 1 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. I, n. 3, 4 ,5

ad art. 143 pag. 747 e seg.; CCR sentenze inc. 16.2016.31 del 23 maggio 2016 e

inc. 16.2012.8 del 25 giugno 2012);

Considerandi

che consegnato alla posta

il 14 marzo 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), il

reclamo è quindi tardivo, e come tale, si rivela d'acchito irricevibile;

che le spese processuali seguirebbero

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico

inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett.

f CPC);

che non si pone problema

di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

avv. dott. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.