16.2018.12
Appalto - ricevibilità del reclamo - reclamo tardivo
28 marzo 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.12
Lugano
28 marzo 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo (“opposizione”) del 14 marzo 2018 presentato da
RE
1
(rappresentato
da RA 1 )
contro
la decisione del 28 febbraio 2018 nella causa SO.2018.121 (restituzione del
termine) con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto
l'istanza del 12 febbraio 2018 tendente alla fissazione di una nuova udienza
nella causa SE.2017.18 (appalto: azione di accertamento) promossa nei suoi
confronti con istanza del 26 giugno 2017 dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 15 ottobre
2016 RE 1 ha fatto notificare alla società in nome collettivo CO 1 il precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio per ottenere l'incasso
di fr. 9145.– oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2016 indicando come motivo
del credito “fattura non onorata per lavori di riparazione”, al quale l'escussa
ha interposto opposizione;
che ottenuta il 13 gennaio
2017 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.144), RE 1 non ha introdotto
alcuna causa entro tre mesi dal rilascio della stessa;
che decaduto infruttuoso il
21 giugno 2017 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2017.51), il 26 giugno successivo
la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 9145.– e
l'annullamento del citato PE;
che il convenuto non ha
presentato osservazioni scritte né è comparso al dibattimento del 6 febbraio 2018;
che statuendo con
decisione non motivata dell'8 febbraio 2018 il Pretore ha accolto la petizione,
accertando l'inesistenza del debito di fr. 9145.– oltre interessi al 5% dal 1°
luglio 2016 e ordinato al UE di Mendrisio di non comunicare a terzi l'esistenza
dell'esecuzione (inc. SE.2017.18);
che il 12 febbraio 2018 RE
1, rappresentato da RA 1, si è rivolto al Pretore chiedendo l'annullamento
della predetta decisione “con conseguente posticipo sine die di una
nuova udienza”, sostenendo di non essere potuto comparire all'udienza, né avvisare
della sua mancata presenza, perché degente al reparto di medicina intensiva
dell'Ospedale __________ di __________ e fino al 6/7 febbraio 2018 “neppure
vigile poiché sedato (sonno indotto)”;
che nelle sue osservazioni
del 16 febbraio 2018 la CO 1 si è opposta all'istanza;
che statuendo il 28
febbraio 2018 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo le spese processuali di
fr. 200.– a carico dell'istante;
che contro la decisione
appena citata RE 1, sempre rappresentato da RA 1, è insorto a questa Camera con
un reclamo (“opposizione”) del 12 febbraio 2018 in cui chiede l'annullamento
del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché indicata una
nuova udienza “non appena le sue condizioni di salute lo consentano”;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che una domanda di
restituzione del termine (art. 148 CPC) è trattata con la procedura sommaria (I
CCA, sentenza inc. 11.2017.4 del 14 luglio 2017 consid. 1 con riferimenti), di
modo che essa è impugnabile entro il termine di 10 giorni dalla notificazione,
mediante appello se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308
cpv. 2 CPC e art. 314 CPC) oppure mediante reclamo se il valore litigioso è
inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, il
valore litigioso ammonta a fr. 9145.– sicché “l'opposizione” deve essere
trattata da questa Camera come reclamo (art. 48 lett. d n. 1 CPC);
che in merito alla
tempestività del rimedio, il reclamante ha
indicato che la decisione è stata ritirata da sua figlia il 5 marzo 2018;
che secondo il tracciamento
degli invii postali prodotto dalla Pretura (n. __________) la decisione impugnata
è stata notificata allo sportello postale di __________ il 3 marzo 2018 (art. 138 cpv. 2 CPC);
che il termine di reclamo è
così iniziato a decorrere l'indomani, 4 marzo 2018 (art. 142 cpv.
Fatti
1 CPC), ed è giunto a scadenza il 13 marzo 2018;
che,
pertanto, al più tardi entro quest'ultima data RE 1
avrebbe dovuto consegnare il reclamo direttamente al Tribunale d'appello oppure,
all'indirizzo di questo, alla posta svizzera (art. 143 cpv. 1 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. I, n. 3, 4 ,5
ad art. 143 pag. 747 e seg.; CCR sentenze inc. 16.2016.31 del 23 maggio 2016 e
inc. 16.2012.8 del 25 giugno 2012);
Considerandi
che consegnato alla posta
il 14 marzo 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), il
reclamo è quindi tardivo, e come tale, si rivela d'acchito irricevibile;
che le spese processuali seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett.
f CPC);
che non si pone problema
di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. dott. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.