16.2018.13
Mandato - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
4 luglio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.13
Lugano
4 luglio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 marzo 2018 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 27 febbraio 2018 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 1, nella causa SE.2017.90 (mandato) promossa nei suoi
confronti con petizione dell'8 marzo 2017 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che RE 1 ha incaricato
la CO 1 di rappresentarlo in una controversia con la __________ assicurazioni
dal 20 luglio 2011 al 12 ottobre 2012, così come in un procedimento penale nei
suoi confronti dal 12 settembre 2011 al 24 aprile 2013;
che il 4 novembre 2015 lo
studio legale ha trasmesso al cliente una nota professionale di fr. 2090.35 per
la pratica assicurativa e una di fr. 4859.45 per il patrocinio penale;
che preso atto del mancato
pagamento, nemmeno previo sollecito, il 15 marzo 2016 la CO 1 ha fatto
notificare ad RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione
di Lugano per l'incasso di complessivi fr. 6949.80 più interessi al 5% dal 5
dicembre 2015;
che ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'8 marzo 2017 la CO 1 ha convenuto
RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il
pagamento di fr. 6949.80 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 2015 e il rigetto
in via definitiva dell'opposizione al citato PE;
che nelle sue osservazioni
del 28 aprile 2017 il convenuto ha proposto di respingere la petizione;
che all'udienza del 23
giugno 2017, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni;
che statuendo il 27
febbraio 2018 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha obbligato
il convenuto a versare all'attrice fr. 6949.80 oltre interessi al 5% dal 5
dicembre 2015, rigettato in via definitiva l'opposizione al citato PE e posto le
spese processuali di fr. 500.– e quelle della procedura di conciliazione di fr.
200.– a carico del convenuto;
che il 13 marzo 2018 RE 1
si è rivolto al Pretore aggiunto, chiedendogli di “tenere conto della sua situazione
finanziaria”;
che l'atto è stato
trasmesso a questa Camera per competenza;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che, quindi, l'atto in
questione, introdotto tempestivamente, va così trattato come reclamo;
che il Pretore aggiunto, ritenuta
come non comprovata l'asserzione del convenuto secondo cui l'attrice gli avrebbe
garantito il beneficio dell'assistenza giudiziale, ha accertato la pattuizione
tra le parti dell'obbligo per il cliente di pagare gli onorari per le due
pratiche, donde in sintesi l'accoglimento della petizione;
che nella fattispecie RE 1
non propone alcuna modifica della sentenza impugnata ma ricorda di avere
beneficiato in passato dell'assistenza giudiziaria e chiede, dopo avere esposto
la sua situazione familiare, di tenere conto della sua precaria situazione
finanziaria;
che, tuttavia, per
motivare un reclamo e ottenere l'annullamento di una decisione sfavorevole, occorre
spiegare perché, a proprio avviso, questa sia il frutto di un'errata
applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) e/o un accertamento manifestamente
errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC);
che, pur con tutta la comprensione
dovuta a una parte priva di patrocinatore, in concreto il reclamante non
formula una sola critica nei confronti della decisione del Pretore aggiunto, in
particolare non pretende che i fatti da lui accertati siano manifestamente
errati, ovvero insostenibili, né che sulla base di tali accertamenti egli abbia
applicato il diritto in modo errato;
che di conseguenza questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto
dal reclamante (Jeandin: in: Code
de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 321);
che, ad ogni modo,
l'impossibilità di far fronte al pagamento delle “parcelle di qualsiasi avvocato”
non costituisce un motivo per respingere la legittima pretesa della
controparte;
che tutt'al più, in sede
Fatti
di esecuzione forzata all'interessato è assicurata la possibilità di conservare
il proprio minimo esistenziale calcolato secondo il diritto esecutivo;
che in circostanze del
genere, il reclamo, non motivato in modo sufficiente (art. 321 cpv. 1 CPC), si
rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett.
a cifra 2 LOG;
Considerandi
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il
reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema
di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.