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Decisione

16.2018.14

Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo

16 maggio 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2018.14

Lugano

16 maggio 2018/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente

per statuire sul reclamo del 15 marzo 2018 presentato da

RE 1

contro

la decisione emessa il 12 febbraio 2018 dal Giudice di pace del circolo di

Paradiso nella causa C17-007 (appalto) promossa nei suoi confronti con

petizione del 20 novembre 2017 dalla

CO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1);

premesso

che con decisione del 12 febbraio 2018 il Giudice di pace del circolo di Para­diso

ha obbligato RE 1 a ver­sare alla CO 1 fr. 4487.15 oltre interessi al 5% dal 29

agosto 2016 e le spese di concilia­zione di fr. 130.–, po­nen­do al­tresì a suo

carico le spese proces­suali di fr. 225.– e le ripeti­bili di fr. 200.–;

preso

atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con

un reclamo del 15 marzo 2018 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato

nel senso di respingere la petizione;

ricordato

che con ordinanza del 3 aprile 2018 il reclamante è stato invitato a deposi­tare

entro il 25 aprile 2018, a titolo di anti­cipo per le spese processuali presunte,

la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale

d'appello, introiti AGITI;

constatato

che il reclamante non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzio­nata

ordinanza, speditogli all'indirizzo “vi­colo __________, __________” (cfr.

tracciamento degli invii, numero dell'invio 98.__________ 35);

osservato

che con ordinanza del 26 aprile 2018 al reclamante è stato impartito un ultimo

termine fino al 14 maggio 2018 per de­posi­tare il citato im­porto, con

Considerandi

l'avvertenza che, decorso infrut­tuoso il termine, il re­clamo sarebbe stato

dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

posto

che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordi­nanza, speditogli al suo

domicilio a __________, è stato ritra­smes­so

dalla Posta, in forza di un ordine di

rispedizione del reclamante, a un

indirizzo di __________, dove il 20 aprile 2018 gli è sta­to lasciato un avviso

di ritiro in ca­sella;

considerato che nel termine di giacenza scadente il 7 mag­gio 2018, il

reclamante non ha ritirato l'invio (cfr. tracciamento degli invii, numero

dell'in­vio 98.__________ 60) e che pertanto, entro la scadenza fissatagli, non

ha effettuato alcun ver­samento;

accertato

che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali presunte

nemmeno entro il termine suppletorio, il re­clamo sfugge a qual­siasi esame

(art. 101 cpv. 3 CPC);

ritenuto

che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese

processuali al reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma equi mo­tivi

giustificano, ecce­zio­nal­mente, la ri­nun­cia a qualsiasi pre­lievo (art. 107

cpv. 1 CPC);

stabilito

che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notifi­cato

per osservazioni;

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese processuali.

3.

Notificazione

a:

–;

avv..

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.