16.2018.14
Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo
16 maggio 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
16.2018.14
Lugano
16 maggio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 15 marzo 2018 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 12 febbraio 2018 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa C17-007 (appalto) promossa nei suoi confronti con
petizione del 20 novembre 2017 dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1);
premesso
che con decisione del 12 febbraio 2018 il Giudice di pace del circolo di Paradiso
ha obbligato RE 1 a versare alla CO 1 fr. 4487.15 oltre interessi al 5% dal 29
agosto 2016 e le spese di conciliazione di fr. 130.–, ponendo altresì a suo
carico le spese processuali di fr. 225.– e le ripetibili di fr. 200.–;
preso
atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con
un reclamo del 15 marzo 2018 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato
nel senso di respingere la petizione;
ricordato
che con ordinanza del 3 aprile 2018 il reclamante è stato invitato a depositare
entro il 25 aprile 2018, a titolo di anticipo per le spese processuali presunte,
la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale
d'appello, introiti AGITI;
constatato
che il reclamante non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzionata
ordinanza, speditogli all'indirizzo “vicolo __________, __________” (cfr.
tracciamento degli invii, numero dell'invio 98.__________ 35);
osservato
che con ordinanza del 26 aprile 2018 al reclamante è stato impartito un ultimo
termine fino al 14 maggio 2018 per depositare il citato importo, con
Considerandi
l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto
che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza, speditogli al suo
domicilio a __________, è stato ritrasmesso
dalla Posta, in forza di un ordine di
rispedizione del reclamante, a un
indirizzo di __________, dove il 20 aprile 2018 gli è stato lasciato un avviso
di ritiro in casella;
considerato che nel termine di giacenza scadente il 7 maggio 2018, il
reclamante non ha ritirato l'invio (cfr. tracciamento degli invii, numero
dell'invio 98.__________ 60) e che pertanto, entro la scadenza fissatagli, non
ha effettuato alcun versamento;
accertato
che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali presunte
nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame
(art. 101 cpv. 3 CPC);
ritenuto
che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese
processuali al reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma equi motivi
giustificano, eccezionalmente, la rinuncia a qualsiasi prelievo (art. 107
cpv. 1 CPC);
stabilito
che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
per osservazioni;
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese processuali.
3.
Notificazione
a:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.