16.2018.15
Procedura di conciliazione – richiesta di giudizio
2 maggio 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.15
Lugano
2 maggio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 21 marzo 2018 presentato da
RE 1
(patrocinata
dall' PA 1)
contro
la decisione emessa il 19 febbraio 2018 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa inc. E15-021 (mandato) promossa con istanza del 10 aprile 2015 nei
confronti di
CO 1 e CO
2;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Per prestazioni odontoiatriche
svolte dalla dentista L__________, la società RE 1, di cui l'operatrice è socia
gerente, ha chiesto a CO 2 il pagamento di fr. 206.60 (fattura n. 5 del 14
novembre 2014) e di fr. 231.50 (fattura n. 14 del 24 dicembre 2014) mentre a CO
1 il pagamento di fr. 206.50 (fattura n. 6 del 14 novembre 2014) e di fr.
552.90 (fattura n. 15 del 24 dicembre 2014). Il 16 marzo 2015 L__________ ha
fatto notificare ai pazienti, in via solidale, i precetti esecutivi n. __________-01
e n. __________-02 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso in
ambedue i casi di fr. 552.90 e di fr. 206.50 più interessi al 5% dal 25
gennaio 2015 a titolo di “prestazioni odontoiatriche” e di fr. 30.– a titolo di
“spese”. Con precetti esecutivi n. __________9-01 e n. __________9-02 emessi il
27 marzo 2015 sempre dall'Ufficio esecuzioni di Lugano, L__________ ha nuovamente
escusso CO 2 e CO 1, quali condebitori solidali, per l'incasso in ambedue i
casi di fr. 213.50 e di fr. 206.50 più interessi al 5% dal 25 gennaio 2015 a
titolo di “prestazioni odontoiatriche” e di fr. 30.– a titolo di “spese”. A
tutti i precetti esecutivi gli escussi hanno interposto opposizione.
Fatti
B. Il 18 marzo 2015 l'RE
1 ha convenuto CO 2 e CO 1davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso
per ottenere il rigetto “provvisorio/definitivo” dell'opposizione ai
precetti esecutivi n. __________-01 e n. __________-02 dell'UE di Lugano, indicando
come valore litigioso fr. 906.60. Il Giudice di pace ha trattato la causa come
istanza di conciliazione volta a ottenere dai convenuti il pagamento delle cure
dentistiche di
fr. 906.– e di fr. 506.– più interessi e spese esecutive e il rigetto
definitivo dei PE menzionati. All'udienza del 23 giugno 2015, indetta per la
conciliazione, l'istante, unica comparente, ha confermato le sue domande. Il
Giudice di pace, considerato che i convenuti avevano giustificato la loro
assenza, ha “sospeso la procedura” e riconvocato le parti a un secondo
tentativo di conciliazione per l'8 settembre 2015. In tale occasione, l'istante
ha ribadito le proprie domande, mentre i convenuti hanno prodotto la parte
conclusiva di un rapporto redatto il 22 luglio 2015 dalla Commissione
deontologica della Società Ticinese dei Medici dentisti (STMD) relativo alle
fatture oggetto della vertenza, da loro contestate in quanto eccessive. Il
Giudice di pace, su richiesta dell'istante, ha nuovamente sospeso la procedura
di conciliazione in attesa che la Commissione arbitrale della STMD si fosse
pronunciata sulla congruità degli onorari richiesti dall'istante rispetto alle
tariffe della Società svizzera di odontostomatologia (SSO). Il 17 agosto 2015 i
convenuti hanno trasmesso all'autorità di conciliazione il parere espresso il
22 luglio 2015 dalla citata Commissione arbitrale. Invitati a formulare
osservazioni, il 22 marzo 2016 i convenuti hanno in particolare sostenuto di
avere già pagato un acconto fr. 500.– e hanno prodotto una dichiarazione
scritta del 21 ottobre 2015 di __________, ex segretaria della dentista. L'istante
ha informato l'autorità di conciliazione di ritenere falsa la dichiarazione
scritta e di avere per questo motivo sporto querela penale.
C. Statuendo
il 30 maggio 2016 il Giudice di pace, in parziale accoglimento dell'istanza, ha
obbligato i convenuti, in solido, a versare all'istante fr. 293.30 oltre interessi
del 5% dal 25 gennaio 2015 e ha posto le spese processuali di fr. 180.– a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Adita dalla RE 1, con decisione
del 26 ottobre 2016 questa Camera, ha annullato la decisione del Giudice di
pace e gli ha rinviato gli atti affinché rilasciasse all'istante un'autorizzazione
ad agire o sottoponesse alle parti una proposta di giudizio. Tale sentenza è
passata in giudicato (inc. 16.2016.42).
D. Il 29 gennaio 2018 RE
1 si è rivolta al Giudice di pace chiedendogli “di riattivare la procedura e di
proseguire nei suoi incombenti tenor sentenza 26 ottobre 2016”. Il 19 febbraio
2018 il Giudice di pace ha nuovamente statuito nel medesimo senso della
precedente decisione del 30 maggio 2016.
E. Contro la decisione
appena citata l'RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2018
in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata. Nelle loro osservazioni
del 13 aprile 2018 CO 1 e CO 2 si sono rimessi al giudizio di questa Camera.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art.
212.
cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14
ottobre 2013 con riferimento a Honegger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO
Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta ad RE 1 il 21 febbraio 2018,
sicché il reclamo, introdotto il 21 marzo 2018 è tempestivo.
2.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace, preso atto dell'invito trasmessogli il 29 gennaio
2018.
dall'RE 1 di riattivare la procedura “a tenore della sentenza 26 ottobre
2016.
della Camera civile dei reclami del Tribunale d'Appello”, ha indicato di
non avere alcun motivo per modificare la sua decisione “ritenuto che i fatti
non sono cambiati e non è giunta voce di condanna penale della parte convenuta”.
Egli, dopo aver soggiunto di non avere “motivo di dubitare della veridicità
della dichiarazione”, ha accertato “l'esistenza del credito principale
dell'istante, ridotto nella misura decisa dalla Commissione arbitrale, nei
confronti dei convenuti e tenuto conto dei fr. 500.– già versati”, ha accolto
l'istanza limitatamente a fr. 293.30 oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2015.
3.
La reclamante censura
una volta di più l'operato del Giudice di pace, rimproverandolo di avere
nuovamente giudicato la controversia, benché essa non glielo abbia chiesto.
Essa rileva che il primo giudice avrebbe dovuto seguire le indicazioni
contenute nella decisione emessa da questa Camera il 26 ottobre 2016. A
ragione. In effetti, con la decisione menzionata questa Camera aveva annullato quella
emessa il 30 maggio 2016 dal Giudice di pace perché l'istante non aveva
richiesto all'autorità di conciliazione di statuire essa stessa sulla
controversia in virtù dell'art. 212 CPC. Gli atti erano stati così rinviati al
Giudice di pace affinché rilasciasse all'istante l'autorizzazione ad agire (art.
209.
cpv. 1 CPC) o sottoponesse alle parti una proposta di giudizio (art. 210
cpv. 1 CPC). Perché il Giudice di pace non abbia seguito tale istruzione non è
dato di capire, tanto meno se si pensa che ove l'autorità giudiziaria superiore
impartisca alla giurisdizione inferiore un'indicazione vincolante questa è
tenuta a eseguire scrupolosamente la motivazione di rinvio e non può decidere diversamente
(DTF 135 III 334 consid. 2 con
rinvii ; v. anche DTF
140.
III 470 consid. 4.2.1 con
riferimenti).
Premesso ciò, in concreto,
continua a difettare una richiesta dell'istante al Giudice di pace di giudicare
la controversia. Né, per avventura, questa poteva essere
considerata il sollecito del 29 gennaio 2018, il quale era chiaro nel
senso che l'istante chiedeva al primo giudice di procedere come disposto da
questa Camera nella decisione del 26 ottobre 2016. Ne segue che in accoglimento
del reclamo la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati al
Giudice di pace affinché esegua quanto indicato nella decisione del 26 ottobre
2016.
4.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di
annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo
(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, gli opponenti si sono rimessi
al giudizio di questa Camera e non possono essere considerati soccombenti. Allo
Stato del Cantone Ticino, poi, possono essere addebitate spese processuali, ma
non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto. La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,
affinché rilasci un'autorizzazione ad agire all'RE 1 oppure sottoponga alle
parti una proposta di giudizio.
2. Non si prelevano spese
processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–).
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.