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Decisione

16.2018.15

Procedura di conciliazione – richiesta di giudizio

2 maggio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 18 marzo 2015 l'RE

1 ha convenuto CO 2 e CO 1davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso

per ottenere il rigetto “provvisorio/definitivo” dell'opposizione ai

precetti esecutivi n. __________-01 e n. __________-02 dell'UE di Lugano, indicando

come valore litigioso fr. 906.60. Il Giudice di pace ha trattato la causa come

istanza di conciliazione volta a ottenere dai convenuti il pagamento delle cure

dentistiche di

fr. 906.– e di fr. 506.– più interessi e spese esecutive e il rigetto

definitivo dei PE menzionati. All'udienza del 23 giugno 2015, indetta per la

conciliazione, l'istante, unica comparente, ha confermato le sue domande. Il

Giudice di pace, considerato che i convenuti avevano giustificato la loro

assenza, ha “sospeso la procedura” e riconvocato le parti a un secondo

tentativo di conciliazione per l'8 settembre 2015. In tale occasione, l'istante

ha ribadito le proprie domande, mentre i convenuti hanno prodotto la parte

conclusiva di un rapporto redatto il 22 luglio 2015 dalla Commissione

deontologica della Società Ticinese dei Medici dentisti (STMD) relativo alle

fatture oggetto della vertenza, da loro contestate in quanto eccessive. Il

Giudice di pace, su richiesta dell'istante, ha nuovamente sospeso la procedura

di conciliazione in attesa che la Commissione arbitrale della STMD si fosse

pronunciata sulla congruità degli onorari richiesti dall'istante rispetto alle

tariffe della Società svizzera di odontostomatologia (SSO). Il 17 agosto 2015 i

convenuti hanno trasmesso all'autorità di conciliazione il parere espresso il

22 luglio 2015 dalla citata Commissione arbitrale. Invitati a formulare

osservazioni, il 22 marzo 2016 i convenuti hanno in particolare sostenuto di

avere già pagato un acconto fr. 500.– e hanno prodotto una dichiarazione

scritta del 21 ottobre 2015 di __________, ex segretaria della dentista. L'istante

ha informato l'autorità di conciliazione di ritenere falsa la dichiarazione

scritta e di avere per questo motivo sporto querela penale.

C. Statuendo

il 30 maggio 2016 il Giudice di pace, in parziale accoglimento dell'istanza, ha

obbligato i convenuti, in solido, a versare all'istante fr. 293.30 oltre interessi

del 5% dal 25 gennaio 2015 e ha posto le spese processuali di fr. 180.– a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Adita dalla RE 1, con decisione

del 26 ottobre 2016 questa Camera, ha annullato la decisione del Giudice di

pace e gli ha rinviato gli atti affinché rilasciasse all'istante un'autorizzazione

ad agire o sottoponesse alle parti una proposta di giudizio. Tale sentenza è

passata in giudicato (inc. 16.2016.42).

D. Il 29 gennaio 2018 RE

1 si è rivolta al Giudice di pace chiedendogli “di riattivare la procedura e di

proseguire nei suoi incombenti tenor sentenza 26 ottobre 2016”. Il 19 febbraio

2018 il Giudice di pace ha nuovamente statuito nel medesimo senso della

precedente decisione del 30 maggio 2016.

E. Contro la decisione

appena citata l'RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2018

in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata. Nelle loro osservazioni

del 13 aprile 2018 CO 1 e CO 2 si sono rimessi al giudizio di questa Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art.

212.

cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14

ottobre 2013 con riferimento a Honegger

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO

Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta ad RE 1 il 21 febbraio 2018,

sicché il reclamo, introdotto il 21 marzo 2018 è tempestivo.

2.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace, preso atto dell'invito trasmessogli il 29 gennaio

2018.

dall'RE 1 di riattivare la procedura “a tenore della sentenza 26 ottobre

2016.

della Camera civile dei reclami del Tribunale d'Appello”, ha indicato di

non avere alcun motivo per modificare la sua decisione “ritenuto che i fatti

non sono cambiati e non è giunta voce di condanna penale della parte convenuta”.

Egli, dopo aver soggiunto di non avere “motivo di dubitare della veridicità

della dichiarazione”, ha accertato “l'esistenza del credito principale

dell'istante, ridotto nella misura decisa dalla Commissione arbitrale, nei

confronti dei convenuti e tenuto conto dei fr. 500.– già versati”, ha accolto

l'istanza limitatamente a fr. 293.30 oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2015.

3.

La reclamante censura

una volta di più l'operato del Giudice di pace, rimproverandolo di avere

nuovamente giudicato la controversia, benché essa non glielo abbia chiesto.

Essa rileva che il primo giudice avrebbe dovuto seguire le indicazioni

contenute nella decisione emessa da questa Camera il 26 ottobre 2016. A

ragione. In effetti, con la decisione menzionata questa Camera aveva annullato quella

emessa il 30 maggio 2016 dal Giudice di pace perché l'istante non aveva

richiesto all'autorità di conciliazione di statuire essa stessa sulla

controversia in virtù dell'art. 212 CPC. Gli atti erano stati così rinviati al

Giudice di pace affinché rilasciasse all'istante l'autorizzazione ad agire (art.

209.

cpv. 1 CPC) o sottoponesse alle parti una proposta di giudizio (art. 210

cpv. 1 CPC). Perché il Giudice di pace non abbia seguito tale istruzione non è

dato di capire, tanto meno se si pensa che ove l'autorità giudiziaria superiore

impartisca alla giurisdizione inferiore un'indicazione vincolante questa è

tenuta a eseguire scrupolosamente la motivazione di rinvio e non può decidere diversamente

(DTF 135 III 334 consid. 2 con

rinvii ; v. anche DTF

140.

III 470 consid. 4.2.1 con

riferimenti).

Premesso ciò, in concreto,

continua a difettare una richiesta dell'istante al Giudice di pace di giudicare

la controversia. Né, per avventura, questa poteva essere

considerata il sollecito del 29 gennaio 2018, il quale era chiaro nel

senso che l'istante chiedeva al primo giudice di procedere come disposto da

questa Camera nella decisione del 26 ottobre 2016. Ne segue che in accoglimento

del reclamo la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati al

Giudice di pace affinché esegua quanto indicato nella decisione del 26 ottobre

2016.

4.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di

annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo

(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, gli opponenti si sono rimessi

al giudizio di questa Camera e non possono essere considerati soccombenti. Allo

Stato del Cantone Ticino, poi, possono essere addebitate spese processuali, ma

non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto. La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,

affinché rilasci un'autorizzazione ad agire all'RE 1 oppure sottoponga alle

parti una proposta di giudizio.

2. Non si prelevano spese

processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–).

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.