Lexipedia

Decisione

16.2018.16

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore

19 luglio 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di manutenzione “che verranno eseguiti a breve” i locatori si

riservavano la possibilità di aumentare la pigione mensile. Firmato un anno prima

della conclusione del contratto, il testo permette fors'anche di ammettere una

futura modifica contrattuale unilaterale da parte dei locatori in relazione

alla pigione, ma non fa alcun accenno alla volontà di concedere una proroga del

contratto né tanto meno di modificare consensualmente la durata dello stesso. È

possibile che meri lavori di ristrutturazione non avrebbero legittimato un

aumento della pigione, ma per tacere del fatto che i conduttori avrebbero

potuto semmai contestare una richiesta del genere, la dichiarazione non allude

a interventi più incisivi che sarebbero durati oltre la scadenza del contratto

originale.

e) Non

si disconosce che secondo i reclamanti la nota dichiarazione è

stata firmata in occasione di un incontro avvenuto nella casa comunale di __________

alla presenza anche della responsabile dell'Ufficio servizio sociali. Se non

che, a prescindere dal fatto che anche nella procedura di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti l'assunzione di testi non parrebbe essere

esclusa (Trezzini, op.

cit., n. 32 segg. ad art. 257) e che i convenuti non hanno offerto

l'audizione di __________ Z__________, questa non avrebbe con ogni

verosimiglianza inciso sull'esito della causa ove appena si pensi che il

contratto di locazione poteva essere modificato soltanto per iscritto, forma espressamente

prevista contrattualmente che esclude l'applicazione dell'art. 12 CO. E in

Considerandi

concreto, non può seriamente essere messo in discussione che per essere valida,

una modifica contrattuale avrebbe perlomeno dovuto formalizzare e specificare quali

elementi del contratto si sarebbero modificati. Ciò che difetta palesemente

nella dichiarazione del 23 dicembre 2016.

f) Per

quel che attiene al carattere abusivo del comportamento dei locatori, i

reclamanti si limitano invero all'apodittica affermazione secondo cui

gli istanti avrebbero fatto credere loro di poter “restare nell'ente locato”. Se

non che, come si è visto, con la nota dichiarazione agli inquilini non è

stata assicurata la prosecuzione del contratto. In mancanza di un accordo in

tal senso non può dirsi che essi abbiano tenuto un comportamento contraddittorio

inconciliabile con il principio della buona fede. Ne segue, in ultima analisi,

che la decisione del Pretore non può definirsi errata e sotto questo profilo il

reclamo è destinato all'insuccesso.

6.

Riguardo al

beneficio del gratuito patrocinio, rifiutato dal Pretore, i reclamanti

ribadiscono di essere indigenti e asseriscono che “di infondato e strumentale v'è

solo l'istanza di sfratto”. Così argomentando essi non si confrontano però con

la motivazione del primo giudice secondo cui le loro contestazioni apparivano

prive di probabilità di successo sin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC). Perché

ciò sarebbe errato essi non spiegano. Anche al riguardo, il reclamo,

insufficientemente motivato, si rivela di conseguenza irricevibile.

7.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli opponenti,

che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, hanno

diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto al gratuito patrocinio,

esso non può entrare in linea di conto, il reclamo difettando sin dall'inizio

di parvenza di buon diritto (art. 117 lett. b CPC). Della situazione economica

dei reclamanti si tiene conto riducendo, per quanto possibile, l'ammontare

delle spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico dei reclamanti che rifonderanno alla controparte fr.

500.– per ripetibili.

3. La richiesta

di gratuito patrocinio in questa sede è respinta.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.