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Decisione

16.2018.18

Locazione: riduzione della pigione per difetti

19 luglio 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi su cui si fonda. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che

deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone

all'autorità giu­dicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Scopo di

tale obbligo è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto

della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa,

e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta

a pronunciarsi espressamente su ogni allegazione in fatto e in diritto

sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio. La motivazione

può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi, oppure da

rinvii ad altri atti. Il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione

addotta dal giudice è errata (DTF 143 III 70 consid. 5.2; 142 II 157 consid.

4.2; 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii; v.

anche CCR sentenza inc. 16.2015.26 dell'11 settembre 2017 consid. 4a).

b) Nella

fattispecie, il Pretore ha riassunto le norme e i principi applicabili in

materia di difetti dell'ente locato, ha riconosciuto che la privazione per un

mese dell'ascensore costituisce un difetto della locazione e, facendo capo al

suo apprezzamento, ha ritenuto che un tale difetto giustifica una riduzione

della pigione del 20%. La motivazione è comprensibile e ha permesso senz'altro

alla reclamante di formulare le proprie censure. Il

fatto che essa non la condivida non significa che la decisione sia

insufficientemente motivata. Al riguardo non occorre pertanto dilungarsi.

6. L'attrice ritiene

che la riduzione del 20% della pigione del mese di agosto 2017 fissata dal Pretore

non è proporzionale e non rispetta il principio di equità. Essa rileva

l'impossibilità di salire le scale per cinque piani, durante i lavori di

sostituzione dell'ascensore, fino al suo appartamento, tant'è che avendo

trovato ospitalità da terze persone, l'ente locato è rimasto disabitato per

tutto il mese. La reclamante rimprovera poi al primo giudice di avere fondato

la propria decisione unicamente su di una casistica “la quale però non tiene

conto dello stato di salute del conduttore”, né di avere considerato che

durante tutto il periodo dei lavori di sostituzione dell'ascensore essa ha dovuto

soggiornare presso terze persone. A suo avviso se il primo giudice avesse

apprezzato correttamente le circostanze e le prove da lei prodotte, in

particolare il certificato medico del 9 ottobre 2017 redatto dal dottor __________

C__________ (doc. G), avrebbe dovuto stabilire che la privazione dell'ascensore

“costituisce un difetto grave che giustifica l'esonero dal pagamento della

pigione”.

a) Ora,

che la privazione di un ascensore costituisca un difetto della locazione non è

litigioso, così come non lo era in prima sede. Che uno degli autori citati

dalla reclamante definisca “grave difetto” la sostituzione dell'ascensore almeno

per gli inquilini dei piani superiori è vero, quantunque egli non indichi alcun

riferimento giurisprudenziale (Lachat,

Bail à loyer, 2ª edizione, pag. 225). Resta il fatto che la distinzione tra

“difetto “grave” o “medio” riveste importanza sui diritti che il locatore può

Considerandi

far valere, segnatamente del diritto all'eliminazione del difetto e la

riduzione della pigione, (art. 259a e d CO; sentenza del Tribunale federale 4A_395/2017 dell'11 ottobre

2018.

consid. 5.2). Per ottenere una riduzione della pigione, il difetto deve

pregiudicare o diminuire l'idoneità della cosa cui l'uso è stato destinato

(art. 259d CO) e dev'essere almeno di importanza media tale da raggiungere

la soglia minima del 5% (DTF 135 III 347 consid. 3.2; sentenza del Tribunale

federale 4D_54/2015 del 23 febbraio 2016 consid. 3.1; v. anche Tschudi, Das schweizerische Mietrecht, 4ª edizione, n. 11 ad art. 259d).

b) Premesso

ciò, le condizioni per ottenere una riduzione della pigione in caso di difetto

dell'ente locato giusta gli art. 259 e segg. CO, così come la casistica in caso

di privazione dell'ascensore, sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che, per determinare la riduzione della

pigione che il conduttore può pretendere in virtù dell'art. 259d CO, occorre paragonare il valore oggettivo della cosa con i

difetti al suo valore oggettivo senza di essi e ridurre

la pigione nella stessa proporzione (metodo relativo o proporzionale). Non

essendo il predetto calcolo proporzionale sempre di agevole applicazione, un

giudizio secondo equità, che si riferisce all'esperienza generale della vita,

al buon senso e alla casistica è ammissibile (DTF

130.

III 504 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 4A_395/2017

dell'11 ottobre 2018 consid. 5.2). In tale

evenienza, il giudice deve apprezzare oggettivamente l'entità dell'impedimento

dell'uso dell'ente locato, tenendo conto delle particolarità del caso concreto

tra cui la destinazione dei locali. Per contro, sono irrilevanti le circostanze

soggettive proprie del conduttore, come l'età e l'invalidità, nella misura in

cui esse non siano state considerate nell'uso previsto nel contratto (sentenza

del Tribunale federale 4A_395/2017 dell'11 ottobre 2018 consid. 5.3; v. anche Higi, Zürcher Kommentar, 5ª edizione n.

14.

ad art. 259d CO; Aubert

in: Bohnet/Carron/ Montini

[curatori], Droit du bail à loyer, 2ª edizione, n. 21 ad art. 259d CO).

c) Nella

fattispecie, è incontestato che l'appartamento locato da RE 1 fosse adibito a

uso personale e si trovasse al quinto piano. La mancanza dell'ascensore per un

mese costituisce sì una diminuzione dell'idoneità dell'ente locato ma non si

può ritenere che l'uso dello stesso fosse oggettivamente impedito o

significativamente ostacolato. Non si disconosce che vista l'età e lo stato di

salute dell'inquilina tale situazione abbia comportato un certo disagio. Sta di

fatto che, come si è detto, la riduzione della pigione non è stabilita sulla

base della situazione di una persona

singola ma dev'essere fissata in maniera oggettiva, considerando che per

un inquilino medio (per età e stato di salute) il fatto di dovere ogni giorno

salire le scale costituisce un disagio superabile. Nelle circostanze descritte

la percentuale di riduzione della pigione stabilita dal Pretore resiste alla

critica. Su questo punto il reclamo è pertanto infondato.

7.

RE 1 contesta altresì

il mancato riconoscimento di un'indennità d'inconvenienza sulla base dell'art.

95.

cpv. 3 lett. a e c CPC così come la mancata concessione del gratuito

patrocinio. Se non che, per tacere del fatto che davanti al Pretore l'istante è

uscita del tutto soccombente e non è dato a divedere – né essa spiega – perché

la controparte dovrebbe versarle un'indennità, essa non si confronta con i

motivi per cui il Pretore ha respinto queste sue richieste. Insufficientemente

motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), su questo punto il reclamo si

rivela finanche irricevibile.

8.

Le spese processuali seguirebbero la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e andrebbero pertanto poste a carico della

reclamante. Le condizioni economiche difficili in cui essa versa inducono a

prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di

tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico. La domanda di gratuito patrocinio, intesa come

esonero della tassa di giustizia, diventa quindi senza oggetto. L'opponente, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto, ad ogni modo, a

un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte

fr. 150.– per ripetibili.

3. La

domanda di gratuito patrocinio

è dichiarata priva d'oggetto.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.