16.2018.20
Azione di accertamento - ricevibilità del reclamo
29 maggio 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.20
Lugano
29 maggio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 marzo 2018 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa l'8 marzo 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, nella causa SE.2017.429 (azione di accertamento del credito e
azione di accertamento dell'inesistenza del debito con cancellazione della relativa
esecuzione) promossa con petizione del 27 novembre 2017
da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 15
giugno 2005 __________ P__________, in qualità di conduttrice, e __________ B__________,
in qualità di locatore, hanno sottoscritto un contratto di locazione con inizio
il 29 luglio 2005 e di durata indeterminata, avente per oggetto un appartamento
in uno stabile in via __________ a __________ per una pigione di fr. 920.–
mensili, oltre a un contributo forfettario di fr. 330.– mensili per le spese
accessorie. Il contratto prevedeva inoltre la locazione di due posteggi esterni
per fr. 100.– mensili. Il 10 novembre 2006 il locatore ha accettato che RE 1
subentrasse nel contratto di locazione sottoscritto dalla figlia. Il 15 maggio
2008 __________ B__________ ha comunicato all'inquilino che a causa dell'aumento del prezzo dell'olio di riscaldamento, dal 29 settembre 2008 dell'importo versato
mensilmente per le spese accessorie fr. 60.– sarebbero stati considerati quale
acconto con conguaglio finale per le spese dell'olio di riscaldamento, mentre i rimanenti fr. 270.– avrebbero coperto
forfettariamente le altre spese. Da allora tale
modalità di ripartizione non ha formato oggetto di contestazioni.
Fatti
B. Il 30 novembre 2011
l'ente locato è stato donato a CO 1, la quale, il 7 marzo 2017, ha
inviato al conduttore un conteggio da cui risultava uno scoperto per le spese
di riscaldamento dal 4 novembre 2015 al 31 gennaio 2017 di fr. 594.–. Sollecitato
al pagamento, il 26 giugno 2017 RE 1 ha contestato la richiesta di pagamento e
ha rivendicato dalla locatrice la restituzione di fr. 3186.– corrispondenti
alla differenza tra gli acconti da lui versati (fr. 4620.–) e i fr. 1434.– da lui
dovuti secondo il conteggio della stessa. Il 5 settembre 2017 RE 1 ha
fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3186.– oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2017, cui l'escussa ha
interposto opposizione.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire dall'Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di Lugano Est, con petizione del 25 novembre 2017 CO 1
ha convenuto RE 1 davanti al Pretore di Lugano, sezione 4, chiedendogli di
accertare l'esistenza del suo credito
di fr. 594.– a titolo di conguaglio delle spese di riscaldamento per il periodo
dal 4 novembre 2015 al 31 gennaio 2017, di accertare l'inesistenza di qualsivoglia debito a suo carico nei confronti di RE 1 riconducibile
al rapporto locativo e di ordinare all'UE di Lugano la cancellazione del predetto PE. Invitato il 28 novembre
2017 a presentare osservazioni, il convenuto è rimasto silente. All'udienza
dell'8 febbraio 2018, indetta per il contraddittorio, l'attrice, unica comparente, ha confermato le sue domande.
D. Statuendo
l'8 marzo 2018 il Pretore, in
accoglimento della petizione, ha accertato un credito dell'attrice nei confronti del convenuto di fr. 594.– così come l'inesistenza
del debito di fr. 3186.– oltre interessi al 5% e ha annullato il PE n. __________
dell'UE di Lugano. Le spese
processuali di fr. 500.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'attrice fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del
29 marzo 2018 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato. Il memoriale
non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il
Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 3780.–, donde la competenza di
questa Camera. Introdotto il 3 aprile 2018 il reclamo in esame è pacificamente
tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III
19.
consid. 2.1 con rinvii).
3.
Il
Pretore, rammentati i presupposti di un'azione di accertamento, è entrato nel
merito dell'azione presentata dall'attrice poiché, a suo parere, per sapere se
quest'ultima fosse creditrice del convenuto occorreva chiarire dapprima se vi
fosse stata una modifica del contratto di locazione. Egli ha così accertato che
il 15 maggio 2008 il locatore, in seguito al rincaro del costo dell'olio da
riscaldamento, fino a quel momento quantificato in fr. 60.– mensili forfettari,
ha comunicato a tutti gli inquilini che la pigione e il forfait delle spese
accessorie sarebbero rimasti invariati, mentre dal 29 settembre 2008 l'importo
di fr. 60.– mensili fissato per le spese di riscaldamento sarebbe stato
considerato un acconto su tali spese (con relativo conguaglio) anziché un
importo a forfait come previsto contrattualmente. Considerato che da qual momento
il convenuto aveva sempre corrisposto i conguagli per le spese di riscaldamento
secondo tale modalità, per il primo giudice era intervenuta, quanto meno per atti
concludenti, un accordo in tal senso. Premesso ciò, il Pretore ha così appurato
da un lato l'esistenza del credito in
favore dell'attrice di fr. 594.– a
titolo di conguaglio delle spese di riscaldamento per il periodo dal 4 novembre
2015.
al 31 gennaio 2017 e dall'altro lato l'inesistenza del debito vantato dal
convenuto di fr. 3186.– cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano, del quale ha
ordinato l'annullamento giudiziale.
4.
RE 1,
che sostiene di non avere mai accettato la modifica delle modalità di pagamento
delle spese di riscaldamento, rimprovera al Pretore di non avere considerato
che le spese accessorie annuali rappresentino il 35.90% dell'affitto annuo con le
conseguenze, da lui già spiegate all'udienza di conciliazione, che ciò comporta.
Egli soggiunge che l'attrice non avvisandolo della sostituzione dell'impianto
di riscaldamento a gasolio con uno elettrico, ha commesso una “frode ai
consumatori”. Se non che, per tacere del fatto che non è dato di vedere come
quest'ultima osservazione sia di rilievo ai fini del giudizio, così
argomentando il reclamante non tiene conto del fatto che rinunciando a presentare
osservazioni e a comparire davanti al Pretore, egli non ha contestato i fatti
adotti dall'attrice. Trattandosi così di fatti non controversi, il Pretore
poteva pertanto porre alla base della decisione le allegazioni dell'attrice (art.
234.
CPC). Le contestazioni del reclamante, presentate per la prima volta in
questa sede, si rivelano d'acchito inammissibili (art. 326 CPC).
5.
Quanto al fatto che il
Pretore “sbaglia quando richiama i contenuti dell'art. 88 e art. 234 CPC” e
viola l'art. 257 CPC e gli articoli 8, 9 e 29 Cost., il reclamante non spiega
in che modo tali norme siano state violate dal primo giudice. Le doglianze si
esauriscono pertanto in mere recriminazioni. Ne
segue, in definitiva, che il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso
nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2
LOG.
6.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
all'attrice, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.