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Decisione

16.2018.20

Azione di accertamento - ricevibilità del reclamo

29 maggio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 30 novembre 2011

l'ente locato è stato donato a CO 1, la quale, il 7 marzo 2017, ha

inviato al conduttore un conteggio da cui risultava uno scoperto per le spese

di riscaldamento dal 4 novembre 2015 al 31 gennaio 2017 di fr. 594.–. Sollecitato

al pagamento, il 26 giugno 2017 RE 1 ha contestato la richiesta di pagamento e

ha rivendicato dalla locatrice la restituzione di fr. 3186.– corrispondenti

alla differenza tra gli acconti da lui versati (fr. 4620.–) e i fr. 1434.– da lui

dovuti secondo il conteggio della stessa. Il 5 settembre 2017 RE 1 ha

fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio

esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3186.– oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2017, cui l'escussa ha

interposto opposizione.

C. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire dall'Ufficio di conciliazione

in materia di locazione di Lugano Est, con petizione del 25 novembre 2017 CO 1

ha convenuto RE 1 davanti al Pretore di Lugano, sezione 4, chiedendogli di

accertare l'esistenza del suo credito

di fr. 594.– a titolo di conguaglio delle spese di riscaldamento per il periodo

dal 4 novembre 2015 al 31 gennaio 2017, di accertare l'inesistenza di qualsivoglia debito a suo carico nei confronti di RE 1 riconducibile

al rapporto locativo e di ordinare all'UE di Lugano la cancellazione del predetto PE. Invitato il 28 novembre

2017 a presentare osservazioni, il convenuto è rimasto silente. All'udienza

dell'8 febbraio 2018, indetta per il contraddittorio, l'attrice, unica comparente, ha confermato le sue domande.

D. Statuendo

l'8 marzo 2018 il Pretore, in

accoglimento della petizione, ha accertato un credito dell'attrice nei confronti del convenuto di fr. 594.– così come l'inesistenza

del debito di fr. 3186.– oltre interessi al 5% e ha annullato il PE n. __________

dell'UE di Lugano. Le spese

processuali di fr. 500.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere

all'attrice fr. 500.– per ripetibili.

E. Contro

la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del

29 marzo 2018 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato. Il memoriale

non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il

Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 3780.–, donde la competenza di

questa Camera. Introdotto il 3 aprile 2018 il reclamo in esame è pacificamente

tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III

19.

consid. 2.1 con rinvii).

3.

Il

Pretore, rammentati i presupposti di un'azione di accertamento, è entrato nel

merito dell'azione presentata dall'attrice poiché, a suo parere, per sapere se

quest'ultima fosse creditrice del convenuto occorreva chiarire dapprima se vi

fosse stata una modifica del contratto di locazione. Egli ha così accertato che

il 15 maggio 2008 il locatore, in seguito al rincaro del costo dell'olio da

riscaldamento, fino a quel momento quantificato in fr. 60.– mensili forfettari,

ha comunicato a tutti gli inquilini che la pigione e il forfait delle spese

accessorie sarebbero rimasti invariati, mentre dal 29 settembre 2008 l'importo

di fr. 60.– mensili fissato per le spese di riscaldamento sarebbe stato

considerato un acconto su tali spese (con relativo conguaglio) anziché un

importo a forfait come previsto contrattualmente. Considerato che da qual momento

il convenuto aveva sempre corrisposto i conguagli per le spese di riscaldamento

secondo tale modalità, per il primo giudice era intervenuta, quanto meno per atti

concludenti, un accordo in tal senso. Premesso ciò, il Pretore ha così appurato

da un lato l'esistenza del credito in

favore dell'attrice di fr. 594.– a

titolo di conguaglio delle spese di riscaldamento per il periodo dal 4 novembre

2015.

al 31 gennaio 2017 e dall'altro lato l'inesistenza del debito vantato dal

convenuto di fr. 3186.– cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano, del quale ha

ordinato l'annullamento giudiziale.

4.

RE 1,

che sostiene di non avere mai accettato la modifica delle modalità di pagamento

delle spese di riscaldamento, rimprovera al Pretore di non avere considerato

che le spese accessorie annuali rappresentino il 35.90% dell'affitto annuo con le

conseguenze, da lui già spiegate all'udienza di conciliazione, che ciò comporta.

Egli soggiunge che l'attrice non avvisandolo della sostituzione dell'impianto

di riscaldamento a gasolio con uno elettrico, ha commesso una “frode ai

consumatori”. Se non che, per tacere del fatto che non è dato di vedere come

quest'ultima osservazione sia di rilievo ai fini del giudizio, così

argomentando il reclamante non tiene conto del fatto che rinunciando a presentare

osservazioni e a comparire davanti al Pretore, egli non ha contestato i fatti

adotti dall'attrice. Trattandosi così di fatti non controversi, il Pretore

poteva pertanto porre alla base della decisione le allegazioni dell'attrice (art.

234.

CPC). Le contestazioni del reclamante, presentate per la prima volta in

questa sede, si rivelano d'acchito inammissibili (art. 326 CPC).

5.

Quanto al fatto che il

Pretore “sbaglia quando richiama i contenuti dell'art. 88 e art. 234 CPC” e

viola l'art. 257 CPC e gli articoli 8, 9 e 29 Cost., il reclamante non spiega

in che modo tali norme siano state violate dal primo giudice. Le doglianze si

esauriscono pertanto in mere recriminazioni. Ne

segue, in definitiva, che il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso

nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2

LOG.

6.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità

all'attrice, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.