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Decisione

16.2018.21

Contratto di carta di credito - azione d'accertamento del credito - rigetto definitivo dell'opposizione

17 giugno 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che introdotto nel termine

indicato, il reclamo in esame è senz'altor tempestivo;

secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il Pretore ha condannato

la convenuta a versare all'istante lo scoperto risultante dall'utilizzo della

carta di credito ma ha rifiutato di pronunciare il rigetto dell'opposizione

poiché improponibile, “la procedura di rigetto dell'opposizione dovendo essere

proposta avanti il giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto nel cui circondario

ha sede l'ufficio di esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo, che costituisce

un foro imperativo e quindi non prorogabile (Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF)”;

che la reclamante contesta

tale argomentazione evidenziando come essa abbia introdotto un'azione

creditoria sulla base dell'art. 79 LEF, con conseguente richiesta di rigetto

definitivo dell'opposizione, il cui foro è quello ordinario eventualmente

prorogato;

che nella fattispecie l'istante ha introdotto un'azione di riconoscimento del credito (art.

Considerandi

79.

cpv. 1 LEF) nel cui ambito il giudice dopo avere accertato il fondamento

della pretesa del creditore può, se così richiesto, pronunciare il rigetto

definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare alla parte

debitrice (DTF 136 III 585 consid. 2.1 e 134 III 121 consid. 4.1.2 entrambe con

rinvio a DTF 107 III 65 consid. 3; cfr. anche CCR inc. 16.2017.2 del 26

febbraio 2019 consid. 10);

che, pertanto, dandosi il

foro prorogato di __________ (doc. A), il Pretore adito oltre a essere

competente per giudicare il merito della lite, era simultaneamente abilitato a

pronunciarsi sulla richiesta di rigetto definitivo dell'opposizione senza

costringere l'istante a far capo ulteriormente alla procedura sommaria di

rigetto dell'opposizione;

che, contrariamente

all'assunto del Pretore, il foro esclusivo del luogo dell'esecuzione previsto

all'art. 84 cpv. 1 LEF si applica alle sole procedure di rigetto

dell'opposizione, ciò è il senso della nota dell'autore da lui citato;

che nelle circostanze

descritte, il reclamo, provvisto di buon

diritto, deve essere accolto e la decisione impugnata va riformata di

conseguenza;

che le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la convenuta, non avendo

presentato osservazioni, non può ritenersi soccombente sicché si giustifica

soprassedere a qualsiasi riscossione;

che non si pone problema

di ripetibili, la reclamante avendo fatto capo a propri servizi senza avvalersi

di un patrocinatore;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto nel

senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è accolta e di conseguenza:

a) CO 1 è obbligata a versare alla RE 1 fr. 5293.10 oltre

interessi del 12% dal 2 gennaio 2017 su fr. 5100.80.

b) Per tale importo è rigettata in via

definitiva l'opposizione

interposta da CO 1 al precetto esecutivo n.

__________ dell'Ufficio esecuzioni del distretto de l'Ouest lausannois.

Per il resto la decisione

impugnata rimane invariata.

II. Non si riscuotono spese

processuali.

III. Notificazione a:

;

).

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.