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Decisione

16.2018.22

Lavoro - termine per presentare le osservazioni alla petizione non rispettato - restituzione del termine

29 maggio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il fatto che il Pretore aggiunto ha emesso la sentenza senza sentire le sue

ragione poiché non sapeva di avere ricevuto le ordinanze con cui il primo

giudice lo aveva invitato a presentare osservazioni alla petizione a causa di “una

situazione organizzativa disastrata dovuta a problemi contabili ed economici” e

si dice sorpreso del fatto che, pur essendo pendente presso la medesima Pretura

una causa introdotta dall'ex dipendente volta a ottenere lo stipendio dei mesi

da febbraio ad aprile 2017, il Pretore aggiunto non abbia né sospeso d'ufficio

la procedura né congiunto i due procedimenti;

che dai tracciamenti relativi

agli invii postali raccomandati si evince che il 29 gennaio 2018 al convenuto è

stata notificata l'ordinanza del 26 gennaio 2018 con cui il Pretore aggiunto

gli ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare osservazioni alla

petizione (invio n. __________), mentre il 21 febbraio 2018 allo stesso è pervenuta

quella del 15 febbraio 2018 con cui il primo giudice gli ha impartito un

termine suppletorio di 10 giorni (invio n. __________);

che, in tali circostanze, la

notificazione degli atti è avvenuta correttamente sicché non si intravvede

alcuna violazione del diritto di essere sentito del convenuto, la sua

preclusione dovendo essergli imputata;

che per quanto attiene

invece alla sospensione del procedimento (art.

126 cpv. 1 CPC) e alla congiunzione di più cause (art. 125

lett. c CPC), tali facoltà sono potestative e al riguardo il

giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (cfr. per

la sospensione di un procedimento: sentenza del Tribunale federale 4A_683/2014

del 17 febbraio 2015 consid. 2.1; per la congiunzione di

Considerandi

più cause: sentenza del Tribunale federale 4A_625/2015 del 29 giugno 2016

consid. 2.1 in: SJ 2017 pag. 8);

che, in concreto, per

tacere del fatto che il convenuto non ha mai chiesto al Pretore aggiunto di sospendere

la procedura o di congiungere i procedimenti, egli non spiega

perché il primo giudice avrebbe dovuto procedere d'ufficio in tal senso,

anziché considerare la causa in esame matura per il giudizio;

che in merito alla

richiesta del reclamante di restituzione del termine per formulare le

osservazioni alla petizione, il cui accoglimento presuppone che l'istante renda

verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura

(art. 148 cpv. 1 CPC), essa non solo andava proposta al primo giudice ma avrebbe

dovuto essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza

del termine (art. 148 cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie, quand'anche

il convenuto avesse saputo solo con la notificazione della decisione impugnata,

avvenuta il 14 marzo 2018, di avere omesso di rispondere entro i termini

(ordinario e suppletorio) assegnatigli dal primo giudice, la sua richiesta di

restituzione del termine, introdotta il 9 aprile 2018, si rivela tardiva e

quindi irricevibile;

che in siffatte

circostanze una sua trasmissione al Pretore aggiunto non entra in linea di

conto, poiché si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione;

che in definitiva il reclamo

deve essere respinto e può essere deciso nella composizione a giudice unico

prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

che le spese processuali

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il

reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone

problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.