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Decisione

16.2018.23

Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio: provvigione ad litem e ammontare delle spese e delle ripetibili

11 giugno 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 16 aprile 2018 presentato dall'

RE

1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

il decreto cautelare emesso il 4 aprile 2018 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, nella causa CA.2017.384 (divorzio: provvigione ad litem)

promossa con istanza dell'8 marzo 2017 nei confronti di

CO

1

(patrocinata dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito

di un'azione di divorzio promossa il 12 maggio 2015 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, da RE 1 (1950) nei confronti di CO 1 (1957), il

marito ha rivendicato in via cautelare dalla

moglie ‟un primo acconto a titolo di provvigione ad

litemˮ di fr. 5000.– per finanziare le spese processuali. All'udienza

del 31 agosto 2015, indetta per la conciliazione e il contraddittorio

cautelare, il Pretore ha omologato un accordo in virtù del quale la moglie si

impegnava a versare al marito un contributo di mantenimento di fr. 1000.–

mensili dal settembre 2015 e una provvigione ad litem di fr. 3000.– (inc.CA.2015.180).

B. Il

23 ottobre 2015 RE 1 ha postulato lo

stanziamento di una seconda provvigione ad litem di fr. 6000.–, richiesta

ribadita l'8 marzo 2017. Chiamata a presentare osservazioni scritte, nella sua

risposta del 21 agosto 2017 CO 1 ha chiesto di respingere la richiesta.

All'udienza del 16 novembre 2017, indetta per il contraddittorio, le parti

hanno mantenuto le loro posizioni senza notificare prove. Dopo la produzione da

parte dell'istante della nota professionale della propria patrocinatrice, il Pretore

ha fissato alle parti un termine per presentare le conclusioni scritte. Nel suo

memoriale del 3 gennaio 2018 il marito ha confermato la sua richiesta, mentre la

moglie è rimasta silente.

C. Statuendo con decreto

cautelare del 4 aprile 2018, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 1000.– a carico

dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.

D. Contro

il decreto cautelare appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo

del 16 aprile 2018 per ottenere la riforma del giudizio impugnato, nel senso di

accogliere l'istanza o, in via subordinata, di ridurre le spese processuali a fr.

100.– e le ripetibili a fr. 180.–. Nelle sue osservazioni del 18 maggio

2018 CO 1 ha proposto di respingere il reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere pendente

causa una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha i mezzi per

sostenere le spese del processo è una misura provvisionale (RtiD I-2006 pag.

669.

n. 33c consid. 6; I CCA sentenza inc. 11.2017.103 del 29 dicembre 2017

consid. 1). Ora, le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in

concreto, sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria, entro

10.

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta alla legale dell'istante il 5 aprile 2018. Cominciato a

decorrere il 6 aprile 2018 il termine d'impugnazione sarebbe scaduto domenica

15.

aprile 2018, salvo poi prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3

CPC). Introdotto il 16 aprile 2018 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), ultimo

giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

In

concreto il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 2798.65

mensili (fr. 862.65 da una rendita dell'Assicurazione militare e fr. 1936.– dalla rendita AVS) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3555.–

men­sili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione

fr. 1400.–, spese accessorie, già compreso il conguaglio, fr. 303.25, premio

della cassa malati

fr. 223.05, assicurazione complementare LCA

fr. 92.80, assicurazione contro la responsabilità

civile fr. 8.80, assicurazione RC dello scooter fr. 19.10, targhe

fr. 6.40, imposte fr. 300.–). Ciò premesso, per il primo giudice “considerando

gli alimenti che riceve da oltre 2 anni, la sostanza ricevuta (e sul cui uso

nulla è stato giustificato, doc. 26) nonché i fr. 3000.– già stanziati dalla

moglie a titolo di provisio ad litem”, l'interessato non può essere

considerato indigente, onde la reiezione dell'istanza.

3.

Il

reclamante deplora dal profilo formale che il primo giudice non ha disgiunto la

procedura cautelare volta a ottenere la provvigione ad litem da quella

di merito con la conseguenza di ‟non aver potuto esprimersi sulle prove

cautelari essendo mischiate con quelle di meritoˮ. Se non che, all'udienza

del 16 novembre 2017 le due procedure sono state divise con l'accordo delle

parti e dal relativo verbale emerge che per la procedura cautelare le parti non

hanno offerto prove. Perché “la procedura presenta un deficit” non è dato di

capire. Al riguardo non giova attardarsi oltre.

4.

Sempre

dal profilo formale il reclamante sostiene che il primo giudice non ha statuito

sulla sua istanza di gratuito patrocinio presentata l'8 marzo 2017. Il che

è fors'anche vero, ma per ottenere una decisione al proposito tocca

all'interessato sollecitare il Pretore (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2007.62

del 28 dicembre 2012, consid. 15 con rinvio). In proposito non soccorre dunque soffermarsi.

5.

Nel

merito, RE 1 sostiene anzitutto di avere presentato una seconda richiesta di

una provisio ad litem in quanto la procedura sta durando più a lungo del

previsto ed era impossibile preventivare che i costi aumentassero in tal modo

altresì per gli avvicendamenti dei legali della moglie. Egli afferma di coprire

a malapena il proprio fabbisogno mentre la moglie, con il proprio reddito e la

sostanza, conduce una vita agiata. Contesta di avere dissipato i fr. 30 000.–

ottenuti nel 2011 in seguito al riscatto di un'assicurazione avendo, tale

capitale essendo stato utilizzato per far fronte alle proprie necessità e,

parzialmente, quelle del figlio J__________. Reputa perciò che non vi siano

prove per imputargli tale sostanza. Egli lamenta così di non essere in grado di

affrontare le spese della causa di divorzio sicché la richiesta di una provisio

ad litem di fr. 6000.– deve essere accolta tanto più che i mezzi finanziari

dei coniugi non sono equilibrati.

a) Il

coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la

propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal

tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto

di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre

che quest'ultimo sia in grado di fornirlo. Lo stanziamento di una provvigione ad

litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga – o non possa disporre

in tempo utile – di mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processuale

senza compromettere il proprio debito mantenimento. Se può contare su capitali

propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa

da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere provvigioni, nemmeno

ove l'altro coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in condizioni economiche

migliori delle sue (I CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016,

consid. 3 con rinvio).

b) Per

quel che concerne la sua situazione finanziaria, RE 1 non contesta il reddito accertato

dal Pretore di

fr. 2798.65 mensili e l'ammontare del fabbisogno minimo stabilito di fr. 3555.–

mensili, né di percepire da oltre due anni dalla moglie un contributo alimentare

di fr. 1000.– mensili e nemmeno di avere già ricevuto dalla stessa un primo anticipo

di fr. 3000.–. Quanto al riscatto di un'assicurazione, è pacifico che nel 2011

egli ha ottenuto fr. 30 000.–. Ora, che tale sostanza sia stata utilizzata per

soddisfare sfizi, come sostiene la moglie, o per far fonte al proprio mantenimento

e quello del figlio, come adduce il marito, può rimanere indeciso. Dagli atti

risulta in effetti che tale capitale non esiste più come risulta dalla decisione

di tassazioni del 2014 (doc. P nell'inc. DM. 2015.129 richiamato). Che in

materia di provvisione ad litem a un coniuge possa essere imputata una sostanza

ipotetica appare dubbio (per il reddito ipotetico: sentenza del Tribunale

federale 5A_259/2014 del 14 ottobre 2014 consid.

2.2

; I CCA, sentenza inc. 11.2009.178 dell'11 febbraio 2011 consid. 6),

resta il fatto che, come si vedrà in appresso, quand'anche si ritenesse che

l'interessato non disponga di alcuna fortuna, la sua richiesta non può essere

accolta.

c) Ora,

con un reddito di fr. 2798.65 mensili e il contributo alimentare ricevuto dalla

moglie, il reclamante dopo avere fatto fronte al proprio fabbisogno minimo di

fr. 3555.– mensili, dispone dal mese di settembre 2015 di un margine disponibile di circa fr. 250.– mensili per affrontare le spese di patrocinio. Non può

quindi definirsi sfornito dei mezzi necessari per affrontare i costi di

patrocinio da lui quantificati in fr. 6000.–, avendo egli la possibilità di retribuire la propria avvocata a rate nel giro di

due anni (DTF 141 III 372 consid. 4.1; 135 I 224 consid. 5.1 in fine). Una

provvigione ad litem non entra così in linea di conto, ciò che esonera

dall'esaminare la situazione finanziaria della moglie. Ne segue che, su questo

punto, la decisione non può dirsi errata e resiste pertanto

alla critica.

6.

RE

1.

contesta infine l'ammontare delle spese giudiziarie chiedendo di ridurre gli

oneri processuali da fr. 1000.– a fr. 100.– e le ripetibili da fr. 2000.– a fr.

180.

–.

a) In

merito alle spese processuali, per il reclamante l'importo fissato dal primo

giudice è ‟assolutamente sproporzionatoˮ poiché la procedura si è

limitata a una sola udienza durata un'ora, senza che vi siano stati scambi di

allegati specifici, né ha comportato per il tribunale un particolare dispendio

di tempo e di spese. Ora, secondo l'art. 10 LTG la tassa di giustizia in caso

di provvedimenti cautelari è compresa tra

fr. 100.– e fr. 20 000.–. Fra il minimo e

il massimo della tariffa soccorre come valido parametro di riferimento il

valore litigioso su cui si fonda l'art. 9 cpv. 1 LTG per definire la tassa

di giustizia nelle procedure som­marie (I CCA, sentenza inc. 11.2016.41 del 14 luglio 2016 consid. 7). Si fosse

trattato così di una causa sommaria dal valore litigioso di fr. 6000.–, la

tassa di giustizia sarebbe stata compresa tra fr. 250.– e

fr. 2000.– (la metà di quella prevista per le procedure ordinarie di identico valore:

art. 7 cpv. 1 LTG). In concreto il Pretore ha riscosso dunque, all'atto pratico,

un emolumento pari alla metà della tariffa per le cause rette dalla procedura

sommaria aventi un valore litigioso di fr. 6000.–.

Come

sottolinea il reclamante, tuttavia, il procedimento cautelare si è limitato a

uno scambio di allegati di poche pagine, a in una sola udienza, senza assunzione

di mezzi probatori, e a un solo memoriale conclusivo. Quantunque i documenti prodotti

dalle parti e gli incarti richiamati siano ponderosi, la procedura si è

rivelata semplice e non ha gravato apprezzabilmente sul tribunale, la stesura del

decreto cautelare di quattro pagine scarse non avendo richiesto un dispendio di

tempo particolare. In simili condizioni la tassa di giustizia di

fr. 1000.– non trova oggettiva giustificazione. Ponderate le circostanze

del caso specifico, e nel rispetto della proporzionalità che governa il principio

dell'equivalenza, si giustifica di moderare l'emolumento a fr. 500.–, importo

che rientra nell'ambito di quanto il Pretore avrebbe potuto riscuotere valendosi

del suo legittimo potere d'apprezzamento. Al riguardo il reclamo merita

parziale accoglimento.

b) Relativamente alle ripetibili, il reclamante ritiene

che l'indennità di fr. 2000.– sia sproporzionata per

rapporto ai parametri previsti dal regolamento del Consiglio di Stato sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili, tanto più che visto il dispendio minimo di tempo

impiegato dalla legale della convenuta per trattare la causa. Ora, contrariamente

all'opinione dell'opponente, l'indennità per ripetibili cui si riferisce

l'art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC è determinata sulla base della tariffa cantonale

(art. 96 CPC) e quindi dal regolamento del

Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), il quale non

riguarda solo l'indennità per il gratuito patrocinio ma anche le ripetibili (art.

1.

e 10). Permesso ciò, nelle cause di stato

(provvedimenti cautelari compresi) le ripetibili sono definite, per costante giurisprudenza della prima Camera civile, in base al dispendio di tempo che

un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avreb­be dedicato all'adempimento

di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.52 del 14

dicembre 2017 consid. 8a). L'indennità per ripetibili dipende così dall'im­portanza

della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza del lavoro e dal tempo

impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art.

12.

ultima frase del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).

c) In

concreto, il patrocinio in prima sede si è esaurito nella redazione di un memoriale

di risposta, di cui la parte inerente alla provvigione ad litem si è limitata

a una pagina, nella stesura di due brevi lettere per ottenere il rinvio delle udienze

e nella partecipazione all'udienza del 16 novembre 2017 che sulla provvigione ad

litem è durata circa un'ora. Il procedimento

cautelare non denotava complessità specifiche, né in fatto né in diritto. In

simili circostanze non si giustifica di retribuire più di tre ore di lavoro, compreso

un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con la cliente. A ciò si

aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (7.7%). Ne

segue un'indennità per ripetibili di fr. 1000.– (arrotondati). La stima del Pretore di fr. 2000.– si rivela perciò manifestamente

eccessiva e va ricondotta entro tali limiti.

7.

Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado

di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del reclamo, si giustifica

di porre le spese processuali per 5/6 a carico del reclamante e per 1/6 a

carico dell'opponente, alla quale il primo rifonderà un'adeguata indennità per

ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato

e così riformato:

Le spese processuali di

complessivi fr. 500.– rimangono a carico di RE 1, che rifonderà alla controparte

fr. 1000.– per ripetibili.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste per cinque sesti a carico di RE 1 e per il resto a carico di CO

1, alla quale il reclamante rifonderà fr. 300.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.