16.2018.24
Spese di una procedura di conciliazione stralciata dai ruoli per desistenza
28 maggio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.24
Lugano
28 maggio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 marzo 2018 presentato da
RE 1
contro
la decisione di stralcio emessa il 7 marzo 2018 dal Giudice di pace del
circolo di Lugano Ovest nella causa 133.C.17.CO (mandato) promossa nei suoi
confronti con istanza di conciliazione del 14 dicembre 2017
dall'
avv.
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 19 agosto 2015 RE
1 ha conferito all'avv. CO 1 mandato di rappresentarlo in una pratica di divorzio;
che, per le sue prestazioni,
il legale ha trasmesso al cliente, il 2 febbraio 2017, una nota professionale
di complessivi fr. 4089.75;
che in seguito al rifiuto del
cliente di pagare la parcella perché ritenuta eccessiva, il 27 novembre 2017 il
legale gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. 2497210 dell'Ufficio
esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4089.75 più interessi del 5% dal 14 ottobre
2017, cui l'escusso ha interposto opposizione;
che il 13 dicembre 2017 l'avv.
CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di
convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di
fr. 4089.75 oltre interessi del 5% dal 14 ottobre 2017;
che all'udienza di conciliazione del 21
febbraio 2018, il convenuto, come preannunciato il 24 gennaio precedente, non è
comparso, mentre l'istante ha chiesto al Giudice di pace di sottoporre alle
parti una proposta di giudizio;
che il 26 febbraio 2018 l'istante
ha comunicato al Giudice di pace di ritirare l'istanza, le parti avendo
raggiunto un accordo;
che il 7 marzo 2018 il
Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto le spese
processuali di fr. 100.– a carico del convenuto;
che il 28 marzo 2018 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace, dolendosi dell'addebito
delle spese processuali;
che l'atto è stato
trasmesso a questa Camera per competenza;
che nelle sue osservazioni
del 7 maggio 2018 l'avv. CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;
e considerando
in diritto: che il dispositivo sulle
spese giudiziarie contenuto in un decreto di stralcio per intervenuta
desistenza, acquiescenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) emesso da
un'autorità di conciliazione è impugnabile a titolo indipendente soltanto con
reclamo (art. 110 CPC; RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2 con rinvio) entro
trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che in concreto, il
reclamo, introdotto il 28 marzo 2018, è pertanto tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il Giudice di pace, preso
atto del ritiro dell'azione da parte dell'istante, ha stralciato la causa dai
ruoli ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico del convenuto;
che il reclamante contesta
l'addebito delle spese processuali, rilevando di non avere partecipato all'udienza
per una questione economica e di avere avvisato della sua mancata presenza;
che il resistente ritiene
invece corretto addossare al convenuto gli oneri processuali, perché la
procedura di conciliazione è stata causata dal suo agire, non avendo provveduto
a pagare tempestivamente la sua nota professionale e non avendolo in seguito
avvisato di averla pagata poco prima dell'udienza di conciliazione, tant'è che
egli lo ha saputo unicamente dopo l'udienza;
che secondo l'art. 207
cpv. 1 CPC le spese della procedura di conciliazione sono addossate all'attore se
l'attore ritira l'istanza di conciliazione (lett. a), se la causa è stralciata
dal ruolo per mancata comparizione (lett. b) e in caso di rilascio dell'autorizzazione
ad agire (lett. c);
che di conseguenza, le
spese della procedura di conciliazione sono a carico dell'attore, il convenuto assumendo
spese solo in caso di accordo tra le parti, o se riconosce la pretesa dedotta
nell'istanza di conciliazione (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,
2ª edizione, n. 8 ad art. 207);
che, in concreto, il 26
febbraio 2018 l'avvocato CO 1 ha comunicato al Giudice di pace di ritirare
l'istanza poiché “le parti sono giunte ad una transazione extragiudiziaria”;
che il ritiro di
un'istanza, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare
unilateralmente alle proprie richieste di giudizio configura un caso desistenza
(sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in:
RSPC 2013 pag. 305), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto
l'interessato a recedere dalla lite;
che, in tali circostanze, il
Giudice di pace nel porre le spese della procedura di conciliazione a carico
del convenuto, il quale davanti a lui non ha compiuto alcun atto di
acquiescenza, ha erroneamente applicato il diritto;
che il reclamo va quindi
accolto e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera
può statuire essa medesima riformando il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata nel senso di porre le spese processuali a carico dell'istante;
che quanto alle spese
processuali del presente giudizio, esse seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), mentre non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro
nemmeno rivendicate, il reclamante essendosi difeso da solo e non avendo patito
spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata
è riformato come segue:
Le spese della procedura di conciliazione di fr.
Fatti
100.–, da anticipare dall'istante, restano a suo carico.
2. Le spese processuali del
reclamo di fr. 100.– sono poste a carico dell'avv. CO 1.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Considerandi
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.