16.2018.25
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 maggio 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.25
Lugano
7 maggio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 3 maggio 2018 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 20 aprile 2018 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città nella causa SO.2018.211 (espulsione del conduttore) promossa
con istanza dell'8 marzo 2018 da
CO
1 e
CO
2
(rappresentati dalla RA 1);
esaminati
gli atti
ritenuto
in fatto: che con decisione emessa il
20 aprile 2018 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi – il Pretore
della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato, con tutta una serie di
comminatorie, l'espulsione di RE 1 da un appartamento situato a __________
appartenente a CO 1 e CO 2, ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico
della convenuta tenuta a rifondere agli istanti un'indennità di fr. 200.–;
che
il 3 maggio 2018 RE 1 si è rivolta al presidente del Tribunale d'appello chiedendo,
in estrema sintesi, l'annullamento del predetto giudizio;
che
l'atto, trasmesso a questa Camera per competenza, non è stato notificato alla
controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto: che per
l'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC, il giudice può notificare la sua decisione senza
motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti;
che,
come ricordato dal Pretore, la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un
secondo tempo e solo se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione
della decisione (art. 239 cpv. 2 prima frase CPC), ritenuto come l'omessa
richiesta di motivazione è considerata
rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239
cpv. 2 seconda frase CPC);
che nella
fattispecie, la convenuta non ha fatto capo alla facoltà prevista dall'art. 239
cpv. 2 prima frase CPC sicché un'impugnazione dei soli dispositivi (non motivati)
– come nel caso in esame – è impraticabile, mentre il termine d'impugnazione
comincerà a decorrere solo quando la convenuta avrà ricevuto tale motivazione;
che
in tali circostanze il reclamo in esame va dichiarato già di primo acchito irricevibile
e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista
dall'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;
che,
tuttavia, come questa Camera ha già avuto modo di precisare (inc. 16.2014.44
del 20 ottobre 2014), reclami prematuri, diretti contro il solo dispositivo di
una decisione, vanno trattati come richieste di motivazione e trasmessi al primo
giudice, sempre che siano presentati nel termine di dieci giorni;
che
in concreto il reclamo appare tempestivo, la decisione impugnata essendo stata
notificata alla convenuta il 24 aprile 2018;
che
l'atto va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione
scritta;
che
in esito al giudizio non si prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett.
f CPC) né si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo
non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come reclamo
l'atto è irricevibile.
Fatti
2. L'atto è trasmesso al
Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta della
decisione.
3. Non si riscuotono spese
processuali.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Considerandi
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.