16.2018.26
Locazione - contestazione della disdetta - pagamento dell'anticipo
8 luglio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.26
Lugano
8 luglio 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 14 maggio 2018 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 20 aprile 2018 dal Pretore della giuris-dizione di
Locarno Città nella causa SE.2018.9 (locazione) da lei promossa con petizione
del 26 febbraio 2018 nei confronti di
CO 1 e
CO 2
(rappresentati dalla RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che l'8 febbraio 2017 CO
1 e CO 2, in qualità di locatori, e RE 1, come conduttrice, hanno stipulato un contratto
di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile a __________ per
una pigione di fr. 800.– e un acconto per le spese accessorie di fr. 100.–
mensili;
che il contratto, di
durata indeterminata e iniziato il 1° marzo 2017, era disdicibile con preavviso
di tre mesi per la scadenza del 31 marzo, la prima volta per il 31 marzo 2018;
che il 6 aprile 2017 i
locatori hanno notificato alla conduttrice la disdetta della locazione con
effetto al 31 marzo 2018;
che ottenuta l'autorizzazione
ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________
(inc. 039/17), RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città, per ottenere l'annullamento della disdetta e
una protrazione del contratto di locazione (inc. SE.2017.35);
che tale procedura è
tuttora pendente;
che il 21 novembre 2017 i
locatori hanno inviato all'inquilina una diffida di pagamento con comminatoria
di disdetta, invitandola a pagare, entro 30 giorni, fr. 1500.– corrispondenti al
saldo della pigione del mese di ottobre 2017 e a quella del mese di novembre
2017;
che visto il mancato
pagamento, il 27 dicembre 2017 i locatori hanno notificato, su modulo ufficiale,
la disdetta del contratto di locazione per il 31 gennaio 2018;
che ottenuta l'autorizzazione
ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio (inc.
002/18), RE 1 ha nuovamente convenuto, il 26 febbraio 2018, CO 1 e CO 2 davanti
al medesimo Pretore chiedendo di annullare la disdetta del 27 dicembre 2017;
che l'8 marzo 2018 il
Pretore ha invitato l'attrice a versare, entro 15 giorni, fr. 200.– quale
anticipo delle presumibili spese processuali e, preso atto del mancato
pagamento, ha impartito alla stessa, il 5 aprile 2018, un ultimo termine di 5
giorni per procedere al versamento, avvertendola che il mancato pagamento avrebbe
comportato lo stralcio della causa dai ruoli;
che con decisione del 20
aprile 2018 il Pretore ha dichiarato la petizione irricevibile per mancato
pagamento dell'anticipo e ha posto le spese processuali di fr. 50.– a carico
dell'attrice;
che il 14 maggio 2018 RE 1
ha presentato “un reclamo contro la decisione di stralcio e spese processuali”
postulando, il 25 giugno 2018, il beneficio del gratuito patrocinio;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che nel frattempo il 20
aprile 2018 il Pretore ha emesso una decisione – notificata alle parti nei suoi
soli dispositivi – con cui ha ordinato l'espulsione dall'appartamento di RE 1 (inc.
SO.2018.211);
che un reclamo introdotto
da quest'ultima il 3 maggio 2018 è stato dichiarato irricevibile da questa
Camera il 7 maggio 2018 trasmettendo nondimeno l'atto al primo giudice per
essere trattato come richiesta di motivazione scritta della decisione (inc.
16.2018.25);
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili nel termine di 30 giorni con
reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC
e 321 cpv. 1 CPC), oppure con appello se il valore litigioso è di almeno fr. 10
Fatti
000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);
che il rimedio giuridico,
presentato il 14 maggio 2018 (data del timbro postale), è ricevibile;
che riguardo al valore
litigioso e alla competenza di questa Camera a trattare il reclamo, nella
decisione impugnata il Pretore non ha fissato il valore di causa ma in calce
alla stessa ha indicato come rimedi giuridici l'appello contro l’intera
decisione (art. 308 e segg. CPC), il quale presuppone un valore litigioso di almeno
fr. 10 000.– oppure il reclamo qualora fosse impugnato il solo dispositivo
sulle spese giudiziarie a titolo indipendente (art. 110 e 319 e segg. CPC);
che per RE 1 il Pretore
non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la petizione per mancato pagamento
dell'anticipo, ma avrebbe dovuto congiungere la causa con quella da lei
introdotta concernente la prima disdetta (inc. SE.2017.35) nella quale essa
aveva già versato un anticipo per le presumibili spese processuali sicché non
si giustificava la richiesta di un altro anticipo;
che per quanto attiene
alla congiunzione di più cause (art. 125 lett. c CPC), tale facoltà è
potestativa e al riguardo il giudice fruisce di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 142 III 586 consid. 2.1);
che in concreto, per tacere
del fatto che l'attrice non ha chiesto al primo giudice di congiungere le due cause,
quand'anche il Pretore avesse fatto capo a tale facoltà, nulla gli impediva di
prelevare un anticipo per le spese presumibili correlate alla seconda azione,
Considerandi
trattandosi comunque di procedimenti autonomi;
che per la reclamante il
Pretore avrebbe comunque sia dovuto entrare nel merito dell'azione e non dichiararla
irricevibile;
che per l'art. 101 cpv. 3
CPC se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio il
giudice non entra nel merito di un'istanza, ovvero, trattandosi di un
presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), dichiara l'istanza
inammissibile (Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 27 ad art. 101);
che
in caso di mancato pagamento dell'anticipo, l'attore è considerato soccombente
sicché le spese processuali sono poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 seconda
frase CPC; Trezzini, op. cit., n.
29.
ad art. 101);
che in tali circostanze l'addebito
all'attrice di spese processuali per fr. 50.– non può essere considerato “abusivo”
né una “punizione insolita”;
che in definitiva il
reclamo dev'essere respinto;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la
reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema
di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni;
che il mancato addebito di
spese processuali rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. La domanda di gratuito
patrocinio è priva d'oggetto.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.