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Decisione

16.2018.26

Locazione - contestazione della disdetta - pagamento dell'anticipo

8 luglio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

000.– (art. 308 cpv. 2 CPC);

che il rimedio giuridico,

presentato il 14 maggio 2018 (data del timbro postale), è ricevibile;

che riguardo al valore

litigioso e alla competenza di questa Camera a trattare il reclamo, nella

decisione impugnata il Pretore non ha fissato il valore di causa ma in calce

alla stessa ha indicato come rimedi giuridici l'appello contro l’intera

decisione (art. 308 e segg. CPC), il quale presuppone un valore litigioso di almeno

fr. 10 000.– oppure il reclamo qualora fosse impugnato il solo dispositivo

sulle spese giudiziarie a titolo indipendente (art. 110 e 319 e segg. CPC);

che per RE 1 il Pretore

non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la petizione per mancato pagamento

dell'anticipo, ma avrebbe dovuto congiungere la causa con quella da lei

introdotta concernente la prima disdetta (inc. SE.2017.35) nella quale essa

aveva già versato un anticipo per le presumibili spese processuali sicché non

si giustificava la richiesta di un altro anticipo;

che per quanto attiene

alla congiunzione di più cause (art. 125 lett. c CPC), tale facoltà è

potestativa e al riguardo il giudice fruisce di un ampio potere di

apprezzamento (DTF 142 III 586 consid. 2.1);

che in concreto, per tacere

del fatto che l'attrice non ha chiesto al primo giudice di congiungere le due cause,

quand'anche il Pretore avesse fatto capo a tale facoltà, nulla gli impediva di

prelevare un anticipo per le spese presumibili correlate alla seconda azione,

Considerandi

trattandosi comunque di procedimenti autonomi;

che per la reclamante il

Pretore avrebbe comunque sia dovuto entrare nel merito dell'azione e non dichiararla

irricevibile;

che per l'art. 101 cpv. 3

CPC se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio il

giudice non entra nel merito di un'istanza, ovvero, trattandosi di un

presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), dichiara l'istanza

inammissibile (Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 27 ad art. 101);

che

in caso di mancato pagamento dell'anticipo, l'attore è considerato soccombente

sicché le spese processuali sono poste a suo carico (art. 106 cpv. 1 seconda

frase CPC; Trezzini, op. cit., n.

29.

ad art. 101);

che in tali circostanze l'addebito

all'attrice di spese processuali per fr. 50.– non può essere considerato “abusivo”

né una “punizione insolita”;

che in definitiva il

reclamo dev'essere respinto;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la

reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema

di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni;

che il mancato addebito di

spese processuali rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. La domanda di gratuito

patrocinio è priva d'oggetto.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.