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Decisione

16.2018.27

Contratto di lavoro: retribuzione vacanze non godute e ore di lavoro supplementare

10 settembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Decaduto infruttuoso il tentativo di

conciliazione, con petizione del 5 marzo 2015 CO 1si è rivolta al Giudice

di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere da RE 1 il paga­mento di fr. 4754.–

oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013, così come il rigetto definitivo

dell'oppo­sizione al citato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 20

aprile 2015 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 3

giugno 2015 l'attrice ha confermato la sua domanda. All'udienza del 20

gennaio 2016, indetta per le prime arringhe, il Giudice di pace ha invitato

l'attrice a produrre “tutti i conteggi relativi alle sue pretese”. Il 25

febbraio 2016 CO 1 ha dato seguito alla richiesta aumentando la sua pretesa a fr.

4991.– (fr. 1144.– per 7 giorni di vacanze maturate non godute, fr. 1687.– per

80 ore supplementari e fr. 2160.– per le spese di trasferta). Il 5 aprile 2016

il convenuto ha postulato una volta di più il rigetto della petizione. Alle

arringhe finali le parti hanno per finire rinunciato.

C. Statuendo con decisione del 17 aprile 2018 il Giudice

di pace ha parzialmente accolto la petizione condannando il convenuto a versare

all'attrice fr. 2831.– più interessi al 5% dal 1° aprile 2013 e rigettando in

via definitiva limitatamente a tale importo l'opposizione interposta al citato PE.

Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono state poste a carico dello Stato.

Il convenuto è stato tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 300.–.

D. Contro la decisione

appena citata, RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 23 maggio

2018 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Nelle sue

osservazioni del 6 luglio 2018 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo. In

una replica spontanea del 17 luglio 2018 il reclamante ha mantenuto

il suo punto di vista.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono

impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la de­cisione è stata notificata al

convenuto al più presto il 28 aprile 2018. Introdotto il 23 maggio 2018 il

reclamo è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett.

b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente errato (DTF

142.

III 367 consid. 2.4 con rinvii).

3.

Il

reclamante propone l'assunzione di determinate prove (testi e documenti), ma

disconosce che in sede di reclamo non sono ammessi nuovi mezzi di prova (art.

326.

cpv. 1 CPC). L'offerta andava presentata al primo giudice. Al riguardo non

occorre dilungarsi.

4.

Il

Giudice di pace ha riconosciuto la pretesa di fr. 1144.– dell'attrice per sette

giorni di vacanze maturate non godute, rilevando che il datore di lavoro, cui

spettava l'onere della prova dell'esecuzione delle vacanze da parte della

dipendente, si era limitato a sostenere che l'attrice aveva usufruito di un

giorno di vacanza in più rispetto al dovuto senza però dimostrare tale allegazione.

Il reclamante ribadisce che secondo i suoi conteggi l'attrice ha usufruito di

un giorno di vacanza in più del dovuto.

Ora,

come correttamente ricordato dal Giudice di pace, l'onere di provare l'esecuzione

o meno dei giorni di vacanza da parte del dipendente incombe al datore di

lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo, o

almeno dovendo disporre, di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF

128.

III 273 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 4A_398/2014 del 21

novembre 2014 consid, 4.2 e 4A_419/2011 del 23 novembre 2011 consid. 5.2; v.

anche CCR sentenza 16.2015.1 del 6 dicembre 2016 consid. 5a con riferimenti).

In concreto, il convenuto davanti al primo giudice non ha però apportato alcuna

prova al riguardo e l'offerta di produrre in questa sede l'agenda dello studio

è, come si è detto, inammissibile (sopra consid. 2). Ne segue che su questo

punto il reclamo si rivela infondato.

5.

Il

Giudice di pace ha altresì ammesso la pretesa di fr. 1687.– per 80 ore di

lavoro supplementare svolte in ufficio o a casa di una paziente del medico

rilevando che “benché dalle allegazioni e dalla documentazione della

richiedente non è chiara la situazione delle ore supplementari svolte”,

considerato che l'attrice era l'unica dipendente, le 80 ore di lavoro

supplementari “nei circa 50 mesi di collaborazione appaiono verosimilmente

veritiere e accettabili soprattutto se si pensa che in pratica l'assistente era

quotidianamente e costantemente a contatto fisico e visivo del suo datore di

lavoro al quale evidentemente ora fa comodo far finta di non rendersi conto che

tale impegno [dell'attrice] era impeccabile, dimostrando responsabilità e una

rara disponibilità”. A RE 1 “non risultano siano state fatte ore al di fuori dell'orario

di lavoro dello studio medico”. Quanto alle prestazioni svolte dalla dipendente

a casa di una sua paziente, egli sostiene che queste sono avvenute durante gli

abituali orari lavorativi, mentre eventuali ore supplementari sarebbero tutt'al

più a carico dei familiari della paziente.

a) Secondo

l'art. 321c CO le ore svolte oltre il regolare orario di lavoro sono di

principio soggette a remunerazione: se le ore supplementari sono ordinate dal

datore di lavoro, o se egli è a conoscenza della loro esecuzione, queste devono,

infatti, essere sempre remunerate con un congedo di durata almeno equivalente

(art. 321c cpv. 2 CO) o in denaro (art. 321c cpv. 3 CO). Incombe

al lavoratore l'onere di provare di aver svolto delle ore di lavoro supplementare

su ordine del datore di lavoro rispettivamente nel suo interesse, perché le

circostanze esigevano un tempo di lavoro maggiore di quello pattuito (art. 8

CC; DTF 129 III 176 consid. 2.4; v. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

2ª edizione, n. 88 ad art. 152). L'onere a carico del lavoratore è più arduo

qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di sua spontanea iniziativa,

all'insaputa del datore di lavoro. In una simile evenienza egli deve provare di

averne tempestivamente dato comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la

sua approvazione (esplicita o per atti concludenti). In caso contrario si

espone al rischio che l'attività da lui svolta non venga riconosciuta come

lavoro straordinario.

Ove

non sia possibile stabilire l'effettiva prestazione delle ore di lavoro

straordinario, così come il numero esatto di ore effettuate, il giudice può

stimarle applicando, per analogia, l'art. 42 cpv. 2 CO. L'alleggerimento

dell'onere probatorio non conduce al rovesciamento dell'onere della prova: nella misura del possibile il lavoratore deve allegare

e provare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore

supplementari eseguite, poiché la conclusione per cui le ore supplementari sono

state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa

forza (sentenza del Tribunale federale 4A_28/2018 del 12 settembre 2018

consid. 3).

b) Nella fattispecie, l'attrice ha dapprima sostenuto che

le 80 ore supplementari erano state svolte a casa di una paziente del medico a __________

(cfr. doc. C, lettera del sindacato VPOD del 13 maggio 2013), salvo poi addurre

di avere sempre lavorato 9 ore al giorno anziché 8.24 come previsto

contrattualmente e di non avere chiesto il pagamento di “tutte le ore

supplementari e/o straordinarie da lei svolte” per non superare l'ammontare

delle sue precedenti richieste (cfr. memoriale del 25 febbraio 2016 pag. 1 e 2).

A sostegno della propria allegazione, su richiesta del primo giudice, essa ha

prodotto copia dei calendari dal 2009 al 2012 (cfr. doc. A-D). Se non che, da

tale documentazione, allestita a fini di causa, non si può ragionevolmente

dedurre l'esecuzione di ore supplementari. Quanto all'indicazione manoscritta apposta

dall'attrice sul calendario 2009 “orari 2009, 8.15 - 17.15 continuato senza

uscire dallo studio = 9 ore al giorno tutto l'anno 2009” (doc. A), essa non ha

valenza probatoria ma costituisce un'allegazione di parte insufficiente a

suffragare la sua tesi. Che poi dal luglio del 2012 l'interessata si sia recata

a casa di una paziente non è contestato dal medico, ma che ciò sia avvenuto oltre

l'orario di lavoro è lungi dall'essere dimostrato. Né risulta né, a ben vedere,

la lavoratrice pretende che il datore di lavoro fosse al corrente delle ore

supplementari da lei svolte o che, ove fossero state svolte a sua insaputa, vi

sia stata una tempestiva comunicazione allo stesso. Non si può pertanto

ritenere che l'attrice abbia addotto e dimostrato circostanze sufficientemente

precise da cui poter dedurre l'esecuzione di ore supplementari. Ne segue che il

convincimento del Giudice di pace, fondato su proprie supposizioni senza alcun

riscontro negli atti, si rivela arbitrario.

6.

Relativamente alla pretesa di fr. 2160.– per le spese di

trasferta dal suo domicilio di __________ alla sede dello studio medico di __________,

il Giudice di pace l'ha respinta considerando che tale spesa non poteva essere

considerata straordinaria “visto che dall'inizio del contratto, ogni mercoledì

l'attrice non lavorava nello studio medico del convenuto a __________ ma in

quello di __________”. Il reclamante riafferma l'infondatezza della pretesa ma

pare dimenticare che la stessa è già stata respinta dal primo giudice. Al riguardo il reclamo si rivela senza interesse.

7.

Visto quanto precede,

dandosi una parziale errata applicazione del diritto da parte del primo giudice,

il reclamo si rivela parzialmente fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327

cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata

deve essere riformata nel senso che la petizione è accolta limitatamente a fr. 1144.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013, data di per sé non contestata dal reclamante, e in tale

misura deve essere rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto

esecutivo.

8.

La procedura per le azioni derivanti da

contratto di lavoro è gra­tuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di malafede o di temerarietà proces­suali, circostanze non

realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità

di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) il reclamante non avendola

richiesta, né in primo grado né in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta nel senso che RE 1 è condannato a pagare a CO 1 fr. 1144.–

più interessi al 5% dal 1° aprile 2013.

2. L'opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell'Uffi­cio esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a

tale importo.

3. Le spese

processuali di fr. 400.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.

Non si assegnano indennità.

II. Non si prelevano spese

processuali.

III. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.