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Decisione

16.2018.28

Assunzione di debito interna

12 novembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 26 maggio 2015 F__________

C__________ ha chiesto alla CO 1 il pagamento di € 1700.– (fattura n.

30/2015) per un “kit di ruo­te” e la “sostituzione della fune” della gru.

Il 29 maggio 2015 la RE 1, società di cui E__________ C__________ è socio e

gerente, ha versato tale importo “a nome della CO 1”. Dal 31 agosto 2015 E__________

C__________ non è più presidente del consiglio di amministrazione della CO 1. Il

20 novembre 2015 la RE 1 ha chiesto alla CO 1 di restituirle fr. 1795.03. Preso

atto del mancato pagamento, il 22 dicembre 2015 la RE 1 le ha fatto notificare

il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso

di tale importo oltre agli interessi del 5% dal 29 giugno 2015, cui l'escussa

ha interposto opposizione.

C. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, con petizione del 20 maggio 2016 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davan­ti

al Giudice di pa­ce del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di € 1700.–

oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2015 e di ripetibili per fr. 1050.–,

così come delle spese per il pre­cetto esecutivo (fr. 73.30) e per la procedura

di conciliazione (fr. 100.–). Nelle sue osser­va­zioni del 20 giugno 2016

la convenuta ha proposto di respingere la petizio­ne. In una replica

del 28 luglio 2016 l'attrice ha confermato il suo pun­to di vista. All'udien­za

del 22 febbraio 2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno riaffermato

le loro posizioni. Su invito del Giudice di pace la convenuta ha introdotto, il

28 febbraio 2017, una duplica scrit­ta in cui ha confermato le sue posizioni.

Raccolte informazioni scritte da F__________ C__________, nei “memoriali

conclusivi” del 5 e del 7 aprile 2017 le parti hanno ribadito le loro

posizioni.

D. Statuendo con sentenza

del 27 aprile 2018 il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha “mantenuto

l'opposizione” al noto PE. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono

state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1500.–

per ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 maggio

2018, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la

petizione. Nelle sue osservazioni del 9 agosto 2018 la CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la de­cisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice

il 30 aprile 2018. Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello

il 25 maggio 2018, il reclamo in esame è pertanto tem­pestivo.

2.

Al reclamo la RE 1

allega la decisione dell'11 maggio 2018 con cui il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 1, ha con­dannato la CO 1 a versare a E__________ C__________ € 22 613.36

oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015 quale rimbor­so di quanto da lui

versato alla G__________ di F__________ C__________ per l'acquisto della gru (inc.

SE.2016.168). La CO 1 rile­va che ove tale decisione fosse ammissibile in sede

di reclamo, andrebbe altresì assunto l'appello da lei interposto contro la stes­sa.

Sta il fatto che nel frattempo, il 6 settembre 2019, la seconda Camera civile

del Tribunale di appello ha statuito sull'appello presentato dalla convenuta,

respingendolo (inc. 12.2018.88). Tale sentenza è passata in giudicato ed è, per

questa Camera, notoria senza che ciò costituisca un fatto nuovo (sentenza del

Tribunale federale 5A_610/2016 del 3 maggio 2017 consid. 3.1 con rinvii).

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice

di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo ma­nifestamente errato (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con

rinvii).

4.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto lasciato indecisa la questione della

proprietà della gru, senza rilievo ai fini del giudizio, per poi evidenziare

che il procedimento non ha permesso di chiarire quali fossero “i rapporti

commerciali” tra l'attrice e la convenuta. A suo parere non è dato di capire perché

dandosi problemi di liquidità “tanto da non potere pagare l'importo di euro 1700.–

chiesto dalla G__________”, la convenuta “che stava lavorando per la RE 1” non

si è fatta dare un acconto sui lavori che stava svolgendo, perché l'attrice è

intervenuta direttamente nei rapporti commerciali tra la convenuta e la G__________

pagando “anticipatamente una fattura senza sapere […] se la fune era stata

cambiata e bisognava pagarla o se le ruote erano state ritirate” e perché l'attrice

ha pagato la G__________ “senza prendere accordi precisi e scritti con la CO 1”.

Premesso ciò, per il primo giudice le pretese dell'attrice erano infondate

anche perché essa, dato che non sono state ritirate le ruote, avrebbe tutt'al

più diritto di essere rimborsata dalla G__________ mentre secondo la convenuta

il costo della nuova fune era compreso nel canone di locazione della gru. Egli

ha infine soggiunto che l'attrice “non ha prodotto nulla che confermasse che il

pagamento fatto alla G__________ per la fune o per le ruote era a nome e con­to

della CO 1 a titolo di prestito, anticipo o per accordi presi indipendentemente

da questi e dunque da rimborsare e non da conteggiare nella gestione del

cantiere”. Donde, per finire, ha reiezione della petizione.

5.

Secondo la

reclamante, le affermazioni fuorvianti della convenuta hanno ingenerato nel

Giudice di pace una confusione tale da ritenere che la convenuta “stesse

lavorando” per lei anziché per E__________ C__________. A suo parere, se il

Giudice di pace avesse valutato adeguatamente le prove, avrebbe dovuto

accertare che la convenuta, dopo avere acquistato la gru dalla G__________, ha

ordinato anche il “kit ruote” e la “sostituzione della fune” per un prez­zo di € 1700.–

che è stato da lei pagato alla G__________ a nome della CO 1 e avrebbe di

conseguenza dovuto stabilire che la controparte ha l'obbligo di rimborsarle quan­to

da lei anticipato. Per contro, la resistente adduce nuovamente di non avere

acquistato dalla G__________ né la gru né delle ruote e una fune, rilevan­do

che nessuna analisi giuridica della fattispecie è stata svol­ta dall'attrice. A

suo avviso, anche nella denegata ipotesi che si ritenesse che tra lei e la G__________

si sia perfezionato un contratto di compravendita avente per oggetto delle

ruote e una fune per la gru, il reclamo andrebbe comunque respinto perché tra

la G__________ e l'attrice non vi è stata né una cessione di credito (art. 1264

cpv. 1 CCit) né una surrogazione (art. 1201 CCit).

6.

In concreto, con la

reclamante si conviene che i lavori di carattere edile eseguiti a __________

dalla convenuta non le sono stati commissionati dall'attrice ma da E__________

C__________. Quest'ultimo, come già detto (cfr. consid. A e B), oltre a essere

socio e gerente con firma individuale dell'attrice, era a quel momento anche presidente

con firma individuale della convenuta. Premesso ciò, gli unici fatti debitamente

accertati sono il pagamento di una fattura di € 1700.–, emessa dalla G__________

costruzioni macchine edili di C__________ F__________ intestata alla CO 1 (doc.

D), da parte della RE 1 tramite bonifico bancario (doc. E) così come confermato

dalla stessa G__________ (lettera del 13 marzo 2017). Dalle allegazioni dell'attrice

e dalle altre prove da lei addotte, contrapposte alle contestazioni della

convenuta, tuttavia, non è dato di appurare chi fosse proprietaria della gru, perché

l'attrice abbia pagato una fattura intestata alla convenuta né quali accordi

siano intercorsi tra le parti in merito a tale pagamento e, soprattutto, sulla

base di quale fondamento giuridico essa ne rivendica la restituzione.

Se non che, come si è

detto, con decisione del 6 settembre 2019 la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello ha respinto un ricorso della CO 1 contro la sentenza emessa

l'11 maggio 2018 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, l'ha condannata

a versare a E__________ C__________ € 22 613.36 da lui anticipati per

il pagamento di una fattura della G__________ costruzioni macchine edili di C__________

F__________ in relazione alla vendita alla CO 1 della nota gru. In sostanza,

con tale decisione, è stato ritenuto “correttamente” accertato che la CO 1 aveva

“acquistato dalla G__________ la gru – di cui è rimasta proprietaria e di cui

ha potuto disporre a suo piacimen­to impiegandola in un cantiere piuttosto che

un altro – senza pagarne il saldo, dopo avere onorato due acconti per

complessivi € 5500.–; saldo che per contro è stato corrisposto dall'attore

[E__________ C__________] per suo conto”, mentre che le argomentazioni

difensive della convenuta non potevano “essere seguite” (consid. 7).

In circostanze del genere,

appare del tutto sostenibile ritenere che intervenendo la RE 1 per pagare in

vece della CO 1 un debito per un “kit di ruo­te” e una fune della gru,

appartenente a quest'ultima, essa abbia eseguito una prestazione dovuta dalla convenuta

stessa, estinguendola con effetto liberatorio verso la sua creditrice. Si

tratta quindi dell'adempimento di un'obbligazione da parte di una terza

persona, che è stato accettato indiscutibilmente dalla parte debitrice. Ciò costituisce

un'assunzione di debito interno quantomeno per atti concludenti (art. 175 cpv. 1

CO; DTF 121 III 258 consid. 3b; v. anche Probst

in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 2 ad art. 175). In circostanze siffatte,

l'attrice vanta un credito nei confronti della convenuta pari al versamento da

lei effettuato per la sistemazione della gru. Quanto al fatto che la corda

potesse essere già compresa nel contratto di noleggio e che le ruote della gru

sarebbero rimaste in realtà presso la venditrice, basti ricordare che al

momento del pagamento della fattura, E__________ C__________, a quel tempo

amministratore unico della convenuta, non ha mosso obbiezioni. Ne discende che

la conclusione del Giudice di pace, frutto di accertamenti di fatto

manifestamente errati e di un'errata applicazione del diritto, non può essere

condivisa.

7.

Visto quanto precede

il reclamo dev'essere accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3

lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione

impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la convenuta è obbligata a

versare all'attrice € 1700.–. Quanto agli interessi, essi decorrono dal 29

giugno 2015, data di per sé non contestata dalla convenuta. In mancanza di una

specifica domanda al riguardo nella petizione, il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dalla convenuta al precetto

esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano non entra in linea di

conto, ciò esclude altresì la reiezione della richiesta di rifusione delle spese

esecutive.

8.

Le spese processuali seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente rifonderà alla reclamante, patrocinata

da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC). L'esito

del giudizio impone una diversa ripartizione delle ripetibili e degli oneri

processuali di prima sede e quelli della procedura di conciliazione, che

seguono la medesima ripartizione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

1.

La petizione è accolta e di conseguenza la CO 1 è obbligata a versare alla RE 1

€ 1700.– più interessi al 5% dal 29 giugno 2015.

2.

Le spese processuali di fr. 400.–, così come la tassa di giustizia e le spese

di fr. 100.– della procedura di conciliazione, sono poste a carico della

convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 1500.– per ripetibili.

II. Le spese processuali del

reclamo di fr. 250.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico della

CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.