16.2018.28
Assunzione di debito interna
12 novembre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2018.28
Lugano
12 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 25 maggio 2018 presentato dalla
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 27 aprile 2018 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest, nella causa 35/B/16/PE (assunzione di debito interna) da lei promossa
con petizione del 23 maggio 2016
nei confronti della
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2014 E__________
C__________ ha incaricato l'impresa generale CO 1 di continuare la costruzione
di un edificio su una sua proprietà a __________. Il 2 settembre 2014 la CO 1
ha noleggiato dalla ditta G__________ di F__________ C__________ (__________, __________)
una gru per un canone di € 1200.– mensili. L'11 settembre 2014 F__________
C__________ ha chiesto alla CO 1 di pagargli € 3890.– (fattura n. 74/2014)
corrispondenti al canone di locazione di settembre e alle spese di
sdoganamento, trasporto e montaggio della gru mentre il 30 settembre successivo
le ha inviato una richiesta di pagamento di complessivi € 29 000.– (fattura
n. 78/2014) per la gru “in c/to noleggio e trasformata in vendita”, così come una
nota di accredito per la restituzione di € 3890.–. A seguito del mancato
pagamento delle proprie fatture, F__________ C__________ ha minacciato la CO 1 di
riprendersi la gru. Il 2 marzo 2015 E__________ C__________ ha proceduto a saldare
il prezzo della gru e il 26 maggio 2015 lo stesso è stato nominato presidente
del consiglio di amministrazione della CO 1.
Fatti
B. Il 26 maggio 2015 F__________
C__________ ha chiesto alla CO 1 il pagamento di € 1700.– (fattura n.
30/2015) per un “kit di ruote” e la “sostituzione della fune” della gru.
Il 29 maggio 2015 la RE 1, società di cui E__________ C__________ è socio e
gerente, ha versato tale importo “a nome della CO 1”. Dal 31 agosto 2015 E__________
C__________ non è più presidente del consiglio di amministrazione della CO 1. Il
20 novembre 2015 la RE 1 ha chiesto alla CO 1 di restituirle fr. 1795.03. Preso
atto del mancato pagamento, il 22 dicembre 2015 la RE 1 le ha fatto notificare
il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso
di tale importo oltre agli interessi del 5% dal 29 giugno 2015, cui l'escussa
ha interposto opposizione.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione del 20 maggio 2016 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti
al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di € 1700.–
oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2015 e di ripetibili per fr. 1050.–,
così come delle spese per il precetto esecutivo (fr. 73.30) e per la procedura
di conciliazione (fr. 100.–). Nelle sue osservazioni del 20 giugno 2016
la convenuta ha proposto di respingere la petizione. In una replica
del 28 luglio 2016 l'attrice ha confermato il suo punto di vista. All'udienza
del 22 febbraio 2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno riaffermato
le loro posizioni. Su invito del Giudice di pace la convenuta ha introdotto, il
28 febbraio 2017, una duplica scritta in cui ha confermato le sue posizioni.
Raccolte informazioni scritte da F__________ C__________, nei “memoriali
conclusivi” del 5 e del 7 aprile 2017 le parti hanno ribadito le loro
posizioni.
D. Statuendo con sentenza
del 27 aprile 2018 il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha “mantenuto
l'opposizione” al noto PE. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono
state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1500.–
per ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 maggio
2018, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione. Nelle sue osservazioni del 9 agosto 2018 la CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice
il 30 aprile 2018. Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello
il 25 maggio 2018, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.
Al reclamo la RE 1
allega la decisione dell'11 maggio 2018 con cui il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, ha condannato la CO 1 a versare a E__________ C__________ € 22 613.36
oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015 quale rimborso di quanto da lui
versato alla G__________ di F__________ C__________ per l'acquisto della gru (inc.
SE.2016.168). La CO 1 rileva che ove tale decisione fosse ammissibile in sede
di reclamo, andrebbe altresì assunto l'appello da lei interposto contro la stessa.
Sta il fatto che nel frattempo, il 6 settembre 2019, la seconda Camera civile
del Tribunale di appello ha statuito sull'appello presentato dalla convenuta,
respingendolo (inc. 12.2018.88). Tale sentenza è passata in giudicato ed è, per
questa Camera, notoria senza che ciò costituisca un fatto nuovo (sentenza del
Tribunale federale 5A_610/2016 del 3 maggio 2017 consid. 3.1 con rinvii).
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice
di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con
rinvii).
4.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto lasciato indecisa la questione della
proprietà della gru, senza rilievo ai fini del giudizio, per poi evidenziare
che il procedimento non ha permesso di chiarire quali fossero “i rapporti
commerciali” tra l'attrice e la convenuta. A suo parere non è dato di capire perché
dandosi problemi di liquidità “tanto da non potere pagare l'importo di euro 1700.–
chiesto dalla G__________”, la convenuta “che stava lavorando per la RE 1” non
si è fatta dare un acconto sui lavori che stava svolgendo, perché l'attrice è
intervenuta direttamente nei rapporti commerciali tra la convenuta e la G__________
pagando “anticipatamente una fattura senza sapere […] se la fune era stata
cambiata e bisognava pagarla o se le ruote erano state ritirate” e perché l'attrice
ha pagato la G__________ “senza prendere accordi precisi e scritti con la CO 1”.
Premesso ciò, per il primo giudice le pretese dell'attrice erano infondate
anche perché essa, dato che non sono state ritirate le ruote, avrebbe tutt'al
più diritto di essere rimborsata dalla G__________ mentre secondo la convenuta
il costo della nuova fune era compreso nel canone di locazione della gru. Egli
ha infine soggiunto che l'attrice “non ha prodotto nulla che confermasse che il
pagamento fatto alla G__________ per la fune o per le ruote era a nome e conto
della CO 1 a titolo di prestito, anticipo o per accordi presi indipendentemente
da questi e dunque da rimborsare e non da conteggiare nella gestione del
cantiere”. Donde, per finire, ha reiezione della petizione.
5.
Secondo la
reclamante, le affermazioni fuorvianti della convenuta hanno ingenerato nel
Giudice di pace una confusione tale da ritenere che la convenuta “stesse
lavorando” per lei anziché per E__________ C__________. A suo parere, se il
Giudice di pace avesse valutato adeguatamente le prove, avrebbe dovuto
accertare che la convenuta, dopo avere acquistato la gru dalla G__________, ha
ordinato anche il “kit ruote” e la “sostituzione della fune” per un prezzo di € 1700.–
che è stato da lei pagato alla G__________ a nome della CO 1 e avrebbe di
conseguenza dovuto stabilire che la controparte ha l'obbligo di rimborsarle quanto
da lei anticipato. Per contro, la resistente adduce nuovamente di non avere
acquistato dalla G__________ né la gru né delle ruote e una fune, rilevando
che nessuna analisi giuridica della fattispecie è stata svolta dall'attrice. A
suo avviso, anche nella denegata ipotesi che si ritenesse che tra lei e la G__________
si sia perfezionato un contratto di compravendita avente per oggetto delle
ruote e una fune per la gru, il reclamo andrebbe comunque respinto perché tra
la G__________ e l'attrice non vi è stata né una cessione di credito (art. 1264
cpv. 1 CCit) né una surrogazione (art. 1201 CCit).
6.
In concreto, con la
reclamante si conviene che i lavori di carattere edile eseguiti a __________
dalla convenuta non le sono stati commissionati dall'attrice ma da E__________
C__________. Quest'ultimo, come già detto (cfr. consid. A e B), oltre a essere
socio e gerente con firma individuale dell'attrice, era a quel momento anche presidente
con firma individuale della convenuta. Premesso ciò, gli unici fatti debitamente
accertati sono il pagamento di una fattura di € 1700.–, emessa dalla G__________
costruzioni macchine edili di C__________ F__________ intestata alla CO 1 (doc.
D), da parte della RE 1 tramite bonifico bancario (doc. E) così come confermato
dalla stessa G__________ (lettera del 13 marzo 2017). Dalle allegazioni dell'attrice
e dalle altre prove da lei addotte, contrapposte alle contestazioni della
convenuta, tuttavia, non è dato di appurare chi fosse proprietaria della gru, perché
l'attrice abbia pagato una fattura intestata alla convenuta né quali accordi
siano intercorsi tra le parti in merito a tale pagamento e, soprattutto, sulla
base di quale fondamento giuridico essa ne rivendica la restituzione.
Se non che, come si è
detto, con decisione del 6 settembre 2019 la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello ha respinto un ricorso della CO 1 contro la sentenza emessa
l'11 maggio 2018 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, l'ha condannata
a versare a E__________ C__________ € 22 613.36 da lui anticipati per
il pagamento di una fattura della G__________ costruzioni macchine edili di C__________
F__________ in relazione alla vendita alla CO 1 della nota gru. In sostanza,
con tale decisione, è stato ritenuto “correttamente” accertato che la CO 1 aveva
“acquistato dalla G__________ la gru – di cui è rimasta proprietaria e di cui
ha potuto disporre a suo piacimento impiegandola in un cantiere piuttosto che
un altro – senza pagarne il saldo, dopo avere onorato due acconti per
complessivi € 5500.–; saldo che per contro è stato corrisposto dall'attore
[E__________ C__________] per suo conto”, mentre che le argomentazioni
difensive della convenuta non potevano “essere seguite” (consid. 7).
In circostanze del genere,
appare del tutto sostenibile ritenere che intervenendo la RE 1 per pagare in
vece della CO 1 un debito per un “kit di ruote” e una fune della gru,
appartenente a quest'ultima, essa abbia eseguito una prestazione dovuta dalla convenuta
stessa, estinguendola con effetto liberatorio verso la sua creditrice. Si
tratta quindi dell'adempimento di un'obbligazione da parte di una terza
persona, che è stato accettato indiscutibilmente dalla parte debitrice. Ciò costituisce
un'assunzione di debito interno quantomeno per atti concludenti (art. 175 cpv. 1
CO; DTF 121 III 258 consid. 3b; v. anche Probst
in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 2 ad art. 175). In circostanze siffatte,
l'attrice vanta un credito nei confronti della convenuta pari al versamento da
lei effettuato per la sistemazione della gru. Quanto al fatto che la corda
potesse essere già compresa nel contratto di noleggio e che le ruote della gru
sarebbero rimaste in realtà presso la venditrice, basti ricordare che al
momento del pagamento della fattura, E__________ C__________, a quel tempo
amministratore unico della convenuta, non ha mosso obbiezioni. Ne discende che
la conclusione del Giudice di pace, frutto di accertamenti di fatto
manifestamente errati e di un'errata applicazione del diritto, non può essere
condivisa.
7.
Visto quanto precede
il reclamo dev'essere accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3
lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione
impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la convenuta è obbligata a
versare all'attrice € 1700.–. Quanto agli interessi, essi decorrono dal 29
giugno 2015, data di per sé non contestata dalla convenuta. In mancanza di una
specifica domanda al riguardo nella petizione, il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano non entra in linea di
conto, ciò esclude altresì la reiezione della richiesta di rifusione delle spese
esecutive.
8.
Le spese processuali seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente rifonderà alla reclamante, patrocinata
da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC). L'esito
del giudizio impone una diversa ripartizione delle ripetibili e degli oneri
processuali di prima sede e quelli della procedura di conciliazione, che
seguono la medesima ripartizione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
1.
La petizione è accolta e di conseguenza la CO 1 è obbligata a versare alla RE 1
€ 1700.– più interessi al 5% dal 29 giugno 2015.
2.
Le spese processuali di fr. 400.–, così come la tassa di giustizia e le spese
di fr. 100.– della procedura di conciliazione, sono poste a carico della
convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 1500.– per ripetibili.
II. Le spese processuali del
reclamo di fr. 250.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico della
CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.