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Decisione

16.2018.29

Contratto di mandato - remunerazione dell'avvocato - onere dell'allegazione e della contestazione

7 ottobre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli fatti che contesta (onere di contestazione). Ove l'attore

adduca nella sua petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un

conteggio) e rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni

chiara e completa, questa si considera ammessa e non deve essere provata se il

convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le

posizioni della stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni

globali non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1).

c) In

concreto, l'attore ha sostenuto che nell'am­bito del mandato ricevuto dal

convenuto ha “visionato i bilanci della società, redatto un contratto di

compravendita di azioni e disposto il rogito per le modifiche societarie e

l'aumento di capitale” (petizione, pag. 3). Al proposto egli ha prodotto il

contratto di mandato del 20 febbraio 2015 (doc. A), la sua nota professionale

del 1° aprile 2016 di complessivi fr. 4931.28 (doc. C) e la specifica delle

spese e delle prestazioni eseguite tra il 20 febbraio 2015 e il 1° aprile 2015

con l'indicazione di una tariffa oraria di fr. 240.– (doc. D). Le prestazioni

indicate nella specifica sono “colloquio cliente”, diverse telefonate e e-mail

al cliente, “redazione contratto di compravendita azioni”, “e-mail a revisore”,

“colloquio revisore + colloquio __________”, “e-mail a notaio”, “e-mail a G__________

A__________” per complessivi fr. 2700.–. Le spese e gli esborsi sono “apertura

incarto” (fr. 100.–), “costo revisione” (fr. 1620.–) e “chiusura incarto” (fr.

100.–) per complessivi fr. 1820.–. Si tratta di indicazioni sufficientemente

chiare e precise da non lasciare spa­zio a interpretazioni.

Considerandi

d) Nelle

osservazioni, il convenuto si è limitato a indicare che “dopo il conferimento

del mandato l'avvocato non ha fatto nulla”, che l'attore non ha mai ricevuto il

“mandato di visionare bilanci e preparare rogiti poiché non è neppure notaio” di

modo che “nulla è dovuto” (osservazioni, pag. 1 e 2). Così argomentando,

tuttavia, non si può ritenere che la contestazione fosse sufficientemente

motivata per ammettere la mes­sa in discussione delle specifiche allegazioni

dell'attore. A fronte di una

nota dettagliata il convenuto non poteva limitarsi a contestare genericamente la

mancata esecuzione di prestazioni da parte del mandante ma avrebbe dovuto precisare

quale posizione della specifica contestava e per quale motivo. In tali

circostanze, le prestazioni dell'attore elencate nel dettaglio allegato alla

nota professionale potevano essere considerate come non controverse e dunque non

necessitavano di essere dimostrate.

e) Premesso,

ciò, che l'attore non sia notaio è vero, ma non con­sta, né dalla nota

dettagliata emerge diversamente, che egli abbia allestito atti pubblici.

L'unico contratto è quello di cessione di quote sociali, che come ammette il

reclamante, non necessita della forma autentica ma solo di quella scritta (art.

785.

cpv. 1 CO con rinvio all'art. 165 cpv. 1 CO). E per la preparazione di un

tale contratto non appare insostenibile ritenere che l'esame dei bilanci della

società rientri in una diligente conduzione del mandato svolto nell'interesse

del mandante. In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun

manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da

parte del primo giudice, dev'essere respinto.

6.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). All'opponente, avvocato

di professione che ha agito in cau­sa propria, non si assegnano ripetibili, la

procedura non aven­do ad ogni modo comportato un dispendio particolare (DTF 144

V 298 consid. 8.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

550.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

avv. dott. ;

avv. dott. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.