16.2018.29
Contratto di mandato - remunerazione dell'avvocato - onere dell'allegazione e della contestazione
7 ottobre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.29
Lugano
7 ottobre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 1° giugno 2018 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 30 aprile 2018 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest, nella causa 142/C/16/PE (mandato) promossa nei suoi confronti con
petizione del 14 dicembre 2016 dall'
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Il
20 febbraio 2015 RE 1 ha conferito all'CO 1 un mandato avente per oggetto la
tutela dei suoi interessi nell'ambito di un “contratto di cessione azioni” riferito
alla I __________ Sagl di __________. L'onorario del mandatario era stato
pattuito secondo il dispendio di tempo, alla tariffa di fr. 240.– l'ora. Per le
sue prestazioni, il 1° aprile 2016 il legale ha inviato al cliente una nota
professionale di complessivi fr. 4931.28 (onorario fr. 2700.–, spese fr. 1866.–
e IVA fr. 365.28). La nota è rimasta impagata.
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, l'CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento della sua nota
professionale di fr. 4931.28 più interessi al 5% dal 16 aprile 2016. Nelle
sue osservazioni del 25 gennaio 2016 il convenuto ha proposto di
respingere la petizione. Invitato a presentare una replica scritta,
il 6 marzo 2017 l'attore ha confermato la sua posizione. Il 20
giugno 2017 il Giudice di pace, preso atto della mancata presentazione di una
duplica, ha assegnato al convenuto un termine suppletorio per presentare un
tale allegato e ha avvertito le parti che in difetto di ciò e ove non gli fosse
stato chiesto di indire il dibattimento, avrebbe deciso sulla base degli atti.
Il 12 luglio 2017 il convenuto ha comunicato di rinunciare a duplicare.
C. Statuendo con sentenza
del 30 aprile 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando il
convenuto a versare all'attore fr. 4931.28 più interessi al 5% dal 16 aprile
2016. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'attore un'indennità di fr. 500.–.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° giugno 2018, in
cui chiede, in via principale, di riformare il giudizio impugnato nel
senso di dichiarare irricevibile o di respingere la petizione e, in via
subordinata, di annullarlo e di rinviare gli atti al Giudice di pace per
un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 9 agosto 2018 CO 1 conclude per
la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 2 maggio 2018
(cfr. tracciamento degli invii prodotto dalla Giudicatura di pace, numero
dell'invio __________). Introdotto il 1° giugno 2018 (cfr. attestazione postale
sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380
consid. 4.3 con rinvii).
3. Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto accertato che il 20 febbraio 2015
il convenuto aveva conferito all'attore il mandato di occuparsi di una pratica
riguardante la società I__________ Sagl e avente per oggetto un contratto di
cessione di azioni. Per il primo giudice “dalla documentazione allegata non
risulta cosa di fatto fu svolto da parte dello studio legale, non essendo stato
prodotto il dossier relativo, ma dalla fattura si evince sia per descrizione
che per le ore svolte, che qualche cosa sia stato fatto”. Egli ha poi accertato
che il convenuto non aveva sollevato alcuna contestazione in merito alle
prestazioni fornite dall'attore o alla loro durata. Certo, nelle osservazioni
il mandante aveva sostenuto che “non fu fatto nulla”, ma tale allegazione non era
“supportata da documenti” ed era “priva di fondamento”. Ciò premesso ed
evidenziato come l'atteggiamento del convenuto fosse pretestuoso, il Giudice di
pace ha accolto la petizione.
4. RE
1 fa valere anzitutto che il Giudice
di pace avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'azione poiché la petizione non
contiene alcuna domanda. Ora, a prescindere dal fatto che davanti al primo giudice il convenuto non ha
formulato alcuna obbiezione al riguardo tant'è che ha proposto di respingere la
petizione, l'esemplare di quest'ultimo
memoriale contenuto nel fascicolo trasmesso dal Giudice di pace a questa
Camera, di 5 pagine, contiene tutte le prescrizioni imposte dall'art. 244 cpv.
1 CPC, compresa la domanda (lett. b). Certo, al reclamo l'interessato allega
unicamente tre pagine, corrispondenti a quelle dispari del memoriale agli atti.
Se non che, già di primo acchito, risulta evidente che l'esemplare in suo
possesso non è completo ove appena si pensi che quell'allegato è sprovvisto
della firma. Conformemente all'onere
di diligenza processuale (art. 52 CPC) egli avrebbe dovuto segnalare al primo
giudice eventuali mancanze e non attendere l'emanazione della decisione per
invocare carenze formali. Sulla questione non occorre dilungarsi.
5. Il reclamante
rimprovera al Giudice di pace un'errata applicazione dell'art. 8 CC per non
avere posto a carico dell'attore l'onere di provare la fondatezza della sua
azione. A suo parere, il primo giudice avrebbe dovuto accertare che l'attore, non
essendo notaio, non poteva pretendere una mercede per avere “disposto un
rogito” tanto meno ove si pensi che un contratto di cessione di azioni non
necessita della forma autentica. Il legale, dal canto suo, ritiene di avere dimostrato
la sua pretesa sulla scorta del contratto di mandato e della nota dettagliata
da lui prodotti in causa. Egli rileva inoltre di avere redatto il contratto di
cessione delle azioni in forma semplice e di avere unicamente predisposto la
documentazione necessaria per le modifiche societarie e l'aumento di capitale
appoggiandosi per la confezione dell'atto pubblico a un notaio esterno.
a) Con
il reclamante si può convenire che incombe all'avvocato che procede in causa
per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni provare l'esistenza dell'asserito
mandato – in concreto incontestata – così come la congruità della sua pretesa
(art. 8 CC). Allo stesso incombe altresì dimostrare il corretto adempimento del
mandato, segnatamente che la prestazione fornita corrisponde a quanto
effettivamente pattuito (RtiD I-2014 pag. 779 n. 24c consid. 5; CCR, sentenze
inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015 consid. 6a e inc. 16.2012.44. del 25 febbraio
2014 consid. 3 con rinvii).
b) Parallelamente,
per l'art. 150 cpv. 1 CPC oggetto della prova sono i fatti controversi se
giuridicamente rilevanti. In sintesi, è controverso un fatto che è stato debitamente
allegato e specificato nonché dettagliatamente contestato in causa nei termini
dell'art. 55 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_719/2016 del 1° febbraio
2017 consid. 6.2). Nelle cause rette dal principio dispositivo, le parti devono
dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (onere di
allegazione; art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti pertinenti
allegati devono essere sufficientemente motivati affinché, da un lato, il
convenuto possa specificare quali fatti riconosce o contesta e, dall'altro, il
giudice possa stabilire quali fatti sono riconosciuti da entrambe le parti e
quali sono invece contestati dal convenuto (per i quali dovrà procedere
all'assunzione delle prove) e poi applicare la regola di diritto sostanziale
determinante (DTF 144 III 522 consid. 5.2.1.1). La contestazione del convenuto
deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di
capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare.
Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle
che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime
sono dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono
Fatti
i singoli fatti che contesta (onere di contestazione). Ove l'attore
adduca nella sua petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un
conteggio) e rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni
chiara e completa, questa si considera ammessa e non deve essere provata se il
convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le
posizioni della stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni
globali non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1).
c) In
concreto, l'attore ha sostenuto che nell'ambito del mandato ricevuto dal
convenuto ha “visionato i bilanci della società, redatto un contratto di
compravendita di azioni e disposto il rogito per le modifiche societarie e
l'aumento di capitale” (petizione, pag. 3). Al proposto egli ha prodotto il
contratto di mandato del 20 febbraio 2015 (doc. A), la sua nota professionale
del 1° aprile 2016 di complessivi fr. 4931.28 (doc. C) e la specifica delle
spese e delle prestazioni eseguite tra il 20 febbraio 2015 e il 1° aprile 2015
con l'indicazione di una tariffa oraria di fr. 240.– (doc. D). Le prestazioni
indicate nella specifica sono “colloquio cliente”, diverse telefonate e e-mail
al cliente, “redazione contratto di compravendita azioni”, “e-mail a revisore”,
“colloquio revisore + colloquio __________”, “e-mail a notaio”, “e-mail a G__________
A__________” per complessivi fr. 2700.–. Le spese e gli esborsi sono “apertura
incarto” (fr. 100.–), “costo revisione” (fr. 1620.–) e “chiusura incarto” (fr.
100.–) per complessivi fr. 1820.–. Si tratta di indicazioni sufficientemente
chiare e precise da non lasciare spazio a interpretazioni.
Considerandi
d) Nelle
osservazioni, il convenuto si è limitato a indicare che “dopo il conferimento
del mandato l'avvocato non ha fatto nulla”, che l'attore non ha mai ricevuto il
“mandato di visionare bilanci e preparare rogiti poiché non è neppure notaio” di
modo che “nulla è dovuto” (osservazioni, pag. 1 e 2). Così argomentando,
tuttavia, non si può ritenere che la contestazione fosse sufficientemente
motivata per ammettere la messa in discussione delle specifiche allegazioni
dell'attore. A fronte di una
nota dettagliata il convenuto non poteva limitarsi a contestare genericamente la
mancata esecuzione di prestazioni da parte del mandante ma avrebbe dovuto precisare
quale posizione della specifica contestava e per quale motivo. In tali
circostanze, le prestazioni dell'attore elencate nel dettaglio allegato alla
nota professionale potevano essere considerate come non controverse e dunque non
necessitavano di essere dimostrate.
e) Premesso,
ciò, che l'attore non sia notaio è vero, ma non consta, né dalla nota
dettagliata emerge diversamente, che egli abbia allestito atti pubblici.
L'unico contratto è quello di cessione di quote sociali, che come ammette il
reclamante, non necessita della forma autentica ma solo di quella scritta (art.
785.
cpv. 1 CO con rinvio all'art. 165 cpv. 1 CO). E per la preparazione di un
tale contratto non appare insostenibile ritenere che l'esame dei bilanci della
società rientri in una diligente conduzione del mandato svolto nell'interesse
del mandante. In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun
manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da
parte del primo giudice, dev'essere respinto.
6.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). All'opponente, avvocato
di professione che ha agito in causa propria, non si assegnano ripetibili, la
procedura non avendo ad ogni modo comportato un dispendio particolare (DTF 144
V 298 consid. 8.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
550.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
avv. dott. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.