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Decisione

16.2018.3

Locazione - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - abitazione coniugale - esigenze di motivazione del reclamo

26 febbraio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I reclamanti asseverano di essere stati informati soltanto all'udienza dell'8

gennaio 2018 del fatto che il 4 gennaio precedente il convenuto aveva

presentato una risposta tramite fax e rilevano che tale allegato era tardivo e

che il Pretore avrebbe quindi dovuto considerarlo inammissibile. Essi ritengono

di non avere “potuto portare alcuna prova” sul fatto che la moglie viveva

nell'appartamento e che “l'art. 152 CPC è stato violato”, perché all'udienza il

primo giudice ha detto loro che non era necessario che replicassero al

memoriale scritto del convenuto.

b)

In concreto, all'udienza dell'8 gennaio 2018 il primo giudice

ha comunicato agli istanti che “con scritto via fax del 4 gennaio 2018 [il

convenuto] ha giustificato la sua assenza” e, poiché il citato scritto non era ancora

pervenuto alla controparte a cui era stato notificato nei giorni precedenti, ne

ha tradotto oralmente il contenuto in lingua tedesca per facilitarne la

comprensione agli istanti. V'è effettivamente da chiedersi se osservazioni

scritte non richieste presentate prima dell'udienza e in sostituzione della

stessa siano ricevibili. Resta il fatto che il Pretore non è entrato nel merito dell'istanza sulla base delle obiezioni o

eccezioni sollevate dal convenuto in quel memoriale, ma perché i fatti addotti dagli istanti non erano “immediatamente

comprovabili”, ovvero accertati senza indugio, né si era in presenza di una

situazione giuridica “chiara”, tant'è che ha rimproverato agli istanti di non

avere nemmeno indicato il fondamento giuridico dell'istanza.

c) Quanto alle prove, per tacere del fatto che all'udienza dell'8 gennaio

2018 gli istanti, dopo avere sentito la traduzione del noto fax, hanno potuto

esporre la loro posizione, tant'è che hanno confermato la loro istanza senza

però accennare a eventuali prove, i reclamanti nemmeno indicano quali mezzi di

prova essi avrebbero voluto fare assumere e soprattutto quali mezzi di prova,

oltre a quelli documentali (art. 254 cpv. 2 CPC), avrebbero permesso di rendere

liquida la fattispecie, ovvero rendere manifesto il caso.

7. I

reclamanti, che sottolineano come la decisione di espulsione del 17

febbraio 2017 sia “in nome di RE 2 e non di moglie” benché il contratto

menzioni “RE 2 e moglie”, confermano che il “motivo legale” [della loro

istanza] è da ricondurre alla giurisprudenza del Tribunale federale (4P.133/199

del 24 agosto 1999: in SJ 2000 I pag. 6 e in mp 2000 pag. 36) così come quella

dell'Obergericht del Canton Zurigo (sentenza del 22 novembre 1989, pubblicata

in: SJZ 86/1990). Ora, in estrema sintesi, le due decisioni trattano

dell'espulsione dei coniugi da un'abitazione familiare e da quanto è dato di

capire, per i reclamanti la disdetta del contratto di locazione doveva essere

notificata non solo al marito RE 2, ma anche alla moglie RE 1.

a)

Ora, dandosi un'abitazione familiare, la disdetta data dal locatore e l'imposizione

di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d CO)

devono essere notificate separatamente a ognuno dei coniugi (art. 266n

CO) anche qualora il contratto di locazione sia stato sottoscritto da uno

soltanto dei due coniugi (Lachat,

Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 666; Weber,

Basler Kommentar, OR I , 6ª edizione, n. 6 ad art. 266m/266n CO).

Per abitazione familiare s'intende l'appartamento o la casa che serve da

Considerandi

domicilio ai coniugi e ai loro eventuali figli, ovvero il luogo dove essi

stabiliscono in modo duraturo il loro centro della vita comune, ad esclusione

degli appartamenti di vacanza o di residenze secondarie (CCR, sentenza inc.

16.2013.46

del 14 gennaio 2014, consid. 4 con rinvio a Lachat, op. cit., pag. 121; v. anche Barrelet in: Bohnet/Carron/Mon­ti­ni [curatori], Droit du

bail à loyer, Com­mentaire pratique, 2ª edizione, n. 4 ad art. 266m

CO). La di­sdetta notificata ai due coniugi in un solo plico o notificata a uno

soltan­to di loro è nulla, ciò che il giudice deve accertare d'ufficio (art.

266o CO; CCR, sentenza inc. 16.2017.17 del 24 luglio 2017 consid. 6a con rinvio a Lachat in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad

art. 266n CO). Spetta al conduttore o al coniuge che si prevale della

nullità della disdetta o della diffida di pagamento provare che l'ente locato

costituiva abitazione familiare (Barrelet,

op. cit, n. 4 ad art. 266n CO).

b) Nella fattispecie, il contratto di locazione del 6 giugno 2013, sottoscritto

da CO 1 con RE 2, menziona alla voce conduttori “RE 2 + Ehefrau und CO 1”

quantunque il nominativo della moglie non sia indicato. Che alla luce dell'art. 266n CO il locatore dovesse in tal

caso esigere maggiori informazioni sull'esistenza di un coniuge dell'inquilino

è palese, tanto più che il coniuge non titolare del contratto di locazione

mantiene i suoi diritti anche se il proprietario è all'oscuro della situazione familiare

(Barrelet, op. cit., n. 4 ad art.

266n CO). Resta il fatto che, a prescindere dal fatto che i

coniugi non risultano essersi mai annunciati all'ufficio del controllo

abitanti di L__________, nulla agli atti indizia sul fatto che RE

1.

vivesse nell'appartamento di L__________ al momento della diffida di

pagamento e della disdetta del contratto di locazione. Alla prima

istanza del 5 novembre 2017 RE 2 aveva allegato, in particolare, un certificato

medico redatto il 18 febbraio 2016 dal dottor __________ F__________ di __________,

nel quale è indicata RE 1 all'indirizzo “__________, __________ M__________”

(doc. 1) e uno del 15 dicembre 2013 del dottor __________ D__________ di La__________

in cui è attestato che la figlia dei coniugi RE 1, indicata all'indirizzo “__________,

__________ Lau__________”, necessita della duratura sorveglianza da parte dei

genitori (doc. 2). Ciò non basta lontanamente a dimostrare che l'appartamento

di via __________ a L__________ costituisse abitazione familiare. In

circostanze siffatte la notifica della disdetta del contratto di locazione al

solo conduttore non può dirsi nulla. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte

segnata.

8.

Il 31

gennaio 2018 il Pretore ha trasmesso a questa Camera una “richiesta di

revisione” di medesima data introdotta da RE 2 e RE 1 contro la decisione del

17.

febbraio 2017 (inc. SO.2016.970) e del 10 gennaio 2018 (inc. SO.2017.895)

sulla base dell'art. “328 cpv. 1 lett. a e lett. b CPC”. Quantunque la

decisione del 10 gennaio 2018 sia oggetto di reclamo, l'istanza di revisione

parrebbe invero dovere essere trattata dal Pretore medesimo (Schweizer in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 328; Herzog

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 20 ad art. 328). Tuttavia, nella

misura in cui la domanda è manifestamente irricevibile, come si vedrà in appresso,

un rinvio degli atti al primo giudice si risolverebbe in un mero esercizio

giurisdizionale. Gli interessati, infatti, non fanno valere né di avere

“appreso successivamente” fatti che già esistevano al momento delle decisioni

(art. 321 cpv. 1 lett. a CPC; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,

2ª edizione, n. 14a ad art. 328) né che le decisioni in questione sono state

influenzate da un crimine o un delitto (art. 328 cpv. 1 lett. b CPC),

l'asserito comportamento tenuto da un agente di polizia non risultando in un

rapporto di causalità con l'esito delle stesse (Trezzini,

op. cit., n. 21 ad art. 328). Sulla questione non occorre pertanto dilungarsi.

9.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità

alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico dei reclamanti.

3. Notificazione a:

;

;

(Italia).

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.