16.2018.33
Contratto di fornitura di personale a prestito: salario, inquadramento del lavoratore in una categoria salariale prevista da un contratto collettivo di lavoro
25 ottobre 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.33
Lugano
25 ottobre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 giugno 2018 presentato dalla
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 28 maggio 2018 dal Giudice di pace del circolo di
Balerna nella causa n. 1 semplificata 2017 (contratto di fornitura di
personale a prestito) promossa con petizione del 10 ottobre 2017 da
CO
1 (Italia)
(rappresentato
dall'RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Nei periodi da
agosto a novembre 2014, da maggio a giugno 2015 e da marzo a luglio 2016 la RE
1, impresa interinale, ha messo a disposizione di ditte terze il proprio
dipendente CO 1 quale “falegname manovale” e quale “pittore estraneo al ramo”. Il
7 marzo 2016 il lavoratore ha sottoscritto, su richiesta della datrice di
lavoro, due atti in cui confermava che al momento di stipulare il contratto di
lavoro del 26 agosto 2014 l'impresa gli aveva richiesto i suoi diplomi
scolastici e certificati di lavoro per comprovare la sua formazione e la sua esperienza
lavorativa così come di essere stato reso attento al fatto che egli avrebbe
dovuto svolgere mansioni che esulavano dalle sue esperienze e formazioni
pregresse.
B. Il 10 novembre 2016 CO
1 ha comunicato alla RE 1 di essersi accorto che in base alle sue esperienze
lavorative egli avrebbe dovuto essere collocato in una categoria salariale diversa
che prevede un salario orario lordo superiore e le ha chiesto di versargli la
differenza salariale. Il 1° dicembre 2016 la RE 1 gli ha risposto di ritenere la
sua pretesa contraria alla buona fede contrattuale. Il 6 dicembre 2016 CO 1 ha reiterato il suo punto di vista quantificando la sua richiesta
in fr. 3620.– netti. Il 16 dicembre 2016 la RE 1 si è nuovamente
opposta alla richiesta. Nel successivo scambio di
corrispondenza le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di
vista.
C. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 10 ottobre 2017 CO 1 si è rivolto
al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere dalla RE 1 il pagamento
di fr. 4336.35 lordi (fr. 3616.35 netti), oltre interessi al 5% dal 1° agosto
2016. Nelle sue osservazioni del 13 novembre 2017 la convenuta ha proposto di
respingere l'azione. All'udienza del 17 gennaio 2018, indetta per le prime arringhe, le parti hanno riaffermato le rispettive
posizioni. Alle arringhe finali del 2 maggio 2018 le parti hanno confermato le
loro domande.
D. Statuendo con
decisione del 28 maggio 2018 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando
la convenuta a versare all'attore fr. 4336.35 lordi, pari a fr. 3616.35 netti,
oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2016. Le spese processuali di fr.
275.– sono state poste a carico dello Stato.
E. Contro la decisione appena citata la RE 1 è
insorta a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2018 in cui chiede di annullare il
giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di respingere la petizione. Nelle
sue osservazioni del 29 agosto 2018 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata, spedita alle parti il 29 maggio 2018, è
pervenuta al più presto il 30 maggio 2018 al patrocinatore della convenuta. Il termine
d'impugnazione, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto il
29 giugno 2018. Introdotto il 28 giugno 2018 il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF
142 III 367 consid. 2.4 con rinvii).
3. Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto escluso che al caso in esame si applicasse
per analogia la decisione emessa il 21 dicembre 2017 dalla Commissione di
ricorso dell'Associazione paritetica per l'aggiornamento e per il fondo sociale
per il personale a prestito in un caso riguardante il CCL Elettro, come preteso
dalla convenuta. Egli ha poi considerato che l'attore, al momento della firma
del primo contratto di missione con la convenuta, poteva vantare, in base al
proprio curriculum vitae, numerosi anni d'esperienza quale falegname e
imbianchino ma che nonostante ciò, essendo alla ricerca di un impiego, ha
accettato lo stipendio propostogli dalla convenuta per lavorare come “falegname
manovale” e “pittore estraneo al ramo”. A suo avviso, nell'inquadrare il
lavoratore in una delle classi salariali previste dai contratti collettivi di
lavoro applicabili rispettivamente al settore della falegnameria e a quello
della pittura, la convenuta avrebbe “dovuto essere maggiormente attenta
all'esperienza maturata dall'attore ed eseguire maggiori accertamenti”. Il
primo giudice ha poi soggiunto che le dichiarazioni fatte firmare all'attore il
7 marzo 2016, successive all'inizio del rapporto contrattuale, comprovavano
indirettamente che la convenuta era a conoscenza “di una sua lacuna in merito”.
Ciò posto, il Giudice di pace ha ritenuto che l'attore avrebbe dovuto essere inserito
nella classe salariale di “aiuto posatore” e in quella di “lavoratore ausiliario
nel settore della pittura”, onde l'accoglimento della petizione.
4. a) Il
contratto con cui un datore di lavoro (prestatore) cede, dietro remunerazione, propri
lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) è assoggettato alla Legge federale
sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11). Per l'art. 20 cpv.
1 LC se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di
lavoro di obbligatorietà generale, il prestatore deve rispettare, riguardo al
lavoratore, le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e
la durata del lavoro (cfr. anche DTF 145 III 65 consid. 2.2.1). In concreto, la
convenuta ha messo l'attore a disposizione di varie ditte attive nel ramo della
falegnameria e della pittura. Ora, nel primo settore, vige il contratto
collettivo di lavoro per le falegnamerie, le fabbriche di mobili e serramenti,
il quale quantunque non sia stato dichiarato d'obbligatorietà generale
rappresenta nel Cantone Ticino un contratto tra partner sociali (art. 3 Contratto
collettivo di lavoro del settore del prestito di personale con rinvio
all'Appendice 1 dello stesso). Nel secondo settore vale il contratto collettivo
per il ramo pittura e gessatura nella Svizzera tedesca e in TI, che è stato
dichiarato di obbligatorietà generale nel Cantone Ticino per il ramo della
pittura. Premesso ciò, nel fissare il salario di CO 1 la RE 1 doveva rispettare
le disposizioni di tali contratti collettivi di lavoro concernenti le classi
salariali dei lavoratori e i rispettivi salari minimi.
b) Ora,
il CCL per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone
Ticino suddivide i lavoratori, in particolare, tra “manovali”, ovvero
lavoratori senza conoscenze professionali, e aiuto posatori (Appendice 1). E dai
contratti di missione tra le parti in vista del prestito alle varie imprese
acquisitrici in quel settore risulta che la mansione dell'attore era quella di
“falegname manovale” (doc. da B1 a B9 e da B11
a B15). Quanto al CCL per il ramo pittura, i lavoratori sono
suddivisi, segnatamente, in “manovali/ausiliari” (categoria C), e in “estranei
al ramo” (categoria D) e in concreto, sempre dal contratto di missione agli
atti, risulta che l'attore è stato inquadrato in quest'ultima categoria (doc. B10).
In concreto CO 1 ritiene che secondo la sua esperienza professionale avrebbe
dovuto essere inserito nella categoria “aiuto posatore” rispettivamente in
quella di “manovali/ausiliari”.
5. La reclamante ribadisce
di avere inserito CO 1 nella categoria “falegname manovale” rispettivamente di
“pittore estraneo al ramo” perché costui, nonostante le sue richieste, non le aveva
fornito alcun documento atto a dimostrare la sua esperienza professionale. Essa
sottolinea che l'attore non ha mai contestato le categorie professionali in cui
era stato collocato né il relativo salario e non aveva mai sostenuto di essere
stato impiegato dalle aziende acquisitrici in altro modo rispetto alla
categoria professionale per cui è stato loro prestato. La società rimprovera al
Giudice di pace di non avere considerato che un curriculum vitae, se non
è supportato da diplomi scolastici, attestati e certificati di lavoro che lo corroborino,
costituisce una mera dichiarazione di parte e in quanto tale non è atto a
dimostrare le competenze e l'esperienza professionale di un lavoratore. Per di
più, essa rileva, il documento in questione non specificava le mansioni svolte dall'attore
per la G__________ e la S__________ Sagl, per cui non era possibile desumere
che in queste ditte avesse acquisito esperienza nel settore della falegnameria.
Né, a suo avviso, il curriculum vitae permetteva di determinare l'esperienza
maturata dall'attore nella ditta P__________, giacché egli aveva genericamente indicato
di avere lavorato come “imbianchino e piastrellista”.
La convenuta sostiene che
per la Commissione di ricorso dell'Associazione paritetica per l'aggiornamento
e per il fondo sociale per il personale a prestito quanto riportato in un curriculum
vitae non è sufficiente a comprovare l'esperienza acquisita e che “le
attività lavorative devono […] essere sempre provate da attestati o conferme di
lavoro agli atti, per potere concedere ai collaboratori un inquadramento
salariale superiore”. A suo avviso, l'opinione del primo giudice secondo cui la
decisione di tale autorità, scaturita da una controversia del settore
dell'installazione elettrica, non possa applicarsi al settore delle
falegnamerie e della pittura perché in questi settori vigono norme meno rigide
rispetto a quello dell'installazione elettrica, non è sostanziata da alcun
elemento oggettivo ed è arbitraria. La reclamante fa valere, inoltre, che il
Giudice di pace ha violato l'art. 8 CC stabilendo che spettasse a lei eseguire
ulteriori accertamenti sulla base di quanto segnalato nel curriculum vitae
dal lavoratore e non a quest'ultimo provare con certificati di lavoro la sua esperienza
professionale. Infine, essa epiloga, il primo giudice non ha considerato che le
pregresse attività dell'attore non sono state da lui provate con nessun
documento e che la documentazione da lui prodotta in causa, costituita da
richieste di pagamento e da preventivi da lui allestiti, non ne dimostra
l'esperienza professionale.
6. Nella fattispecie
non è contestato che al momento dell'assunzione l'attore ha presentato alla
convenuta il seguente curriculum vitae (doc. C: petizione pag. 2):
dal 22 luglio 2015
dipendente
presso G__________ di __________;
da gennaio 2014 ad oggi
lavoratore
autonomo posatore infissi, porte, zanzariere ecc., arredi per interno di
serie e su misura;
da ottobre 2013
a dicembre
2013
dipendente presso la S__________ Sagl;
da marzo 2013
a settembre 2013
lavoratore
autonomo posatore infissi, porte, zanzariere ecc., arredi per interno di
serie e su misura;
dal 1993 al 1996
tappezziere
di salotti presso la ditta B__________;
dal 1996 al 1999
operaio
presso la ditta E__________;
dal 1999 al 2002
imbianchino
e piastrellista presso la ditta P__________;
dal 2002 al 2003
mulattista presso la ditta S__________.
a) Ora,
è indubbio che il curriculum vitae sia uno strumento idoneo per
stabilire l'inquadramento di un lavoratore in una determinata categoria
salariale. Esso rappresenta una dichiarazione di parte, la quale può senz'altro
far fede fintanto che non sussistano dubbi sulla sua esattezza. Nel caso in esame,
dagli atti risulta che prima di sottoscrivere il contratto di lavoro con
l'attore la convenuta aveva chiesto al candidato di produrre tutti i diplomi
scolastici così come tutti i certificati di lavoro per comprovare la formazione
professionale e l'esperienza lavorativa (dichiarazione del 7 marzo 2016: doc. H4).
Non si disconosce che in questa sede l'attore contesti tale circostanza affermando
di avere sottoscritto tale dichiarazione “senza leggerla a fondo” (osservazioni
del 29 agosto 2018, pag. 2). Tuttavia, per tacere del fatto che tale allegazione
non era stata addotta in prima sede donde l'inammissibilità in questa sede (art.
326 cpv. 1 CPC), lo stesso solleva interrogativi sui tempi e gli scopi del documento,
ma non pretende che quanto indicato sia inveritiero.
b) Premesso
ciò, appare del tutto legittimo che prima di procedere a un'assunzione un
datore di lavoro possa chiedere informazioni sulle pregresse esperienze
professionali di un candidato. Il possibile datore di lavoro può chiedere al lavoratore
di ottenere un certificato di lavoro, per ogni suo precedente impiego, che indichi
la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle sue prestazioni
e sulla sua condotta, confezionato in virtù dell'art. 330a cpv. 1 CO. A
maggior ragione, dandosi lavoratori che allegano esperienze lavorative all'estero,
non è dato di vedere, né l'attore spiega, perché la convenuta non potesse richiedere
informazioni supplementari proprio per poterlo inquadrare nella giusta
categoria salariale. E nella misura in cui il candidato non vi faccia fronte, questi
non può pretendere che la sua esperienza professionale sia ritenuta dimostrata sulla
scorta del solo curriculum vitae e che, di conseguenza, sia poi
inquadrato in una categoria salariale che presuppone un'esperienza pluriennale nel
settore. Contrariamente a quanto sostiene CO 1, non si può quindi ritenere che
se la convenuta l'ha assunto “sta a significare che il curriculum vitae è
stato considerato un mezzo sufficiente per determinare la pregressa esperienza
professionale” (osservazioni del 29 agosto 2018, pag. 3) già per il fatto che
l'attore è poi stato inquadrato come “manovale”, ovvero un lavoratore senza
conoscenze professionali, rispettivamente come “pittore estraneo al ramo”,
ossia senza esperienza nel settore. Del resto, dagli atti risulta che egli era
stato reso attento del fatto che avrebbe dovuto svolgere mansioni che esulano
dalle sue esperienze e formazioni pregresse (dichiarazione del 7 marzo 2016: doc.
H5).
c) Per
di più, la documentazione da lui prodotta in sede giudiziaria, ovvero le offerte
del 13 giugno 2011 e 29 novembre 2011 (doc. Z1 e Z2) così
come le richieste di pagamento del 15 aprile 2008 (doc. Z5), del 16
aprile 2012 e 26 luglio 2012 (doc. Z3 e Z4), riguardano
lavori di trasporto e di montaggio e non bastano manifestamente a dimostrare lo
svolgimento di pregresse esperienze lavorative nel settore delle falegnamerie e
della pittura. Ne discende in ultima analisi che la conclusione del Giudice di
pace risulta essere insostenibile, senza che occorra esaminare se il principio
ricavato dalla decisione emessa il 21 dicembre 2017 dalla Commissione di
ricorso dell'Associazione paritetica per l'aggiornamento e per il fondo sociale
per il personale a prestito in un caso riguardante il CCL Elettro sia
applicabile anche ad altri settori.
7. Visto quanto
precede, il reclamo, che ha evidenziato un accertamento manifestamente
errato dei fatti e un'errata applicazione del diritto da parte del primo
giudice, è provvisto di fondamento e deve essere accolto. Soccorrendo le
premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa
medesima sulla lite. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel
senso che la petizione dev'essere respinta.
8. Relativamente agli
oneri processuali di prima sede, la reclamante chiede di riconoscerle un'indennità
per ripetibili fr. 1000.–. Dandosi un valore litigioso di fr. 4336.35
(corrispondente alla pretesa lorda fatta valere in causa: Bohnet, Actions civiles, Vol, II: CO, 2ª
edizione, § 32 n. 2), l'art. 11 cpv. 1 lett. a del Regolamento sulla tariffa per
Fatti
i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RL 178.310) prevede un'indennità per ripetibili varianti tra fr.
650.– (15%) e
fr. 1084.– (25%). Tra il minimo e il massimo l'indennità va poi fissata in base
alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà,
l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo
allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del noto regolamento).
In concreto, la causa in
esame non può ritenersi particolarmente complessa né in fatto né in diritto e
Considerandi
nemmeno è risultata particolarmente impegnativa. Il patrocinio ha comportato la
redazione delle osservazioni del 5 febbraio 2016 (di sette pagine) e la partecipazione
alle udienze del 17 gennaio e del 2 maggio 2018. Nelle circostanze descritte,
si giustifica di applicare l'aliquota medio bassa del 18% onde
un'indennità di fr. 780.–. Tenuto conto delle spese (10%: art. 6 cpv.
1.
del noto regolamento) e dell'IVA le ripetibili in favore della convenuta
possono in definitiva essere fissate in complessivi fr. 925.–.
9.
La
procedura nelle controversie fondate sulla legge del 6 ottobre 1989 sul
collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c
CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate
nella fattispecie (art. 115 CPC). CO 1 rifonderà alla reclamante un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto è
la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa
di giustizia di fr. 275.– è posta a carico dello Stato. L'attore rifonderà alla convenuta fr. 925.– per ripetibili.
II. Non
si prelevano oneri processuali. CO 1 rifonderà RE 1 fr. 350.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
,
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.