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Decisione

16.2018.34

Procedura semplificata: diritto e rinuncia al dibattimento

18 febbraio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione motivata del 29 settembre 2017 la CO 1

si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Para­diso per ottenere la

condanna della RE 1 al pagamento di fr. 4050.– oltre interessi al 5% dal 1°

aprile 2017 e spese, così come il rigetto in via defi­nitiva dell'opposizione interposta

al citato precetto esecutivo. Il 2 ottobre 2017 il Giudice di pace ha citato le

parti a comparire per il dibattimento del 25 ottobre 2017. In tale occasione, l'attrice

si è riconfermata nelle sue domande mentre la convenuta ha postu­lato sulla scorta

di un memoriale scritto la reiezione della peti­zione. Il Giudice di pace ha fissato

all'attrice un termine fino al 25 novembre 2017 per presentare una replica. In

un memoriale del 20 novembre 2017 l'attrice ha confermato la sua posizione. Il

6 dicembre 2017 il Giudice di pace ha notificato tale allegato alla convenuta assegnandole

un termine fino al 10 gennaio 2018 per un'eventuale duplica con l'avvertenza

che “qualora non fossero inoltrate osservazioni nel termine citato, il Giudice

deciderà in base ai documenti prodotti dall'istante (art. 256 CPC)”.

C. Statuendo

l'11 giugno 2018 il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha

obbligato la convenuta a versare all'attrice

fr. 4050.– oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2017, fr. 110.– per le spese di

conciliazione e fr. 73.30 per le spese esecutive, riget­tando inoltre in via definitiva

l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di

fr. 225.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice

fr. 500.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un re­clamo dell'11

luglio 2018 in cui chiede di annullare il giudizio im­pugnato e di rinviare gli

atti al primo giudice affinché, dopo averle assegnato un termine per presentare

la duplica, indica l'udienza di dibattimento e assuma le prove offerte dalle

parti. Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2018 la CO 1 ha proposto di respingere il re­clamo, mentre il 29

gennaio 2019 essa ha chiesto che la recla­mante presti una cauzione per le

spese ripetibili di seconda istanza.

Considerandi

in diritto: 1. Nei

considerandi della decisione impugnata, il Giudice di pace ha indicato che “su

richiesta delle parti, previo anticipo di

fr. 500.–, potrà essere richiesta una sentenza motivata nel qual caso i termini

di reclamo al Tribunale di appello saranno so­spesi”. Non è dato di vedere

quale sia la pertinenza di tale indi­cazione ove appena si pensi che il primo

giudice ha esposto, quantunque brevemente, i motivi per i quali ha accolto

l'azione. Per di più, la decisione impugnata indica i rimedi giuridici (art.

238.

lett. f CPC), ciò che non avviene per una decisione priva di motivazione (art.

239.

cpv. 1 CPC), la quale deve invece menzio­nare che le parti hanno la facoltà

di ottenere una motivazione della sentenza se ne fanno richiesta entro dieci

giorni dalla co­municazione della decisione priva di motivazione e avvertirle

che l'omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all'impu­gnazione

della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC). In tali circostanze,

non ci si trova in presenza di una deci­sione non motivata sicché il reclamo,

sotto questo profilo è am­missibile.

2.

Premesso

ciò, le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a

fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata

è stata notificata alla convenuta il 12 giugno 2018. Introdotto l'11 luglio

2018.

(cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo

in esame è tempestivo.

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett.

b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibi­lità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367

consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di co­gnizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e cir­costanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criti­care semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situa­zione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giu­ridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con

il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

4.

Il

Giudice di pace ha accolto la petizione rilevando che “la richie­sta formulata

dalla parte attrice è stata comprovata attraverso la documentazione prodotta

(doc. A-D richiamati dall’incarto E17-016)”. A suo avviso, “dalla

documentazione prodotta e da quanto è emerso in sede di udienza” risulta che

all'attrice “sia effettiva­mente dovuto l'importo per i servizi svolti a suo

tempo così come risulta dalla documentazione (vedi doc. A-D)” mentre la conve­nuta

si è limitata “a contestare l'importo richiesto, adducendo motivi famigliare,

professionali che hanno portato ad azioni di di­sturbo e misure vendicative

perpetrate dalla famiglia G__________”. Quanto alle prove, il primo giudice ha

criticato l'atteggiamento delle parti volto a “coinvolgere un numero esagerato

di testi solo con lo sco­po di rendere ingestibile la procedura”.

5.

La

reclamante si duole innanzitutto che il Giudice di pace non ha risposto alla

sua richiesta di concederle una proroga del termine per duplicare. Essa

sostiene di avere consegnato l'istanza il 13 dicembre 2017 allo sportello della

cancelleria comunale di Para­diso, stesso indirizzo della Giudicatura di pace,

senza che que­sta abbia trasmesso l'atto all'autorità competente o abbia dene­gato

la sua competenza. A suo parere, pertanto, il Giudice di pace è incorso in una

violazione del diritto di essere sentita.

Per

l'art. 144 cpv. 2 CPC i termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati

per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza. Ora, premesso

che in concreto la conve­nuta non ha addotto alcuna prova piena della

trasmissione dell'atto al Giudice di pace (cfr. sentenza del

Tribunale federale 4A_374/2014 del 16 febbraio 2015 consid. 3.2 con

rinvio) quand'anche si volesse ammettere la versione della convenuta, in

difetto di risposta da parte del primo giudice entro la scadenza del termine,

essa non avrebbe potuto ritenere che il termine fosse stato prorogato (Frei in: Berner Kommentar, Schweizeri­sche

Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 16 ad art. 144; Hoffmann-Nowotny in: Oberhammer

[curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 5 ad art. 144).

In virtù del principio della buona fede, la parte avrebbe dovuto pertanto in­terpellare

il Giudice di pace al riguardo (Merz

in: Brunner/ Gas­ser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 24 ad art. 144). In tali circo­stanze, essa

non può lamentarsi in questa sede di un vizio for­male salvo offendere l'art. 52

CPC. Al proposito il reclamo è de­stinato all'insuccesso.

6.

La

reclamante rimprovera inoltre al primo giudice di avere ema­nato la decisione

senza avere indetto un'udienza dopo lo scam­bio di allegati e di non avere

assunto nessuna delle prove offerte dalle parti.

a) La

procedura semplificata prevede che ove la petizione non contenga una

motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti

al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). Se, invece, la petizione contiene una

motivazione, il giudice assegna dapprima un termine per presentare per scrit­to

le proprie osservazioni. Con l'utilizzo dell'avverbio “dapprima” il legislatore

ha espresso chiaramente che nell'ambito di questa procedura occorre innanzitutto

proce­dere a un primo scambio di scritti al termine del quale il giu­dice può

ordinare, se le circostanze lo richiedono (art. 246 cpv. 2 CPC), un secondo

scambio di scritti oppure convocare le parti a un'udienza, ciò che significa

che lo scambio di scritti non è che l'inizio della procedura. Il giudice può

emanare una decisione finale soltanto quando la causa è matura per il giu­dizio

(art. 236 CPC), ovvero quando dispone di tutti gli ele­menti che gli permettano

di statuire sulla pretesa dell'attore. Ciò presuppone in ogni caso il corretto

svolgimento della procedura prevista dalla legge. Pertanto, a prescindere dal

fatto che la petizione sia motivata o meno, il giudice non può, in linea di

principio, pronunciarsi sul merito senza aver tenuto il dibattimento, che è di

regola pubblico (art. 54 CPC), o senza che le parti vi abbiano rinunciato in

applicazione dell'art. 233 CPC (DTF 140 III 452 consid. 3.2; v.

anche sentenza del Tribunale federale 4A_318/2016 del 3

agosto 2016 consid. 2).

b) In

concreto, il 6 dicembre 2017 il Giudice di pace ha asse­gnato un termine fino

al 10 gennaio 2018 alla convenuta per presentare la duplica, avvertendola in

calce all'ordinanza che “qualora non fossero inoltrate osservazioni nel termine

citato, il Giudice deciderà in base ai documenti prodotti dall'istante (art.

256.

CPC)”. Ora, a prescindere del fatto che questa norma si applica alla

procedura sommaria e non a quella semplificata, in mancanza di una rinuncia

previa delle parti il Giudice di pace doveva indire il dibattimento. Né la

mancata reazione della convenuta poteva essere interpretata alla stregua di una

rinuncia all'udienza per atti concludenti. Certo, il 25 ottobre 2017 si è

tenuta un'udienza, prevista in un primo tempo per il dibattimento. Tuttavia,

nella misura in cui il primo giudice ha assegnato all'attrice un termine per

presentare una replica scritta, la procedura dello scambio degli scritti non

era ancora terminata sicché nemmeno il dibattimento poteva dirsi aperto. Né in

tale occasione le parti hanno ma­nifestato in alcun modo la volontà di

rinunciare al dibatti­mento (art. 233 CPC). Ne segue che la decisione impugnata

deve essere annullata e gli atti rinviati al Giudice di pace per­ché indica il

dibattimento e statuisca nuovamente.

7.

L'emanazione

dell'attuale decisione rende senza oggetto la richie­sta di cauzione per le

spese ripetibili formulata della resi­stente.

8.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i

motivi di annullamento del giudizio impu­gnato, soccorrono giusti motivi per

rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). La resistente, che ha avversato il re­clamo, rifonderà

nondimeno alla controparte, rappresentata da una patrocinatrice, un'equa indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto nel

senso che la sentenza impugnata è annul­lata e gli atti sono ritornati al

Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

processuali. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.