16.2018.35
Irricevibilità di un reclamo presentato contro un'autorizzazione ad agire
2 agosto 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.35
Lugano
2 agosto 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 13 luglio 2018 presentato da
RE
1
contro
le autorizzazioni ad agire emesse il 14 giugno 2018 dalla Giudice di pace supplente
del circolo di Taverne, nelle cause inc. 0014-2018-t e inc. 0015-2018-t (risarcimento
danni e del torto morale) promosse con separate istanze del 6 marzo 2018 da
CO 1 e
CO
2
(patrocinati dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con decreto d'accusa
del 19 settembre 2016 il Ministero pubblico ha ritenuto RE 1 colpevole, in
particolare, di ripetuta diffamazione nei confronti di CO 1 e della CO 2,
amministratori del condomino “Residenza C__________” di __________, in cui
l'accusato è comproprietario con la moglie N__________ P__________ di una proprietà
per piani, proponendone la condanna al pagamento di una pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 30.–, oltre a una multa di fr. 300.–, e rinviando
gli accusatori privati a far valere le loro pretese di natura civile davanti al
competente foro;
che un'opposizione
sollevata da RE 1 contro il decreto appena citato è stata dichiarata
irricevibile il 25 gennaio 2017 dal presidente della Pretura penale;
che con separate istanze
del 6 marzo 2018 CO 1 e la CO 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo
di Taverne chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a
ottenere il pagamento ciascuno di fr. 4500.– oltre interessi del 5% dal 19
settembre 2016 (fr. 3000.– per risarcimento del torto morale e fr. 1500.– per
spese legali), di fr. 73.30 di spese esecutive così come il rigetto in via
definitiva dell'opposizione ai due precetti esecutivi da loro fatti intimare al
convenuto;
che all'udienza di conciliazione del 14
giugno 2018 RE 1 ha preliminarmente postulato la sospensione della procedura in
applicazione dell'art. 126 CPC;
che la Giudice di pace supplente, dopo
avere negato la sospensione e preso atto della mancata conciliazione, ha rilasciato
agli attori quello stesso giorno l'autorizzazione ad agire;
che il 13 luglio 2018 RE 1
si è rivolto a questa Camera con un reclamo volto, in estrema sintesi, a ottenere
l'annullamento o la sospensione delle “decisioni del 14 giugno 2018”;
che l'atto non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto: che, in
concreto, la Giudice di pace supplente, preso atto
della mancata conciliazione ha rilasciato agli attori quello stesso giorno
l'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 cpv. 1 CPC;
che per
costante giurisprudenza, l'autorizzazione ad agire non costituisce una
decisione suscettiva di appello o reclamo (DTF 140 III 229 consid. 2.1);
che, in tali
circostanze, il reclamo contro un'autorizzazione ad agire rilasciata
dall'autorità di conciliazione si rivela d'acchito irricevibile e può essere
deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;
che, ad ogni
modo, incombe al giudice competente, innanzi al quale dev'essere depositata
l'azione entro il termine dell'art. 209 cpv. 3 CPC, di pronunciarsi sulla
validità dell'autorizzazione ad agire nell'ambito dell'esame dei presupposti
processuali;
che le spese processuali seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC);
che non si pone problema
Fatti
di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.