16.2018.36
Contratto di locazione: responsabilità del conduttore per difetti nell'ente locato a fine contratto - spese accessorie
19 novembre 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2018.36
Lugano
19 novembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Stefani
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 16 luglio 2018 presentato da
RE 1 e
RI 1
(rappresentate dalla medesima RE 2, )
contro
la decisione emessa il 13 giugno 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, nella causa SE.2018.114 (locazione) promossa con la petizione del 13 aprile 2018 nei
confronti di
CO
1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Dal 1°
gennaio 2002 __________ P__________ ha concesso in locazione a CO 1 un
appartamento, adibito a uso commerciale, di 4½ locali situato in
un immobile di cui era usufruttuario e appartenente in comproprietà alle figlie
RA 1, RE 1 e RI 1 in ragione di un terzo ciascuna. Il contratto, di durata indeterminata, poteva essere disdetto con
preavviso di tre mesi per la scadenza del 1° gennaio, la prima volta per il 1°
gennaio 2003 e prevedeva una pigione mensile di fr. 1100.–, oltre a un
acconto per le spese accessorie di fr. 700.– da
pagarsi a fine settembre con conguaglio annuale. Il deposito di garanzia è stato fissato in fr. 1000.–. Il locatore ha concesso al conduttore la locazione di due posti auto esterni per fr. 100.–
mensili dal mese di ottobre 2002 e di un box auto per fr. 150.– mensili dal
mese di gennaio 2003. __________ P__________ è deceduto il 13 ottobre
2015 e nel rapporto di locazione sono subentrate le figlie.
Fatti
B. Il 30
giugno 2017, terminata la locazione, si è svolto il sopralluogo di
constatazione dell'ente locato alla presenza delle parti e del perito comunale
arch. __________ D__________. Il 3 luglio 2017 le locatrici hanno
invitato CO 1, nell'attesa del rapporto del perito “attestante il degrado e l'estrema sporcizia causati da un uso non diligente dei locali”, a “far
effettuare la pulizia a fondo dell'appartamento e l'eliminazione dei difetti” entro 5 giorni. Il 7 luglio 2017 il perito ha rilasciato il suo
rapporto di constatazione. Il 19 settembre 2017 le proprietarie hanno
chiesto a CO 1 di versare fr. 2689.97
quale conguaglio delle spese accessorie relative al primo semestre del 2017 e
il 25 ottobre successivo esse hanno chiesto il pagamento, entro il 25 novembre
2017, di fr. 6554.80 quale risarcimento dei costi di riparazione dei
difetti riscontrati nell'appartamento e dell'intervento del
perito, di fr. 299.70 per le pigioni scoperte del box auto del periodo da
gennaio 2017 a giugno 2017 e hanno reiterato il pagamento di fr. 2689.97
per il conguaglio delle spese accessorie del primo semestre del 2017. CO 1 non
ha dato seguito alla richiesta.
C. Ottenuta
il 15 marzo 2018 l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest, con petizione del 13
aprile 2018 RA 1, RE 1 e RI 1 hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, per far accertare il loro credito di complessivi fr. 9544.47
(fr. 6554.80 quale risarcimento per eliminazione dei difetti
e la pulizia, fr. 2689.97 per il conguaglio delle spese
accessorie del 1° gennaio al 30 giugno 2017 e di fr. 299.70 per le pigioni arretrate
relative al box auto) e di condannare il convenuto al pagamento di tale importo
più interessi al 7 % dal 19 settembre 2017 su fr. 2689.97 e al 5% dal 25
novembre 2017 su fr. 6554.80. Nelle sue osservazioni del 3 maggio 2018
il convenuto ha chiesto di respingere la petizione, salvo per il conguaglio delle spese accessorie che si è detto disposto a riconoscere “al netto
degli errori di calcolo” e dedotte le spese di custodia. All'udienza del 24 maggio 2018,
indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato i rispettivi punti di
vista. Non essendoci ulteriori prove da assumere, le parti hanno proceduto
seduta stante alle arringhe finali, confermando le loro domande.
D. Con decisione del 13
giugno 2018 il Pretore ha respinto la petizione ponendo le spese processuali di
fr. 500.– a carico delle attrici, tenute a rifondere al convenuto un'indennità
di fr. 100.–.
E. Contro la decisione
appena citata RA 1, RE 1 e RI 1 sono
insorte a questa Camera con un reclamo del 16 luglio 2018, per ottenere, in
riforma del giudizio impugnato, il parziale accoglimento della petizione nel
senso di accertare il loro credito nei confronti del convenuto di complessivi
fr. 6202.77 quale risarcimento dei costi per l'eliminazione “del difetto di
mancanza pulizia a fondo dei locali” (fr. 3512.80) e per il noto conguaglio
delle spese accessorie (fr. 2689.97), così come di condannare il convenuto a
versare fr. 6202.77 più interessi al 7% su fr. 2689.97 dal 19 settembre 2017 e
interessi al 5% su fr. 3512.80 dal 25 novembre 2017. Nelle sue
osservazioni dell'11 settembre 2018 CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla rappresentante delle attrici
il 18 giugno 2018 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio
98.41
__________ agli atti). Introdotto il 16 luglio 2018, il reclamo in
esame è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche
in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II
380.
consid. 4.3 con rinvii).
3.
CO 1 ribadisce che la
petizione andava dichiarata inammissibile poiché comprende due azioni diverse,
le attrici avendo chiesto di accertare il loro credito di fr. 9544.47 (domanda
n. 1) e di condannarlo a versare tale importo (domanda n. 2). Ora, di principio
nulla impedisce a un attore di cumulare diverse azioni (condannatoria, di accertamento
o costitutive: art. 90 CPC; Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2,
2ª edizione, n. 2 ad art. 90). Resta il fatto che l'azione d'accertamento (art.
88.
CPC) è sussidiaria alla quella di condanna a una prestazione (art. 84 CPC) e
la sua ammissibilità è subordinata all'esistenza di un interesse degno di
protezione, che non è dato ove la pretesa litigiosa è esigibile e potrebbe
essere oggetto di un'immediata azione di condanna (CCR, sentenza inc. 16.2015.2
del 18 agosto 2017 consid. 4; Trezzini,
op. cit., n. 21 ad. art. 88). Certo, per decidere sulla domanda di condanna a
una prestazione pecuniaria il giudice accerta, a titolo pregiudiziale, i fatti
e il rapporto giuridico posti a fondamento della richiesta, donde l'inutilità
di una domanda di accertamento autonoma (Trezzini,
op. cit., n. 44 ad. art. 88). Premesso ciò, nella fattispecie è indubbio che le
attrici non hanno alcun interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a
CPC) a promuovere un'azione di accertamento già solo per il fatto che la stessa
pretesa è oggetto dell'azione di condanna. Nondimeno, come già stabilito dal primo
giudice, interpretando oggettivamente le loro conclusioni si può ragionevolmente
ritenere che l'azione in esame abbia come unico oggetto la richiesta di condanna
del convenuto al pagamento di complessivi fr. 9544.47 più interessi. Sulla
questione non occorre pertanto dilungarsi, tanto più che per il convenuto non
è derivato alcun pregiudizio.
4.
Litigiose rimangono,
in questa sede, le pretese delle attrici relative al risarcimento di fr. 6554.80
per l'eliminazione dei difetti dell'ente locato e quella di fr. 2689.97
riferita alle spese accessorie dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. La richiesta
di pagamento di fr. 299.70 per pigioni arretrate dovute per il box auto e di
fr. 340.– relativi al costo dell'intervento del perito comunale, respinte
dal Pretore, non sono più riproposte in questa sede.
5.
Relativamente al
risarcimento per l'eliminazione dei difetti dell'ente locato, il Pretore ha accertato che l'appartamento era stato
riconsegnato il 30 giugno 2017, che lo stato dello stesso era stato verificato
in contraddittorio alla presenza del perito comunale e che il rapporto
peritale del 7 luglio 2017 costituisce un valido verbale di constatazione dello
stato dell'ente locato alla fine della locazione. A suo parere, la lettera del
3.
luglio 2017 delle attrici non costituisce una valida notifica all'inquilino dei
difetti poiché non indicava la sua responsabilità in modo chiaro, preciso e
dettagliato, né la sola trasmissione del rapporto peritale costituisce una
valida notifica dei danni poiché esso non precisava quali difetti fossero
ascrivibili all'inquilino. Per il
primo giudice, la lettera del 25 ottobre 2017, inviata al convenuto quasi quattro
mesi dopo l'intervento del perito, è manifestamente tardiva. Inoltre, secondo lui,
già all'inizio della locazione i locali erano stati consegnati al conduttore
“in stato di non ordinaria pulizia”, tant'è che si era riscontrata la presenza
di residui lasciati dal precedente inquilino in vari locali, di macchie
indelebili preesistenti sulle piastrelle di alcune pareti e sul pavimento, di
danni ai parquet di tre stanze, quantunque rimessi nuovo a spese del
conduttore, causati dal bostrico del faggio o simile insetto, di macchie d'umidità
mentre i vetri delle finestre presentavano un velo opaco indelebile.
a) Le
reclamanti rimproverano al Pretore una violazione degli art. 267, 267a e
259.
CO per non avere accertato che i danni all'ente locato sono stati causati
dalla palese incuria e mancanza di pulizia da parte del convenuto.
A loro parere, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere che i locali dovevano
essere riconsegnati dopo un'approfondita pulizia generale, e che, contrariamente
a quanto sostenuto, gli spazi non erano stati puliti il 30 giugno 2017 da una
ditta specializzata ragione per cui la notifica del difetto per
la mancanza di pulizia del 3 luglio 2017 è tempestiva mentre la
quantificazione del risarcimento è poi avvenuta il 25 ottobre 2017. Esse rilevano
inoltre che anche dal rapporto del perito comunale del 7 luglio 2017 risulta una
pulizia dei locali insoddisfacente, la presenza di segni “di forte usura oltre
che necessitano di una pulizia approfondita” oltre a una sporcizia diffusa delle
piastrelle e “segni neri lasciati sul parquet dai mobili del convenuto”. Per di
più, esse avevano accettato la richiesta di disdetta anticipata del convenuto
poiché in un accordo del 27 aprile 2017 egli si era impegnato a riconsegnare i
locali “in perfetto stato”. Per le reclamanti, quand'anche il convenuto abbia
provveduto alla pulizia iniziale dell'appartamento, ciò non la esonerava
dall'obbligo di riconsegnare i locali nello stato risultante dall'uso conforme
al contratto e dall'ottemperare agli obblighi previsti al punto 14 del
contratto di locazione. Indefinitiva, esse ritengono la loro pretesa di complessivi fr. 3512.80 fondata.
b) Secondo l'art. 267 cpv. 1 CO il conduttore deve restituire la
cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto. Spetta al
conduttore assumersi i danni che eccedono la normale usura della cosa (art. 97
CO). Incombe al locatore apportare la prova del difetto eccedente l'usura
normale, del danno risultante e della sua estensione (sentenza del Tribunale
federale 4A_27/2017 del 30 agosto 2017 consid. 4.2). Per evitare la perenzione
dei suoi diritti, al momento della restituzione il locatore deve inoltre
verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti, di cui il conduttore
deve rispondere, dargliene subito notizia (art. 267a cpv. 1 e 2 CO;
sentenza del Tribunale federale 4A_388/2013 del 7 gennaio 2014 consid. 2.3.1). La notifica dei difetti dev'essere precisa, dettagliata e
priva di ambiguità. Il locatore deve chiaramente comunicare al conduttore la
lista dei difetti di cui lo ritiene responsabile (Aubert in: Bohnet/Carron/Montini [curatori], Droit du
bail à loyer, Commentaire pratique, 2ª edizione, n. 14 ad. art. 267a CO).
Osservazioni generiche, dalle quali non si possa evincere l'estensione del
difetto, non sono sufficienti. Per assurgere a valida notifica dei difetti, il
verbale di constatazione danni, anche se allestito dal perito comunale, deve
indicare la chiara volontà del locatore di rendere responsabile, e di quali
danni, il conduttore (sentenza del Tribunale federale 4A_545/2011 dell'11
gennaio 2012 consid. 3.2 con riferimenti).
Per l'art.
259.
CO fino alla fine del contratto di locazione il conduttore è tenuto
a eliminare a proprie spese, secondo gli usi locali, i difetti rimediabili
mediante piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all'ordinaria
manutenzione della cosa. Lo stato di pulizia al momento della riconsegna
dipende dalle specifiche pattuizioni, atteso che di principio l'ente locato
dovrà essere “ineccepibilmente e igienicamente” pulito e il conduttore dovrà
eseguire i piccoli lavori di riparazione ancorché dovuti ad usura normale (cfr.
anche art. 20.1 del contratto: A3). E per gli alloggi abitativi di regola si
intende la pulizia a fondo con le superfici lavabili lavate (pavimenti,
piastrelle, vetri, servizi sanitari, avvolgibili, radiatori, moquette lavate
chimicamente) e tutte le altre trattate secondo la loro natura (cfr. anche art.
20.1
del contratto: A3; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2015.57 dell'8 gennaio
2018.
consid. 7a; Lachat/Grobet
Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, Losanna 2019, pag. 1042, n. 5.2; Tschudi
in: Das schweizerische Mietrecht (SVIT), Kommentar, 4ª edizione, n.
18.
ad art. 259). Il locatore che ritiene insufficiente la pulizia deve
fissare al conduttore un termine per effettuare una pulizia supplementare prima
di potere procedere lui stesso (Aubert,
op. cit., n. 23 ad art. 267 CO).
c) In concreto, è vero che l'art. 259 CO non
prevede eccezioni ai lavori di pulizia che spettano al conduttore al momento
della riconsegna dell'ente locato e che anche nel caso questo gli fosse stato
consegnato sporco, l'inquilino deve pulire l'appartamento prima di
riconsegnarlo (CCR, sentenza inc. 16.2015.57 dell'8 gennaio 2018 consid. 7b). Premesso ciò, nella fattispecie, il 3 luglio 2017
le locatrici hanno scritto al conduttore che “in attesa del rapporto completo
del perito comunale attestante il degrado e l'estrema
sporcizia causati da un uso non diligente dei locali, le intimiamo sin d'ora un
termine di 5 giorni […] per far effettuare la pulizia a fondo dell'appartamento
e l'eliminazione dei difetti” (doc. F). E per il perito comunale arch. __________
D__________ “le pulizie finali in generale non sono state effettuate in maniera
soddisfacente” (rapporto peritale del 7 luglio 2017 pag. 3).
Il
problema è che le attrici non chiedono la rifusione di spese di una normale
pulizia, la quale consiste nel rimuovere la sporcizia mediante l'uso di vari
liquidi, tessuti o attrezzature vari, ma dei costi sopportati per il ripristino
di pavimenti e pareti usurati dal tempo. Basti pensare che il parchettista
sarebbe stato incaricato, in particolare, della lamatura e della laccatura dei
parquet (cfr. offerta del 28 agosto 2017 della A__________ Sagl allegato
al doc. H), ovvero di un intervento destinato a rinnovare l'aspetto estetico
del rivestimento eliminando completamente graffi, macchie e qualsiasi altro
segno di usura. Tale spesa, paragonabile un'operazione straordinaria, non può
essere messa a carico del convenuto (cfr. DTF 105 II 38 consid. 4), tanto meno
ove si consideri che già ad inizio della locazione il parquet presentava “danni
visibili e macchie di umidità non imputabili al conduttore” (doc. G). Analogo
discorso vale per i rivestimenti in piastrelle i quali già al momento della
consegna presentavano “macchie indelebili… preesistenti” (doc. G) e come
constatato dal perito avevano superato il loro “ciclo di vita” (rapporto
peritale del 7 luglio 2017 pag. 10). Ove gli interventi fossero assunti a danni
imputabili al conduttore, le proprietarie avrebbero dovuto avvisarlo
tempestivamente, ciò che il primo giudice ha escluso e che le reclamanti non
contestano in questa sede. Ne segue che su questo punto il reclamo
è destinato all'insuccesso.
6.
Per
quel che è del pagamento del conguaglio per spese accessorie dal 1° gennaio al
30.
giugno 2017, di fr. 2689.97, il Pretore ha considerato che nel contratto
di locazione __________ P__________ e CO 1 si sono accordati sulle spese
accessorie non comprese nella pigione giusta l'art. 257a cpv. 2 CO (doc.
A3) e che fosse pacifico che le stesse fossero a carico dell'inquilino. Per il primo giudice, tuttavia, le
attrici non avevano prodotto i relativi documenti giustificativi che permettevano
di verificare la loro pretesa. Donde la reiezione della richiesta in quanto non
comprovata.
a) Le
reclamanti fanno valere che il convenuto non ha preso visione del conteggio
delle spese accessorie con tutti i giustificativi da loro trasmessogli il 19
settembre 2017 poiché il plico raccomandato non è stato da lui ritirato (doc.
l). Tuttavia, esse rilevano, dalle osservazioni del 2 maggio 2018 del
convenuto risulta comunque che egli ha visionato i citati giustificativi da un
altro inquilino. A loro parere, il conteggio è corretto e asseverano che le
spese indicate come “lavori di custode” non concernono l'attività di “custodia”
ma di “piccole riparazioni delle tracce del passaggio dei pazienti, cambio lampadine
pianerottolo, raccolta di mozziconi e rifiuti lasciati da pazienti nelle parti
comuni, trasporto nei rifiuti della pubblicità lasciata sul pavimento
dell'entrata”. Le reclamanti soggiungono infine che in sede di conciliazione il
convenuto ha rifiutato la consegna dei giustificativi e che il plico raccomandato,
ancora sigillato, è stato da loro portato all'udienza di dibattimento del 24
maggio 2018 senza che il Pretore ne abbia chiesto la produzione in
applicazione dell'art. 247 cpv. 2 CPC.
b) Le spese
accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal
locatore o da un terzo in relazione all'uso della cosa (art. 257a cpv.
1.
CO); sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito (art.
257a cpv. 2 CO). Nel caso di locali d'abitazione o
commerciali, le spese accessorie sono la remunerazione per i
costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l'uso,
quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d'esercizio,
come pure per tributi pubblici risultanti dall’uso della cosa (art. 257b cpv.
1.
CO); il locatore deve dar visione, a domanda del conduttore, dei
documenti giustificativi (art. 257b cpv. 2 CO).
c)
Nella fattispecie, la pretesa di complessivi fr. 2689.97 per
spese accessorie dal 1° gennaio al 30 giugno 2017, comprende fr. 1021.37 per le
spese del gas da riscaldamento, fr. 237.67 per “spese di consumo” (elettricità
e acqua parti comune e spese amministrative 5% su totale 1° semestre 2017) e
fr. 1430.94 per le “spese non di consumo” (canalizzazione fatture AIL,
abbonamento manutenzione impianti, pulizia parti comuni, scale, lavanderia
giardino e lavori da custode). Ora, con lettera del 2 aprile 2018 il convenuto
ha informato le attrici che il loro conteggio presentava un errore di calcolo
per quanto concerne le “spese non di consumo”, le quali ammontavano a fr.
4245.51
per tutto l'immobile e di cui il 21.05% era a suo carico, poiché
moltiplicando fr. 4245.51 per 21.05% si ottiene fr. 893.68 e non fr. 1430.94
(doc. 3). Nelle sue osservazioni del 3 maggio 2018 il convenuto si è poi detto
disposto a pagare le spese accessorie relative ai primi sei mesi del 2017 “al
netto degli errori di calcolo contenuti nel conteggio delle stesse (cfr. copia
lettera inviata recentemente alla comproprietà) e dedotte le spese di custode”,
poiché lo stabile non aveva mai avuto un custode e per la sua manutenzione
c'era solo un addetto alle pulizie e un giardiniere (osservazioni del 3 maggio
2018, pag. 2).
d) Visto
quanto precede, davanti al primo giudice, il convenuto non ha quindi contestato
di dovere alle attrici fr. 1021.37 per le spese del gas da
riscaldamento e fr. 237.67 per “spese di consumo”, per cui queste pretese non
necessitavano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Per contro, a fronte delle
specifiche contestazioni del convenuto, alle attrici incombeva dimostrare la
correttezza dei loro calcoli relativi alle “spese non di consumo” e l'esistenza
delle spese di custode. Se non che, all'udienza del 24 maggio 2018 esse si sono
limitate ad addurre per quanto riguarda “le spese per pulizie e lavori di
custode” di non sapere chi siano le persone incaricate delle pulizie e della
cura del giardino menzionate dal convenuto e, nonostante il Pretore abbia
espressamente chiesto alle parti se avessero ulteriori mezzi di prova da
assumere, non hanno prodotto alcunché a sostegno della loro pretesa riferita ai
“lavori da custode” né hanno specificato il loro costo (verbale del 24 maggio
2018, pag. 2).
e) In
siffatte circostanze, dalle “spese non di consumo” a carico del convenuto di complessivi
fr. 893.68 (21.05% per fr. 4245.51) deve essere
dedotto l'importo relativo alla “pulizia parti comuni, scale lavanderia,
giardino, lavori da custode” di fr. 810.69 (21.05% per fr. 3851.26), per cui alle
attrici si giustifica riconoscere fr. 1342.- arrotondati (fr.
1021.37
per il consumo del gas da riscaldamento, fr. 237.67 per le “spese di
consumo” e fr. 82.99 per le “spese non di consumo”). Gli interessi di
mora decorrono dal 19 settembre 2017 (doc. I), data di per sé non contestata
dal convenuto. Quanto al loro tasso, che per legge è del 5% (art. 104 cpv. 1
CO), le attrici non hanno in alcun modo motivato la loro domanda di applicare
il tasso superiore del 7%, per cui s'impone di ridurre il tasso a quello
legale. In tale misura il reclamo risulta fondato.
7.
Le reclamanti
rimproverano, infine, al Pretore di avere riconosciuto al convenuto un'indennità
di inconvenienza di fr. 100.–, senza che sia stata da lui richiesta. A ragione,
per tacere del fatto che l'assegnazione di un'indennità d'inconvenienza in
virtù dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC entra in considerazione in “casi motivati”
(sentenza del Tribunale federale del 5D_127/2019 del 19 agosto 2019
consid. 10.2 con riferimento), nella fattispecie, il convenuto non ha formulato
una richiesta in tal senso. Non soccorrevano pertanto le condizioni per
riconoscergli un'indennità in tal senso (DTF 139 III 334 consid. 4.3).
8.
Accogliendo parzialmente
il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa
Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata va
riformata nel senso che, in parziale accoglimento della petizione, il
convenuto è condannato a versare alle attrici fr. 1342.– oltre interessi al 5%
dal 19 settembre 2017.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le
attrici ottengono causa parzialmente vinta per quanto concerne il pagamento
delle spese accessorie ma soccombono per il resto. Tutto ponderato, si
giustifica così di porre a loro carico quattro quinti degli oneri processuali e
di porre il restante quinto a carico del convenuto. L'esito del giudizio impone
inoltre di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado,
nel senso che le spese processuali sono poste per sei settimi a carico delle
attrici e per un settimo a carico del convenuto.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di
conseguenza, il convenuto è condannato a versare alle attrici fr. 1342.– oltre
interessi al 5% dal 19 settembre 2017.
2. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 500.– sono posti per sei settimi a carico
delle attrici e per un settimo a carico del convenuto.
II. Le spese processuali del
reclamo di fr. 200.– sono poste per quattro quinti a carico delle reclamanti e
per un quinto a carico del resistente.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.