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Decisione

16.2018.37

Spese ripetibili

19 novembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo

con decisione del

4 luglio 2018 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, mantenendo l'opposizione

interposta al citato PE, e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a carico

dell'istante.

C. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie della

decisione appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16

luglio 2018, chiedendone la riforma nel senso di obbligare l'istante a versarle

fr. 500.– a titolo di ripetibili e instando per il gratuito patrocinio limitatamente all'esenzione dagli anticipi dalle

spese processuali. Nelle sue osservazioni

del 6 agosto 2018 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo e chiede di

accogliere la sua istanza.

Considerandi

in diritto: 1. Il dispositivo sulle

spese giudiziarie di una decisione emanata –come nella fattispecie palesemente –

con la procedura sommaria (art. 248 lett. b CPC) è impugnabile a titolo

indipendente con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.

2.

CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore

della convenuta il 6 luglio 2018. Introdotto il 16 luglio 2018, ultimo termine

utile, il reclamo in esame è quindi tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Quantunque l'autorità di reclamo abbia pieno potere cognitivo in diritto, in

materia di spese e ripetibili, essa interviene unicamente in casi di eccesso o

di abuso del potere d'apprezzamento da parte del primo giudice (sentenza del

Tribunale federale 5A_140/2019 del 5 luglio 2019 consid. 5.1.3).

3.

CO 1, oltre a

chiedere la reiezione del reclamo, postula l'accoglimento della sua istanza producendo

nuovi documenti. Nella procedura di reclamo, tuttavia, è esclusa la

presentazione di un reclamo incidentale (art. 323 CPC) e non sono ammessi nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne segue che la richiesta

si rivela d'acchito inammissibile, così come la nuova documentazione prodotta.

4.

La reclamante rimprovera al Giudice di pace di non averle

assegnato alcuna indennità per ripetibili quantunque essa fosse assistita da un

legale. Ricordato che una parte vincente ha diritto a delle ripetibili, essa fa

valere che sulla scorta dell'attività prestata dal suo patrocinatore le deve

essere riconosciuta un'indennità di fr. 500.–.

a) Per l'art.

106.

cpv. 1 prima frase CPC le spese giudiziarie, che comprendono le

spese processuali (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC) e le spese ripetibili (art. 95

cpv. 1 lett. b CPC), sono poste a carico della parte soccombente, mentre in

caso di soccombenza parziale reciproca, esse sono ripartite secondo l'esito

della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Le spese processuali sono fissate e

ripartite d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC), mentre le spese ripetibili sono

assegnate soltanto ad istanza di parte (DTF 139 III 344 consid. 4.3 con

numerosi rinvii; v. anche Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 3 ad art. 105). Per quel che riguarda le ripetibili

le parti possono formulare una richiesta generica, lasciando che sia il giudice

a decidere in base al suo apprezzamento e alle tariffe cantonali (art. 96 e 105

cpv. 2 CPC), oppure delle richieste precise e presentare eventualmente una nota

delle loro spese (art. 105 cpv. 2 CPC; Trezzini, op. cit., n. 3 ad. 105). Nel

Canton Ticino, l'indennità per ripetibili è calcolata in base al Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310).

b) In

concreto, è incontestato che l'azione di CO 1 è stata respinta di modo che la

convenuta è risultata vittoriosa. Essa aveva quindi diritto di principio a

ottenere un'indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC e art. 95 cpv. 3 CPC)

e non è dato di capire, né il primo giudice ha spiegato, perché non se l'è

vista assegnare. Ne segue che su questo punto il dispositivo impugnato deve

essere annullato e il reclamo va pertanto accolto.

5.

Ricorrendo

le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa

medesima riformando il dispositivo n. 3 della decisione impugnata.

a) Nella

fattispecie, dandosi un valore litigioso di fr. 3000.– l'art. 11 cpv. 1 del

citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del valore

medesimo, fermo restando che nelle “procedure civili speciali” (ovvero quelle

che il vecchio Codice di procedura civile ticinese regolava nel libro terzo sui

“procedimenti civili speciali”), tra cui le procedure sommarie, l'indennità va

ridotta nondimeno “tra il 20 e il 70% dell'importo calcolato secondo

il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento). Tra il minimo e il

massimo l'indennità va poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo

l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il

tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio”

(art. 11 cpv. 5 del regolamento). L'art. 13 cpv. 1 del noto regolamento dispone

inoltre che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le

prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel

caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo

giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni

precedenti”.

b) In

concreto, fino al 4 aprile 2018 la convenuta si è difesa da sola, tant'è che la procura rilasciata al proprio patrocinatore

reca la data di quel giorno. Per la stesura delle osservazioni del 6 marzo 2018

essa avrebbe tutt'al più diritto a un'indennità d'inconvenienza in applicazione

dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, ma l'interessata non fornisce alcuna motivazione.

Premesso ciò, la difesa della convenuta non poteva definirsi per nulla complessa,

né in fatto né in diritto, ove appena si pensi che come accertato dal Giudice

di pace l'istante non aveva alcuna prova a sostegno della sua pretesa. Si giustifica così di applicare le aliquote minime del 15%

e del 20%. Donde un'indennità, manifestamente inadeguata di fr. 90.–, ove

appena si pensi che il patrocinio del legale della convenuta si è compendiato

nella redazione della lettera del 5 aprile 2018 e alla partecipazione dell'udienza

del 18 maggio 2018, dispendio di tempo stimabile in almeno due ore.

Considerato

che nemmeno la combinazione dell'onorario secondo il valore con quello orario,

secondo la nota formula elaborata dal vecchio Consiglio di moderazione (cfr. Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n.

1, pag. 15), permette di riconoscere una remunerazione per ripetibili che

consenta alla parte vittoriosa di partecipare adeguatamente all'onorario del

legale e alle spese da questi sopportate nel­l'interesse del cliente, essa è calcolata

secondo i criteri generali dell'art. 11 cpv. 5 del regolamento. Tutto ponde­rato si giustifica di

fissare un'indennità per ripetibili in fr. 280.–, a cui aggiungere il 10%

per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (7.7%), per complessivi

fr. 330.– (arrotondati). Entro tali limiti il reclamo merita accoglimento e la

decisione impugnata va riformata di conseguenza.

6.

Le spese processuali di questa sede seguirebbero il vicendevole grado

di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia, soccorrono equi motivi per

rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), ciò che rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata dalla reclamante. Quest'ultima,

tuttavia, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è così riformato:

Le spese e la tassa di giustizia di fr. 100.– sono

poste a carico dell'istante, che rifonderà

alla convenuta fr. 330.– per ripetibili.

2. Non si riscuotono spese

processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 220.– per ripetibili ridotte.

3. La domanda di gratuito

patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.