16.2018.37
Spese ripetibili
19 novembre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.37
16.2018.38
Lugano
19 novembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 16 luglio 2018 (inc. 16.2018.37) presentato da
RE
1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie della decisione emessa il 4 luglio
2018 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa 28/18/S (mutuo)
promossa nei suoi confronti con istanza del 14 novembre 2017 da
CO
1 ,
così come sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale al
reclamo (inc. 16.2018.38),
Ritenuto
in fatto: A. Il 10 ottobre 2017 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il
precetto esecutivo n__________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per
l'incasso di fr. 3000.– indicando come motivo del credito “prestito personale”,
al quale l'escussa ha interposto opposizione. Con istanza del 14 novembre 2017 CO
1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Capriasca chiedendo la
condanna di RE 1 Lai al pagamento di fr. 3000.– corrispondenti a un mutuo
concesso alla convenuta. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2018 quest'ultima ha
proposto di respingere l'istanza. In una replica del 24 marzo 2018 l'istante ha
confermato la sua domanda. All'udienza del 18 maggio 2018, indetta per le prime
arringhe, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista e il Giudice di
pace ha preannunciato l'emissione della decisione sulla base degli atti.
Fatti
B. Statuendo
con decisione del
4 luglio 2018 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, mantenendo l'opposizione
interposta al citato PE, e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a carico
dell'istante.
C. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie della
decisione appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16
luglio 2018, chiedendone la riforma nel senso di obbligare l'istante a versarle
fr. 500.– a titolo di ripetibili e instando per il gratuito patrocinio limitatamente all'esenzione dagli anticipi dalle
spese processuali. Nelle sue osservazioni
del 6 agosto 2018 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo e chiede di
accogliere la sua istanza.
Considerandi
in diritto: 1. Il dispositivo sulle
spese giudiziarie di una decisione emanata –come nella fattispecie palesemente –
con la procedura sommaria (art. 248 lett. b CPC) è impugnabile a titolo
indipendente con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
2.
CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore
della convenuta il 6 luglio 2018. Introdotto il 16 luglio 2018, ultimo termine
utile, il reclamo in esame è quindi tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Quantunque l'autorità di reclamo abbia pieno potere cognitivo in diritto, in
materia di spese e ripetibili, essa interviene unicamente in casi di eccesso o
di abuso del potere d'apprezzamento da parte del primo giudice (sentenza del
Tribunale federale 5A_140/2019 del 5 luglio 2019 consid. 5.1.3).
3.
CO 1, oltre a
chiedere la reiezione del reclamo, postula l'accoglimento della sua istanza producendo
nuovi documenti. Nella procedura di reclamo, tuttavia, è esclusa la
presentazione di un reclamo incidentale (art. 323 CPC) e non sono ammessi nuovi
mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne segue che la richiesta
si rivela d'acchito inammissibile, così come la nuova documentazione prodotta.
4.
La reclamante rimprovera al Giudice di pace di non averle
assegnato alcuna indennità per ripetibili quantunque essa fosse assistita da un
legale. Ricordato che una parte vincente ha diritto a delle ripetibili, essa fa
valere che sulla scorta dell'attività prestata dal suo patrocinatore le deve
essere riconosciuta un'indennità di fr. 500.–.
a) Per l'art.
106.
cpv. 1 prima frase CPC le spese giudiziarie, che comprendono le
spese processuali (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC) e le spese ripetibili (art. 95
cpv. 1 lett. b CPC), sono poste a carico della parte soccombente, mentre in
caso di soccombenza parziale reciproca, esse sono ripartite secondo l'esito
della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Le spese processuali sono fissate e
ripartite d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC), mentre le spese ripetibili sono
assegnate soltanto ad istanza di parte (DTF 139 III 344 consid. 4.3 con
numerosi rinvii; v. anche Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 3 ad art. 105). Per quel che riguarda le ripetibili
le parti possono formulare una richiesta generica, lasciando che sia il giudice
a decidere in base al suo apprezzamento e alle tariffe cantonali (art. 96 e 105
cpv. 2 CPC), oppure delle richieste precise e presentare eventualmente una nota
delle loro spese (art. 105 cpv. 2 CPC; Trezzini, op. cit., n. 3 ad. 105). Nel
Canton Ticino, l'indennità per ripetibili è calcolata in base al Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310).
b) In
concreto, è incontestato che l'azione di CO 1 è stata respinta di modo che la
convenuta è risultata vittoriosa. Essa aveva quindi diritto di principio a
ottenere un'indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC e art. 95 cpv. 3 CPC)
e non è dato di capire, né il primo giudice ha spiegato, perché non se l'è
vista assegnare. Ne segue che su questo punto il dispositivo impugnato deve
essere annullato e il reclamo va pertanto accolto.
5.
Ricorrendo
le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa
medesima riformando il dispositivo n. 3 della decisione impugnata.
a) Nella
fattispecie, dandosi un valore litigioso di fr. 3000.– l'art. 11 cpv. 1 del
citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del valore
medesimo, fermo restando che nelle “procedure civili speciali” (ovvero quelle
che il vecchio Codice di procedura civile ticinese regolava nel libro terzo sui
“procedimenti civili speciali”), tra cui le procedure sommarie, l'indennità va
ridotta nondimeno “tra il 20 e il 70% dell'importo calcolato secondo
il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento). Tra il minimo e il
massimo l'indennità va poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo
l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il
tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio”
(art. 11 cpv. 5 del regolamento). L'art. 13 cpv. 1 del noto regolamento dispone
inoltre che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le
prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel
caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo
giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni
precedenti”.
b) In
concreto, fino al 4 aprile 2018 la convenuta si è difesa da sola, tant'è che la procura rilasciata al proprio patrocinatore
reca la data di quel giorno. Per la stesura delle osservazioni del 6 marzo 2018
essa avrebbe tutt'al più diritto a un'indennità d'inconvenienza in applicazione
dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, ma l'interessata non fornisce alcuna motivazione.
Premesso ciò, la difesa della convenuta non poteva definirsi per nulla complessa,
né in fatto né in diritto, ove appena si pensi che come accertato dal Giudice
di pace l'istante non aveva alcuna prova a sostegno della sua pretesa. Si giustifica così di applicare le aliquote minime del 15%
e del 20%. Donde un'indennità, manifestamente inadeguata di fr. 90.–, ove
appena si pensi che il patrocinio del legale della convenuta si è compendiato
nella redazione della lettera del 5 aprile 2018 e alla partecipazione dell'udienza
del 18 maggio 2018, dispendio di tempo stimabile in almeno due ore.
Considerato
che nemmeno la combinazione dell'onorario secondo il valore con quello orario,
secondo la nota formula elaborata dal vecchio Consiglio di moderazione (cfr. Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n.
1, pag. 15), permette di riconoscere una remunerazione per ripetibili che
consenta alla parte vittoriosa di partecipare adeguatamente all'onorario del
legale e alle spese da questi sopportate nell'interesse del cliente, essa è calcolata
secondo i criteri generali dell'art. 11 cpv. 5 del regolamento. Tutto ponderato si giustifica di
fissare un'indennità per ripetibili in fr. 280.–, a cui aggiungere il 10%
per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (7.7%), per complessivi
fr. 330.– (arrotondati). Entro tali limiti il reclamo merita accoglimento e la
decisione impugnata va riformata di conseguenza.
6.
Le spese processuali di questa sede seguirebbero il vicendevole grado
di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia, soccorrono equi motivi per
rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), ciò che rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata dalla reclamante. Quest'ultima,
tuttavia, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è così riformato:
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 100.– sono
poste a carico dell'istante, che rifonderà
alla convenuta fr. 330.– per ripetibili.
2. Non si riscuotono spese
processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 220.– per ripetibili ridotte.
3. La domanda di gratuito
patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.