Lexipedia

Decisione

16.2018.39

Contratto di lavoro - licenziamento immediato ingiustificato

28 novembre 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 28 febbraio 2017 RE

1 ha licenziato con effetto immediato il dipendente perché trovato a lavorare in

un altro eser­ci­zio pubblico quantunque fosse stato in precedenza ammonito a interrompere

ogni attività di concorrenza e di prestazioni lavorative presso altre strutture.

Il 2 marzo 2017 CO 1 ha contestato tale provvedimento comunicando al datore di

lavoro di restare a sua disposizione. Il giorno seguente lo stesso ha poi

comunicato a RE 1 di dimettersi con effetto immediato. Dal 5 marzo 2017 CO 1 lavora

nel ristorante ove era stato scoperto esercitare l'attività concorrenziale.

RE 1 ha poi trasmesso al

lavoratore il conteggio salariale finale da cui risultava un saldo a proprio

favore di fr. 136.60, poiché dallo stipendio lordo del mese di febbraio 2017

di fr. 3600.– e dalla quota di tredicesima di fr. 600.–, egli aveva dedotto

fr. 900.– quale indennità per licenziamento grave, fr. 456.60 per gli oneri

sociali e il contributo CCNL, fr. 1980.– per il vitto consumato dal dipendente

da settembre 2016 a febbraio 2017 e un acconto di fr. 1000.–. Il lavoratore ha

contestato le trattenute effettuate dal datore di lavoro e chiesto di percepire

il salario fino al 4 marzo 2017.

C. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione del 14 settembre 2017 CO 1 si è

rivolto al Giudice di pace del circolo di Locarno per ottenere la condanna

di RE 1 al paga­mento di fr. 4571.28 netti oltre interessi del 5% dal 5

marzo 2017, corrispondenti al salario lordo del mese di febbraio 2017 (fr.

3600.–) e a quello fino al 4 marzo 2017 (fr. 480.–), all'indennità per

straordinari (fr. 182.52), alla quota di tredicesima (fr. 621.37) e

un'indennità per il lavaggio e la stiratura del vestiario da settembre 2016 a

febbraio 2017 (fr. 300.–) da cui dedurre gli oneri sociali (fr. 612.61). Nelle

sue osservazioni del 25 settembre 2017 il convenuto ha chiesto di respingere la

petizione. Con una replica del

18 ottobre 2017 e una duplica del 3 novembre 2017 le parti hanno confermato i

loro punti di vista. All'udienza del 9 marzo 2018, indetta per le

prime arringhe, le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Esperita

l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni

scritte del 22 e 25 maggio 2018 in cui hanno confermato una volta di più le loro

domande.

D. Statuendo

con decisione del 4 luglio 2018 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la

petizione condannando il convenuto a versare all'attore fr. 3051.25 oltre

interessi del 5% dal 5 marzo 2017. Le spese processuali di complessivi fr.

600.– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino mentre

il convenuto è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 6 agosto 2018,

chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere integralmente la

petizione. Nelle sue osservazioni del 12 settembre 2018 CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la de­cisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del

convenuto il 5 luglio 2018. Introdotto il 6 agosto 2018 il reclamo in esa­me è pertanto

tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II

380.

consid. 4.3 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata il Giudice di

pace, riassunta la giurisprudenza applicabile in materia di licenziamento

immediato, ha ritenuto che gli atti e l'istruttoria non avevano dimostrato che

durante il rapporto di lavoro l'attore avesse prestato i suoi servizi in altri

esercizi pubblici. A suo avviso, “la natura e la presenza dell'attore presso il

Ristorante R__________ la sera del 28 febbraio 2017, per altro unica prova

plausibile a sostegno della tesi del convenuto, non è stata chiarita dai testi

(e cioè se si trattasse di una presenza intesa a prendere visione del futuro

nuovo lavoro presso tale ristorante da parte dell'attore)”. Ne ha concluso che non

essendo stati dimostrati i gravi motivi, la disdetta immediata del rapporto

contrattuale era ingiustificata. Il primo giudice ha quindi considerato abusiva

la trattenuta di salario quale indennità per licenziamento per motivi gravi. Egli

ha poi riconosciuto il diritto del convenuto di percepire il salario per il

mese di febbraio e per i primi quattro giorni di marzo 2017, così come la quota

di tredicesima relativa al periodo da gennaio a marzo 2017, respingendo per

contro le pretese per ore supplementari e per il rimborso delle spese di

lavaggio e stiratura del vestiario. Quanto alle pretese poste in compensazione

dal datore di lavoro, il Giudice di pace ha respinto quella relativa all'acconto

di fr. 1000.– ritenendola non provata e ha accolto limitatamente a fr. 1110.–

quella per il vitto. In definitiva, egli ha condannato il convenuto a versare

all'attore fr. 3051.25 (fr. 4701.37 lordi ./. deduzioni sociali fr. 1650.12

+ fr. 1100.–) oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2017.

4.

Il

reclamante rimprovera al primo giudice di non avere accertato che durante il

rapporto di lavoro l'attore aveva lavorato in altri esercizi pubblici di modo

che egli avrebbe dovuto concludere per l'esistenza di una causa grave

suscettibile di giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore e quindi

il suo diritto di trattenere dallo stipendio dell'attore fr. 900.– quale indennità

per averlo dovuto licenziare per gravi motivi. Al riguardo, egli evidenzia come

lo stesso attore aveva riconosciuto di avere effettuato “ore di prova (…)

durante i giorni di libero, vale a dire il 21/27/28 febbraio 2017”, di essere

passato il 21, 27 e 28 febbraio 2017 presso il Ristorante R__________ “per

vedere il tipo di lavoro che veniva svolto presso l'esercizio” e di avere aiutato

a “portare via un sacco della spazzatura”. A suo avviso, se il Giudice di pace

aves­se correttamente considerato tali allegazioni dell'attore, corroborate

dalle deposizioni di __________ S__________, __________ D__________ e A__________

D__________, sarebbe giunto alla conclusione che la disdetta immediata era

giustificata.

a) L'art.

337.

cpv. 1 CO prevede che una risoluzione immediata dal rapporto di lavoro è

possibile solo per causa grave, ovvero, in particolare, per ogni circostanza

che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la

continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò è il caso quando il rapporto di

fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione

costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione

praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento

eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 138 I 116 consid.

6.3

; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_610/2018 del 29 agosto

2019.

consid. 4.1). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia

fra le parti – presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o

che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al

termine di disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una “mancanza

grave”, per la quale si intende di regola la violazione di un obbligo

contrattuale in specie a riguardo del dovere di diligenza e fedeltà del

lavoratore. Mancanze meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento

immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le

conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento (DTF 142 III 579

consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_225/2018 del 6 giugno 2019 consid.

4.

).

Il

datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i

presupposti per il licenziamento in tronco, deve portarne la pro­va (II CCA,

sentenza inc. 12.2015.72 del 31 maggio 2016 consid. 8.1 con richiamo). Sapere

se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa

grave dipende dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di una “causa

grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo apprezzamento (art. 337

cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4

CC); egli deve quindi considerare tutte le circostanze specifiche del

caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore,

il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la

durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento da

lui assunto di fronte a sollecitazioni, avver­ti­menti o minacce formulate dal

datore di lavoro (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1 con rinvii; più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_206/2019 del 29 agosto 2019

consid. 4.2.1). Determinare i motivi che hanno portato alla risoluzione

immediata del contratto di lavoro è una questione di

fatto. Sapere invece se la disdetta immediata poggi su una causa grave ai

sensi l'art. 337 CO è in sé una questione di diritto (sentenza del Tribunale

federale 4A_225/2018 del 6 giugno 2019 consid. 4.1 con riferimenti;

v. anche CCR, inc. 16.2015.45 del 26 ottobre 2017 consid. 4a).

b) Secondo

l'art. 321a cpv. 3 CO durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non

può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda

il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli

concorrenza. Il lavoratore lede il proprio dovere di fedeltà se lavora per un

terzo durante il tempo di lavoro o durante un asserito periodo di incapacità

lavorativa (Wyler/Hein­zer, Droit du travail, 7ª edizione,

pag. 78 e 79). Il lavoro rimunerato per conto di un terzo concorrente è sovente

percepito come una grave violazione del dovere di fedeltà tale da giustificare

un licenziamento in tronco (DTF 104 II 30 consid. 2; più recentemente: sentenza

del Tribunale federale 4A_287/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 4.2.2). Come in

tutti i casi di licenziamento in tronco, sono decisive tutte le cir­costanze, in

particolare la gravità della violazione del dovere di fedeltà, per potere stabilire

se nel singolo caso sia insostenibile per il datore di lavoro la continuazione

del rapporto di lavoro fino alla scadenza del termine di disdetta.

c) In

concreto, il 28 febbraio 2017 il convenuto ha trasmesso al dipendente la

seguente lettera di licenziamento immediato (doc. 3):

Dopo l'ammonimento verbale, in data 24.02.2017

davanti al testimone __________ D__________ suo collaboratore, in cui la

esortavamo ad interrompere ogni attività di concorrenza e di prestazione

lavorative presso altre strutture ristorative, abbiamo notato che nulla è

cambiato. E infatti in data 28.02.2017 l'abbiamo trovato a lavorare presso il

ristorante R__________ di __________ ancora una volta. E per tale motivo in

base all'art. 337 CO disdiciamo immediatamente il nostro contratto di

collaborazione e le saranno imputati i danni cagionati alla ditta.”

d) Il

2.

marzo 2017 l'attore ha contestato di essere stato ammonito il 24 febbraio

precedente e ha negato di avere lavorato in altri esercizi pubblici quantunque ha

riconosciuto di avere effettuato “ore di prova (…) durante i giorni di libero,

vale a dire il 21/27/28 febbraio 2017” (doc. D). Interrogato dal Giudice di

pace, l'attore ha confermato di non avere ricevuto alcun ammonimento e di non

avere, durante il rapporto di lavoro con il convenuto, lavorato al ristorante R__________

ma di esserci stato una sera “per vedere come funzionava il lavoro, poi all'uscita

ha gettato il sacco della spazzatura”, soggiungendo di essere rimasto

“unicamente un'ora per vedere i piatti serviti” (verbale d'interrogatorio del

4.

maggio 2018, act. 35).

e) __________

D__________, dipendente della B__________ __________ da ottobre 2016 al 20

aprile 2018, ha confermato l'attestazione prodotta dal convenuto quale

documento 1, ricordando che l'ammonimento all'attore relativo al lavoro in un

altro ristorante “è stato dato in sua presenza”. Egli ha dichiarato altresì che

il collega, pur negandolo in quella occasione, gli aveva confidato “di lavorare

per altri nel tempo libero” ciò che durava da diverso tempo, vale a dire da “inizio

2017” (deposizione del 4 maggio 2018 act. 33; v. anche doc. 1). __________

S__________, anch'egli dipendente del convenuto, ha dichiarato di essere stato

informato dall'attore che “nel mese di gennaio 2017 lavorava anche per altri,

tra cui il Ristorante R__________” (deposizione del 4 maggio 2018, act. 34).

A__________ D__________ ha riferito di essersi recata una sera con il convenuto

a verificare se l'attore, a quel momento ancora alle dipendenze della B__________

__________, lavorasse al Ristorante R__________ e di averlo visto “all'interno

della cucina e poi, uscito, ha buttato l'immondizia (era vestito da cuoco e

stava lavorando – la porta della cucina era aperta e si vedeva all'interno)” (deposizione del

4.

maggio 2018, act. 32).

f) Per

converso, __________ R__________ O__________, cameriera del ristorante R__________,

ha dichiarato che “prima dell'inizio del rapporto di lavoro presso la Pizzeria

R__________ il signor CO 1 non ha mai lavorato per il ristorante” né di averlo

mai visto frequentare il ristorante, quantunque non si fosse ricordata “se il

21, 22 e 28 febbraio 2017 era sul posto di lavoro” (__________ R__________ O__________

del 4 maggio 2018, act. 30). Dal canto suo L__________ F__________, anch'egli

attivo al Ristorante R__________, ha riferito che “prima dell'inizio del

rapporto di lavoro presso il Ristorante R__________ l'attore non vi ha mai

lavorato” ma “è venuto, anche prima dell'inizio del rapporto di lavoro, a

vedere come si lavorava al ristorante (in pizzeria, cucina, …). È venuto una

sera per vedere il lavoro per circa 2, 3 ore” (deposizione del 4 maggio

2018, act. 31).

g) Dato

quanto precede, che l'attore abbia svolto prestazioni lavorative per terzi,

oltre ad essere da lui riconosciuto, può essere ammesso. Quanto meno fino al 24

febbraio 2017, tale situazione, fors'anche ignorata dal convenuto, non era tuttavia

assurta a grave motivo tant'è che il datore di lavoro aveva solo ammonito il

dipendente. Per il periodo

successivo, quest'ultimo ha ammesso di avere eseguito “alcune ore di prova presso

un altro esercizio pubblico” (doc. D), ma relativamen­te all'attività svolta il

27.

febbraio 2017 nemmeno il convenuto se ne è avvalso. Quanto alla sera del 28

febbraio seguente, desta qualche perplessità la presenza dell'attore in cucina

vestito da cuoco, e ci si può seriamente chiedere se “per vedere come

funzionava il lavoro e i piatti serviti” occorrevano più ore su più giorni.

h) Resta il fatto che su quanto successo la

sera del 28 febbraio 2017, di cui nemmeno è dato di sapere se vi sia stata una

remunerazione, in presenza di deposizioni testimoniali di segno

contraddittorio, il reclamante non dimostra perché sarebbe arbitrario ritenere

che “la natura e la presenza dell'attore presso il Ristorante R__________ la

sera del 28 febbraio 2017, non è stata chiarita dai testi (e cioè se si

trattasse di una presenza intesa a prendere visione del futuro nuovo lavoro

presso tale ristorante da parte dell'attore)”. La valutazione delle

prove operata dal primo giudice non può

pertanto ritenersi manifestamente insostenibile, non avendo negato un

fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa. In siffatte

circostanze, la conclusione del Giudice di pace, secondo cui l'esistenza di una

causa grave suscettibile di giustificare il licenziamento in tronco del

lavoratore non era stata dimostrata resiste alla critica. Ne segue che l'attore

ha diritto a percepire quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse

cessato il 4 marzo 2017 (art. 337c cpv. 1 e 2 CO), mentre al convenuto

non può essere riconosciuta un'indennità di fr. 900.–, né a titolo di

risarcimento del danno ai sensi dell'art. 337b CO, non essendo la

risoluzione immediata giustificata, né tantomeno a titolo di indennità

corrispondente a un quarto del salario mensile ai sensi dell'art. 337d

CO perché l'attore è stato licenziato e non vi è stato quindi alcun

ingiustificato abbandono dell'impiego. Su questo punto il reclamo è destinato

all'insuccesso.

5.

Il

reclamante rimprovera al primo giudice di avere ammesso la compensazione per il

vitto consumato dall'attore nel periodo da settembre 2016 a febbraio 2017 soltanto

per fr. 1100.– (110 pran­zi a

fr. 10.–), anziché per fr. 1980.– (110

pranzi e cene a fr. 18.–) così come da lui indicato nel suo conteggio (doc

H). Premesso che per il convenuto medesimo, “le trattenute del vitto sono state

calcolate sull'effettivo e non sull'importo presente sul contratto di lavoro di

fr. 540.– mensili” (interrogatorio del 4 maggio 2018, act. 36), è vero che __________

D__________ e __________ S__________ hanno confermato le loro dichiarazioni

scritte secondo cui l'attore aveva “regolarmente usufruito dei pasti presso la

B__________ __________, sia a pranzo che a cena” (doc. 1 e 2; verbali di

deposizioni di __________ D__________ e __________ S__________ del 4 maggio 2018, act. 34 e 35). Resta il

fatto che il Giudice di pace ha rimproverato al convenuto di non avere provato

la quantità di pasti consumati dall'attore. Le affermazioni dei due testi non

bastano per rendere manifestamente arbitraria la conclusione del primo giudice,

il convenuto dovendo dimostrare l'effettivo consumo dei pasti da parte

dell'attore. Ne segue che non si giustifica riconoscere più dei 110 pranzi a

fr. 10.– già ammessi “in equità” dal Giudice di pace. Anche al riguardo il reclamo

si rivela destinato all'insuccesso.

6.

Il

reclamante censura la mancata deduzione dalla pretesa avversaria di fr. 1000.–

corrispondenti all'acconto sul salario di febbra­io 2017 da lui versato

all'attore. Il Giudice di pace ha respinto la pretesa poiché __________ D__________,

pur confermando che l'attore aveva ricevuto fr. 1000.– non era stato in grado

di sapere “a che titolo questo versamento è stato effettuato”. Il che è

senz'altro vero. Resta il fatto che il convenuto ha sempre sostenuto di avere

versato al lavoratore “l'acconto di fr. 1000.– il mese di febbraio e trattenuto

nella paga del mese di febbraio 2017” (interrogatorio del 4 maggio 2018, act.

36). L'attore ha invero contestato di avere ricevuto tale importo, ma dopo

essere stato smentito da __________ D__________, la cui deposizione al riguardo

è sufficiente per dimostrare il versamento senza la necessità di una ricevuta, l'allegazione

del convenuto poteva ritenersi dimostrata. Incombeva pertanto all'attore spiegare

per quale motivo aveva ricevuto l'importo in questione. Se non che egli si è

limitato ad adombrare possibili causali quali “il saldo del salario precedente,

il rimborso di un prestito, un regalo per altre faccende, la regolazione di

rapporti personali e privati e via dicendo” (cfr. osservazioni pag. 7) ma senza

recare alcun elemento che potesse insinuare considerevoli dubbi sull'allegazione

del convenuto. Ne segue che, al proposito, la conclusione del Giudice di pace

si avvera errata di modo che il reclamo su questo punto deve essere accolto. Ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

questa Camera può statuire essa medesima riformando la decisione impugnata nel senso

che la petizione va accolta per fr. 2051.25 oltre interessi al 5% dal 5 marzo

2017.

7.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro fino a un valore

litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115

CPC). Il reclamante, maggiormente soccombente, rifonderà alla controparte

un'equa indennità per ripetibili ridotte, quantunque essa sia stata

rappresentata da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1

lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295;

cfr. CCR, inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 5). L'esito del reclamo impone

altresì una lieve riduzione dell'indennità per ripetibili di prima sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente

accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta. Il convenuto

è condannato a versare all'attore fr. 2051.25 oltre interessi al 5% dal 5 marzo

2017.

2. La tassa di giustizia di fr. 280.– e le spese di

fr. 320.– sono poste a carico

dello Stato del Cantone Ticino. Il convenuto rifonderà all'attore fr. 150.– per

ripetibili ridotte.

II. Non si prelevano spese

processuali. RE 1 rifonderà al reclamante fr. 250.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avv. ;

Sindacato .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.