16.2018.39
Contratto di lavoro - licenziamento immediato ingiustificato
28 novembre 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2018.39
Lugano
28 novembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 agosto 2018 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 4 luglio 2018 dal Giudice di pace del circolo di
Locarno nella causa SE.2017.6 (contratto di lavoro) promossa nei suoi
confronti con petizione del 14 settembre 2017
da
CO
1
(rappresentato
dal RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. RE 1, titolare della
ditta individuale B__________ __________i, che gestisce l'omonimo
esercizio pubblico a __________, ha assunto CO 1 dal 1° settembre 2016 come
cuoco presso detto esercizio pubblico. Il contratto di lavoro, assoggettato al
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della
ristorazione, è stato concluso a tempo indeterminato e prevedeva in particolare
una settimana lavorativa di 45 ore e il versamento di un salario lordo mensile
di fr. 3600.– oltre la tredicesima. Il
25 febbraio 2017 il lavoratore ha comunicato al datore le sue dimissioni per il
31 marzo successivo.
Fatti
B. Il 28 febbraio 2017 RE
1 ha licenziato con effetto immediato il dipendente perché trovato a lavorare in
un altro esercizio pubblico quantunque fosse stato in precedenza ammonito a interrompere
ogni attività di concorrenza e di prestazioni lavorative presso altre strutture.
Il 2 marzo 2017 CO 1 ha contestato tale provvedimento comunicando al datore di
lavoro di restare a sua disposizione. Il giorno seguente lo stesso ha poi
comunicato a RE 1 di dimettersi con effetto immediato. Dal 5 marzo 2017 CO 1 lavora
nel ristorante ove era stato scoperto esercitare l'attività concorrenziale.
RE 1 ha poi trasmesso al
lavoratore il conteggio salariale finale da cui risultava un saldo a proprio
favore di fr. 136.60, poiché dallo stipendio lordo del mese di febbraio 2017
di fr. 3600.– e dalla quota di tredicesima di fr. 600.–, egli aveva dedotto
fr. 900.– quale indennità per licenziamento grave, fr. 456.60 per gli oneri
sociali e il contributo CCNL, fr. 1980.– per il vitto consumato dal dipendente
da settembre 2016 a febbraio 2017 e un acconto di fr. 1000.–. Il lavoratore ha
contestato le trattenute effettuate dal datore di lavoro e chiesto di percepire
il salario fino al 4 marzo 2017.
C. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 14 settembre 2017 CO 1 si è
rivolto al Giudice di pace del circolo di Locarno per ottenere la condanna
di RE 1 al pagamento di fr. 4571.28 netti oltre interessi del 5% dal 5
marzo 2017, corrispondenti al salario lordo del mese di febbraio 2017 (fr.
3600.–) e a quello fino al 4 marzo 2017 (fr. 480.–), all'indennità per
straordinari (fr. 182.52), alla quota di tredicesima (fr. 621.37) e
un'indennità per il lavaggio e la stiratura del vestiario da settembre 2016 a
febbraio 2017 (fr. 300.–) da cui dedurre gli oneri sociali (fr. 612.61). Nelle
sue osservazioni del 25 settembre 2017 il convenuto ha chiesto di respingere la
petizione. Con una replica del
18 ottobre 2017 e una duplica del 3 novembre 2017 le parti hanno confermato i
loro punti di vista. All'udienza del 9 marzo 2018, indetta per le
prime arringhe, le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Esperita
l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni
scritte del 22 e 25 maggio 2018 in cui hanno confermato una volta di più le loro
domande.
D. Statuendo
con decisione del 4 luglio 2018 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la
petizione condannando il convenuto a versare all'attore fr. 3051.25 oltre
interessi del 5% dal 5 marzo 2017. Le spese processuali di complessivi fr.
600.– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino mentre
il convenuto è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 250.– per ripetibili.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 agosto 2018,
chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere integralmente la
petizione. Nelle sue osservazioni del 12 settembre 2018 CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del
convenuto il 5 luglio 2018. Introdotto il 6 agosto 2018 il reclamo in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II
380.
consid. 4.3 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata il Giudice di
pace, riassunta la giurisprudenza applicabile in materia di licenziamento
immediato, ha ritenuto che gli atti e l'istruttoria non avevano dimostrato che
durante il rapporto di lavoro l'attore avesse prestato i suoi servizi in altri
esercizi pubblici. A suo avviso, “la natura e la presenza dell'attore presso il
Ristorante R__________ la sera del 28 febbraio 2017, per altro unica prova
plausibile a sostegno della tesi del convenuto, non è stata chiarita dai testi
(e cioè se si trattasse di una presenza intesa a prendere visione del futuro
nuovo lavoro presso tale ristorante da parte dell'attore)”. Ne ha concluso che non
essendo stati dimostrati i gravi motivi, la disdetta immediata del rapporto
contrattuale era ingiustificata. Il primo giudice ha quindi considerato abusiva
la trattenuta di salario quale indennità per licenziamento per motivi gravi. Egli
ha poi riconosciuto il diritto del convenuto di percepire il salario per il
mese di febbraio e per i primi quattro giorni di marzo 2017, così come la quota
di tredicesima relativa al periodo da gennaio a marzo 2017, respingendo per
contro le pretese per ore supplementari e per il rimborso delle spese di
lavaggio e stiratura del vestiario. Quanto alle pretese poste in compensazione
dal datore di lavoro, il Giudice di pace ha respinto quella relativa all'acconto
di fr. 1000.– ritenendola non provata e ha accolto limitatamente a fr. 1110.–
quella per il vitto. In definitiva, egli ha condannato il convenuto a versare
all'attore fr. 3051.25 (fr. 4701.37 lordi ./. deduzioni sociali fr. 1650.12
+ fr. 1100.–) oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2017.
4.
Il
reclamante rimprovera al primo giudice di non avere accertato che durante il
rapporto di lavoro l'attore aveva lavorato in altri esercizi pubblici di modo
che egli avrebbe dovuto concludere per l'esistenza di una causa grave
suscettibile di giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore e quindi
il suo diritto di trattenere dallo stipendio dell'attore fr. 900.– quale indennità
per averlo dovuto licenziare per gravi motivi. Al riguardo, egli evidenzia come
lo stesso attore aveva riconosciuto di avere effettuato “ore di prova (…)
durante i giorni di libero, vale a dire il 21/27/28 febbraio 2017”, di essere
passato il 21, 27 e 28 febbraio 2017 presso il Ristorante R__________ “per
vedere il tipo di lavoro che veniva svolto presso l'esercizio” e di avere aiutato
a “portare via un sacco della spazzatura”. A suo avviso, se il Giudice di pace
avesse correttamente considerato tali allegazioni dell'attore, corroborate
dalle deposizioni di __________ S__________, __________ D__________ e A__________
D__________, sarebbe giunto alla conclusione che la disdetta immediata era
giustificata.
a) L'art.
337.
cpv. 1 CO prevede che una risoluzione immediata dal rapporto di lavoro è
possibile solo per causa grave, ovvero, in particolare, per ogni circostanza
che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la
continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò è il caso quando il rapporto di
fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione
costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione
praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento
eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 138 I 116 consid.
6.3
; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_610/2018 del 29 agosto
2019.
consid. 4.1). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia
fra le parti – presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o
che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al
termine di disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una “mancanza
grave”, per la quale si intende di regola la violazione di un obbligo
contrattuale in specie a riguardo del dovere di diligenza e fedeltà del
lavoratore. Mancanze meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento
immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le
conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento (DTF 142 III 579
consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 4A_225/2018 del 6 giugno 2019 consid.
4.
).
Il
datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i
presupposti per il licenziamento in tronco, deve portarne la prova (II CCA,
sentenza inc. 12.2015.72 del 31 maggio 2016 consid. 8.1 con richiamo). Sapere
se in un caso concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa
grave dipende dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di una “causa
grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo apprezzamento (art. 337
cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4
CC); egli deve quindi considerare tutte le circostanze specifiche del
caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore,
il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la
durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento da
lui assunto di fronte a sollecitazioni, avvertimenti o minacce formulate dal
datore di lavoro (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1 con rinvii; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_206/2019 del 29 agosto 2019
consid. 4.2.1). Determinare i motivi che hanno portato alla risoluzione
immediata del contratto di lavoro è una questione di
fatto. Sapere invece se la disdetta immediata poggi su una causa grave ai
sensi l'art. 337 CO è in sé una questione di diritto (sentenza del Tribunale
federale 4A_225/2018 del 6 giugno 2019 consid. 4.1 con riferimenti;
v. anche CCR, inc. 16.2015.45 del 26 ottobre 2017 consid. 4a).
b) Secondo
l'art. 321a cpv. 3 CO durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non
può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda
il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli
concorrenza. Il lavoratore lede il proprio dovere di fedeltà se lavora per un
terzo durante il tempo di lavoro o durante un asserito periodo di incapacità
lavorativa (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 7ª edizione,
pag. 78 e 79). Il lavoro rimunerato per conto di un terzo concorrente è sovente
percepito come una grave violazione del dovere di fedeltà tale da giustificare
un licenziamento in tronco (DTF 104 II 30 consid. 2; più recentemente: sentenza
del Tribunale federale 4A_287/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 4.2.2). Come in
tutti i casi di licenziamento in tronco, sono decisive tutte le circostanze, in
particolare la gravità della violazione del dovere di fedeltà, per potere stabilire
se nel singolo caso sia insostenibile per il datore di lavoro la continuazione
del rapporto di lavoro fino alla scadenza del termine di disdetta.
c) In
concreto, il 28 febbraio 2017 il convenuto ha trasmesso al dipendente la
seguente lettera di licenziamento immediato (doc. 3):
Dopo l'ammonimento verbale, in data 24.02.2017
davanti al testimone __________ D__________ suo collaboratore, in cui la
esortavamo ad interrompere ogni attività di concorrenza e di prestazione
lavorative presso altre strutture ristorative, abbiamo notato che nulla è
cambiato. E infatti in data 28.02.2017 l'abbiamo trovato a lavorare presso il
ristorante R__________ di __________ ancora una volta. E per tale motivo in
base all'art. 337 CO disdiciamo immediatamente il nostro contratto di
collaborazione e le saranno imputati i danni cagionati alla ditta.”
d) Il
2.
marzo 2017 l'attore ha contestato di essere stato ammonito il 24 febbraio
precedente e ha negato di avere lavorato in altri esercizi pubblici quantunque ha
riconosciuto di avere effettuato “ore di prova (…) durante i giorni di libero,
vale a dire il 21/27/28 febbraio 2017” (doc. D). Interrogato dal Giudice di
pace, l'attore ha confermato di non avere ricevuto alcun ammonimento e di non
avere, durante il rapporto di lavoro con il convenuto, lavorato al ristorante R__________
ma di esserci stato una sera “per vedere come funzionava il lavoro, poi all'uscita
ha gettato il sacco della spazzatura”, soggiungendo di essere rimasto
“unicamente un'ora per vedere i piatti serviti” (verbale d'interrogatorio del
4.
maggio 2018, act. 35).
e) __________
D__________, dipendente della B__________ __________ da ottobre 2016 al 20
aprile 2018, ha confermato l'attestazione prodotta dal convenuto quale
documento 1, ricordando che l'ammonimento all'attore relativo al lavoro in un
altro ristorante “è stato dato in sua presenza”. Egli ha dichiarato altresì che
il collega, pur negandolo in quella occasione, gli aveva confidato “di lavorare
per altri nel tempo libero” ciò che durava da diverso tempo, vale a dire da “inizio
2017” (deposizione del 4 maggio 2018 act. 33; v. anche doc. 1). __________
S__________, anch'egli dipendente del convenuto, ha dichiarato di essere stato
informato dall'attore che “nel mese di gennaio 2017 lavorava anche per altri,
tra cui il Ristorante R__________” (deposizione del 4 maggio 2018, act. 34).
A__________ D__________ ha riferito di essersi recata una sera con il convenuto
a verificare se l'attore, a quel momento ancora alle dipendenze della B__________
__________, lavorasse al Ristorante R__________ e di averlo visto “all'interno
della cucina e poi, uscito, ha buttato l'immondizia (era vestito da cuoco e
stava lavorando – la porta della cucina era aperta e si vedeva all'interno)” (deposizione del
4.
maggio 2018, act. 32).
f) Per
converso, __________ R__________ O__________, cameriera del ristorante R__________,
ha dichiarato che “prima dell'inizio del rapporto di lavoro presso la Pizzeria
R__________ il signor CO 1 non ha mai lavorato per il ristorante” né di averlo
mai visto frequentare il ristorante, quantunque non si fosse ricordata “se il
21, 22 e 28 febbraio 2017 era sul posto di lavoro” (__________ R__________ O__________
del 4 maggio 2018, act. 30). Dal canto suo L__________ F__________, anch'egli
attivo al Ristorante R__________, ha riferito che “prima dell'inizio del
rapporto di lavoro presso il Ristorante R__________ l'attore non vi ha mai
lavorato” ma “è venuto, anche prima dell'inizio del rapporto di lavoro, a
vedere come si lavorava al ristorante (in pizzeria, cucina, …). È venuto una
sera per vedere il lavoro per circa 2, 3 ore” (deposizione del 4 maggio
2018, act. 31).
g) Dato
quanto precede, che l'attore abbia svolto prestazioni lavorative per terzi,
oltre ad essere da lui riconosciuto, può essere ammesso. Quanto meno fino al 24
febbraio 2017, tale situazione, fors'anche ignorata dal convenuto, non era tuttavia
assurta a grave motivo tant'è che il datore di lavoro aveva solo ammonito il
dipendente. Per il periodo
successivo, quest'ultimo ha ammesso di avere eseguito “alcune ore di prova presso
un altro esercizio pubblico” (doc. D), ma relativamente all'attività svolta il
27.
febbraio 2017 nemmeno il convenuto se ne è avvalso. Quanto alla sera del 28
febbraio seguente, desta qualche perplessità la presenza dell'attore in cucina
vestito da cuoco, e ci si può seriamente chiedere se “per vedere come
funzionava il lavoro e i piatti serviti” occorrevano più ore su più giorni.
h) Resta il fatto che su quanto successo la
sera del 28 febbraio 2017, di cui nemmeno è dato di sapere se vi sia stata una
remunerazione, in presenza di deposizioni testimoniali di segno
contraddittorio, il reclamante non dimostra perché sarebbe arbitrario ritenere
che “la natura e la presenza dell'attore presso il Ristorante R__________ la
sera del 28 febbraio 2017, non è stata chiarita dai testi (e cioè se si
trattasse di una presenza intesa a prendere visione del futuro nuovo lavoro
presso tale ristorante da parte dell'attore)”. La valutazione delle
prove operata dal primo giudice non può
pertanto ritenersi manifestamente insostenibile, non avendo negato un
fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa. In siffatte
circostanze, la conclusione del Giudice di pace, secondo cui l'esistenza di una
causa grave suscettibile di giustificare il licenziamento in tronco del
lavoratore non era stata dimostrata resiste alla critica. Ne segue che l'attore
ha diritto a percepire quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse
cessato il 4 marzo 2017 (art. 337c cpv. 1 e 2 CO), mentre al convenuto
non può essere riconosciuta un'indennità di fr. 900.–, né a titolo di
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 337b CO, non essendo la
risoluzione immediata giustificata, né tantomeno a titolo di indennità
corrispondente a un quarto del salario mensile ai sensi dell'art. 337d
CO perché l'attore è stato licenziato e non vi è stato quindi alcun
ingiustificato abbandono dell'impiego. Su questo punto il reclamo è destinato
all'insuccesso.
5.
Il
reclamante rimprovera al primo giudice di avere ammesso la compensazione per il
vitto consumato dall'attore nel periodo da settembre 2016 a febbraio 2017 soltanto
per fr. 1100.– (110 pranzi a
fr. 10.–), anziché per fr. 1980.– (110
pranzi e cene a fr. 18.–) così come da lui indicato nel suo conteggio (doc
H). Premesso che per il convenuto medesimo, “le trattenute del vitto sono state
calcolate sull'effettivo e non sull'importo presente sul contratto di lavoro di
fr. 540.– mensili” (interrogatorio del 4 maggio 2018, act. 36), è vero che __________
D__________ e __________ S__________ hanno confermato le loro dichiarazioni
scritte secondo cui l'attore aveva “regolarmente usufruito dei pasti presso la
B__________ __________, sia a pranzo che a cena” (doc. 1 e 2; verbali di
deposizioni di __________ D__________ e __________ S__________ del 4 maggio 2018, act. 34 e 35). Resta il
fatto che il Giudice di pace ha rimproverato al convenuto di non avere provato
la quantità di pasti consumati dall'attore. Le affermazioni dei due testi non
bastano per rendere manifestamente arbitraria la conclusione del primo giudice,
il convenuto dovendo dimostrare l'effettivo consumo dei pasti da parte
dell'attore. Ne segue che non si giustifica riconoscere più dei 110 pranzi a
fr. 10.– già ammessi “in equità” dal Giudice di pace. Anche al riguardo il reclamo
si rivela destinato all'insuccesso.
6.
Il
reclamante censura la mancata deduzione dalla pretesa avversaria di fr. 1000.–
corrispondenti all'acconto sul salario di febbraio 2017 da lui versato
all'attore. Il Giudice di pace ha respinto la pretesa poiché __________ D__________,
pur confermando che l'attore aveva ricevuto fr. 1000.– non era stato in grado
di sapere “a che titolo questo versamento è stato effettuato”. Il che è
senz'altro vero. Resta il fatto che il convenuto ha sempre sostenuto di avere
versato al lavoratore “l'acconto di fr. 1000.– il mese di febbraio e trattenuto
nella paga del mese di febbraio 2017” (interrogatorio del 4 maggio 2018, act.
36). L'attore ha invero contestato di avere ricevuto tale importo, ma dopo
essere stato smentito da __________ D__________, la cui deposizione al riguardo
è sufficiente per dimostrare il versamento senza la necessità di una ricevuta, l'allegazione
del convenuto poteva ritenersi dimostrata. Incombeva pertanto all'attore spiegare
per quale motivo aveva ricevuto l'importo in questione. Se non che egli si è
limitato ad adombrare possibili causali quali “il saldo del salario precedente,
il rimborso di un prestito, un regalo per altre faccende, la regolazione di
rapporti personali e privati e via dicendo” (cfr. osservazioni pag. 7) ma senza
recare alcun elemento che potesse insinuare considerevoli dubbi sull'allegazione
del convenuto. Ne segue che, al proposito, la conclusione del Giudice di pace
si avvera errata di modo che il reclamo su questo punto deve essere accolto. Ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC
questa Camera può statuire essa medesima riformando la decisione impugnata nel senso
che la petizione va accolta per fr. 2051.25 oltre interessi al 5% dal 5 marzo
2017.
7.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro fino a un valore
litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115
CPC). Il reclamante, maggiormente soccombente, rifonderà alla controparte
un'equa indennità per ripetibili ridotte, quantunque essa sia stata
rappresentata da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1
lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295;
cfr. CCR, inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 5). L'esito del reclamo impone
altresì una lieve riduzione dell'indennità per ripetibili di prima sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente
accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta. Il convenuto
è condannato a versare all'attore fr. 2051.25 oltre interessi al 5% dal 5 marzo
2017.
2. La tassa di giustizia di fr. 280.– e le spese di
fr. 320.– sono poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino. Il convenuto rifonderà all'attore fr. 150.– per
ripetibili ridotte.
II. Non si prelevano spese
processuali. RE 1 rifonderà al reclamante fr. 250.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
Sindacato .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.