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Decisione

16.2018.4

Contratto di lavoro - salario lordo - salario netto

27 agosto 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'11

aprile 2017 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di

Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 4267.92 lordi oltre interessi al 5%

dal 1° febbraio 2015 per salari

non versati nei mesi da ottobre 2014

a gennaio 2015, secondo il seguente conteggio:

2014

10

2014

11

2014

12

2015

1

Ore prestate

h

125.00

77.00

85.00

135.00

Salario orario

fr./h

25.45

25.45

25.45

25.45

Lordo 1

fr.

3181.25

1959.65

2163.25

3435.75

Indennità festivi

fr.

95.44

58.79

64.90

103.07

Indennità vacanze

fr.

347.33

213.95

236.18

375.12

Indennità 13esima

fr.

301.88

185.96

205.28

326.03

Indennità pasti

fr.

175.00

107.80

119.00

189.00

Lordo 2

fr.

3925.90

2418.35

2669.61

4239.97

13253.93

Versato

fr.

2858.00

1698.02

1874.44

2555.45

8985.91

=

fr.

1064.90

720.33

795.17

1684.52

4267.92

La

convenuta non ha presentato osservazioni alla petizione, neppure entro il

termine suppletorio fissatole dal Giudice di pace. All'udienza del 19 ottobre

2017, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato le sue domande e postulato

l'edizione dalla controparte delle sue “buste paghe” dei mesi da ottobre 2014 a

gennaio 2015, dei giustificativi dei pagamenti effettuati dei contributi

AVS/AI/IPG, AD, LPP, SUVA e perdita di guadagno in caso di malattia, così come

dell'attestato-ricevuta imposta alla fonte. La convenuta non ha prodotto

alcunché quantunque si fosse impegnata a presentare la documentazione richiesta.

Statuendo con decisione del 7 dicembre 2017 il Giudice di pace ha accolto la

petizione, condannando la convenuta a versare all'attore

fr. 4267.90 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2015.

C. Contro la decisione appena citata, la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2018 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che il

giudizio impugnato sia annullato e riformato nel senso di respingere la

petizione. Il medesimo giorno essa si è rivolta al Giudice di pace chiedendogli

di essere reintegrata nel termine assegnatole per produrre la documentazione richiesta

dalla controparte all'udienza del 19 ottobre 2017. Con decreto del 21 febbraio

2018 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo. Nelle sue osservazioni del 26

febbraio 2018 CO 1 conclude per il parziale accoglimento del reclamo nel senso

che dalla sua pretesa salariale di fr. 4267.90 lordi devono essere dedotti i

contributi a suo carico previsti dall'AVS/AI/IPG (5.15% di fr. 4267.90) e dall'AD

(1.1% di fr. 4267.90) per complessivi fr. 266.75, donde un credito verso la controparte

di fr. 4001.15.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono

impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la de­cisione è stata notificata alla

convenuta l'11 dicembre 2017. Cominciato a decorrere il giorno successivo, il termine è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2017 al 2

gennaio 2018 incluso (art. 145 cpv.

1.

lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 26 gennaio 2018. Presentato l'ultimo giorno

utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

2.

Al reclamo la RE 1 allega un certificato

medico del 26 gennaio 2018 in cui il dott. __________ G__________ attesta che __________

F__________, socio e gerente con firma individuale della ditta, “è inabile al

lavoro al 100% dal 31.10. 2017 a data da stabilire, causa instabilità del

diabete mellito e della pressione” (doc. B) così come un conteggio del salario “secondo

criterio di controparte” (doc. C) da cui risulta un versamento del salario in

eccesso di fr. 63.55. Alle sue osservazioni il resistente acclude un messaggio

di posta elettronica dell'11 aprile 2017 all'Ufficio per la sorveglianza del

mercato del lavoro per segnalare il mancato versamento dei contributi sociali. Se

non che, nella procedura di reclamo, nuovi mezzi di prova sono esclusi (art.

326.

cpv. 1 CPC). Non sottoposti al

Giudice di pace, tale documentazione non può essere presa in considerazione in

questa sede.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata

l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente

errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente

errato (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

4.

Per il Giudice di

pace dalla documentazione prodotta dall'attore “risulta chiaro” che per i mesi

di ottobre, novembre, dicembre 2014 e di gennaio 2015 il lavoratore ha

percepito un salario inferiore a quello pattuito. A suo parere, i documenti richiesti

dall'attore alla convenuta sarebbero serviti unicamente per confermare l'esattezza

delle cifre riportare dal suo conteggio. Ciò posto, il Giudice di pace ha

accolto la petizione.

5.

La reclamante fa

valere che il 26 gennaio 2018 ha presentato al Giudice di pace “cautelativamente

e in via subordinata” una domanda di restituzione del termine fondata sull'art.

148.

CPC al fine di produrre la documentazione richiestale. Ora, si conviene che

in un caso del genere la procedura di ricorso potrebbe essere sospesa in attesa

della decisione sulla restituzione (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 14 ad art. 149). In concreto, tuttavia, non è dato di vedere

quale possibilità di esito favorevole potrebbe avere tale procedura ove appena

si pensi che il certificato medico a sostegno della richiesta attesta sì

un'inabilità lavorativa dal 31 ottobre 2017 ma non accenna a impedimenti nel

cercare la documentazione richiesta né per postulare un'altra proroga del termine,

tanto più che a quel momento la convenuta risultava essere assistita da un

legale. Ciò posto, nulla osta quindi all'esame del reclamo.

6.

La reclamante sostiene, in estrema

sintesi, che il lavoratore ha già ricevuto il salario netto e che la pretesa

fatta valere in giudizio corrisponde in realtà alla quota di oneri sociali e delle

altre trattenute legali che però non gli spettano. Ci si può chiedere se tale argomentazione,

che non risulta essere stata formulata né durante lo scambio di scritti, la

convenuta è rimasta preclusa, né al dibattimento, sia ammissibile in questa

sede (art. 326 cpv. 1 CPC). Sia come sia, essa non sussidia alla posizione

della reclamante come si vedrà in appresso.

a) Ora, che il datore di lavoro sia tenuto a

pagare il salario convenuto (art. 322 cpv. 1 CO) e che il lavoratore abbia

diritto a percepire il salario netto, ovvero quello lordo dedotti i contributi sociali legali a carico del

lavoratore (AVS/AI/ IPG, AD, LAINF, LPP) e quelli convenzionali così come,

dandosi il caso, le trattenute per l'imposta alla fonte, è fuori discussione (Danthe in: Dunand/Mahon [curatori],

Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 28 ad art. 322 CO; Portmann/ Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione,

n. 8 ad art. 322). Posto ciò, qualora

il lavoratore rivendichi giudizialmente il pagamento del salario, egli può far

valere l'importo lordo da cui dedurre poi i vari oneri sociali, legali e

convenzionali, così come l'imposta alla fonte (Bohnet, Actions civiles, volume II, CO, 2ª edizione, §

32.

n. 2) fermo restando che il giudice, in caso di dubbi, deve interpellare la parte

invitandola a precisare se la sua domanda di pagamento verta su un importo

lordo o netto (Danthe, op. cit.,

n. 31 ad art. 322 CO). Parallelamente, in caso di accoglimento della pretesa, il

Dispositivo

dispositivo della decisione dovrà precisare se al lavoratore è stato riconosciuto

il salario lordo da cui dedurre le varie trattenute, oppure quello netto (Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar,

Berna 2010, n. 14 ad art. 322 CO; Streiff/von

Kaenel/ Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-361 OR, 7ª edizione,

n. 14 ad art. 322; Danthe, op. cit., n. 32 ad art. 322 CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure

civile suisse, Basilea 2011, pag. 397 n. 822).

b) In concreto, è indiscusso che l'attore ha chiesto al Giudice di pace di obbligare la

convenuta a versargli fr. 4267.92, corrispondenti alla differenza tra il suo

salario lordo (fr. 13 253.93) e il salario da lui ricevuto (fr. 8985.90), “al

lordo dei contributi sociali non dichiarati dal convenuto” oltre interessi al

5% dal 1° febbraio 2015. Quanto al fatto che tale importo corrisponda alle

trattenute effettuate dal datore di lavoro, come pretende la reclamante, il

conteggio da lei allestito non è sorretto da alcun giustificativo. Certo, per

quel che riguarda la quota di oneri sociali a carico del lavoratore i relativi

tassi sono fissati dalle rispettive leggi. Quanto alle altre trattenute (SUVA,

LPP, malattia e imposta alla fonte),

il loro ammontare è variabile. Incombeva

quindi alla convenuta documentare chiaramente le sue affermazioni. Invano

si cercherebbe negli atti una

prova che permetta di accertare con un minimo di attendibilità tali

oneri. In tali circostanze la

decisione del primo giudice resiste alla critica, fermo restando che il

dispositivo della decisione impugnata deve essere precisato nel senso che il

salario riconosciuto è quello lordo da cui vanno dedotte le varie trattenute.

Si aggiunga che in caso di esecuzione forzata della decisione, il creditore

dovrà poi indicare l'importo lordo e incomberà al debitore provare quanto

versato a titolo delle varie trattenute. In mancanza di una tale prova, da tale

importo andrà dedotta la sola quota dei contributi sociali legali a carico del

lavoratore (Danthe, op. cit., n. 32 ad art. 322 CO; Dietschy, op. cit., pag. 397 n. 822; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª edizione, pag. 177). Entro tali limitati

il reclamo deve perciò essere accolto.

7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro

è gra­tuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà proces­suali,

circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente un'equa

indennità per ripetibili, quantunque egli sia stato rappresentato da un

sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF

142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295).

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della

decisione impugnata è così riformato:

La convenuta è condannata a versare all'attore fr. 4267.90 lordi, da cui

dedurre gli oneri sociali, legali e convenzionali, e l'imposta alla fonte, oltre

interessi al 5% dal 1° febbraio 2015.

2. Non si prelevano spese

processuali. La reclamante rifonderà al resistente fr. 150.– d'indennità.

3. Notificazione a:

o;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.