16.2018.4
Contratto di lavoro - salario lordo - salario netto
27 agosto 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.4
Lugano
27 agosto 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 gennaio 2018 presentato dalla
RE 1
contro
la decisione emessa il 7 dicembre 2017 dal Giudice di pace del circolo di
Bellinzona nella causa 0004-2017 (contratto di lavoro) promossa nei suoi
confronti con petizione dell'11 aprile 2017 da
CO
1
(rappresentato
da RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro su chiamata del 1°
ottobre 2014 l'impresa RE 1 ha assunto CO 1 come “operario manovale (classe C)”
per uno stipendio base di fr. 25.45 l'ora più il 3% di festivi, il 10.6% di
vacanze e l'8.33% di tredicesima per un totale lordo di fr. 31.40 l'ora. Il
contratto prevedeva che per quanto non regolato nello stesso facesse stato il contratto
collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Canton Ticino. La datrice di
lavoro ha versato al lavoratore fr. 2858.– per 125 ore di lavoro del mese di
ottobre 2014, fr. 1698.02 per 77 ore di lavoro del mese di novembre 2014, fr.
1874.44 per 85 ore di lavoro del mese di dicembre 2014 e fr. 2555.45 per 135
ore di lavoro del mese di gennaio 2015.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'11
aprile 2017 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di
Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 4267.92 lordi oltre interessi al 5%
dal 1° febbraio 2015 per salari
non versati nei mesi da ottobre 2014
a gennaio 2015, secondo il seguente conteggio:
2014
10
2014
11
2014
12
2015
1
Ore prestate
h
125.00
77.00
85.00
135.00
Salario orario
fr./h
25.45
25.45
25.45
25.45
Lordo 1
fr.
3181.25
1959.65
2163.25
3435.75
Indennità festivi
fr.
95.44
58.79
64.90
103.07
Indennità vacanze
fr.
347.33
213.95
236.18
375.12
Indennità 13esima
fr.
301.88
185.96
205.28
326.03
Indennità pasti
fr.
175.00
107.80
119.00
189.00
Lordo 2
fr.
3925.90
2418.35
2669.61
4239.97
13253.93
Versato
fr.
2858.00
1698.02
1874.44
2555.45
8985.91
=
fr.
1064.90
720.33
795.17
1684.52
4267.92
La
convenuta non ha presentato osservazioni alla petizione, neppure entro il
termine suppletorio fissatole dal Giudice di pace. All'udienza del 19 ottobre
2017, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato le sue domande e postulato
l'edizione dalla controparte delle sue “buste paghe” dei mesi da ottobre 2014 a
gennaio 2015, dei giustificativi dei pagamenti effettuati dei contributi
AVS/AI/IPG, AD, LPP, SUVA e perdita di guadagno in caso di malattia, così come
dell'attestato-ricevuta imposta alla fonte. La convenuta non ha prodotto
alcunché quantunque si fosse impegnata a presentare la documentazione richiesta.
Statuendo con decisione del 7 dicembre 2017 il Giudice di pace ha accolto la
petizione, condannando la convenuta a versare all'attore
fr. 4267.90 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2015.
C. Contro la decisione appena citata, la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2018 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che il
giudizio impugnato sia annullato e riformato nel senso di respingere la
petizione. Il medesimo giorno essa si è rivolta al Giudice di pace chiedendogli
di essere reintegrata nel termine assegnatole per produrre la documentazione richiesta
dalla controparte all'udienza del 19 ottobre 2017. Con decreto del 21 febbraio
2018 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 26
febbraio 2018 CO 1 conclude per il parziale accoglimento del reclamo nel senso
che dalla sua pretesa salariale di fr. 4267.90 lordi devono essere dedotti i
contributi a suo carico previsti dall'AVS/AI/IPG (5.15% di fr. 4267.90) e dall'AD
(1.1% di fr. 4267.90) per complessivi fr. 266.75, donde un credito verso la controparte
di fr. 4001.15.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono
impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione è stata notificata alla
convenuta l'11 dicembre 2017. Cominciato a decorrere il giorno successivo, il termine è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2017 al 2
gennaio 2018 incluso (art. 145 cpv.
1.
lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 26 gennaio 2018. Presentato l'ultimo giorno
utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2.
Al reclamo la RE 1 allega un certificato
medico del 26 gennaio 2018 in cui il dott. __________ G__________ attesta che __________
F__________, socio e gerente con firma individuale della ditta, “è inabile al
lavoro al 100% dal 31.10. 2017 a data da stabilire, causa instabilità del
diabete mellito e della pressione” (doc. B) così come un conteggio del salario “secondo
criterio di controparte” (doc. C) da cui risulta un versamento del salario in
eccesso di fr. 63.55. Alle sue osservazioni il resistente acclude un messaggio
di posta elettronica dell'11 aprile 2017 all'Ufficio per la sorveglianza del
mercato del lavoro per segnalare il mancato versamento dei contributi sociali. Se
non che, nella procedura di reclamo, nuovi mezzi di prova sono esclusi (art.
326.
cpv. 1 CPC). Non sottoposti al
Giudice di pace, tale documentazione non può essere presa in considerazione in
questa sede.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata
l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
4.
Per il Giudice di
pace dalla documentazione prodotta dall'attore “risulta chiaro” che per i mesi
di ottobre, novembre, dicembre 2014 e di gennaio 2015 il lavoratore ha
percepito un salario inferiore a quello pattuito. A suo parere, i documenti richiesti
dall'attore alla convenuta sarebbero serviti unicamente per confermare l'esattezza
delle cifre riportare dal suo conteggio. Ciò posto, il Giudice di pace ha
accolto la petizione.
5.
La reclamante fa
valere che il 26 gennaio 2018 ha presentato al Giudice di pace “cautelativamente
e in via subordinata” una domanda di restituzione del termine fondata sull'art.
148.
CPC al fine di produrre la documentazione richiestale. Ora, si conviene che
in un caso del genere la procedura di ricorso potrebbe essere sospesa in attesa
della decisione sulla restituzione (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 14 ad art. 149). In concreto, tuttavia, non è dato di vedere
quale possibilità di esito favorevole potrebbe avere tale procedura ove appena
si pensi che il certificato medico a sostegno della richiesta attesta sì
un'inabilità lavorativa dal 31 ottobre 2017 ma non accenna a impedimenti nel
cercare la documentazione richiesta né per postulare un'altra proroga del termine,
tanto più che a quel momento la convenuta risultava essere assistita da un
legale. Ciò posto, nulla osta quindi all'esame del reclamo.
6.
La reclamante sostiene, in estrema
sintesi, che il lavoratore ha già ricevuto il salario netto e che la pretesa
fatta valere in giudizio corrisponde in realtà alla quota di oneri sociali e delle
altre trattenute legali che però non gli spettano. Ci si può chiedere se tale argomentazione,
che non risulta essere stata formulata né durante lo scambio di scritti, la
convenuta è rimasta preclusa, né al dibattimento, sia ammissibile in questa
sede (art. 326 cpv. 1 CPC). Sia come sia, essa non sussidia alla posizione
della reclamante come si vedrà in appresso.
a) Ora, che il datore di lavoro sia tenuto a
pagare il salario convenuto (art. 322 cpv. 1 CO) e che il lavoratore abbia
diritto a percepire il salario netto, ovvero quello lordo dedotti i contributi sociali legali a carico del
lavoratore (AVS/AI/ IPG, AD, LAINF, LPP) e quelli convenzionali così come,
dandosi il caso, le trattenute per l'imposta alla fonte, è fuori discussione (Danthe in: Dunand/Mahon [curatori],
Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 28 ad art. 322 CO; Portmann/ Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione,
n. 8 ad art. 322). Posto ciò, qualora
il lavoratore rivendichi giudizialmente il pagamento del salario, egli può far
valere l'importo lordo da cui dedurre poi i vari oneri sociali, legali e
convenzionali, così come l'imposta alla fonte (Bohnet, Actions civiles, volume II, CO, 2ª edizione, §
32.
n. 2) fermo restando che il giudice, in caso di dubbi, deve interpellare la parte
invitandola a precisare se la sua domanda di pagamento verta su un importo
lordo o netto (Danthe, op. cit.,
n. 31 ad art. 322 CO). Parallelamente, in caso di accoglimento della pretesa, il
Dispositivo
dispositivo della decisione dovrà precisare se al lavoratore è stato riconosciuto
il salario lordo da cui dedurre le varie trattenute, oppure quello netto (Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar,
Berna 2010, n. 14 ad art. 322 CO; Streiff/von
Kaenel/ Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-361 OR, 7ª edizione,
n. 14 ad art. 322; Danthe, op. cit., n. 32 ad art. 322 CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure
civile suisse, Basilea 2011, pag. 397 n. 822).
b) In concreto, è indiscusso che l'attore ha chiesto al Giudice di pace di obbligare la
convenuta a versargli fr. 4267.92, corrispondenti alla differenza tra il suo
salario lordo (fr. 13 253.93) e il salario da lui ricevuto (fr. 8985.90), “al
lordo dei contributi sociali non dichiarati dal convenuto” oltre interessi al
5% dal 1° febbraio 2015. Quanto al fatto che tale importo corrisponda alle
trattenute effettuate dal datore di lavoro, come pretende la reclamante, il
conteggio da lei allestito non è sorretto da alcun giustificativo. Certo, per
quel che riguarda la quota di oneri sociali a carico del lavoratore i relativi
tassi sono fissati dalle rispettive leggi. Quanto alle altre trattenute (SUVA,
LPP, malattia e imposta alla fonte),
il loro ammontare è variabile. Incombeva
quindi alla convenuta documentare chiaramente le sue affermazioni. Invano
si cercherebbe negli atti una
prova che permetta di accertare con un minimo di attendibilità tali
oneri. In tali circostanze la
decisione del primo giudice resiste alla critica, fermo restando che il
dispositivo della decisione impugnata deve essere precisato nel senso che il
salario riconosciuto è quello lordo da cui vanno dedotte le varie trattenute.
Si aggiunga che in caso di esecuzione forzata della decisione, il creditore
dovrà poi indicare l'importo lordo e incomberà al debitore provare quanto
versato a titolo delle varie trattenute. In mancanza di una tale prova, da tale
importo andrà dedotta la sola quota dei contributi sociali legali a carico del
lavoratore (Danthe, op. cit., n. 32 ad art. 322 CO; Dietschy, op. cit., pag. 397 n. 822; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª edizione, pag. 177). Entro tali limitati
il reclamo deve perciò essere accolto.
7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro
è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali,
circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente un'equa
indennità per ripetibili, quantunque egli sia stato rappresentato da un
sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF
142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295).
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della
decisione impugnata è così riformato:
La convenuta è condannata a versare all'attore fr. 4267.90 lordi, da cui
dedurre gli oneri sociali, legali e convenzionali, e l'imposta alla fonte, oltre
interessi al 5% dal 1° febbraio 2015.
2. Non si prelevano spese
processuali. La reclamante rifonderà al resistente fr. 150.– d'indennità.
3. Notificazione a:
–
o;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.