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Decisione

16.2018.40

Mandato - notificazione di atti giudiziari - decorso infruttuoso dei termini di ritiro - mancata presentazione delle osservazioni - conseguenze della preclusione

9 dicembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i plichi raccomandati contenenti l'ordinanza di assegnazione del termine per le

osservazioni e quella per il termine suppletorio perché, essendo straniero, privo di patrocinatore e non conoscendo le

peculiarità del sistema giudiziario svizzero, ha ritenuto in buona fede che

tutta la corrispondenza di causa gli sarebbe stata trasmessa per posta

semplice, modalità utilizzata dal primo giudice per comunicargli l'autorizzazione

ad agire rilasciata alla controparte e l'ordinanza con cui il 23 aprile 2018 la

stessa è stata invitata a pagare l'anticipo. Per tale motivo egli non ha

verificato se nella propria casella postale fossero stati depositati degli avvisi

di ritiro di lettere raccomandate.

a) Secondo

l'art. 138 cpv. 1 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e

decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro

ricevuta. La notificazione si considera avvenuta quando l'invio è preso in

consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC). La

notificazione mediante invio postale raccomandato a una persona fisica avviene

nel luogo del suo domicilio o, in sua mancanza, della sua dimora abituale

(Bohnet in: Commentaire

Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 138 con

rinvio a n. 9 ad. 133). In caso di invio postale raccomandato non ritirato, la

notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di

consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una

notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; CCR, sentenza inc.

16.2018.11 del 28 agosto 2019, consid. 4a).

b) In

concreto, il reclamante ammette di non avere ritirato i plichi raccomandati

contenenti rispettivamente l'ordinanza del 23 aprile 2018 con cui il primo

giudice gli ha assegnato un termine per le osservazioni e quella del 6 giugno

2018 con cui gli è stato assegnato un termine suppletorio, nonostante i

rispettivi avvisi di ritiro siano stati depositati nella sua casella postale. Ritornati

al mittente con la dicitura “non ritirato”, nulla può essere rimproverato al

Pretore per avere agito secondo l'avvertimento da lui impartito. Certo, l'autorizzazione

ad agire rilasciata all'attrice e l'ordinanza con cui la stessa è stata

invitata a pagare l'anticipo gli sono state spedite per posta semplice. Si

trattava però di mere comunicazioni che non imponevano alcun obbligo o

incombenza per il convenuto (art. 138 cpv. 4 CPC; Bohnet, op. cit., n. 34 ad art. 138). Che egli non sapesse che

la notifica degli atti giudiziari menzionati all'art. 138 cpv. 1 CPC debba

avvenire mediante invio postale raccomandato appare poco plausibile, ove appena

si pensi che nella precedente procedura di conciliazione tale modalità di

notifica è stata utilizzata per la citazione all'udienza di conciliazione del

15 gennaio 2018 e per l'ordinanza di aggiornamento della medesima udienza del

Considerandi

22.

gennaio 2018.

c) Per di

più, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione il convenuto doveva aspettarsi di essere

citato a comparire dinanzi al Pretore, sicché era suo compito prendere i

provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti, segnatamente di

controllare e vuotare la casella postale, nella quale di regola sono depositati

non solo gli avvisi di ritiro delle lettere raccomandate ma anche gli invii

semplici. Nella misura in cui egli non pretende che gli avvisi di ritiro delle

lettere raccomandate non fossero stati depositati nella sua casella postale, gli

incombeva d'informarsi alla Posta per conoscere il nome del mittente del plico

raccomandato, ciò che attualmente è possibile consultando il sito Internet

della stessa con l'aiuto del codice indicato sull'avviso medesimo. E ove la

Posta non fosse più in possesso del plico raccomandato, l'interessato deve poi

rivolgersi direttamente al mittente per conoscere il contenuto dello stesso (cfr.

anche DTF 143 III 19 consid. 4.1). Certo, l'interessato è libero di organizzare

a suo piacimento la gestione della casella postale, il cui accesso è per altro

sempre garantito. Il mancato ritiro della propria corrispondenza, tuttavia, rientra

nella responsabilità del destinatario che deve assumersene le conseguenze.

d) Visto

quanto precede la notifica dell'invio

raccomandato contenente l'assegnazione del termine suppletorio per presentare

le osservazioni alla petizione è validamente avvenuta così il settimo giorno

successivo all'infruttuoso tentativo di consegna (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).

Quand'anche la diligenza richiesta a una parte

non assistita da un legale vada valutata con meno rigore, non dando seguito all'ordinanza del 6

giugno 2018, validamente notificata, il convenuto si è precluso da sé la

facoltà di difendersi. Invano egli censura

perciò una violazione del suo diritto di essere sentito.

5.

Il reclamante rimprovera

al Pretore di avere accertato che la pretesa della società attrice non fosse

stata da lui contestata ancorché egli non abbia saldato le fatture emesse dalla

controparte né accettato la proposta transattiva formulata dal Segretario

assessore in sede di conciliazione. Né, egli soggiunge, il primo giudice poteva

accogliere la petizione senza verificare previamente se la controparte, cui

incombeva l'onere della prova (art. 8 CC), ne avesse dimostrato il fondamento,

anche perché dagli atti non risultano “sufficienti prove riguardo al contenuto

del rapporto contrattuale, l'ammontare della mercede e il corretto adempimento

del mandato”.

In concreto, è vero che in

fase preprocessuale e in sede di conciliazione il convenuto ha contestato la

pretesa avversaria, sostenendo in particolare di non vedere “il senso di pagare

un lavoro che non è stato fatto correttamente” (lettera del 14 marzo 2018

all'autorità di conciliazione). Se non che, come si è visto in precedenza, in

presenza di notificazioni regolari, l'interessato, che non ha presentato le

osservazioni alla petizione neppure entro il termine suppletorio, era precluso.

Ora, il concetto di preclusione secondo l'art. 223 cpv. 2 CPC, applicabile per

analogia alla procedura semplificata, va messo in relazione con l'onere della

parte convenuta di contestare i fatti allegati dalla parte attrice e il

conseguente onere di quest'ultima di provarli. Nel processo retto dalla massima

Dispositivo

dispositiva il convenuto deve specificare nella riposta quali fatti allegati

dall'attore riconosce o contesta (art. 222 cpv. 2 CPC). Siccome sono oggetto di

prova soltanto i fatti rilevanti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli

non controversi ma per i quali il giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2

CPC) – in assenza di contestazioni l'attore è di principio liberato

dall'obbligo di provare i fatti che ha allegato a fondamento della propria

pretesa. Il convenuto che non presenta la risposta corre quindi il rischio che

il giudice emani una decisione finale basandosi sui soli fatti allegati dalla

parte attrice. È questa la conseguenza concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2

CPC per il caso in cui la parte convenuta non presenti la risposta nonostante

l'assegnazione del termine suppletorio (sentenza del Tribunale federale

4A_381/2018 del 7 giugno 2019, consid. 2.3). In tali circostanze, la conclusione

del Pretore, per il quale i fatti allegati dalla società attrice erano rimasti

incontestati e non necessitavano quindi di essere provati, resiste alla

critica.

6. In definitiva, il reclamo, il quale

non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato

notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.