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Decisione

16.2018.41

Contratto di telefonia - pena convenzionale - tasso degli interessi moratori

19 dicembre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i precetti esecutivi l'escussa ha interposto opposizione.

D. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 17

febbraio 2016 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera per

ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 5244.30 più interessi al 6%

dal 10 gennaio 2014, oltre al pagamento di fr. 685.– a titolo di risarcimento danni,

fr. 3.80 per oneri del creditore, fr. 30.– per spese d'indagine e fr. 146.– per

le spese dei precetti esecutivi n. 2__________5

e n. 2__________8, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. 2__________8. Invitata a presentare

osservazioni, la convenuta è rimasta silente. All'udienza del 7 dicembre

2016, indetta per le prime arringhe, l'attrice ha confermato le sue domande

mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Non essendoci prove

da assumere, le parti han­no proceduto seduta stante alle arringhe finali,

confermando le rispettive posizioni.

E. Statuendo con decisione del 30 luglio 2018 il Pretore, in

parziale accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a pagare all'attrice

fr. 1683.70 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90 e ha rigettato

in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo

limitatamente a fr. 1610.70 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90,

oltre le spese esecutive. Le spese processuali di complessivi fr. 560.–, così

come quelle della conciliazione di fr. 20.–, sono state poste per il 73% a

carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere

alla controparte fr. 330.– per ripetibili ridotte.

F. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30

agosto 2018 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

integralmente la sua petizione. Invitata a formulare osservazioni, CO 1 è

rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice

il 6 agosto 2018 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio

98.

__________), durante le ferie giudiziarie

(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Il reclamo in esame, datato 30 agosto 2018

ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta d'intimazione),

è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II

380.

consid. 4.3 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore, ammessa la legittimazione attiva dell'attrice

in quanto cessionaria dei diritti di __________ AG, ha accertato che CO 1 aveva

sottoscritto dei contratti di telefonia di una durata di 24 mesi riferiti a tre

utenze telefoniche con le relative condizioni generali, la convenuta non avendo

mai preteso che queste non fossero parte integrante dei contratti. Premesso

ciò, il primo giudice ha considerato fondate le richieste dell'attrice relative

al saldo delle cinque fatture emesse tra il 1° settembre 2013 e il 1° gennaio

2014.

riguardanti le prestazioni eseguite, al netto degli acconti e abbuoni per

fr. 1503.90, così come quelle relative alle spese di esecuzione di fr.

146.

–, agli “oneri del creditore” di fr. 3.80 e alle “spese di indagine”

di fr. 30.–. Per contro, egli ha respinto la pretesa dell'attrice di fr.

3740.40

rivendicata quale “tassa disdetta anticipata di 24 mesi” e ha ridotto

il tasso degli interessi di mora al 5%. In definitiva, il Pretore ha accolto la

petizione limitatamente a fr. 1683.70 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014

su fr. 1509.90 e ha rigettato l'opposizione al precetto esecutivo n.

2016718.

dell'Ufficio esecuzione di Riviera per fr. 1610.70 più interessi

al 5% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90, oltre alle spese esecutive.

4.

Litigiosa, in questa

sede, è innanzitutto la pretesa dell'attrice di fr. 3740.39 per le tasse

delle disdette delle utenze telefoniche (doc. H).

a) Il

Pretore ha accertato che l'attrice ha calcolato la “tassa” da lei richiesta per

la rescissione anticipata dei contratti tenendo conto del periodo rimanente a

partire dalla disdetta sino alla scadenza contrattuale (quindi scaduti i 24

mesi di abbonamenti come contrattualmente pattuito) e ha ritenuto che ciò

corrisponde al mancato guadagno. A suo parere, tale rivendicazione non rientra

però nella nozione di danno risarcibile in virtù degli art. 107/109 CO, non

essendo un cosiddetto dan­no negativo, ma un mancato guadagno riferito ai

contratti rescissi, ovvero un danno positivo non contemplato nel caso di cui

all'art. 109 CO. Per questo motivo, egli ha epilogato, l'attrice non poteva

chiedere il pagamento degli abbonamenti concordati sino alla scadenza ma semmai

la sua rivendicazione poteva essere presa in considerazione se il contratto non

fosse stato disdetto, giacché in tal caso il danno positivo sarebbe stato

risarcibile.

b) Per

la reclamante, tale importo corrisponde in realtà a una pena convenzionale e

pertanto le è dovuto quantunque non le sia derivato alcun danno. Ora, che una pena

convenzionale sia dovuta quantunque al creditore non sia derivato alcun danno è

pacifico (art. 161 cpv. 1 CO). È altresì indubbio che il giudice è tenuto a

ridurre soltanto le pene convenzionali eccessive (art. 163 cpv. 3 CO). Resta il

fatto che l'ammontare di una pena convenzionale dev'essere determinato o quanto

meno determinabile (Mooser in: Commentaire

romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad art. 160). Nella fattispecie, le condizioni

generali del contratto prevedono che “in caso di sospensione e risoluzione del

contratto, il cliente deve versare in particolare la tassa amministrativa

concordata” (cfr. contratto doc. A e clausola n. 11 delle CG) ma non ne

determinano l'ammontare né consta un accordo con la cliente. Né il solo rinvio

alla clausola n. 4, che riguarda le tariffe consultabili sul sito Internet

dell'azienda, permette di determinare l'ammontare della pena convenzionale.

Ammesso che con la dicitura "tassa amministrativa concordata” si fosse

inteso la pattuizione di una pena convenzionale, la mancanza di indicazione

sull'ammontare della stessa esclude un accordo tra le parti sulla stessa. Per

il resto, la reclamante non si confronta con i motivi che hanno indotto il

Pretore a respingere la sua pretesa. Su questo punto il reclamo si rivela destinato

all'insuccesso.

5.

La

reclamante rimprovera inoltre al Pretore di avere ridotto il tasso degli

interessi moratori dal 6% al 5%, benché la convenuta non avesse contestato

l'applicabilità della clausola n. 6 delle condizioni generali che prevede tale tasso

di interesse né tantomeno addotto che lo stesso fosse sproporzionato e andasse

ridotto al 5% come prevede l'art. 104 cpv. 1 CO. A suo parere, il primo giudice

è così incorso in una violazione del principio dispositivo (art. 58 cpv.

1.

CPC). Inoltre­ ­– essa soggiunge – in virtù della Legge federale contro

la concorrenza sleale incombe alla parte lesa chiedere al giudice di accertare

l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti e pertanto

il Pretore, senza una specifica richiesta della controparte, non avrebbe dovuto

esaminare se il tasso del 6% previsto nelle condizioni generali costituisse una

clausola insolita.

A

ragione la reclamante evidenzia che sull'applicazione del tasso di interesse

moratorio del 6% non vi fosse alcuna contestazione, la convenuta non avendo

presentato osservazioni alla petizione né ha accennato alla questione

all'udienza del 7 dicembre 2016. La questione non era dunque controversa. Per

di più, giovi precisare che l'art. 8 della Legge federale contro la concorrenza

sleale (RS 241), riguardante l'utilizzo di condizioni commerciali abusive, non

si applica alla fattispecie, la convenuta, società commerciale, non rientrando

nel novero dei consumatori a beneficio della legge in questione (sentenza del Tribunale federale

4A_152/2017 del 2 novembre 2017 consid. 5.3 con rinvii).

Non

si disconosce che il Pretore, fondandosi su un'opinione di Gobet (in L'article 8 LCD et les clauses

insolites – Le point sur les conditions générales) e su una decisione di questa

Camera (inc. 16.2015.30 del 21 giugno 2017), ha accertato che un tasso

d'interesse del 6%, indicato unicamente nelle condizioni generali, è una

clausola insolita. Se non che, l'autore citato nemmeno accenna alla questione degli

interessi, mentre la sentenza di questa Camera riguardava un caso in cui il

Pretore aveva ridotto il tasso del 6%, previsto in una clausola delle condizioni

generali di un contratto di telefonia, a quello legale ma non perché esso fosse

stato ritenuto insolito bensì perché le condizioni generali erano inapplicabili

non essendo state integrate nel contratto. In concreto, come si è visto, la

convenuta nemmeno ha invocato l'applicazione della “regola detta dell'insolito”,

secondo cui sono sottratte dall'adesione, ritenuta

essere data globalmente a delle condizioni generali, tutte le clausole di

carattere inabituale, sulla cui esistenza non è stata attirata in modo

particolare l'attenzione del contraente più debole o inesperto in affari (cfr. DTF

119.

II 445 consid. 1a e rinvii). Ne segue che su questo punto il reclamo

si rivela provvisto così di buon diritto.

6.

In definitiva, il reclamo dev'essere parzialmente accolto.

Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la

decisione impugnata va riformata nel senso che il tasso gli interessi di mora

va riconosciuto al 6%.

7.

Le

spese giudiziarie del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). La resistente, tuttavia, non ha presentato osservazioni

e non può essere considerata soccombente di modo che non può essere tenuta

al pagamento di spese e di ripetibili (CCR, sentenze 16.2015.38 del 25

ottobre 2017 consid. 6 con rinvio; v. anche DTF 139 III 38 consid. 5 in

fine). In condizioni del genere, si giustifica porre a carico della

reclamante spese processuali ridotte e non assegnare ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide sul

Dispositivo

dispositivo riguardante gli oneri processuali di prima sede, che può

rimanere invariato.

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è

così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta,

nel senso che CO 1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 1683.70 più interessi al 6%

dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90.

2. L'opposizione

interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. 2__________8 dell'Ufficio

esecuzione di Riviera è rigettata limitatamente a fr. 1610.70 più

interessi al 6% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90, oltre le spese

esecutive.

Per

il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

II. Le spese processuali

ridotte di fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.