16.2018.41
Contratto di telefonia - pena convenzionale - tasso degli interessi moratori
19 dicembre 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2018.41
Lugano
19 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 agosto 2018 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 30 luglio 2018 dal Pretore del Distretto di Riviera
nella causa SE.2016.2 (contratto di telefonia) da lei promossa con petizione
del 17 febbraio 2016 nei confronti della
CO 1
(rappresentata
da RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il
22 novembre 2012 la società CO 1 ha sottoscritto con la società
__________ AG un contratto di telefonia della durata di 24 mesi
con decorrenza dal 21 marzo 2013 riferito a tre utenze (una fissa e due mobili)
di fr. 276.– mensili. Successivamente CO 1 ha sottoscritto con la
medesima compagnia telefonica un abbonamento di telefonia mobile sempre della durata di 24 mesi con decorrenza dal 21 marzo 2013 riferito a
un terzo apparecchio cellulare.
B. Per
l'utilizzo delle prime tre utenze, __________ AG ha emesso il 1° settembre 2013
una fattura di fr. 1086.30, il 1° ottobre 2013 una di fr. 255.60 e il 1°
novembre 2013 una di fr. 320.–. Il 19 novembre 2013 la
compagnia telefonica ha condonato alla cliente parte della fattura (fr. 150.–) del
1° settembre 2013 chiedendole di versare complessivi fr. 1556.90. Il 29
novembre 2013 CO 1 ha contestato i costi relativi al roaming della
fattura emessa il 1° settembre 2013 e ha versato fr. 420.– corrispondenti a
suo avviso ai costi da lei dovuti per due mesi di utilizzo di due utenze
telefoniche mobili. Il 1° dicembre 2013 __________ AG ha emesso una fattura di fr. 263.50 da pagarsi entro il 31
dicembre 2013. Il 2 dicembre 2012 la compagnia telefonica ha
ulteriormente abbuonato alla cliente fr. 150.– quale “gesto commerciale roaming”.
Il 17 dicembre 2013 le ha inviato un ultimo sollecito di
pagamento per lo scoperto di fr. 986.90 (fr. 1556.90 - fr. 420.– -
fr. 150.–), informandola che se non avesse pagato l'importo richiesto entro
cinque giorni, tale lettera avrebbe avuto valore di disdetta dei contratti. ll
1° gennaio 2014 __________ AG ha emesso una fattura
di fr. 257.30 da saldare entro il 31 gennaio 2014 e il 17 gennaio
2014 ha preteso da CO 1 il versamento di fr. 3740.– per le tasse di
disdetta anticipata degli abbonamenti relativi alle tre utenze telefoniche
mobili.
C. Tra il 19 gennaio e il 21
maggio 2014 RE 1, alla quale __________ AG aveva ceduto il proprio
credito nei confronti di CO 1, ha fatto notificare a quest'ultima tre precetti
esecutivi dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera per l'incasso di fr.
452.20 più interessi al 6% dal 28 agosto 2013, fr. 50.– per “oneri del
creditore” e fr. 225.– per “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106 CO”
(PE n. 2__________4), di fr. 5244.30 più interessi al 6% dal 10 gennaio 2014,
fr. 3.80 per “oneri del creditore” e fr. 685.– per “danni di mora ai sensi
degli artt. 103 e 106 CO” (PE n. 2__________5) e di fr. 5244.30 più interessi
al 6% dal 10 gennaio 2014, fr. 3.80 per “oneri del creditore” e fr. 685.–
per “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106 CO”, fr. 73.– per spese
esecutive e fr. 30.– per “spese d'indagini” (PE n. 2__________8). A tutti
Fatti
i precetti esecutivi l'escussa ha interposto opposizione.
D. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 17
febbraio 2016 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera per
ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 5244.30 più interessi al 6%
dal 10 gennaio 2014, oltre al pagamento di fr. 685.– a titolo di risarcimento danni,
fr. 3.80 per oneri del creditore, fr. 30.– per spese d'indagine e fr. 146.– per
le spese dei precetti esecutivi n. 2__________5
e n. 2__________8, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. 2__________8. Invitata a presentare
osservazioni, la convenuta è rimasta silente. All'udienza del 7 dicembre
2016, indetta per le prime arringhe, l'attrice ha confermato le sue domande
mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Non essendoci prove
da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali,
confermando le rispettive posizioni.
E. Statuendo con decisione del 30 luglio 2018 il Pretore, in
parziale accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a pagare all'attrice
fr. 1683.70 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90 e ha rigettato
in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo
limitatamente a fr. 1610.70 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90,
oltre le spese esecutive. Le spese processuali di complessivi fr. 560.–, così
come quelle della conciliazione di fr. 20.–, sono state poste per il 73% a
carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere
alla controparte fr. 330.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30
agosto 2018 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
integralmente la sua petizione. Invitata a formulare osservazioni, CO 1 è
rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice
il 6 agosto 2018 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio
98.
__________), durante le ferie giudiziarie
(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Il reclamo in esame, datato 30 agosto 2018
ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta d'intimazione),
è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II
380.
consid. 4.3 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore, ammessa la legittimazione attiva dell'attrice
in quanto cessionaria dei diritti di __________ AG, ha accertato che CO 1 aveva
sottoscritto dei contratti di telefonia di una durata di 24 mesi riferiti a tre
utenze telefoniche con le relative condizioni generali, la convenuta non avendo
mai preteso che queste non fossero parte integrante dei contratti. Premesso
ciò, il primo giudice ha considerato fondate le richieste dell'attrice relative
al saldo delle cinque fatture emesse tra il 1° settembre 2013 e il 1° gennaio
2014.
riguardanti le prestazioni eseguite, al netto degli acconti e abbuoni per
fr. 1503.90, così come quelle relative alle spese di esecuzione di fr.
146.
–, agli “oneri del creditore” di fr. 3.80 e alle “spese di indagine”
di fr. 30.–. Per contro, egli ha respinto la pretesa dell'attrice di fr.
3740.40
rivendicata quale “tassa disdetta anticipata di 24 mesi” e ha ridotto
il tasso degli interessi di mora al 5%. In definitiva, il Pretore ha accolto la
petizione limitatamente a fr. 1683.70 più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014
su fr. 1509.90 e ha rigettato l'opposizione al precetto esecutivo n.
2016718.
dell'Ufficio esecuzione di Riviera per fr. 1610.70 più interessi
al 5% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90, oltre alle spese esecutive.
4.
Litigiosa, in questa
sede, è innanzitutto la pretesa dell'attrice di fr. 3740.39 per le tasse
delle disdette delle utenze telefoniche (doc. H).
a) Il
Pretore ha accertato che l'attrice ha calcolato la “tassa” da lei richiesta per
la rescissione anticipata dei contratti tenendo conto del periodo rimanente a
partire dalla disdetta sino alla scadenza contrattuale (quindi scaduti i 24
mesi di abbonamenti come contrattualmente pattuito) e ha ritenuto che ciò
corrisponde al mancato guadagno. A suo parere, tale rivendicazione non rientra
però nella nozione di danno risarcibile in virtù degli art. 107/109 CO, non
essendo un cosiddetto danno negativo, ma un mancato guadagno riferito ai
contratti rescissi, ovvero un danno positivo non contemplato nel caso di cui
all'art. 109 CO. Per questo motivo, egli ha epilogato, l'attrice non poteva
chiedere il pagamento degli abbonamenti concordati sino alla scadenza ma semmai
la sua rivendicazione poteva essere presa in considerazione se il contratto non
fosse stato disdetto, giacché in tal caso il danno positivo sarebbe stato
risarcibile.
b) Per
la reclamante, tale importo corrisponde in realtà a una pena convenzionale e
pertanto le è dovuto quantunque non le sia derivato alcun danno. Ora, che una pena
convenzionale sia dovuta quantunque al creditore non sia derivato alcun danno è
pacifico (art. 161 cpv. 1 CO). È altresì indubbio che il giudice è tenuto a
ridurre soltanto le pene convenzionali eccessive (art. 163 cpv. 3 CO). Resta il
fatto che l'ammontare di una pena convenzionale dev'essere determinato o quanto
meno determinabile (Mooser in: Commentaire
romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad art. 160). Nella fattispecie, le condizioni
generali del contratto prevedono che “in caso di sospensione e risoluzione del
contratto, il cliente deve versare in particolare la tassa amministrativa
concordata” (cfr. contratto doc. A e clausola n. 11 delle CG) ma non ne
determinano l'ammontare né consta un accordo con la cliente. Né il solo rinvio
alla clausola n. 4, che riguarda le tariffe consultabili sul sito Internet
dell'azienda, permette di determinare l'ammontare della pena convenzionale.
Ammesso che con la dicitura "tassa amministrativa concordata” si fosse
inteso la pattuizione di una pena convenzionale, la mancanza di indicazione
sull'ammontare della stessa esclude un accordo tra le parti sulla stessa. Per
il resto, la reclamante non si confronta con i motivi che hanno indotto il
Pretore a respingere la sua pretesa. Su questo punto il reclamo si rivela destinato
all'insuccesso.
5.
La
reclamante rimprovera inoltre al Pretore di avere ridotto il tasso degli
interessi moratori dal 6% al 5%, benché la convenuta non avesse contestato
l'applicabilità della clausola n. 6 delle condizioni generali che prevede tale tasso
di interesse né tantomeno addotto che lo stesso fosse sproporzionato e andasse
ridotto al 5% come prevede l'art. 104 cpv. 1 CO. A suo parere, il primo giudice
è così incorso in una violazione del principio dispositivo (art. 58 cpv.
1.
CPC). Inoltre – essa soggiunge – in virtù della Legge federale contro
la concorrenza sleale incombe alla parte lesa chiedere al giudice di accertare
l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti e pertanto
il Pretore, senza una specifica richiesta della controparte, non avrebbe dovuto
esaminare se il tasso del 6% previsto nelle condizioni generali costituisse una
clausola insolita.
A
ragione la reclamante evidenzia che sull'applicazione del tasso di interesse
moratorio del 6% non vi fosse alcuna contestazione, la convenuta non avendo
presentato osservazioni alla petizione né ha accennato alla questione
all'udienza del 7 dicembre 2016. La questione non era dunque controversa. Per
di più, giovi precisare che l'art. 8 della Legge federale contro la concorrenza
sleale (RS 241), riguardante l'utilizzo di condizioni commerciali abusive, non
si applica alla fattispecie, la convenuta, società commerciale, non rientrando
nel novero dei consumatori a beneficio della legge in questione (sentenza del Tribunale federale
4A_152/2017 del 2 novembre 2017 consid. 5.3 con rinvii).
Non
si disconosce che il Pretore, fondandosi su un'opinione di Gobet (in L'article 8 LCD et les clauses
insolites – Le point sur les conditions générales) e su una decisione di questa
Camera (inc. 16.2015.30 del 21 giugno 2017), ha accertato che un tasso
d'interesse del 6%, indicato unicamente nelle condizioni generali, è una
clausola insolita. Se non che, l'autore citato nemmeno accenna alla questione degli
interessi, mentre la sentenza di questa Camera riguardava un caso in cui il
Pretore aveva ridotto il tasso del 6%, previsto in una clausola delle condizioni
generali di un contratto di telefonia, a quello legale ma non perché esso fosse
stato ritenuto insolito bensì perché le condizioni generali erano inapplicabili
non essendo state integrate nel contratto. In concreto, come si è visto, la
convenuta nemmeno ha invocato l'applicazione della “regola detta dell'insolito”,
secondo cui sono sottratte dall'adesione, ritenuta
essere data globalmente a delle condizioni generali, tutte le clausole di
carattere inabituale, sulla cui esistenza non è stata attirata in modo
particolare l'attenzione del contraente più debole o inesperto in affari (cfr. DTF
119.
II 445 consid. 1a e rinvii). Ne segue che su questo punto il reclamo
si rivela provvisto così di buon diritto.
6.
In definitiva, il reclamo dev'essere parzialmente accolto.
Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la
decisione impugnata va riformata nel senso che il tasso gli interessi di mora
va riconosciuto al 6%.
7.
Le
spese giudiziarie del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza
(art. 106 cpv. 2 CPC). La resistente, tuttavia, non ha presentato osservazioni
e non può essere considerata soccombente di modo che non può essere tenuta
al pagamento di spese e di ripetibili (CCR, sentenze 16.2015.38 del 25
ottobre 2017 consid. 6 con rinvio; v. anche DTF 139 III 38 consid. 5 in
fine). In condizioni del genere, si giustifica porre a carico della
reclamante spese processuali ridotte e non assegnare ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide sul
Dispositivo
dispositivo riguardante gli oneri processuali di prima sede, che può
rimanere invariato.
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta,
nel senso che CO 1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 1683.70 più interessi al 6%
dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90.
2. L'opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. 2__________8 dell'Ufficio
esecuzione di Riviera è rigettata limitatamente a fr. 1610.70 più
interessi al 6% dal 10 gennaio 2014 su fr. 1509.90, oltre le spese
esecutive.
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Le spese processuali
ridotte di fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.