16.2018.42
Stralcio di una causa dai ruoli per mancata comparsa dell'attore all'udienza di conciliazione
10 settembre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.42
Lugano
10 settembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 4 settembre 2018 presentato da
RE
1
contro
il decreto di stralcio emesso il 29 agosto 2018 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura di conciliazione CM.2017.9 (cancellazione
di precetto esecutivo) promossa con istanza del 21 gennaio 2017 nei
confronti dell'
avv.
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che l'avv. CO 1 ha
patrocinato RE 1 in una causa di divorzio da lei promossa il 25 settembre 2015 davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro il marito AP 1, così
come in un procedimento penale;
che, revocato il mandato
nelle due pratiche, la legale ha trasmesso alla cliente una nota professionale
di fr. 3000.– per la causa di stato e una di fr. 2400.– per il patrocinio
penale;
che, preso atto del
mancato pagamento delle due note d'onorario, il 13 gennaio 2017 l'avvocata CO 1
ha fatto notificare alla cliente il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Locarno per l'incasso di complessivi fr. 5400.– oltre interessi del 5% dal
1° gennaio 2017, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con istanza del 21
gennaio 2017 RE 1 si è rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna chiedendo
di convocare l'avv. CO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere la
cancellazione del citato precetto esecutivo;
che, dopo varie
vicissitudini, il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 28 agosto 2018,
alla quale RE 1 non è comparsa;
che il 29 agosto 2018 il Pretore ha considerato
l'istanza come ritirata e ha stralciato la procedura dai ruoli;
che
in una lettera del 4 settembre 2018 indirizzata a questa Camera RE 1 ha
interposto “opposizione alla sentenza in oggetto considerato l'evolversi della
situazione”;
che l'atto non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto: che, in
concreto, il Pretore, preso atto della mancata comparsa dell'attrice
all'udienza di conciliazione ha stralciato la causa dai ruoli in applicazione
dell'art. 206 cpv. 1 CPC;
che il
decreto di stralcio dell'istanza di conciliazione a causa della mancata
comparizione dell'attore costituisce una disposizione ordinatoria processuale impugnabile
con reclamo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(art. 319 cpv. 1 lett. b n. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_80/2017
del 21 marzo 2018; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,
2ª edizione, n. 10 ad art. 206);
che, trattata come
reclamo, l'“opposizione” in rassegna andrebbe di per sé trasmessa così alla
terza Camera civile, competente per trattare i reclami contro “tutte le
decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” (art. 48
lett. c n. 1 LOG);
che, in concreto, tuttavia,
prima di farlo seguire a tale Camera, occorre verificare ch'esso non sia
irricevibile o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la
trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione;
che per
l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare, l'istanza di
conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai ruoli in
quanto priva d'oggetto;
che la
reclamante si limita, in sintesi, a opporsi alla decisione in esame “considerato
l'evolversi della situazione” ma, oltre a non pretendere l'esistenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile, non spiega perché vista la sua mancanza
all'udienza di conciliazione del 28 agosto 2018 il Pretore avrebbe erroneamente
applicato il diritto, né tenta di giustificare la sua assenza o postula una
restituzione del termine;
che, in tali
circostanze, il reclamo si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso in
virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;
che non trattandosi di un
caso di desistenza dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può
riproporre una nuova istanza di conciliazione (Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 10 ad art. 206 CPC;
Infanger in: Basler Kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 206
CPC), fermo restando che una richiesta di cancellazione di un'esecuzione –
ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF
– dev'essere diretta all'Ufficio di esecuzione, il giudice civile essendo al
riguardo materialmente incompetente (RtiD II-2017
pag. 864; II CCA, sentenza inc. 12.2015.208 del 7 febbraio 2017 consid.
11; I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 8);
che le spese processuali seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC);
che non si pone problema
Fatti
di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.