16.2018.43
Irricevibilità di un reclamo presentato contro un'autorizzazione ad agire
10 settembre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.43
Lugano
10 settembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 4 settembre 2018 presentato da
RE
1
contro
l'autorizzazione ad agire rilasciata il 29 agosto 2018 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura di conciliazione CM.2017.14
(mandato) promossa con istanza del 3 febbraio 2017
dall'
avv.
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che l'avv. CO 1 ha
patrocinato RE 1 in una causa di divorzio da lei promossa il 25 settembre 2015 davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro il marito AP 1, così
come in un procedimento penale sempre da lei promosso contro il marito;
che, revocato il mandato
nelle due pratiche, la legale ha trasmesso alla cliente una nota professionale
di fr. 3000.– per la causa di stato e una di fr. 2400.– per il patrocinio
penale;
che, preso atto del
mancato pagamento delle due note d'onorario, il 13 gennaio 2017 l'avvocata CO 1
ha fatto notificare alla cliente il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Locarno per l'incasso di complessivi fr. 5400.– oltre interessi del 5% dal
1° gennaio 2017, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con istanza del 3 febbraio
2017 CO 1si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna chiedendo
di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento
di fr. 5400.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2017 così come il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che, dopo varie vicissitudini, il Pretore
ha convocato le parti all'udienza del 28 agosto 2018, alla quale RE 1 non è
comparsa;
che il 29 agosto 2018 il Pretore ha
rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire;
che
in una lettera del 4 settembre 2018 indirizzata a questa Camera RE 1 ha
interposto “opposizione alla sentenza in oggetto considerato l'evolversi della
situazione”;
che l'atto non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto: che, in
concreto, il Pretore, preso atto della mancata
conciliazione ha rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire nel senso
dell'art. 209 cpv. 1 CPC;
che per
costante giurisprudenza, l'autorizzazione ad agire non costituisce una
decisione suscettiva di appello o reclamo (DTF 140 III 229 consid. 2.1);
che, in tali
circostanze, il reclamo contro un'autorizzazione ad agire rilasciata
dall'autorità di conciliazione si rivela d'acchito irricevibile e può essere
deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;
che, ad ogni
modo, l'interessata potrà far valere le sue argomentazioni nell'ambito della
causa che l'attrice eventualmente promuoverà entro il termine fissato dal
Pretore;
che le spese processuali seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC);
che non si pone problema
Fatti
di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.