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Decisione

16.2018.44

Locazione - disdetta ordinaria - espulsione - contestazione della disdetta

18 settembre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 26 giugno 2018, promossa nella

procedura som­maria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 e CO 2 si

sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere l'espulsione

di RE 1 dall'ente locato. Nelle sue osservazioni del 3 agosto 2018 il convenuto

ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 22 agosto 2018 il Pretore ha

ordinato l'immediata espulsione dell'inquilino dall'ente locato, disponendone l'esecuzione

effettiva, e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.

C. In

una lettera a questa Camera dell'8 settembre 2018 RE 1 sostiene, in estrema sintesi,

che la disdetta è abusiva e che nessuno l'ha informato del fatto che avrebbe

potuto contestarla nuovamente davanti all'ufficio di conciliazione. Il 10 settembre

successivo egli ha chiesto la sospensione della procedura. L'atto non è

stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC) sono

impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10

000.

–, a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG) con reclamo entro 10 giorni

dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La competenza di questa Camera è

pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in “meno di fr. 10

000.

–”. Quanto alla tempestività, la decisione impugnata è pervenuta al

convenuto il 31 agosto 2018 (cfr. tracciamento degli invii n. 98.__________

prodotto dalla Pretura). Introdotto l'8 settembre 2018, l'atto in esame, che

deve essere trattato come reclamo, è ricevibile.

2.

Al

reclamo RE 1 allega una chiave USB quale “prove audio”. Nella procedura di

reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono

tuttavia ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, i

dati contenuti nel supporto in questione non sono stati sottoposti al primo

giudice sicché si rivelano irricevibili.

3.

Il

Pretore, accertata l'esi­stenza di una valida disdetta ordinaria per il 30

giugno 2018 e costatato che nonostante il contratto fosse terminato a fine

giugno 2018 il conduttore continuava a occupare senza diritto l'ente locato, ha

ordinato l'espulsione del convenuto. Il reclamante sostiene che la

disdetta del contratto di locazione è abusiva poiché, in sintesi, le

motivazioni addotte dai locatori non sono veritiere e sono pretestuose. Si

duole inoltre di non avere potuto contestare la disdetta, rilevando che “la persona della conciliazione” con cui ha parlato non gli ha detto che era

possibile chiedere il rinvio dell'udienza di conciliazione né che poteva ripresentare

la sua istanza.

a) Ora, che i motivi addotti per la disdetta di un contratto di locazione

devono essere veritieri, ritenuto che se gli stessi dovessero risultare non

comprovati o pretestuosi, la disdetta può di regola essere considerata abusiva

in virtù dell'art. 271 cpv. 1 CO e quindi annullabile è vero (Conod in: Bohnet/ Montini, Droit du bail

à loyer, 2ª edizione, n. 27 ad

art. 271 CO). Se non che, come ha accertato dal

Pretore, il convenuto ha bensì contestato la disdetta davanti all'Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di Locarno, ma poi non si è

presentato all'udienza di conciliazione del 26 aprile 2018. Posto ciò,

l'autorità ha considerato l'istanza del locatario come ritirata e la causa è

stata stralciata dai ruoli in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC.

b) Né, entro il

termine a lui più favorevole del 1° maggio 2018, il reclamante ha riproposto

un'istanza di conciliazione o ha postulato per avventura una richiesta di

restituzione del termine sulla base dell'art. 148 CPC. Certo, nella misura in

cui sostiene che l'Ufficio di conciliazione non solo non lo ha informato

correttamente ma gli ha dato indicazioni fuorvianti, egli fa implicitamente

valere una lesione del principio della buona fede. Se non che, per tacere del

fatto che nulla suffraga l'allegazione, l'interessato non ha più introdotto

alcuna contestazione davanti all'autorità competente. Il termine perentorio

dell'art. 273 cpv. 1 CO è ormai ampiamente scaduto, ragione per cui la disdetta

non è stata validamente contestata ed è quindi efficace. Per di più, la possibilità di chiedere una restituzione era

chiaramente indicata sul verbale d'udienza (doc. D). Posto ciò, il conduttore

che ha omesso di contestare la disdetta ordinaria non può più asseverarne il

carattere manifestamente abusivo nel quadro del procedimento di sfratto (DTF

133.

III 180 consid. 3.3.4), né il Pretore doveva, per avventura, esaminare se

la disdetta fosse nulla già per il fatto che una disdetta foss'anche manifestamente

abusiva è solamente annullabile (loc. cit.). Per il resto, eventuali indicazioni

fuorvianti ricevute “dall'autorità di conciliazione” ricadrebbero semmai nella

responsabilità di chi ha rilasciato tali informazioni.

4.

In

definitiva le argomentazioni del reclamante non rendono manifestamente errati

gli accertamenti del primo giudice sull'esistenza di una valida disdetta e sull'illegittima

permanenza del conduttore nei locali dopo la fine del contratto, ciò

che consente ai locatori di chiederne l'espulsione. Il reclamo, che può essere deciso

in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG, dev'essere respinto.

5.

L'emanazione

della decisione odierna rende priva di oggetto la domanda di sospensione del

procedimento.

6.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a ri­nunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo, il reclamante es­sendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Non si pone problema di indennità agli istanti, ai quali il reclamo non è stato

notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese processuali.

3. Notificazione

a:

;

e .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.