16.2018.44
Locazione - disdetta ordinaria - espulsione - contestazione della disdetta
18 settembre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
16.2018.44
Lugano
18 settembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 settembre 2018 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 22 agosto 2018 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna nella causa SO.2018.539 (espulsione) promossa con istanza
del 26 giugno 2018 da
CO 1CO 2 ,
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 dicembre 2017 CO 1 e CO 2 hanno concluso
con RE 1 un contratto di locazione di durata indeterminata avente per oggetto un appartamento a __________, per una
pigione di fr. 1100.– mensili, il quale poteva essere disdetto con preavviso
di tre mesi. Il 1° marzo 2018 i locatori hanno notificato al conduttore,
mediante l'apposito formulario ufficiale, la disdetta ordinaria del contratto
per il successivo 30 giugno. Il
30 marzo 2018 il conduttore ha contestato la disdetta davanti all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Locarno, il quale, costatata la mancanza
dell'istante all'udienza di conciliazione del 26 aprile 2018,
ha considerato l'istanza ritirata e ha stralciato la causa dal
ruolo in quanto priva d'oggetto.
Fatti
B. Con istanza del 26 giugno 2018, promossa nella
procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 e CO 2 si
sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere l'espulsione
di RE 1 dall'ente locato. Nelle sue osservazioni del 3 agosto 2018 il convenuto
ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 22 agosto 2018 il Pretore ha
ordinato l'immediata espulsione dell'inquilino dall'ente locato, disponendone l'esecuzione
effettiva, e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.
C. In
una lettera a questa Camera dell'8 settembre 2018 RE 1 sostiene, in estrema sintesi,
che la disdetta è abusiva e che nessuno l'ha informato del fatto che avrebbe
potuto contestarla nuovamente davanti all'ufficio di conciliazione. Il 10 settembre
successivo egli ha chiesto la sospensione della procedura. L'atto non è
stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC) sono
impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10
000.
–, a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG) con reclamo entro 10 giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La competenza di questa Camera è
pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in “meno di fr. 10
000.
–”. Quanto alla tempestività, la decisione impugnata è pervenuta al
convenuto il 31 agosto 2018 (cfr. tracciamento degli invii n. 98.__________
prodotto dalla Pretura). Introdotto l'8 settembre 2018, l'atto in esame, che
deve essere trattato come reclamo, è ricevibile.
2.
Al
reclamo RE 1 allega una chiave USB quale “prove audio”. Nella procedura di
reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono
tuttavia ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la
produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, i
dati contenuti nel supporto in questione non sono stati sottoposti al primo
giudice sicché si rivelano irricevibili.
3.
Il
Pretore, accertata l'esistenza di una valida disdetta ordinaria per il 30
giugno 2018 e costatato che nonostante il contratto fosse terminato a fine
giugno 2018 il conduttore continuava a occupare senza diritto l'ente locato, ha
ordinato l'espulsione del convenuto. Il reclamante sostiene che la
disdetta del contratto di locazione è abusiva poiché, in sintesi, le
motivazioni addotte dai locatori non sono veritiere e sono pretestuose. Si
duole inoltre di non avere potuto contestare la disdetta, rilevando che “la persona della conciliazione” con cui ha parlato non gli ha detto che era
possibile chiedere il rinvio dell'udienza di conciliazione né che poteva ripresentare
la sua istanza.
a) Ora, che i motivi addotti per la disdetta di un contratto di locazione
devono essere veritieri, ritenuto che se gli stessi dovessero risultare non
comprovati o pretestuosi, la disdetta può di regola essere considerata abusiva
in virtù dell'art. 271 cpv. 1 CO e quindi annullabile è vero (Conod in: Bohnet/ Montini, Droit du bail
à loyer, 2ª edizione, n. 27 ad
art. 271 CO). Se non che, come ha accertato dal
Pretore, il convenuto ha bensì contestato la disdetta davanti all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Locarno, ma poi non si è
presentato all'udienza di conciliazione del 26 aprile 2018. Posto ciò,
l'autorità ha considerato l'istanza del locatario come ritirata e la causa è
stata stralciata dai ruoli in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 CPC.
b) Né, entro il
termine a lui più favorevole del 1° maggio 2018, il reclamante ha riproposto
un'istanza di conciliazione o ha postulato per avventura una richiesta di
restituzione del termine sulla base dell'art. 148 CPC. Certo, nella misura in
cui sostiene che l'Ufficio di conciliazione non solo non lo ha informato
correttamente ma gli ha dato indicazioni fuorvianti, egli fa implicitamente
valere una lesione del principio della buona fede. Se non che, per tacere del
fatto che nulla suffraga l'allegazione, l'interessato non ha più introdotto
alcuna contestazione davanti all'autorità competente. Il termine perentorio
dell'art. 273 cpv. 1 CO è ormai ampiamente scaduto, ragione per cui la disdetta
non è stata validamente contestata ed è quindi efficace. Per di più, la possibilità di chiedere una restituzione era
chiaramente indicata sul verbale d'udienza (doc. D). Posto ciò, il conduttore
che ha omesso di contestare la disdetta ordinaria non può più asseverarne il
carattere manifestamente abusivo nel quadro del procedimento di sfratto (DTF
133.
III 180 consid. 3.3.4), né il Pretore doveva, per avventura, esaminare se
la disdetta fosse nulla già per il fatto che una disdetta foss'anche manifestamente
abusiva è solamente annullabile (loc. cit.). Per il resto, eventuali indicazioni
fuorvianti ricevute “dall'autorità di conciliazione” ricadrebbero semmai nella
responsabilità di chi ha rilasciato tali informazioni.
4.
In
definitiva le argomentazioni del reclamante non rendono manifestamente errati
gli accertamenti del primo giudice sull'esistenza di una valida disdetta e sull'illegittima
permanenza del conduttore nei locali dopo la fine del contratto, ciò
che consente ai locatori di chiederne l'espulsione. Il reclamo, che può essere deciso
in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG, dev'essere respinto.
5.
L'emanazione
della decisione odierna rende priva di oggetto la domanda di sospensione del
procedimento.
6.
Le
spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a
ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Non si pone problema di indennità agli istanti, ai quali il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese processuali.
3. Notificazione
a:
–
;
–
e .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.