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Decisione

16.2018.45

Locazione - contenuto e ricevibilità del reclamo - lingua del procedimento

12 novembre 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a

criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del

primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la

motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali

la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 140 III 89

consid. 2);

che il Pretore, rammentato

che il procedimento si svolge in lingua italiana e ritenuti inammissibili gli atti

redatti in tedesco dalla convenuta, ha constatato che, quantunque fosse stata

debitamente avvertita, essa non ha dato seguito agli inviti di tradurre i suoi

atti in lingua italiana né si è prevalsa del suo diritto a essere convocata ad

un'udienza;

che, ciò premesso, per il

Pretore la pretesa dell'attrice era sufficientemente suffragata dalla

documentazione prodotta, donde l'accoglimento della petizione;

che la reclamante

ribadisce di non conoscere l'italiano e chiede la traduzione in tedesco della

decisione impugnata;

che a norma dell'art. 8

cpv. 2 Cost. nessuno può essere discriminato per questioni di idioma, la

libertà di lingua essendo garantita (art. 18 Cost.);

che, pacificamente, le

lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e

l'italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone

Considerandi

di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.);

che nei rapporti con le

autorità la libertà di lingua è limitata dal principio della lingua ufficiale

(principio di territorialità: cfr. DTF 136 I 153 consid. 4.3), nel senso che

chi si trasferisce in un'altra area linguistica deve assumere quindi, per

principio, le conseguenze che ne derivano;

che nel Cantone Ticino

ogni processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 8 LOG e 129 CPC);

che la garanzia

costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) non conferisce

alle parti non italofone il diritto di ottenere la traduzione nella propria

lingua di atti trovantisi all'incarto e redatti in una lingua che essa non padroneggia

o che conosce solo in maniera imperfetta (DTF 131 V 39 consid, 3.3) né di

ricevere traduzioni di sentenze (DTF 115 Ia 64 consid. 6b e c);

che sotto questo profilo

l'operato del Pretore, scevro da formalismo eccessivo, sfugge a qualsiasi

critica;

che per il resto, per

quanto sia dato di capire, la reclamante sem­bre­rebbe sostenere che l'ente

locato fosse difettoso, ma non pre­tende che la motivazione del Pretore, per il

quale in assenza di una valida risposta l'allegazione non era stata comprovata,

sia er­rata;

che in tali circostanze questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto

dalla recla­mante (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);

che di regola le spese

giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che tuttavia, le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema

di indennità a CO 1, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.