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Decisione

16.2018.46

Compensazione di crediti di alimenti: credito compensante contenuto in attestato di carenza beni

17 ottobre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 17 settembre 2018 chiedendo di riformare la decisione impugnata nel

senso di accertare l'estinzione del credito avversario per compensazione. Chiamato a presentare osservazioni al reclamo CO 1 è rimasto

silente.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali

con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto l'11 settembre

2018.

sicché il reclamo del 17 settembre successivo è senz'altro tempestivo.

2.

Al reclamo RE 1 acclude

l'attestato carenza beni del 28 dicembre 2017 (doc. 2), la sentenza della prima

Camera civile del Tribunale d'appello del 7 settembre 2018 (doc. 3), il

decreto supercautelare del 6 novembre 2015 (doc. 4) e la tabella “assegni

di mantenimento dovuti e pagati da ottobre 2014 a settembre 2018” (doc. 5).

Ora, l'attestato di carenza beni e il decreto del 6 novembre 2015 sono già compresi

nel fascicolo processuale del primo giudice (doc. 2 e 5), la produzione è

perciò superflua. Quanto alla sentenza della prima Camera civile, quantunque possa

considerarsi notoria (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2015.2 del 23

dicembre 2016, consid. 2), non è di rilievo ai fini del giudizio come si vedrà

in appresso. Analoga conclusione vale per il riepilogo dei contributi dovuti e

versati.

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione

del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore.

Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di

cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati

accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con

rinvii).

4.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che la convenuta

era debitrice nei confronti dell'attore per soli fr. 700.– (fr. 100.– di

ripetibili e fr. 600.– per contributi alimentari di ottobre e novembre 2015 non

pagati) rispetto ai fr. 2000.– da lui pretesi, ha negato la compensazione sollevata

dalla convenuta in quanto ‟non si compensano gli alimenti (art. 125

CO)ˮ. Ciò posto, il

Giudice di pace ha parzial­mente accolto la petizione, obbligando la convenuta

a versare all'attore fr. 700.– oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2015

e spese esecutive.

5.

RE 1 contesta

anzitutto la conclusione del Giudice di pace di ritenere il suo credito non

compensabile con i contributi alimentari. Essa rileva che il credito da lei

opposto in compensazione e sfociato in un attestato di carenza beni è della stessa

natura trattandosi di un reciproco credito relativo a contributi alimentari per

la figlia non corrisposti dall'attore.

a) Secondo l'art. 120 CO quando due persone sono debitrici l'una

verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie,

ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio

debito col proprio credito (cpv. 1); il debitore può tra l'altro opporre la

compensazione sebbene il suo credito sia contestato (cpv. 2). Gli obblighi di

mantenimento non possono compensarsi con pretese di altra natura contro la

volontà del creditore (art. 125 n. 2 CO). Contrariamente

a quanto addotto dal Giudice di pace, quest'ultima norma inibisce l'estinzione per

compensazione di debiti derivanti da contributi di mantenimento con crediti di

altra natura ma non ove il credito posto in compensazione sia di identica

natura a quello fatto valere in giudizio (CCR sentenza inc.16.1998.19 del 10

giugno 1998 consid. 7 con rinvio). E in concreto, il credito fondato sull'attestato

di carenza beni opposto in compensazione dalla convenuta si riferisce a

contributi alimentari in favore della figlia non pagati dall'attore

‟Trascuranza obblighi di mantenimentoˮ (doc. 5 pag. 2). Dandosi

perciò di crediti di identica natura la convenuta poteva di principio sollevare

la compensazione con il proprio credito.

b) Visto

quanto precede, e premesso che l'art. 125 n. 2 CO non osta manifestamente alla

compensazione con l'indennità per ripetibili di fr. 100.– non trattandosi

quest'ultima di un'obbligazione di natura particolare, il creditore alimentare

che intende opporsi alla compensazione deve dimostrare l'assoluta necessità

degli importi per il mantenimento della famiglia (v. Jeandin in: Commentaire

romand, CO I, 2ª edizione,

n. 18 ad art. 120 CO). Nella fattispecie l'attore

non ha minimamente accennato alla necessità di tali contributi per il

mantenimento, peraltro scaduti da oltre due anni. Sotto questo profilo la

compensazione poteva entrare in linea di conto.

c) Se non

che, davanti al primo giudice, l'attore ha contestato l'esistenza del credito per

contributi alimentari fondato sul noto attestato carenza beni presentato dalla

convenuta rilevando che “nessun giudice ne ha accertato l'esistenza” e che sin dalla

nascita egli si è occupato della figlia É__________ (cfr. replica dell'11

giugno 2018 pag. 2). Ora, è senz'altro vero che di principio, a norma dell'art.

120.

cpv. 2 CO, il debitore può opporre la compensazione anche se il suo credito

è contestato, in tale caso tuttavia il giudice deve statuire sull'esistenza del

credito invocato, per decidere se la compensazione è possibile (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ª

edizione, pag. 342 n. 1534 Jeandin in: op. cit., n. 18 ad art. 120 CO; cfr. anche DTF 136

III 626 consid. 4.2.3).

d) Premesso ciò, spettava alla convenuta

dimostrare il fondamento del suo credito. Al riguardo

essa ha prodotto l'attestato di carenza di beni

in seguito a pignoramento, rilasciatole il 28 dicembre 2017 dall'Ufficio

esecuzione di Lugano a carico di CO 1 per

fr. 6726.60 per ‟Trascuranza obblighi di mantenimentoˮ

(doc. 5). Ora un attestato carenza beni è una

dichiarazione ufficiale attestante che una determinata procedura esecutiva non ha

disinteressato il creditore ma non prova l'esistenza del credito e il creditore

resta tenuto a dimostrare ciò che pretende; né costituisce un riconoscimento di

debito a norma dell'art. 17 CO, il debitore non intervenendo nell'elaborazione

dell'attestato né effettuando dichiarazioni relative al fondamento del diritto

(sentenza del Tribunale federale 4A_480/2017 del 2 maggio 2018 consid. 4 con

rinvii). Un tale attestato, come quello di cui si prevale la reclamante, non costituisce

una prova diretta ma un indizio per l'esistenza della pretesa, al quale il

giudice può però unicamente attribuire valore decisivo se il creditore, a causa

di circostanze eccezionali, si trova nell'impossibilità di invocare altri mezzi

di prova (sentenza del Tribunale federale 4A_565/2011 dell'8 febbraio 2012 consid.

3.3

con rinvii). In concreto, tuttavia, tutto si ignora del titolo su cui

l'interessata fonda la sua pretesa così come del modo in cui il credito è stato

calcolato. In mancanza di elementi a supporto dell'attestato di carenza beni non

si può concludere per l'esistenza di una contropretesa opponibile a titolo di

compensazione. Ne segue che, nel risultato, la decisione del Giudice di pace di

negare la compensazione invocata dalla ricorrente resiste alla critica. Al riguardo

il reclamo si rivela infondato.

6.

La reclamante, richiamata la sentenza del 7 settembre 2018 con

cui la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha ridefinito dal 1° ottobre

2014.

il contributo alimentare in favore della figlia, sostiene che la sentenza

impugnata è stata ‟cancellataˮ tant'è che il suo debito risulta

automaticamente assorbito e compensato dai versamenti nel frattempo effettuati.

Essa rileva inoltre che con la decisione d'appello l'attore è stato condannato a versarle fr. 1000.– per

ripetibili.

Ora è vero che la prima Camera civile del Tribunale

d'appello ha ridefinito i contributi alimentari in favore di É__________ dal 1°

ottobre 2014, ciò che ha sostituito l'accordo raggiunto dalle parti nelle “more

istruttorie” e omologato dal Pretore che fissava il contributo alimentare a

carico della madre in fr. 300.– mensili. Il contributo alimentare dovuto

dalla madre nei mesi di ottobre e novembre del 2015, ovvero le mensilità

rimaste impagate e rivendicate dall'attore davanti al Giudice di pace, è stato

tuttavia fissato in fr. 360.– mensili. Trattandosi di un importo finanche

superiore allo scoperto, l'emanazione della nota sentenza non è di rilievo ai

fini del giudizio. Né, essa può ora opporre in compensazione l'indennità per

ripetibili, l'eccezione sollevata per la prima volta in questa sede si rivela

inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne segue, in definitiva, che il reclamo

deve essere respinto.

7.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.