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Decisione

16.2018.47

Contratto di lavoro - surrogazione della cassa di disoccupazione - licenziamento immediato ingiustificato

27 dicembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro in

applicazione dell'art. 337 CO, ha accertato che con lettera del 13

dicembre 2013 la convenuta ha licenziato il dipendente con effetto immediato poiché

dal 6 dicembre 2013 questi non si era presentato sul posto di lavoro. Egli ha

poi ritenuto che fino al 12 e 13 dicembre 2013 la convenuta era in mora con il

pagamento dei salari di ottobre e di novembre, che l'assenza dal posto di

lavoro del dipendente era pertanto legittima e che il dipendente, intenzionato

a riprendere il lavoro dopo avere ricevuto gli arretrati, era stato licenziato

in tronco il 13 dicembre 2013 di modo che non aveva potuto riprendere il lavoro

lunedì seguente. Per di più, ha soggiunto il primo giudice, l'assenza dal

lavoro del 29 novembre 2013 era legittima giacché la diffida di quel giorno non

era valida vista la mora della convenuta con il pagamento dello stipendio di

ottobre. Per il Pretore le condizioni per una risoluzione immediata del rapporto

di lavoro non erano date di modo che le pretese salariali del lavoratore erano

fondate fino alla scadenza del contratto (31 gennaio 2014). Egli ha così

accolto la petizione sino a concorrenza delle indennità di disoccupazione versate

al lavoratore.

4. La reclamante ribadisce la legittimità

della disdetta con effetto immediato del contratto in applicazione dell'art.

337 CO, facendo valere che il Pretore non doveva esaminare la fattispecie sotto

il profilo dell'art. 337d CO, riferito all'abbandono ingiustificato del

lavoro ma dell'art. 337 CO, ovvero secondo la norma generale relativa alla

risoluzione immediata per cause gravi. A suo parere, inoltre, il primo giudice

“ha attribuito un'importanza eccessiva” alla dicitura “abbandono ingiustificato

del posto di lavoro” riportato sulla lettera del 13 dicembre 2013, ciò che l'ha

indotto ad ap­pli­care l'art. 337d CO, mentre avrebbe dovuto “procedere

con un'approfondita disamina di tutti gli aspetti senza limitarsi al cam­po di

applicazione dell'art. 337d CO”. In realtà, il Pretore ha esaminato se fossero

dati i presupposti per un licenziamento immediato (art. 337 CO), trattando solo

in modo marginale il tema dell'abbandono ingiustificato dell'impiego (art. 337d

CO). Non si può pertanto ritenere che egli non abbia tenuto conto dei

presupposti dell'art. 337 CO. La censura si rivela così inconsistente.

5. L'impresa di

costruzione ritiene che la sospensione dell'attività lavorativa da parte di __________

F__________ non fosse stata legittima giacché a quel momento questi aveva

ricevuto sufficienti rassicurazioni sul fatto che le sue pretese salariali

Considerandi

sarebbero state onorate. Ora, per tacere del fatto che l'incontro con __________

U__________, durante il quale il dipendente ha ricevuto determinate garanzie

sul pagamento del salario è avvenuto successivamente all'interruzione del

lavoro (il 9 dicembre 2013), fintanto che perdura il ritardo nel pagamento dei

salari scaduti il dipendente ha il diritto di rifiutarsi di lavorare (art. 82

CO per analogia; CCR, sentenza inc. 16.2014.6 del 3 marzo 2015 consid. 7a; cfr. Gloor in:

Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 29 ad art. 337

CO). E in concreto, fino al 12/13 dicembre 2013 non è controverso che i

salari non fossero stati versati. Per di più, la reclamante non mette in

discussione di avere comunicato al rappresentante sindacale di __________ F__________

il fatto che il dipendente avrebbe potuto ricominciare a lavorare il lunedì 16

dicembre 2013, salvo scrivere il 13 dicembre 2013 la lettera di licenziamento

immediato. Ne segue che al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.

6.

La reclamante rimprovera

altresì al Pretore “una manifesta insufficiente considerazione del contesto

generale in cui si è sviluppata l'intera vicenda” e in particolare di non aver

considerato “la dimensione della ditta”, il fatto che __________ F__________ e

il suo collega __________ D__________ (che a sua volta, a causa del mancato

pagamento del salario, aveva sospeso il lavoro e era stato licenziato con

effetto immediato, cfr. inc. SE.2014.5) erano i suoi unici dipendenti, il fatto

che tra il suo socio e gerente della ditta e il lavoratore, correligionari, si

era creato uno stretto legame personale, così come “il grado di conoscenza del

dipendente circa eventuali difficoltà riscontrate dalla ditta nel far fronte ai

propri obblighi salariali come pure circa le possibili conseguenze di un

mancato ritorno al lavoro per la ditta stessa”. A suo avviso, il primo giudice

avrebbe anche dovuto considerare che il dipendente ha dimostrato

un'“insensibilità nei confronti del datore di lavoro” e che il suo

atteggiamento “è stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di

fiducia che deve necessariamente esserci tra datore di lavoro e lavoratore”. Tali

argomentazioni, fors'anche soggettivamente comprensibili, non impedivano

tuttavia al lavoratore, al quale non era stato tempestivamente corrisposto il salario,

di far valere i propri diritti, ovvero di sospendere la sua attività lavorativa

fintanto che perdurava la mora. Anche su questo punto il reclamo

vede dunque la sua sorte segnata.

7.

In definitiva,

il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice,

dev'essere respinto. Il reclamo, che non pone questioni di principio o di

importanza rilevante, può essere dunque deciso dalla Camera nella composizione monocratica

(art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

8.

La procedura nelle

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c

CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate

nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla

controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.