16.2018.47
Contratto di lavoro - surrogazione della cassa di disoccupazione - licenziamento immediato ingiustificato
27 dicembre 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2018.47
Lugano
27 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18 settembre 2018 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 30 luglio 2018 dal Pretore del Distretto di Riviera
nella causa SE.2014.8 (contratto di lavoro: surrogazione) promossa nei suoi
confronti con petizione del 15 maggio 2014 da
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° febbraio 2010 RE
1 ha assunto __________ F__________ come manovale per un salario di fr. 4572.–
mensili. Il 25 novembre 2013 la datrice di lavoro ha notificato al
dipendente la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per
il 31 gennaio 2014. __________ F__________, non avendo ricevuto lo stipendio di
ottobre 2013, non si è presentato al lavoro venerdì 29 novembre 2013, così come
aveva preannunciato nelle sue lettere del 21 e del 28 novembre precedenti. Lo
stesso giorno la datrice di lavoro gli ha assicurato di avergli versato lo
stipendio e lo ha avvisato che un'altra sua assenza ingiustificata avrebbe comportato
il suo licenziamento immediato. Il lunedì successivo il dipendente ha ripreso
il lavoro, salvo poi interromperlo nuovamente il 6 dicembre seguente, i salari
di ottobre e di novembre non essendogli stati versati. Ricevute le due mensilità
arretrate, con lettera del 13 dicembre 2013 il lavoratore è stato licenziato in
tronco perché “da venerdì 06.12.2013 non si è presentato al lavoro”. __________
F__________ si è quindi annunciato a CO 1 che gli ha versato le relative
indennità dei mesi di gennaio e febbraio 2014 per complessivi fr. 7035.–.
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 15 maggio 2014 CO 1, agendo
in virtù della cessione legale dell'art. 29 cpv. 2 LADI, si
è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere la condanna dell'RE
1 al pagamento di fr. 7035.– più interessi del 5% dal 1° marzo 2014. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2014 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione. All'udienza
del 18 giugno 2014, indetta per le prime arringhe, l'attrice ha ridotto la sua
pretesa a fr. 3145.–, pari all'indennità versata per gennaio 2014, mentre la
convenuta ha confermato il suo punto di vista. Esperita l'istruttoria, svoltasi
congiuntamente con le cause introdotte nei confronti della convenuta da due suoi
dipendenti (inc. SE. 2014.9 e SE.2014.5), le parti hanno rinunciato alle arringhe finali,
limitandosi a conclusioni scritte del 23 e del 25 settembre 2014 in cui hanno
mantenuto le rispettive posizioni.
C. Statuendo
con decisione del 30 luglio 2018 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 3145.85 più interessi
al 5% dal 1° febbraio 2014. Non sono state prelevate spese processuali mentre
le ripetibili sono state compensate.
D. Contro
la decisione appena citata l'RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 18 settembre 2018, in cui postula,
previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio e la
sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 24 ottobre
2018 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo.
Il 26 ottobre 2018 CO 1 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni
al reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata, datata 30 luglio 2018 ma spedita il 17
agosto 2018, è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 20 agosto 2018
(cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________ agli atti). Introdotto
il 18 settembre 2018, il reclamo in esame è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche
in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II
380 consid. 4.3 con rinvii).
3. Nella decisione
impugnata il Pretore, ammessa la legittimazione attiva della Cassa
disoccupazione in virtù della cessione legale prevista dall'art. 29 LADI e richiamati
Fatti
i presupposti per una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro in
applicazione dell'art. 337 CO, ha accertato che con lettera del 13
dicembre 2013 la convenuta ha licenziato il dipendente con effetto immediato poiché
dal 6 dicembre 2013 questi non si era presentato sul posto di lavoro. Egli ha
poi ritenuto che fino al 12 e 13 dicembre 2013 la convenuta era in mora con il
pagamento dei salari di ottobre e di novembre, che l'assenza dal posto di
lavoro del dipendente era pertanto legittima e che il dipendente, intenzionato
a riprendere il lavoro dopo avere ricevuto gli arretrati, era stato licenziato
in tronco il 13 dicembre 2013 di modo che non aveva potuto riprendere il lavoro
lunedì seguente. Per di più, ha soggiunto il primo giudice, l'assenza dal
lavoro del 29 novembre 2013 era legittima giacché la diffida di quel giorno non
era valida vista la mora della convenuta con il pagamento dello stipendio di
ottobre. Per il Pretore le condizioni per una risoluzione immediata del rapporto
di lavoro non erano date di modo che le pretese salariali del lavoratore erano
fondate fino alla scadenza del contratto (31 gennaio 2014). Egli ha così
accolto la petizione sino a concorrenza delle indennità di disoccupazione versate
al lavoratore.
4. La reclamante ribadisce la legittimità
della disdetta con effetto immediato del contratto in applicazione dell'art.
337 CO, facendo valere che il Pretore non doveva esaminare la fattispecie sotto
il profilo dell'art. 337d CO, riferito all'abbandono ingiustificato del
lavoro ma dell'art. 337 CO, ovvero secondo la norma generale relativa alla
risoluzione immediata per cause gravi. A suo parere, inoltre, il primo giudice
“ha attribuito un'importanza eccessiva” alla dicitura “abbandono ingiustificato
del posto di lavoro” riportato sulla lettera del 13 dicembre 2013, ciò che l'ha
indotto ad applicare l'art. 337d CO, mentre avrebbe dovuto “procedere
con un'approfondita disamina di tutti gli aspetti senza limitarsi al campo di
applicazione dell'art. 337d CO”. In realtà, il Pretore ha esaminato se fossero
dati i presupposti per un licenziamento immediato (art. 337 CO), trattando solo
in modo marginale il tema dell'abbandono ingiustificato dell'impiego (art. 337d
CO). Non si può pertanto ritenere che egli non abbia tenuto conto dei
presupposti dell'art. 337 CO. La censura si rivela così inconsistente.
5. L'impresa di
costruzione ritiene che la sospensione dell'attività lavorativa da parte di __________
F__________ non fosse stata legittima giacché a quel momento questi aveva
ricevuto sufficienti rassicurazioni sul fatto che le sue pretese salariali
Considerandi
sarebbero state onorate. Ora, per tacere del fatto che l'incontro con __________
U__________, durante il quale il dipendente ha ricevuto determinate garanzie
sul pagamento del salario è avvenuto successivamente all'interruzione del
lavoro (il 9 dicembre 2013), fintanto che perdura il ritardo nel pagamento dei
salari scaduti il dipendente ha il diritto di rifiutarsi di lavorare (art. 82
CO per analogia; CCR, sentenza inc. 16.2014.6 del 3 marzo 2015 consid. 7a; cfr. Gloor in:
Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 29 ad art. 337
CO). E in concreto, fino al 12/13 dicembre 2013 non è controverso che i
salari non fossero stati versati. Per di più, la reclamante non mette in
discussione di avere comunicato al rappresentante sindacale di __________ F__________
il fatto che il dipendente avrebbe potuto ricominciare a lavorare il lunedì 16
dicembre 2013, salvo scrivere il 13 dicembre 2013 la lettera di licenziamento
immediato. Ne segue che al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.
6.
La reclamante rimprovera
altresì al Pretore “una manifesta insufficiente considerazione del contesto
generale in cui si è sviluppata l'intera vicenda” e in particolare di non aver
considerato “la dimensione della ditta”, il fatto che __________ F__________ e
il suo collega __________ D__________ (che a sua volta, a causa del mancato
pagamento del salario, aveva sospeso il lavoro e era stato licenziato con
effetto immediato, cfr. inc. SE.2014.5) erano i suoi unici dipendenti, il fatto
che tra il suo socio e gerente della ditta e il lavoratore, correligionari, si
era creato uno stretto legame personale, così come “il grado di conoscenza del
dipendente circa eventuali difficoltà riscontrate dalla ditta nel far fronte ai
propri obblighi salariali come pure circa le possibili conseguenze di un
mancato ritorno al lavoro per la ditta stessa”. A suo avviso, il primo giudice
avrebbe anche dovuto considerare che il dipendente ha dimostrato
un'“insensibilità nei confronti del datore di lavoro” e che il suo
atteggiamento “è stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di
fiducia che deve necessariamente esserci tra datore di lavoro e lavoratore”. Tali
argomentazioni, fors'anche soggettivamente comprensibili, non impedivano
tuttavia al lavoratore, al quale non era stato tempestivamente corrisposto il salario,
di far valere i propri diritti, ovvero di sospendere la sua attività lavorativa
fintanto che perdurava la mora. Anche su questo punto il reclamo
vede dunque la sua sorte segnata.
7.
In definitiva,
il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice,
dev'essere respinto. Il reclamo, che non pone questioni di principio o di
importanza rilevante, può essere dunque deciso dalla Camera nella composizione monocratica
(art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
8.
La procedura nelle
azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c
CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate
nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità alla
controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.