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Decisione

16.2018.48

Contratto di lavoro - licenziamento immediato ingiustificato

27 dicembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 maggio 2014 CO 1 si è

rivolto al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere la condanna dell'RE 1 al

pagamento di fr. 8731.93 lordi oltre interessi del 5% dal 10 gennaio 2014 corrispondenti allo stipendio dal 14 dicembre

2013 al 31 gennaio 2014, la quota di tredicesima e a un'indennità per

licenziamento ingiustificato pari a una mensilità. Nelle sue osservazioni del 3

giugno 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza

del 18 giugno 2014, indetta per le prima arringhe, le parti hanno confermato le

proprie domande. Esperita l'istruttoria, la quale è stata congiunta con altre

procedure introdotte contro la convenuta da RA 1 (inc. SE.2014.8) e da un altro

dipendente (inc. SE.2014.5), le parti hanno rinunciato alle arringhe finali,

limitandosi a conclusioni scritte del 23 e del 25 settembre 2014 in cui hanno

mantenuto i loro punti di vista.

C. Statuendo

con decisione del 30 luglio 2018 il Pretore ha accolto la petizione,

condannando la convenuta a versare all'attore fr. 3728.93, oltre a oneri

sociali salvo la LPP, e fr. 5003.–, più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014. Non

sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a

rifondere all'attrice fr. 850.– per ripetibili.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18

settembre 2018, in cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo,

l'annullamento del giudizio e la sua riforma nel senso di respingere la

petizione. Con decreto del 24 ottobre 2018 il presidente di questa Camera ha

accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Il 26 ottobre 2018 CO 1 ha

comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la deci­sione impugnata, datata 30 luglio 2018 ma spedita il 17

agosto 2018, è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 20 agosto 2018

(cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________ agli atti). Introdotto

il 18 settembre 2018, il reclamo in esame è tem­pestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,

l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i

fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara

e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II

380.

consid. 4.3 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore, richiamati i presupposti per una disdetta con

effetto immediato del contratto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO,

ha accertato che con lettera del 13 dicembre 2013 la convenuta ha licenziato il

dipendente con effetto immediato poiché dal 6 dicembre 2013 questi non si era presentato

sul posto di lavoro. Egli ha poi ritenuto che fino al 12 e 13 dicembre 2013 la

convenuta era in mora con il pagamento dei salari di ottobre e di novembre, che

l'assenza dal posto di lavoro del dipendente era pertanto legittima e che il

dipendente, intenzionato a riprendere il lavoro dopo avere ricevuto gli arretrati,

era stato licenziato in tronco il 13 dicembre 2013 di modo che non aveva potuto

riprendere il lavoro lunedì seguente. Per di più, ha soggiunto il primo

giudice, l'assenza dal lavoro del 29 novembre 2013 era legittima giacché la diffida

di quel giorno non era valida vista la mora della convenuta con il pagamento

dello stipendio di ottobre. Per il Pretore le condizioni per una risoluzione

immediata del rapporto di lavoro non erano date di modo che le pretese

salariali del lavoratore erano fondate donde la condanna

della convenuta a versare all'attore fr. 3728.93 (fr. 8566.70

[stipendio lordo dal 14 dicembre al 31 gennaio 2014] - fr. 1691.92 [oneri

sociali] – fr. 3145.85 [indennità disoccupazione percepite per gennaio 2014]) “oltre

agli oneri sociali salvo la LPP” e fr. 5003.– di indennità per

licenziamento ingiustificato ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014.

4.

La

reclamante ribadisce la legittimità della disdetta con effetto immediato del contratto

in applicazione dell'art. 337 CO, facendo valere che il Pretore non doveva

esaminare la fattispecie sotto il profilo dell'art. 337d CO, riferito

all'abbandono ingiustificato del lavoro ma dell'art. 337 CO, ovvero secondo la

norma generale relativa alla risoluzione immediata per cause gravi. A suo

parere, inoltre, il primo giudice “ha attribuito un'importanza eccessiva” alla

dicitura “abbandono ingiustificato del posto di lavoro” riportato sulla lettera

del 13 dicembre 2013, ciò che l'ha indotto ad applicare l'art. 337d CO,

mentre avrebbe dovuto “procedere con un'approfondita disamina di tutti gli

aspetti senza limitarsi al cam­po di applicazione dell'art. 337d CO”. In

realtà, il Pretore ha esaminato se fossero dati i presupposti per un

licenziamento immediato (art. 337 CO), trattando solo in modo marginale il tema

dell'abbandono ingiustificato dell'impiego (art. 337d CO). Non si può

pertanto ritenere che egli non abbia tenuto conto dei presupposti dell'art. 337

CO. La censura si rivela così inconsistente.

5.

L'impresa

di costruzione ritiene che la sospensione dell'attività la­vorativa da parte dell'attore

non fosse stata legittima giacché a quel momento questi aveva ricevuto

sufficienti rassicurazioni sul fatto che le sue pretese salariali sarebbero

state onorate. Ora, per tacere del fatto che l'incontro con __________ U__________,

durante il quale l'attore ha ricevuto determinate garanzie sul pagamento del

salario è avvenuto successivamente all'interruzione del lavoro (il 9 dicembre

2013), fintanto che perdura il ritardo nel pagamento dei salari scaduti il dipendente

ha il diritto di rifiutarsi di lavorare (art. 82 CO per analogia; CCR, sentenza

inc. 16.2014.6 del 3 marzo 2015 consid. 7a; cfr. Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire

du contrat de travail, Berna 2013, n. 29 ad art. 337 CO). E in concreto,

fino al 12/13 dicembre 2013 non è controverso che i salari non fossero stati

versati. Per di più, la reclamante non mette in discussione di avere comunicato

al rappresentante sindacale dell'attore il fatto che il dipendente avrebbe

potuto ricominciare a lavorare il lunedì 16 dicembre 2013, salvo scrivere il 13

dicembre 2013 la lettera di licenziamento immediato. Ne segue che al proposito

il reclamo è destinato all'insuccesso.

6.

La

reclamante rimprovera altresì al Pretore “una manifesta insufficiente

considerazione del contesto generale in cui si è sviluppata l'intera vicenda” e

in particolare di non aver considerato “la dimensione della ditta”, il fatto

che l'attore e il suo collega __________ D__________ (che a sua volta, a causa

del mancato pagamento del salario, aveva sospeso il lavoro e era stato

licenziato in tronco, cfr. inc. SE.2014.5) erano i suoi unici dipendenti, il fatto

che tra il suo socio e gerente della ditta e il lavoratore, correligionari, si

era creato uno stretto legame personale, così come “il grado di conoscenza del

dipendente circa eventuali difficoltà riscontrate dalla ditta nel far fronte ai

propri obblighi salariali come pure circa le possibili conseguenze di un

mancato ritorno al lavoro per la ditta stessa”. A suo avviso, il primo giudice

avrebbe anche dovuto considerare che il dipendente ha dimostrato

un'“insensibilità nei confronti del datore di lavoro” e che il suo

atteggiamento “è stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di

fiducia che deve necessariamente esserci tra datore di lavoro e lavoratore”. Tali

argomentazioni, fors'anche soggettivamente comprensibili, non impedivano

tuttavia al lavoratore, al quale non era stato tempestivamente corrisposto il salario,

di far valere i propri diritti, ovvero di sospendere la sua attività lavorativa

fintanto che perdurava la mora. Anche su questo punto il reclamo

vede dunque la sua sorte segnata.

7.

La

reclamante si duole infine del fatto che il Pretore abbia riconosciuto al

dipendente un'indennità per licenziamento ingiustificato in applicazione dell'art.

337c cpv. 3 CO, evidenziando come es­sa, allora priva di liquidità si

sia trovata “in un vicolo cieco senza alcuna alternativa”, rimanendo senza

maestranze nell'imminenza delle ferie natalizie. Ora, secondo l'art. 337c

cpv. 3 CO il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore

licenziato immediatamente senza una causa grave un'indennità ch'egli stabilisce

secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze, la

quale non può però superare l'equivalente di sei mesi di salario. Nella

fattispecie, il primo giudice ha già sostanzialmente tenuto conto delle

circostanze del caso concreto, segnatamente della situazione e del comportamento

della ditta, la quale aveva comunque “dimostrato buoni propositi nei confronti

dei dipendenti”. Le argomentazioni della reclamante non bastano per ritenere che

il Pretore, nel riconoscere al convenuto un'indennità peraltro pari a una sola mensilità,

abbia abusato del suo potere di apprezzamento.

8.

In definitiva,

il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice,

dev'essere respinto. Il reclamo, che non pone questioni di principio o di

importanza rilevante, può essere dunque deciso dalla Camera nella composizione monocratica

(art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

9.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita

(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze

non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di

indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese processuali.

3. Notificazione

a:

avv. ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.