16.2018.48
Contratto di lavoro - licenziamento immediato ingiustificato
27 dicembre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2018.48
Lugano
27 dicembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18 settembre 2018 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 30 luglio 2018 dal Pretore del Distretto di Riviera
nella causa SE.2014.9 (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione
del 19 maggio 2014 da
CO
1
(rappresentato
da RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il
1° febbraio 2010 RE 1 ha assunto CO 1 come manovale per un salario di fr.
4572.– mensili. Il 25 novembre 2013 la datrice di lavoro ha notificato al
dipendente la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per
il 31 gennaio 2014. CO 1, non avendo ricevuto lo stipendio di ottobre 2013, non
si è presentato al lavoro venerdì 29 novembre 2013, così come aveva preannunciato
nelle sue lettere del 21 e del 28 novembre precedenti. Lo stesso giorno la
datrice di lavoro gli ha assicurato di avergli versato lo stipendio e lo ha
avvisato che un'altra sua assenza ingiustificata avrebbe comportato il suo licenziamento
immediato. Il lunedì successivo il dipendente ha ripreso il lavoro, salvo poi
interromperlo nuovamente il 6 dicembre seguente, i salari di ottobre e di
novembre non essendogli stati versati. Ricevute le due mensilità arretrate, con
lettera del 13 dicembre 2013 il lavoratore è stato licenziato in tronco perché
“da venerdì 06.12.2013 non si è presentato al lavoro”. Nonostante il dipendente
abbia contestato il licenziamento immediato, la datrice di lavoro ha mantenuto
la sua posizione, liquidando le spettanze salariali del lavoratore fino al 5
dicembre 2013.
Fatti
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 maggio 2014 CO 1 si è
rivolto al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere la condanna dell'RE 1 al
pagamento di fr. 8731.93 lordi oltre interessi del 5% dal 10 gennaio 2014 corrispondenti allo stipendio dal 14 dicembre
2013 al 31 gennaio 2014, la quota di tredicesima e a un'indennità per
licenziamento ingiustificato pari a una mensilità. Nelle sue osservazioni del 3
giugno 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza
del 18 giugno 2014, indetta per le prima arringhe, le parti hanno confermato le
proprie domande. Esperita l'istruttoria, la quale è stata congiunta con altre
procedure introdotte contro la convenuta da RA 1 (inc. SE.2014.8) e da un altro
dipendente (inc. SE.2014.5), le parti hanno rinunciato alle arringhe finali,
limitandosi a conclusioni scritte del 23 e del 25 settembre 2014 in cui hanno
mantenuto i loro punti di vista.
C. Statuendo
con decisione del 30 luglio 2018 il Pretore ha accolto la petizione,
condannando la convenuta a versare all'attore fr. 3728.93, oltre a oneri
sociali salvo la LPP, e fr. 5003.–, più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014. Non
sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a
rifondere all'attrice fr. 850.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18
settembre 2018, in cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo,
l'annullamento del giudizio e la sua riforma nel senso di respingere la
petizione. Con decreto del 24 ottobre 2018 il presidente di questa Camera ha
accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Il 26 ottobre 2018 CO 1 ha
comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata, datata 30 luglio 2018 ma spedita il 17
agosto 2018, è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 20 agosto 2018
(cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________ agli atti). Introdotto
il 18 settembre 2018, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II
380.
consid. 4.3 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore, richiamati i presupposti per una disdetta con
effetto immediato del contratto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO,
ha accertato che con lettera del 13 dicembre 2013 la convenuta ha licenziato il
dipendente con effetto immediato poiché dal 6 dicembre 2013 questi non si era presentato
sul posto di lavoro. Egli ha poi ritenuto che fino al 12 e 13 dicembre 2013 la
convenuta era in mora con il pagamento dei salari di ottobre e di novembre, che
l'assenza dal posto di lavoro del dipendente era pertanto legittima e che il
dipendente, intenzionato a riprendere il lavoro dopo avere ricevuto gli arretrati,
era stato licenziato in tronco il 13 dicembre 2013 di modo che non aveva potuto
riprendere il lavoro lunedì seguente. Per di più, ha soggiunto il primo
giudice, l'assenza dal lavoro del 29 novembre 2013 era legittima giacché la diffida
di quel giorno non era valida vista la mora della convenuta con il pagamento
dello stipendio di ottobre. Per il Pretore le condizioni per una risoluzione
immediata del rapporto di lavoro non erano date di modo che le pretese
salariali del lavoratore erano fondate donde la condanna
della convenuta a versare all'attore fr. 3728.93 (fr. 8566.70
[stipendio lordo dal 14 dicembre al 31 gennaio 2014] - fr. 1691.92 [oneri
sociali] – fr. 3145.85 [indennità disoccupazione percepite per gennaio 2014]) “oltre
agli oneri sociali salvo la LPP” e fr. 5003.– di indennità per
licenziamento ingiustificato ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, più interessi al 5% dal 10 gennaio 2014.
4.
La
reclamante ribadisce la legittimità della disdetta con effetto immediato del contratto
in applicazione dell'art. 337 CO, facendo valere che il Pretore non doveva
esaminare la fattispecie sotto il profilo dell'art. 337d CO, riferito
all'abbandono ingiustificato del lavoro ma dell'art. 337 CO, ovvero secondo la
norma generale relativa alla risoluzione immediata per cause gravi. A suo
parere, inoltre, il primo giudice “ha attribuito un'importanza eccessiva” alla
dicitura “abbandono ingiustificato del posto di lavoro” riportato sulla lettera
del 13 dicembre 2013, ciò che l'ha indotto ad applicare l'art. 337d CO,
mentre avrebbe dovuto “procedere con un'approfondita disamina di tutti gli
aspetti senza limitarsi al campo di applicazione dell'art. 337d CO”. In
realtà, il Pretore ha esaminato se fossero dati i presupposti per un
licenziamento immediato (art. 337 CO), trattando solo in modo marginale il tema
dell'abbandono ingiustificato dell'impiego (art. 337d CO). Non si può
pertanto ritenere che egli non abbia tenuto conto dei presupposti dell'art. 337
CO. La censura si rivela così inconsistente.
5.
L'impresa
di costruzione ritiene che la sospensione dell'attività lavorativa da parte dell'attore
non fosse stata legittima giacché a quel momento questi aveva ricevuto
sufficienti rassicurazioni sul fatto che le sue pretese salariali sarebbero
state onorate. Ora, per tacere del fatto che l'incontro con __________ U__________,
durante il quale l'attore ha ricevuto determinate garanzie sul pagamento del
salario è avvenuto successivamente all'interruzione del lavoro (il 9 dicembre
2013), fintanto che perdura il ritardo nel pagamento dei salari scaduti il dipendente
ha il diritto di rifiutarsi di lavorare (art. 82 CO per analogia; CCR, sentenza
inc. 16.2014.6 del 3 marzo 2015 consid. 7a; cfr. Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire
du contrat de travail, Berna 2013, n. 29 ad art. 337 CO). E in concreto,
fino al 12/13 dicembre 2013 non è controverso che i salari non fossero stati
versati. Per di più, la reclamante non mette in discussione di avere comunicato
al rappresentante sindacale dell'attore il fatto che il dipendente avrebbe
potuto ricominciare a lavorare il lunedì 16 dicembre 2013, salvo scrivere il 13
dicembre 2013 la lettera di licenziamento immediato. Ne segue che al proposito
il reclamo è destinato all'insuccesso.
6.
La
reclamante rimprovera altresì al Pretore “una manifesta insufficiente
considerazione del contesto generale in cui si è sviluppata l'intera vicenda” e
in particolare di non aver considerato “la dimensione della ditta”, il fatto
che l'attore e il suo collega __________ D__________ (che a sua volta, a causa
del mancato pagamento del salario, aveva sospeso il lavoro e era stato
licenziato in tronco, cfr. inc. SE.2014.5) erano i suoi unici dipendenti, il fatto
che tra il suo socio e gerente della ditta e il lavoratore, correligionari, si
era creato uno stretto legame personale, così come “il grado di conoscenza del
dipendente circa eventuali difficoltà riscontrate dalla ditta nel far fronte ai
propri obblighi salariali come pure circa le possibili conseguenze di un
mancato ritorno al lavoro per la ditta stessa”. A suo avviso, il primo giudice
avrebbe anche dovuto considerare che il dipendente ha dimostrato
un'“insensibilità nei confronti del datore di lavoro” e che il suo
atteggiamento “è stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di
fiducia che deve necessariamente esserci tra datore di lavoro e lavoratore”. Tali
argomentazioni, fors'anche soggettivamente comprensibili, non impedivano
tuttavia al lavoratore, al quale non era stato tempestivamente corrisposto il salario,
di far valere i propri diritti, ovvero di sospendere la sua attività lavorativa
fintanto che perdurava la mora. Anche su questo punto il reclamo
vede dunque la sua sorte segnata.
7.
La
reclamante si duole infine del fatto che il Pretore abbia riconosciuto al
dipendente un'indennità per licenziamento ingiustificato in applicazione dell'art.
337c cpv. 3 CO, evidenziando come essa, allora priva di liquidità si
sia trovata “in un vicolo cieco senza alcuna alternativa”, rimanendo senza
maestranze nell'imminenza delle ferie natalizie. Ora, secondo l'art. 337c
cpv. 3 CO il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore
licenziato immediatamente senza una causa grave un'indennità ch'egli stabilisce
secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze, la
quale non può però superare l'equivalente di sei mesi di salario. Nella
fattispecie, il primo giudice ha già sostanzialmente tenuto conto delle
circostanze del caso concreto, segnatamente della situazione e del comportamento
della ditta, la quale aveva comunque “dimostrato buoni propositi nei confronti
dei dipendenti”. Le argomentazioni della reclamante non bastano per ritenere che
il Pretore, nel riconoscere al convenuto un'indennità peraltro pari a una sola mensilità,
abbia abusato del suo potere di apprezzamento.
8.
In definitiva,
il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice,
dev'essere respinto. Il reclamo, che non pone questioni di principio o di
importanza rilevante, può essere dunque deciso dalla Camera nella composizione monocratica
(art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
9.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita
(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze
non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di
indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese processuali.
3. Notificazione
a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.