16.2018.49
Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza del convenuto all'udienza
20 novembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.49
Lugano
20 novembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 24 settembre 2018 presentato dall'
RE
1
contro
la sentenza del 16 agosto 2018 emessa dal Giudice di pace del circolo del
Ticino, nella causa CM.2018.20 (azione creditoria) promossa con istanza del 14 maggio 2018 dalla
CO
1 ,
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 31 marzo 2015 la
CO 1 ha eseguito la ‟fornitura tubo corrugato, posa tubo e tiraggio cavo
per l'allacciamento rivelatore di movimento lampadeˮ sulla
particella n. 796 RFD di __________, sottoposta al regime della proprietà per
piani (“condominio Residenza __________”). Per tale intervento, la ditta ha emesso il 18
luglio 2016 una fattura di fr. 670.– trasmettendola all'arch. RE 1.
Dopo ripetuti solleciti senza esito, la CO 1 ha fatto notificare a RE 1, il precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per l'incasso
di fr. 670.– più interessi del 5% dal 18 luglio 2016, cui l'escusso ha
interposto opposizione.
B. Con istanza di
conciliazione del 14 maggio 2018 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del
circolo del Ticino chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione
volto ad ottenere il pagamento di fr. 670.– oltre a interessi del 5% dal 18
luglio 2016. Il 24 maggio 2018 il Giudice di pace ha citato il convenuto a
comparire personalmente all'udienza di conciliazione indetta il 26 giugno 2018.
In tale occasione, è comparso solo il rappresentante dell'istante, che ha
confermato le sue domande e chiesto al Giudice di pace di giudicare secondo
l'art. 212 CPC. Il Giudice di pace ha così chiuso formalmente la procedura di
conciliazione e indicato che avrebbe emanato la decisione così come richiesto.
C. Statuendo con
decisione non motivata del 27 giugno 2018 il Giudice di pace, in accoglimento dell'istanza,
ha obbligato il convenuto a versare all'istante fr. 670.– oltre interessi del
5% dal 18 luglio 2016, ha rigettato l'opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico del
convenuto. Così richiesto dal convenuto, il 16 agosto 2018 il Giudice di pace ha
motivato la decisione.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 settembre
2018 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata. Nelle sue
osservazioni del 16 ottobre 2018 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi
dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione motivata
impugnata è pervenuta a RE 1 il 24 agosto 2018. Cominciato
a decorrere l'indomani il termine d'impugnazione sarebbe scaduto domenica 23 settembre
2018, salvo poi prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC).
Introdotto il 24 settembre 2018 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), ultimo
giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Al reclamo RE 1 allega, oltre alla citazione all'udienza
del 26 giugno 2018 (doc. B) e all'istanza della CO 1 (doc. D) che già figurano
agli atti, una sua presa di posizione del 25 luglio
2016.
alla richiesta di pagamento della controparte (doc. C). Nella procedura di
reclamo, tuttavia, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova
sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sottoposto al Giudice di pace, il nuovo
documento è perciò inammissibile.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può
essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione
inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con
rinvii).
4.
Il Giudice di pace accertato che “l'oggetto e gli
indirizzi di riferimento [fattura, i bollettini di lavoro e la diffida di
pagamento] sono sempre indicati a nome della parte convenuta mentre non
esistono atti e documenti di contestazione”. Posto che le allegazioni
dell'istante sono rimaste incontestate e che il lavoro è stato “adempiuto
correttamente e esaustivamente” senza che vi fosse prova di una cattiva esecuzione
del lavoro, il primo giudice ha accolto l'istanza.
5.
Dal profilo formale
il reclamante assevera di non essere comparso all'udienza di conciliazione poiché
“non aveva nulla da conciliare la fattura non riguardandolo”. Egli fa valere
che leggendo le avvertenze menzionate dal giudice in calce alla citazione all'udienza
di conciliazione, egli ha inteso che in caso di sua assenza l'autorità
di conciliazione avrebbe rilasciato l'autorizzazione ad agire. Certo,
egli soggiunge, su tale atto era anche segnalato il fatto che l'istante
avrebbe potuto chiedere l'emanazione della decisione anche durante l'udienza,
ma nessuno gli ha spiegato che il Giudice di pace avrebbe potuto decidere anche
se il convenuto non fosse comparso all'udienza. Dopo la lettura di tali avvertenze,
egli ha così deciso di non presentarsi all'udienza né di determinarsi per
iscritto sull'istanza, potendo ritenere che il primo giudice avrebbe univocamente
rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. La sua buona fede va quindi
protetta, tanto più che egli non era patrocinato. Nel merito, il reclamante
rileva in estrema sintesi, di non “avere
beneficiato personalmente della prestazione” anche perché il fondo non è di sua proprietà, ma di essere
intervenuto, come direzione lavori, su richiesta dei comproprietari.
6.
Giusta
l'art. 202 cpv. 3 CPC l'autorità di conciliazione notifica senza indugio l'istanza
alla controparte e nel contempo cita le parti all'udienza di conciliazione.
Secondo l'art. 206 cpv. 2 CPC se il convenuto ingiustificatamente non compare all'udienza
l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art.
209-212 CPC). Ciò significa, in sintesi, che essa valuta se rilasciare
l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta
di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC).
In quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se così richiesta
dall'istante, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore
litigioso fino a fr. 2000.– (RtiD I-2018 pag. 750 n. 31c consid. 4a con
rinvio).
a) Ora,
per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve essere così
richiesta dall'attore (art. 212 cpv. 1 CPC). Questa Camera
ha già avuto modo di precisare che se tale presupposto dovrebbe di principio
figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa
essere a conoscenza di una possibilità del genere, una richiesta di decisione può
anche essere formulata in ogni tempo, segnatamente all'udienza (RtiD
II-2014 pag. 871, consid. 4a; CCR sentenza inc. 16.2016.42 del 26
ottobre 2016 consid. 4b; v. anche Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,
2ª edizione, n. 2 ad art. 212). Così, se la citazione all'udienza di
conciliazione non deve riportare espressamente il testo dell'art. 212 CPC (CCR
sentenza inc. 16.2012.45 del 14 gennaio 2013), in tale atto processuale la
parte convenuta deve essere resa attenta della facoltà per la parte attrice di
presentare una richiesta del genere. In difetto di ciò, la
decisione impugnata deve essere annullata (RtiD II-2014 pag. 872, consid. 4b).
b) Nella
fattispecie la citazione del 24 maggio 2018 trasmessa dal Giudice di pace al
convenuto menziona le seguenti indicazioni:
2.
Mancata comparsa (art. 206 CPC)
Se
l'attore ingiustificatamente non compare, l'istanza di conciliazione è
considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva
d'oggetto.
Se
il convenuto ingiustificatamente non compare, l'autorità di conciliazione
procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209-212 CPC), ovvero
verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire.
Se
entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal
ruolo in quanto priva d'oggetto.
(…)
5.
Decisione
(art. 212 CPC)
L'istante
può chiedere l'emanazione della decisione anche durante l'udienza.
c) Ora,
è indubbio che quest'ultima indicazione era manifestamente sufficiente per
garantire i diritti della parte convenuta. Resta il fatto che, in concreto, il
primo giudice dopo avere riportato espressamente il testo dell'art. 206 cpv. 2
CPC, ha aggiunto la locuzione “ovvero verbalizza la mancata conciliazione e
rilascia l'autorizzazione ad agire” che non figura nel testo di legge. Tale indicazione,
oltre che errata, è foriera di malintesi. In effetti, in assenza del convenuto il
Giudice di pace non ha una sola opzione (il rilascio dell'autorizzazione ad
agire sulla base dell'art. 209 CPC), ma può optare, a seconda del suo potere
d'apprezzamento e di una richiesta della parte attrice, anche per le altre
opzioni offerte dalla legge (proposta di giudizio in applicazione
dell'art. 210 CPC o emanazione di una decisione nel merito in virtù dell'art.
212.
CPC). Con l'improvvida aggiunta, il primo giudice ha erroneamente posto
l'accento su una delle possibili conseguenze in caso di mancata presenza
all'udienza di conciliazione. In tali circostanze, una persona sprovvista di conoscenze
giuridiche poteva, in buona fede, ritenere la conseguenza della mancata
comparsa sarebbe stata unicamente quella indicata.
d) L'art.
5.
cpv. 3 Cost. impone agli organi dello Stato, alle autorità e ai privati di
agire secondo buona fede, ciò che implica che essi si astengano dall'adottare comportamenti
contradittori o abusivi. E nelle relazioni con le autorità giudiziarie, in
particolare, ogni persona è protetta nella sua buona fede (art. 9 Cost.; DTF
141.
V 538 consid. 6.2). Ne segue che il Giudice di pace non poteva emanare una
decisione senza offendere il principio della buona fede, tanto meno in presenza
di una parte non patrocinata e priva di conoscenze giuridiche che le impedivano
di riconoscere l'inesattezza dell'indicazione e che non avrebbe potuto rendersi
facilmente conto di ciò. In tali circostanze la decisione impugnata deve essere
annullata e gli atti rinviati al Giudice di pace affinché rilasci all'istante
l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC).
7.
A futura memoria giovi
ricordare che dandosi un contratto d'appalto, creditore delle prestazioni
svolte da un artigiano è il committente, ovvero colui che ha ordinato i lavori.
Un direttore dei lavori, non proprietario del fondo su cui i lavori sono svolti,
agisce di regola quale rappresentante del committente (v.
RtiD II-2018 pag. 739; II CCA sentenza inc. 12.2016.200 del 23 luglio 2018
consid. 5 con rinvii) e potrebbe anche non essere la controparte contrattuale
dell'appaltatore. Incombe ad ogni modo alla direzione lavori rivelare l'identità
del proprio rappresentato (sulla questione: Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats
spéciaux, 5ª edizione, pag. 491 n. 3608 segg.).
8.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di
annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo
(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano indennità d'inconvenienza (art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC) la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato
dispendi di tempo e spese apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati
al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non
si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–
arch. ;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo del Ticino.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.