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Decisione

16.2018.49

Procedura di conciliazione: richiesta di giudizio e conseguenze dell'assenza del convenuto all'udienza

20 novembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo del 24 settembre 2018 presentato dall'

RE

1

contro

la sentenza del 16 agosto 2018 emessa dal Giudice di pace del circolo del

Ticino, nella causa CM.2018.20 (azione creditoria) promossa con istanza del 14 maggio 2018 dalla

CO

1 ,

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Il 31 marzo 2015 la

CO 1 ha eseguito la ‟fornitura tubo corrugato, posa tubo e tiraggio cavo

per l'allacciamento rivelatore di movimento lampadeˮ sulla

particella n. 796 RFD di __________, sottoposta al regime della proprietà per

piani (“condominio Residenza __________”). Per tale intervento, la ditta ha emesso il 18

luglio 2016 una fattura di fr. 670.– trasmettendola all'arch. RE 1.

Dopo ripetuti solleciti senza esito, la CO 1 ha fatto notificare a RE 1, il precetto

esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per l'incasso

di fr. 670.– più interessi del 5% dal 18 luglio 2016, cui l'escusso ha

interposto opposizione.

B. Con istanza di

conciliazione del 14 maggio 2018 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del

circolo del Ticino chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione

volto ad ottenere il pagamento di fr. 670.– oltre a interessi del 5% dal 18

luglio 2016. Il 24 maggio 2018 il Giudice di pace ha citato il convenuto a

comparire personalmente all'udienza di conciliazione indetta il 26 giugno 2018.

In tale occasione, è comparso solo il rappresentante dell'istante, che ha

confermato le sue domande e chiesto al Giudice di pace di giudicare secondo

l'art. 212 CPC. Il Giudice di pace ha così chiuso formalmente la procedura di

conciliazione e indicato che avrebbe emanato la decisione così come richiesto.

C. Statuendo con

decisione non motivata del 27 giugno 2018 il Giudice di pace, in accoglimento dell'istanza,

ha obbligato il convenuto a versare all'istante fr. 670.– oltre interessi del

5% dal 18 luglio 2016, ha rigettato l'opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico del

convenuto. Così richiesto dal convenuto, il 16 agosto 2018 il Giudice di pace ha

motivato la decisione.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 settembre

2018 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata. Nelle sue

osservazioni del 16 ottobre 2018 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi

dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler /Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione motivata

impugnata è pervenuta a RE 1 il 24 agosto 2018. Cominciato

a decorrere l'indomani il termine d'impugnazione sarebbe scaduto domenica 23 settembre

2018, salvo poi prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC).

Introdotto il 24 settembre 2018 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), ultimo

giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

2.

Al reclamo RE 1 allega, oltre alla citazione all'udienza

del 26 giugno 2018 (doc. B) e all'istanza della CO 1 (doc. D) che già figurano

agli atti, una sua presa di posizione del 25 luglio

2016.

alla richiesta di pagamento della controparte (doc. C). Nella procedura di

reclamo, tuttavia, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova

sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sottoposto al Giudice di pace, il nuovo

documento è perciò inammissibile.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può

essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione

inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con

rinvii).

4.

Il Giudice di pace accertato che “l'oggetto e gli

indirizzi di riferimento [fattura, i bollettini di lavoro e la diffida di

pagamento] sono sempre indicati a nome della parte convenuta mentre non

esistono atti e documenti di contestazione”. Posto che le allegazioni

dell'istante sono rimaste incontestate e che il lavoro è stato “adempiuto

correttamente e esaustivamente” senza che vi fosse prova di una cattiva esecuzione

del lavoro, il primo giudice ha accolto l'istanza.

5.

Dal profilo formale

il reclamante assevera di non essere comparso all'udienza di conciliazione poiché

“non aveva nulla da conciliare la fattura non riguardandolo”. Egli fa valere

che leggendo le avvertenze menzionate dal giudice in calce alla citazione all'udienza

di conciliazione, egli ha inteso che in caso di sua assenza l'autorità

di conciliazione avrebbe rilasciato l'autorizzazione ad agire. Certo,

egli soggiunge, su tale atto era anche segnalato il fatto che l'istante

avrebbe potuto chiedere l'emanazione della decisione anche durante l'udienza,

ma nessuno gli ha spiegato che il Giudice di pace avrebbe potuto decidere anche

se il convenuto non fosse comparso all'udienza. Dopo la lettura di tali avvertenze,

egli ha così deciso di non presentarsi all'udienza né di determinarsi per

iscritto sull'istanza, potendo ritenere che il primo giudice avrebbe univocamente

rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. La sua buona fede va quindi

protetta, tanto più che egli non era patrocinato. Nel merito, il reclamante

rileva in estrema sintesi, di non “avere

beneficiato personalmente della prestazione” anche perché il fondo non è di sua proprietà, ma di essere

intervenuto, come direzione lavori, su richiesta dei comproprietari.

6.

Giusta

l'art. 202 cpv. 3 CPC l'autorità di conciliazione notifica senza indugio l'istanza

alla controparte e nel contempo cita le parti all'udienza di conciliazione.

Secondo l'art. 206 cpv. 2 CPC se il convenuto ingiustificatamente non compare all'udienza

l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art.

209-212 CPC). Ciò significa, in sintesi, che essa valuta se rilasciare

l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta

di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC).

In quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se così richiesta

dall'istante, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore

litigioso fino a fr. 2000.– (RtiD I-2018 pag. 750 n. 31c consid. 4a con

rinvio).

a) Ora,

per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve essere così

richiesta dall'attore (art. 212 cpv. 1 CPC). Questa Camera

ha già avuto modo di precisare che se tale presupposto dovrebbe di principio

figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa

essere a conoscenza di una possibilità del genere, una richiesta di decisione può

anche essere formulata in ogni tempo, segnatamente all'udienza (RtiD

II-2014 pag. 871, consid. 4a; CCR sentenza inc. 16.2016.42 del 26

ottobre 2016 consid. 4b; v. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2,

2ª edizione, n. 2 ad art. 212). Così, se la citazione all'udienza di

conciliazione non deve riportare espressamente il testo dell'art. 212 CPC (CCR

sentenza inc. 16.2012.45 del 14 gennaio 2013), in tale atto processuale la

parte convenuta deve essere resa attenta della facoltà per la parte attrice di

presentare una richiesta del genere. In difetto di ciò, la

decisione impugnata deve essere annullata (RtiD II-2014 pag. 872, consid. 4b).

b) Nella

fattispecie la citazione del 24 maggio 2018 trasmessa dal Giudice di pace al

convenuto menziona le seguenti indicazioni:

2.

Mancata comparsa (art. 206 CPC)

Se

l'attore ingiustificatamente non compare, l'istanza di conciliazione è

considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva

d'oggetto.

Se

il convenuto ingiustificatamente non compare, l'autorità di conciliazione

procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209-212 CPC), ovvero

verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire.

Se

entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal

ruolo in quanto priva d'oggetto.

(…)

5.

Decisione

(art. 212 CPC)

L'istante

può chiedere l'emanazione della decisione anche durante l'udienza.

c) Ora,

è indubbio che quest'ultima indicazione era manifestamente sufficiente per

garantire i diritti della parte convenuta. Resta il fatto che, in concreto, il

primo giudice dopo avere riportato espressamente il testo dell'art. 206 cpv. 2

CPC, ha aggiunto la locuzione “ovvero verbalizza la mancata conciliazione e

rilascia l'autorizzazione ad agire” che non figura nel testo di legge. Tale indicazione,

oltre che errata, è foriera di malintesi. In effetti, in assenza del convenuto il

Giudice di pace non ha una sola opzione (il rilascio dell'autorizzazione ad

agire sulla base dell'art. 209 CPC), ma può optare, a seconda del suo potere

d'apprezzamento e di una richiesta della parte attrice, anche per le altre

opzioni offerte dalla legge (proposta di giudizio in applicazione

dell'art. 210 CPC o emanazione di una decisione nel merito in virtù dell'art.

212.

CPC). Con l'improvvida aggiunta, il primo giudice ha erroneamente posto

l'accento su una delle possibili conseguenze in caso di mancata presenza

all'udienza di conciliazione. In tali circostanze, una persona sprovvista di conoscenze

giuridiche poteva, in buona fede, ritenere la conseguenza della mancata

comparsa sarebbe stata unicamente quella indicata.

d) L'art.

5.

cpv. 3 Cost. impone agli organi dello Stato, alle autorità e ai privati di

agire secondo buona fede, ciò che implica che essi si astengano dall'adottare comportamenti

contradittori o abusivi. E nelle relazioni con le autorità giudiziarie, in

particolare, ogni persona è protetta nella sua buona fede (art. 9 Cost.; DTF

141.

V 538 consid. 6.2). Ne segue che il Giudice di pace non poteva emanare una

decisione senza offendere il principio della buona fede, tanto meno in presenza

di una parte non patrocinata e priva di conoscenze giuridiche che le impedivano

di riconoscere l'inesattezza dell'indicazione e che non avrebbe potuto rendersi

facilmente conto di ciò. In tali circostanze la decisione impugnata deve essere

annullata e gli atti rinviati al Giudice di pace affinché rilasci all'istante

l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC).

7.

A futura memoria giovi

ricordare che dandosi un contratto d'appalto, creditore delle prestazioni

svolte da un artigiano è il committente, ovvero colui che ha ordinato i lavori.

Un direttore dei lavori, non proprietario del fondo su cui i lavori sono svolti,

agisce di regola quale rappresentante del committente (v.

RtiD II-2018 pag. 739; II CCA sentenza inc. 12.2016.200 del 23 luglio 2018

consid. 5 con rinvii) e potrebbe anche non essere la controparte contrattuale

dell'appaltatore. Incombe ad ogni modo alla direzione lavori rivelare l'identità

del proprio rappresentato (sulla questione: Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats

spéciaux, 5ª edizione, pag. 491 n. 3608 segg.).

8.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di

annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo

(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano indennità d'inconvenienza (art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC) la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato

dispendi di tempo e spese apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati

al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non

si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

arch. ;

.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo del Ticino.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.