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Decisione

16.2018.5

Locazione - mancata comparsa della convenuta all'udienza - rinvio dell'udienza

22 marzo 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

000.–, a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG) con reclamo entro 10 giorni

dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che il reclamo, introdotto

il 26 gennaio 2018, è senz'altro tempestivo;

che secondo l'art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censu­rati sia l'applicazione errata del diritto (lett.

a) sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), fermo restando

che in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC sono inammissibili conclusioni, allega­zioni

di fatti e mezzi di prova nuovi;

che il Pretore aggiunto, accertata

l'esi­stenza di una valida disdetta straordinaria per mora del contratto di

locazione (art. 257d CO) e la sussistenza dei presupposti per decidere

l'espulsione dall'ente locato con la pro­cedura sommaria di tutela dei casi manifesti

(art. 257 CPC), ha accolto l'istanza;

che la reclamante lamenta

una violazione del suo diritto di essere sentita, invocando gli art. 53 cpv. 1

CPC, 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU, il primo giudice avendo emanato la sua

decisione senza darle la possibilità di esprimersi sull'istanza della controparte,

nonostante la sua amministratrice unica gli avesse comunicato la sua assenza all'udienza

per motivi di salute, così come risultava dal certificato medico redatto il 16

gennaio 2018 dal dott. __________ I__________, per una sinusite per la quale avrebbe

necessitato di cure e di riposo fino al 28 gennaio 2018;

che per l'art. 253 CPC se

l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla

controparte di presentare oralmente o per scritto le sue osservazioni;

che ove – come nel caso specifico

–, il giudice abbia scelto la prima soluzione citando le parti a un'u­­dienza, giusta

l'art. 135 CPC la comparizione può essere rinviata per sufficienti motivi d'ufficio

(lett. a) oppure su richiesta tempestiva (lett. b);

che nella fattispecie la RE

1 ha inviato il 16 gennaio 2018 alle ore 22.20 tramite telefax alla Pretura una

lettera in cui __________ S__________ comunicava la propria

impossibilità a presenziare all'udienza

Considerandi

e un certificato medico redatto dal dott. __________

I__________, in parte illeggibile;

che, tuttavia, in tale lettera

la convenuta non ha chiesto al Pretore aggiunto di rinviare l'udienza sulla

base dell'art. 135 lett. b CPC, ma si è limitata ad avvisarlo dell'assenza

all'udienza di __________ S__________, sua amministratrice unica con firma

individuale;

che il primo giudice non può

essere rimproverato per non avere rinviato l'udienza;

che il fatto di avere

allegato un certificato medico poteva fors'anche indurre il primo giudice a

considerare la richiesta come un'istanza di rinvio;

che tuttavia, dal

certificato medico allegato non si evince un'impossibilità oggettiva di

comparire alla data prefissa, tanto meno un'impossibilità per la convenuta di

far capo a un altro rappresentante legale (dall'estratto del registro di

commercio si evince come il direttore __________ D__________ disponga di firma

individuale) o di incaricare un rappresentante contrattuale;

che per di

più, vista la tempistica della richiesta, la convenuta non poteva desumere senz'altro lo spostamento

dell'udienza, ma doveva attivarsi per conoscere l'esito della sua iniziativa, tanto

più che dal silenzio del tribunale si deve desumere il mantenimento

dell'udienza, ragione per cui se la parte omette di comparire alla data

prevista, deve lasciarsi opporre le conseguenze previste dalla legge in caso di

mancata comparizione, ovvero il fatto che il giudice possa statuire senza

indugio in base agli atti e alle allegazioni della parte comparsa (art. 234

CPC, per il rinvio dell'art. 219 CPC; sentenza del Tribunale federale

5A_121/2014 del 13 maggio 2014 consid. 3.3 e i numerosi rinvii alla dottrina;

CEF, sentenza inc. 14.2014.218 del 16 dicembre 2014, consid. 4; Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. 1, n. 13 ad

art. 135), come esplicitamente ricordato nella citazione del 14 dicembre 2017;

che nelle circostanze

descritte non si ravvisa una lesione del diritto di essere sentita della

convenuta;

che non avendo evidenziato

né un errore manifesto nell'accertamento dei fatti né un errore nell'applicazione

del diritto da parte del Pretore aggiunto, il reclamo deve essere respinto;

che le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone problema

di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso

di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.