16.2018.5
Locazione - mancata comparsa della convenuta all'udienza - rinvio dell'udienza
22 marzo 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.5
Lugano
22 marzo 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 gennaio 2018 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 18 gennaio 2018 dal Pretore aggiunto della
giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2017.935 (locazione) promossa
con istanza del 12 dicembre 2017 dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 22 dicembre 2016
la società CO 1 ha sottoscritto con la società RE 1 un contratto di locazione
avente per oggetto un immobile adibito a “ristorante - affitta camere” situato in
Via __________ a __________, per una pigione di fr. 6000.– mensili;
che non avendo la conduttrice versato le
pigioni dei mesi di agosto e settembre 2017, il 21 settembre 2017 la locatrice le
ha inviato una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta ai sensi
dell'art. 257d CO;
che non avendo ricevuto
alcun versamento, il 24 ottobre 2017 la locatrice ha notificato alla
conduttrice su modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per il 30
novembre 2017;
che la conduttrice non ha
contestato la disdetta davanti al competente Ufficio di conciliazione in
materia di locazione né ha riconsegnato l'ente locato alla scadenza del
contratto;
che con istanza del 12
dicembre 2017, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti, la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo di ordinare – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – il suo immediato sgombero dall'ente locato e di disporne
l'esecuzione effettiva;
che il 14 dicembre 2017 il
Pretore aggiunto ha notificato l'istanza alle parti e le ha citate all'udienza
del 18 gennaio 2018 alle ore 10.00 per procedere alla discussione, rendendole
attente sulle conseguenze in caso di mancata comparizione (art. 234 CPC);
che il 16 gennaio 2018
alle ore 22.20 __________ S__________, amministratrice unica della RE 1, ha trasmesso
alla Pretura via fax una lettera in cui indicava di “non potere presenziare all'udienza”
e un certificato medico;
che all'udienza del 18
gennaio 2018 è comparsa la sola istante, la quale ha confermato le sue domande;
che statuendo lo stesso giorno
il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza ponendo le spese processuali di fr.
250.– a carico della convenuta tenuta a rifondere alla controparte fr. 400.– per
ripetibili;
che contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio
2018 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento
del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché, dopo
avere indetto un nuovo dibattimento, statuisca nuovamente;
che con decreto del 31
gennaio 2018 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto
sospensivo;
che il memoriale non è
stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono
impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10
Fatti
000.–, a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG) con reclamo entro 10 giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che il reclamo, introdotto
il 26 gennaio 2018, è senz'altro tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett.
a) sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), fermo restando
che in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prova nuovi;
che il Pretore aggiunto, accertata
l'esistenza di una valida disdetta straordinaria per mora del contratto di
locazione (art. 257d CO) e la sussistenza dei presupposti per decidere
l'espulsione dall'ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti
(art. 257 CPC), ha accolto l'istanza;
che la reclamante lamenta
una violazione del suo diritto di essere sentita, invocando gli art. 53 cpv. 1
CPC, 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU, il primo giudice avendo emanato la sua
decisione senza darle la possibilità di esprimersi sull'istanza della controparte,
nonostante la sua amministratrice unica gli avesse comunicato la sua assenza all'udienza
per motivi di salute, così come risultava dal certificato medico redatto il 16
gennaio 2018 dal dott. __________ I__________, per una sinusite per la quale avrebbe
necessitato di cure e di riposo fino al 28 gennaio 2018;
che per l'art. 253 CPC se
l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla
controparte di presentare oralmente o per scritto le sue osservazioni;
che ove – come nel caso specifico
–, il giudice abbia scelto la prima soluzione citando le parti a un'udienza, giusta
l'art. 135 CPC la comparizione può essere rinviata per sufficienti motivi d'ufficio
(lett. a) oppure su richiesta tempestiva (lett. b);
che nella fattispecie la RE
1 ha inviato il 16 gennaio 2018 alle ore 22.20 tramite telefax alla Pretura una
lettera in cui __________ S__________ comunicava la propria
impossibilità a presenziare all'udienza
Considerandi
e un certificato medico redatto dal dott. __________
I__________, in parte illeggibile;
che, tuttavia, in tale lettera
la convenuta non ha chiesto al Pretore aggiunto di rinviare l'udienza sulla
base dell'art. 135 lett. b CPC, ma si è limitata ad avvisarlo dell'assenza
all'udienza di __________ S__________, sua amministratrice unica con firma
individuale;
che il primo giudice non può
essere rimproverato per non avere rinviato l'udienza;
che il fatto di avere
allegato un certificato medico poteva fors'anche indurre il primo giudice a
considerare la richiesta come un'istanza di rinvio;
che tuttavia, dal
certificato medico allegato non si evince un'impossibilità oggettiva di
comparire alla data prefissa, tanto meno un'impossibilità per la convenuta di
far capo a un altro rappresentante legale (dall'estratto del registro di
commercio si evince come il direttore __________ D__________ disponga di firma
individuale) o di incaricare un rappresentante contrattuale;
che per di
più, vista la tempistica della richiesta, la convenuta non poteva desumere senz'altro lo spostamento
dell'udienza, ma doveva attivarsi per conoscere l'esito della sua iniziativa, tanto
più che dal silenzio del tribunale si deve desumere il mantenimento
dell'udienza, ragione per cui se la parte omette di comparire alla data
prevista, deve lasciarsi opporre le conseguenze previste dalla legge in caso di
mancata comparizione, ovvero il fatto che il giudice possa statuire senza
indugio in base agli atti e alle allegazioni della parte comparsa (art. 234
CPC, per il rinvio dell'art. 219 CPC; sentenza del Tribunale federale
5A_121/2014 del 13 maggio 2014 consid. 3.3 e i numerosi rinvii alla dottrina;
CEF, sentenza inc. 14.2014.218 del 16 dicembre 2014, consid. 4; Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. 1, n. 13 ad
art. 135), come esplicitamente ricordato nella citazione del 14 dicembre 2017;
che nelle circostanze
descritte non si ravvisa una lesione del diritto di essere sentita della
convenuta;
che non avendo evidenziato
né un errore manifesto nell'accertamento dei fatti né un errore nell'applicazione
del diritto da parte del Pretore aggiunto, il reclamo deve essere respinto;
che le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema
di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso
di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia
di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.