16.2018.51
Azione di disconoscimento di debito - appalto (fornitura e montaggio di mobili), garanzia per difetti - onere dell'allegazione
12 marzo 2020Italiano17 min
2015 RE 1 ha incaricato la società CO 1 di fornirle, per la sua casa di __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2018.51
Lugano
12 marzo 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 27 settembre 2018 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
decisione emessa dal Giudice di pace del circolo di Paradiso il 27 agosto
2018 nella causa C-D17-001 (azione di disconoscimento di debito) da lei promossa
con petizione del 9 gennaio 2017
nei confronti della
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel mese di marzo
2015 RE 1 ha incaricato la società CO 1 di fornirle, per la sua casa di __________,
un letto (€ 1786.–), due comodini (€ 250.– l'uno), otto porte con maniglie (€ 550.–
l'una) e un gruppo miscelatore per cucina (€ 280.–), così come di occuparsi del
relativo montaggio e della rimozione delle precedenti apparecchiature (€ 960.–),
per un costo complessivo di € 7926.– IVA esclusa. Il 5 maggio 2015 la CO 1 ha iniziato
il suo intervento ma in seguito di varie vicissitudini i lavori sono terminati
nel settembre di quell'anno. Nel frattempo, l'11 maggio 2015, la CO 1 ha trasmesso
alla committente una fattura di € 7695.– IVA compresa (letto € 1265.–,
comodini € 500.–, porte € 4080.–, maniglie € 320.–, montaggio € 960.–).
B. Il 3 dicembre 2015 la
CO 1 ha sollecitato il pagamento di € 7600.– o di fr. 8000.–. Il 20 gennaio
2016 RE 1 ha versato fr. 4000.–, informando la ditta, l'8 febbraio 2016, che
“il saldo della fattura sarà pagato a breve” salvo lamentarsi quattro giorni
dopo di problemi al letto e comunicare il 16 febbraio 2016 che avrebbe pagato il
saldo “non appena il problema al letto sarebbe stato risolto“. L'11 maggio 2016
la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4000.– oltre
interessi al 5% dal 30 ottobre 2015, indicando quale titolo di credito
“fattura N. 15.105 del 11.05.2015 Fornitura di arredi-importo di fr. 8000.–
(pagamento ricevuto di fr. 4000.–)”, al quale l'escussa ha interposto
opposizione. Adito il 23 agosto 2016 dalla CO 1, con decisione del 19 dicembre
2016 il Giudice di pace del circolo di Paradiso ha rigettato in via
provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e ha posto le
spese processuali di fr. 230.– a carico della convenuta, tenuta a
rifondere all'istante un'indennità di fr. 110.– (inc. S16-169).
C. Con petizione del 9
gennaio 2017 RE 1 si è rivolta al medesimo Giudice di pace affinché
disconoscesse il debito nei confronti della CO 1. All'udienza del 31 gennaio
2017, indetta per il dibattimento, la convenuta ha concluso per la reiezione
della petizione, mentre l'attrice ha chiesto di esperire una perizia sull'esistenza
di difetti e sul minore valore delle opere fornite. Il perito __________ B__________
ha rilasciato il suo referto il 9 aprile 2017. Il 25 luglio 2017 la convenuta
ha contestato il contenuto della perizia e ha eccepito la tardività della
notifica dei difetti da parte dell'attrice. Il 2 ottobre 2017 il perito ha
completato la sua relazione. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte del 6 e 29 novembre 2017 in cui hanno mantenuto
le loro posizioni.
D. Statuendo con
decisione del 30 maggio 2018, motivata il 27 agosto successivo, il
Giudice di pace ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ha
condannato l'attrice a versare alla convenuta fr. 4000.–, oltre spese
esecutive di fr. 73.30 e interessi dal 30 ottobre 2015 (dispositivo n. 2) e ha
rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato precetto
esecutivo (dispositivo n. 3). Le spese processuali di complessivi fr. 1006.–
(comprensive dei costi peritali di fr. 756.–) sono state poste a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 200.–.
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 settembre
2018 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la
decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione o quanto meno di annullarla
e di rinviare gli atti al primo giudice perché, completata l'istruttoria, emani
un nuovo giudizio. Con decreto del 31 ottobre 2018 il vicepresidente di questa
Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue
osservazioni del 7 dicembre 2018 la CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a
questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è pervenuta alla
patrocinatrice dell'attrice il 28 agosto 2018. Introdotto il 27 settembre 2018,
il reclamo in esame è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.
2.4
con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi
sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre
in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace ha stabilito che tra le parti è sorto “un contratto
misto di fornitura e lavori di posa” e ha applicato alla fattispecie le norme
dell'appalto. Richiamato l'art. 367
CO, norma che regola gli obblighi di verifica dell'opera e di tempestiva
segnalazione dei difetti da parte del committente, egli ha stabilito che la
notifica dei difetti da parte dell'attrice non era avvenuta tempestivamente. A
suo avviso, in effetti, “il fatto che la parte convenuta sia stata chiamata a
sistemare delle manchevolezze rientra nella normalità delle cose poiché quando
vengono forniti, posati e montati serramenti che siano necessari degli
aggiustamenti da eseguire rientra nella norma, questi interventi sono stati
eseguiti così come la stessa parte attrice ammette”. Per il primo giudice, la
convenuta, su richiesta, si è impegnato a sanare i difetti e non si è mai
rifiutata di intervenire. Per di più, egli ha soggiunto, i lavori sono stati
eseguiti nel 2015 e “ora a distanza di due/tre anni si cavilla con
argomentazioni di diritto sicuramente pertinenti ma in tutta la documentazione
non vi è traccia di uno scritto tempestivo che segnali tutti i difetti elencati
e motivo del mancato pagamento del saldo della fattura”. Ciò posto, egli ha
respinto la petizione.
4.
La reclamante
rimprovera al Giudice di pace di avere ritenuto intempestiva la notifica dei
difetti da lei segnalati alla convenuta. Essa rileva che i difetti, oltre a
poter essere segnalati anche verbalmente, sono stati comunicati alla convenuta per
iscritto, come confermano “lo scambio di e-mail del 18 giugno 2015 tra le parti
(notifica dell'attrice dei difetti delle misure di letto e porte e ammissione
dei difetti da parte della convenuta) […] e lo scambio di e-mail 16/18 luglio
2015.
tra le parti (notifica dell'attrice per il colore difforme dei rattoppi
rispetto al legno delle porte con richiesta di intervento, ammissione della
convenuta dei difetti con proposta di sconto per il letto)”. Per di più,
soggiunge, il primo giudice non ha considerato che l'esistenza dei difetti da
lei lamentati è stata riconosciuta dalla controparte, che è “intervenuta,
benché inutilmente, per tentare di riparare l'opera difettosa fornita” e ha
rinunciato “a sollevare contestazioni riguardo alla correttezza della notifica
dei difetti”. A suo avviso, il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto gli
interventi eseguiti dalla convenuta come degli usuali “aggiustamenti di
piccole manchevolezze”, quando invece i tentativi di riparazione sono
consistiti nel “sostituire porte, fare rattoppi agli stipiti e al letto e altri
interventi radicali” rivelatisi purtroppo inutili, poiché i difetti, come
confermato dal perito, sussistono tuttora. A suo parere, poi, non le incombeva provare
l'avvenuta tempestiva notifica dei difetti, poiché questa questione
non
era un fatto controverso ed esulava quindi dall'onere probatorio, la convenuta avendo
eccepito la tardività della segnalazione dei difetti soltanto nel memoriale conclusivo.
In tali circostanze il primo giudice non poteva tenere conto delle allegazioni
tardive della convenuta né porle alla base della sua decisione, tanto più che essendo
stata chiusa l'istruttoria, non le era più possibile portare delle prove sulla
tempestività della notifica dei difetti.
5.
Nella fattispecie l'attrice
ha introdotto un'azione di disconoscimento di debito in virtù dell'art. 83
cpv. 2 LEF, ovvero un'azione di diritto materiale volta all'accertamento o l'inesigibilità
della pretesa invocata dal creditore nell'ambito della procedura di rigetto
dell'opposizione (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più recentemente: sentenza del
Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 3.1). L'inversione
dei ruoli processuali non comporta, però il capovolgimento dell'onere della
prova a danno del debitore/attore. Spetta al convenuto/creditore allegare e
dimostrare il fondamento del suo credito, mentre incombe al debitore/attore
sostanziare le eccezioni liberatorie di cui intende prevalersi per dimostrare
l'inesistenza del debito. Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un
riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a quest'ultimo
l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, se essa non è citata nell'atto,
e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa
inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art.
18.
cpv. 1 CO) o perenta (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più recentemente sentenza
del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 3.1 con rinvio;
v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.54 del 10 febbraio 2020 consid. 6).
6.
Le parti non
discutono la qualifica del contratto stabilita dal Giudice di pace né le norme
giuridiche da lui applicate. A ragione. Dandosi un
contratto misto in cui fornitura di merce e montaggio hanno
sostanzialmente un valore analogo, come in concreto, la garanzia dei difetti dell'opera sottostà per analogia
alle norme del contratto d'appalto (art. 367 e segg. CO; Gauch, Der
Werkvertrag, 5a edizione,
pag. 50 n. 131).
a) Premesso
ciò, per l'art. 367 cpv. 1 CO eseguita la consegna dell'opera il
committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve
verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. Qualora i difetti
si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso
all'appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene
approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La legge istituisce
una finzione d'accettazione tacita dell'opera in caso di mancato avviso di
difetti da parte del committente, con la conseguente liberazione dell'appaltatore
dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria
verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente
dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di
tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (sentenza
del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.1 in: SJ
2019.
pag. 213; v. anche Gauch, op.
cit., n. 2160; CCR sentenza inc. 16.2015.28 del 28 novembre 2016 consid.
5).
b) Spetta
al committente che fa valere delle pretese in garanzia l'onere della prova
della tempestiva notifica dei difetti ma incombe all'appaltatore l'onere di allegare
la mancanza di un avviso dei difetti o la tardività dello stesso. La questione della
tempestività della notifica dei difetti dipende dalle circostanze specifiche
del caso concreto senza che il giudice debba verificarla d'ufficio se non è
stata contestata dall'appaltatore (DTF 107 II 50 consid. 2a, DTF 118 II
147.
consid. 3a, sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio
2019.
consid. 6.1.2 con riferimenti pubblicata in: SJ 2019 pag. 213).
Dal profilo procedurale, i fatti devono essere regolarmente e tempestivamente
allegati.
c) Nella
fattispecie, con la petizione l'attrice aveva contestato la pretesa avversaria
poiché “i mobili forniti presentano vistosi e gravi difetti” mentre “i vari
interventi di riparazione effettuati dalla convenuta non hanno posto rimedio ai
difetti che si sono progressivamente aggravati nel tempo” (pag. 2). All'udienza
del 31 gennaio 2017 l'attrice ha riaffermato che “i difetti [tuttora esistenti
al letto e alle porte] erano stati segnalati e ribaditi oggi” mentre la convenuta
ha addotto che “i lavori sono stati eseguiti secondo le regole dell'arte e
dunque si rifiuta di intervenire a sanare questi presunti difetti”. Dopo l'esecuzione
della perizia, ordinata proprio per accertare l'esistenza di difetti, la CO 1
ha allegato che “i lavori sono stati effettuati in data 5 maggio 2015, che non
solo la cliente non ha mai reclamato, neppure verbalmente, ma in dato 8
febbraio 2016 … scriveva che avrebbe effettuato il saldo della fornitura entro
breve”. E nel memoriale conclusivo la convenuta ha ribadito che dopo il suo
intervento nel settembre del 2015 per la risoluzione di alcune problematiche, l'attrice
“non ha sollevato alcuna lamentela riguardo ai lavori eseguiti e ultimati” e si
è avvalsa della tardività della notifica dei difetti, per altro nemmeno provati
(pag. 3 e 4).
Se
non che a quel momento, sia dopo l'esecuzione della perizia sia con le
conclusioni, la fase allegatoria era ormai terminata e nuove allegazioni di
fatto, e nuovi mezzi di prova, potevano essere introdotte nel processo unicamente
alle condizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC (applicabile anche alla procedura
semplificata: art. 219 CPC; DTF 144 III 118 consid. 2.2 con rinvii). Non
soccorrendo le premesse di quest'ultima norma, né è stato preteso, la
convenuta, alla quale come si è detto incombeva l'onere di allegazione, non
poteva più prevalersi della mancanza di un avviso dei difetti o della tardività
dello stesso. Ne segue che l'attrice non era dunque tenuta a provare di avere tempestivamente
notificato dei difetti, tale circostanze essendo per finire incontroversa (art.
150.
CPC).
d) Non
si disconosce che l'8 febbraio 2016 RE 1 ha comunicato alla CO 1 che “il saldo
della fattura sarà pagato a breve”. Essa, nondimeno, quattro giorni dopo, ha
lamentato la riapparizione di difetti precedentemente sistemati e ha informato
la controparte, il 16 febbraio 2016, che avrebbe pagato il saldo “non appena il
problema al letto sarebbe stato risolto”. Non consta che ciò sia avvenuto e non
si può quindi dare per ammessa un'approvazione dell'opera. Per di più, è incontestabile che dopo la fornitura,
avvenuta il 5 maggio 2015, la convenuta si è adoperata per riparare il letto e
le porte senza apparentemente esito. E nel caso in cui la riparazione eseguita dall'appaltatore
non elimina il difetto iniziale, non è più necessaria una nuova notifica del
medesimo difetto e il silenzio non rappresenta approvazione tacita del
committente, che può dunque avvalersi dei diritti di garanzia (sentenza del
Tribunale federale 4A_650/2016 del 3 maggio 2017 consid. 4.2 con rinvii; v.
anche Rep. 1997 pag. 67; II CCA, sentenze inc.
12.2012.207
del 7 ottobre 2014 consid. 8; Gauch, op. cit., pag. 690 n. 1846). In circostanze del genere, in definitiva,
la decisione del Giudice di pace di ritenere intempestiva la notifica
dei difetti si rivela errata. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3
lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite.
7.
I diritti del committente in caso di
difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi,
permette all'interessato di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore
anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di
difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor
valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese
esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e, nel caso di colpa, anche il
risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Nella
fattispecie, come si è detto, l'attrice ha lamentato difetti al letto e alle
porte. E sulla scorta delle risultanze peritali, risulta effettivamente che
tuttora “i telai/cassetta delle porte sono troppo spessi in confronto dello
spessore del muro, i coprifili non sono complanari, le ante non chiudono bene
ma sforzano” (pag. 3) e che “il telaio del letto è distaccato nelle sue
congiunzioni di 2 mm e non è stabile e le due reti non sono piane, all'esterno
sono più alte che nella parte centrale di ca. 10 mm” (pag. 6). La persistenza di
difetti, nonostante l'esecuzione dei lavori di riparazione, ha quale
conseguenza il ripristino del diritto di scelta del committente. RE 1 poteva pertanto
rinunciare a ulteriori interventi e chiedere la diminuzione della mercede.
Relativamente al minor valore dell'opera, il
perito ha stimato il costo per sistemare il letto in fr. 650.– più IVA e quello
per l'intera sostituzione delle porte in fr. 11 400.– più IVA (complemento
peritale del 2 ottobre 2017). Ora, dandosi un'opera che debba essere
interamente sostituita, il committente ha di principio il diritto alla sola risoluzione
del contratto (Gauch, op. cit., pag.
631.
n. 1639 con rinvii). In concreto, considerato nondimeno che per le sole
porte con le maniglie il costo ammontava a complessivi fr. 4631.44 (al cambio euro-franco di 1.0526) e che per la stessa committente l'opera conserva un certo valore,
tant'è che non pretende la restituzione dell'intero prezzo pagato, si può ritenere
che la richiesta di non versare il saldo di fr. 4000.– costituisce il minor
valore che dà diritto alla riduzione della mercede. In siffatte circostanze, la
petizione si rivela fondata e la decisione impugnata va riformata di
conseguenza.
8.
Le spese processuali
di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta
rifonderà all'attrice, che ha agito per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili (art. 108 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è accolta, nel senso che il
debito di fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015 della CO 1 nei
confronti di RE 1 di cui alla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione pronunciata
il 19 dicembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso
(inc. S16-169: precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano) è disconosciuto.
2. Le spese
processuali di fr. 1006.– (fr. 250.– di tassa di giustizia + fr. 756 di costi
peritali) sono posti a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1000.– per
ripetibili.
II. Le
spese processuali di questa sede di fr. 450.– sono poste a carico della CO 1
che rifonderà alla reclamante fr. 500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.