16.2018.53
Espulsione del conduttore - legittimazione a interporre reclamo
18 ottobre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2018.53
Lugano
18 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 15 ottobre 2018 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 27 settembre 2018 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città nella causa SO.2018.191 (espulsione del conduttore) promossa
con istanza del 5 marzo 2018 da
CO 1 (DE)
(rappresentata
da RA 1 )
anche
nei confronti di
RE
2 ,
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 5
marzo 2018, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti, CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città per ottenere l'espulsione immediata di RE 1 e RE 2 da un suo appartamento
a __________;
che statuendo il 27
settembre 2018 il Pretore ha respinto l'istanza “in ordine”, le condizioni
previste dall'art. 257 CPC per la tutela giurisdizionale in procedura sommaria
non essendo adempiute;
che con una lettera a
questa Camera del 15 ottobre 2018 RE 1 dichiara di non essere d'accordo con la decisione
del Pretore, rileva di essere stato in clinica per sei mesi e chiede di avere
la possibilità di essere sentito;
che il memoriale non
è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro il termine di 10 giorni
dalla notificazione (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC);
che a prescindere dalla dubbia tempestività
del reclamo, legittimata a reclamare è la parte cui deriva pregiudizio dalla
decisione impugnata, ovvero che vede respinte nel dispositivo, in parte o in
tutto, le proprie domande, rispettivamente che vede accolte, in parte o in
tutto, quelle della controparte (Reetz
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 31 alle note introduttive degli art. 398 segg.; Blickenstorfer in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Vol II, 2ª edizione, n. 96 alle note introduttive agli art. 308-334; Jeandin in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 12 alle note introduttive agli art. 308-334);
che in concreto il Pretore
ha respinto interamente l'istanza di espulsione presentata da CO 1 nei
confronti, tra l'altro del reclamante;
che in tali circostanze
non è dato di vedere quale interesse legittimo abbia il reclamante a insorgere,
la decisione impugnata non avendo effetti negativi per lui ricorrente, donde la
mancanza di interesse alla sua modifica (v. DTF 138 III 221 consid. 2.3 con
rinvii);
che di conseguenza, il reclamo va
dichiarato inammissibile nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.
Fatti
1 lett. a n. 2 LOG);
che le spese giudiziarie seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
Considerandi
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo
sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di
ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.